Articolo 3 della Legge 10 agosto 1964, n. 656
Articolo 2Articolo 4
Versione
28 agosto 1964
Art. 3.
Nei riguardi dei titolari di pensioni ed assegni aventi diritto all'integrazione temporanea di cui alla legge 27 settembre 1963, n. 1315 , la tredicesima mensilita' spettante, per l'anno 1963, ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876 , e' integrata, con la stessa disciplina, di un importo pari ad una mensilita' dell'integrazione temporanea medesima.
L'importo dovuto in applicazione del precedente comma e' assoggettato alle sole ritenute gravanti sulla integrazione temporanea richiamata nel comma stesso.
Entrata in vigore il 28 agosto 1964