Articolo 1 della Legge 6 luglio 1962, n. 920
Versione
11 agosto 1962
Art. 1. Articolo unico.

Il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 1.300 milioni con legge 31 luglio 1957, n. 674 , viene ulteriormente elevato a lire 1.500 milioni, mediante trasferimento a tale scopo della somma occorrente dalle normali disponibilita' dell'azienda bancaria del Banco medesimo.

Entrata in vigore il 11 agosto 1962