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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/02/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente
Dott.ssa Giovanna FERRERO Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1715 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 9
giugno 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
20 ottobre 1973, residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Baranzate (MI), via XX settembre, n. 5, presso lo studio dell'avv. Riccardo Rossini, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
Contro
pagina1 di 13 AVV. VITTORIO MODICA (C.F.: ), nato a CodiceFiscale_2
Milano il 6 giugno 1967, con studio in San Giuliano Milanese (MI), via
Resistenza, n. 15/A
APPELLATO CONTUMACE
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 1156/2023, pubblicata il 14 dicembre 2023 dal Tribunale
di Lodi nella causa iscritta al n. 283/2022 r.g.
OGGETTO: Responsabilità professionale
Conclusioni: come da note di precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del 21 gennaio 2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
pagina2 di 13 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1156/2023, pubblicata il 14 dicembre 2023, il Tribunale di
Lodi ha deciso la causa instaurata da nei confronti dell'avv. Parte_1
Vittorio Modica, volta a conseguire il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti a causa dell'inadempimento al mandato professionale ricevuto per il risarcimento del danno subito dall'attore per il sinistro occorsogli il 14 giugno 2011.
In particolare, l'attore aveva allegato le seguenti circostanze:
di lavorare dal 16 aprile 1997 presso A.T.M. S.p.A.;
che il 14 giugno 2011 l'attore svolgeva, presso il deposito della polizia locale di Milano, sito in Milano, via Gatto, il proprio turno di addetto alla custodia e alla restituzione dei veicoli rimossi;
che verso la fine del turno di lavoro l'attore rimaneva vittima di lesioni personali causate da una persona che si era recata al deposito per il ritiro della propria autovettura;
persona successivamente identificata dalle autorità come
OS HI;
che, come denunciato dall'attore alla polizia locale di Milano il 15 gennaio
2011, alla guida della propria autovettura, nell'uscire a gran velocità dal cancello del deposito A.T.M. S.p.A., la detta persona aveva urtato il cancello, che, abbattuto, cadeva, colpendo sulla mandibola destra;
Parte_1
che l'attore si rivolgeva all'avv. Vittorio Modica al fine di essere da lui assistito e al fine di veder tutelati i propri diritti e richiedere il risarcimento del danno;
che con fax del 16 novembre 2012 l'avv. Modica chiedeva alla polizia locale di Milano informazioni in merito all'inoltro della querela alla Procura della
Repubblica di Milano, al fine di dare seguito agli incombenti del mandato;
che tali autorità rispondevano, comunicando l'apertura, presso la Procura della Repubblica di Milano, del procedimento penale n. 40896/11B;
che l'avv. Modica chiedeva all'attore la sottoscrizione di una delega al fine di consentire al legale di assumere informazioni in merito al predetto procedimento penale;
delega rilasciata il 20 novembre 2012;
pagina3 di 13 che, per motivi ignoti all'attore, l'avv. Modica non comunicava al proprio cliente alcunché riguardo alla possibilità di richiedere il risarcimento dei danni in sede civile, né agiva quantomeno con l'invio di richiesta risarcitoria e messa in mora, lasciando prescrivere il diritto al risarcimento del danno;
che, con riguardo all'eventuale tutela civile in sede penale, l'avv. Modica non manifestava la necessità di firmare altra e diversa procura, oltre a quelle indicate e ciò sino al 18 gennaio 2018, quando l'avv. Modica richiedeva al cliente la firma di una procura speciale per opporsi alla richiesta di archiviazione del procedimento penale, che era stato archiviato per prescrizione del reato;
che, in seguito alle predette comunicazioni e per un periodo di circa tre anni,
l'attore riceveva dal legale, dietro richieste telefoniche, normali rassicurazioni in merito allo stato della pratica e, in particolare, al procedimento penale, a detta del difensore sempre nella fase delle indagini;
che in data 11 aprile 2017 l'avv. Modica inoltrava all' di Pavia Lodi Pt_2
una comunicazione in cui forniva informazioni in merito al procedimento penale, precisante al detto ente di fare a lui riferimento in quanto “delegato per la gestione della procedura”;
che nel mese di gennaio 2018 l'attore veniva contattato telefonicamente dal legale di A.T.M. S.p.A., avv. Daniele Avella, il quale lo informava informalmente che probabilmente il procedimento penale era stato archiviato;
che, riferita tale informazione all'avv. Modica, quest'ultimo inviava all'attore, con mail del 18 gennaio 2018, la nomina da firmare per poter
“approntare l'atto di opposizione all'archiviazione”; nomina sottoscritta da presso lo studio dell'avv. Modica;
Pt_1
che nel mese di novembre 2018 l'attore constatava che il procedimento penale era stato archiviato con provvedimento del 27 novembre 2017 per intervenuta prescrizione del reato, scoprendo che nulla era stato posto in essere dall'avv. Modica al fine di ottenere il risarcimento del danno.
Sulla base di tali premesse l'attore deduceva che l'avv. Modica aveva omesso di compiere qualsivoglia attività utile a consentire a di Parte_1
veder tutelate le proprie ragioni risarcitorie, non avendo provveduto a costituire in mora la persona responsabile del sinistro né la di lei compagnia di assicurazione,
pagina4 di 13 né a promuovere giudizio civile, né a presentare istanza di accesso agli atti del procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di
Milano o a depositare la propria nomina o a sollecitare il pubblico ministero per chiudere le indagini ed esercitare l'azione penale (anche tenuto conto del fatto che dalle dichiarazioni delle persone sentite nelle indagini penali emergeva con tutta evidenza la responsabilità di HI nella causazione del sinistro).
Istruita la causa, nella contumacia del convenuto, mediante acquisizione dei documenti depositati dall'attore e ammissione dell'interrogatorio formale dell'avv. Modica (il quale non si presentava a renderlo nell'udienza all'uopo fissata), con sentenza n. 1156/2023 il Tribunale di Lodi ha condannato l'avv.
Modica a restituire all'attore la somma di denaro di euro 634,40, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo e a rimborsare le spese di lite anticipate dall'attore.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che non vi fosse prova che, prima del
2018, l'avv. Modica avesse assunto qualsiasi obbligo di carattere professionale per rappresentare e tutelare le ragioni di in sede penale o civile e che non Pt_1
vi fosse, pertanto, alcuna responsabilità professionale per mancata proposizione dell'azione giudiziaria entro i termini di legge.
In particolare, il giudice di primo grado ha accertato che l'unico incarico professionale conferito per i fatti del giugno 2011 risalisse al 18 gennaio 2018 e che in precedenza, il 20 novembre 2012, l'attore avesse conferito al professionista una mera delega ad assumere informazioni sul procedimento penale n.
40896/11B, senza alcuna nomina a difensore o conferimento di qualsiasi incarico.
Ha precisato che la copiosa corrispondenza e i files audio – tutti relativi al
2018 – non conducono ad alcuna mutazione del quadro probatorio e che la mancata comparizione del convenuto per rendere interrogatorio formale non può sopperire alla radicale carenza probatoria in ordine al conferimento di qualsiasi incarico prima del 2018, tenuto conto degli obblighi di forma imposti per i rapporti tra assistiti e avvocati.
Il giudice ha, invece, ritenuto fondata la domanda di restituzione del compenso di euro 634,40, perché non era stata redatta alcuna opposizione alla richiesta di archiviazione, al cui fine l'avv. Modica aveva richiesto la corresponsione di tale somma di denaro.
pagina5 di 13 Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione ritualmente notificato il 9 giugno 2024, chiedendo l'integrale riforma della Parte_1
sentenza gravata.
L'appellato non si è costituito ed è stato dichiarato contumace con ordinanza pronunciata dal consigliere istruttore all'udienza del 22 ottobre 2024.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21 gennaio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
L'appellante ha depositato comparsa conclusionale entro il termine (trenta giorni prima della predetta udienza) all'uopo assegnato dal consigliere istruttore ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
L'appello di Parte_1
Con un unico articolato motivo l'appellante deduce l'errata esclusione del rapporto contrattuale nel periodo antecedente al 18 gennaio 2018; l'errata valutazione delle prove;
l'errata qualificazione giuridica dei rapporti tra le parti e l'erronea motivazione in ordine ai requisiti di forma necessari per il sorgere del mandato professionale.
L'appellante afferma che il giudice ha erroneamente ritenuto necessario il requisito della forma scritta e il conferimento di procura alle liti per il sorgere del mandato professionale.
Afferma che il mandato professionale può essere conferito anche verbalmente e per fatti concludenti, purché risulti in modo chiaro e non equivoco.
Deduce che, una volta sorto il contratto di assistenza legale, sorgono in capo al professionista gli obblighi di esecuzione della prestazione professionale con diligenza, tra cui la valutazione di come meglio assistere e tutelare il proprio cliente, richiedendo, se del caso, la firma della procura alle liti qualora ritenesse necessario agire in giudizio (valutazione propria del legale e non certo imputabile al cliente).
Aggiunge che l'errata premessa giuridica da cui ha preso le mosse il giudice, si è ripercossa nell'errata valutazione delle prove (documenti e mancata presentazione del convenuto a rendere interrogatorio formale), dalle quali emerge,
pagina6 di 13 invece, come già nel 2012 avesse conferito all'avv. Modica Parte_1
incarico di assisterlo.
In particolare, sostiene che gli elementi di prova non considerati dal giudice sono i seguenti:
il fax del 16 novembre 2012, nel quale l'avv. Modica ha espressamente dato atto e palesato di aver ricevuto mandato da utilizzando Parte_1 terminologia inequivocabile (“Si è rivolto al mio studio il sig. ; Parte_1
“Sono pertanto a richiederVi in nome e per conto del mio Assistito”);
la successiva richiesta, il 20 novembre 2012, a di Parte_1
sottoscrivere una delega ad hoc necessaria al fine di assumere informazioni in merito al procedimento penale.
Evidenzia che l'assunto del giudice di prime cure secondo cui prima del 18 gennaio 2018 l'attore aveva “conferito una mera delega ad assumere informazioni sul procedimento panel n. 40896/11B”, è smentita dalla richiamata documentazione ed è anche contraria alla logica, non comprendendosi il motivo per cui una persona si debba rivolgere ad un legale per assumere mere informazioni non funzionali al raggiungimento di uno scopo, che nel caso in esame era quello di essere risarcito dei danni subiti il 14 giugno 2011.
L'appellante afferma, altresì, che il giudice non ha correttamente valutato il comportamento processuale del convenuto ai sensi dell'art. 232 c.p.c., tenuto conto del quadro documentale dal quale risulta comprovato l'intervento del legale a partire dal 2012 in nome e per conto del proprio assistito.
Aggiunge che il giudice non ha considerato la comunicazione in data 11 aprile 2017 inviata dall'avv. Modica all' , con la quale ha precisato di fare a Pt_2 lui riferimento in quanto “delegato per la gestione della procedura”, con ciò ammettendo l'esistenza del rapporto professionale, quello inerente appunto alla procedura per il recupero del credito risarcitorio, atteso che la comunicazione all' non poteva che avere ad oggetto il danno da infortunio sul lavoro e Pt_2
l'eventuale surroga dell'ente.
Afferma, infine, che è comprovato che nel gennaio 2018 Parte_1 ha riferito all'avv. Modica di essere stato informalmente informato dal legale di
ATM S.p.A. di una probabile archiviazione del procedimento penale;
che tale pagina7 di 13 informazione all'avv. Modica si giustifica in quanto era da tempo dal Pt_1
medesimo assistito per la questione.
Evidenzia il fatto che a novembre 2018 ha constatato che il Pt_1
procedimento penale era stato archiviato con provvedimento del 27 novembre
2017 per intervenuta prescrizione, senza che nemmeno tale circostanza gli fosse stata riferito dall'avv. Modica, al quale aveva firmato dieci mesi prima apposita nomina: ciò prova il completo disinteresse del professionista per il proprio cliente.
Afferma, altresì, che dopo la sottoscrizione della nomina penale l'avv.
Modica ha rassicurato il cliente sullo stato della posizione (che spesso ha indicato come in via di definizione) e ha cercato in tutti i modi di tenere celata la circostanza della perdita del diritto al risarcimento del danno con copiose e false rassicurazioni e con tentativi di celare la verità dei fatti, documentate e non prese in considerazione dal giudice di prime cure.
Spiega in merito che tale comportamento si spiega solo considerando che l'avv. Modica fosse ben consapevole di aver ricevuto il mandato professionale nel lontano 2012 e di non aver adempiuto con diligenza (inadempimento che cercava, appunto, di celare).
Deduce, pertanto, che se, come affermato dal giudice di prime cure, il rapporto professionale fosse sorto solo in seguito alla firma della nomina penale,
l'avv. Modica si sarebbe potuto limitare a riferire a che il Parte_1
procedimento penale era stato archiviato per intervenuta prescrizione e che nulla era, quindi, possibile fare, nemmeno opporsi all'archiviazione, con ciò sollevandosi da problemi di responsabilità professionale e di carattere deontologico.
L'appellante evidenzia, inoltre, che l'avv. Modica è giunto addirittura ad attribuirsi il non veritiero merito di avere, nel 2016, ottenuto l'iscrizione nel registro degli indagati della persona responsabile del sinistro e di aver ottenuto l'imputazione coatta dal giudice per le indagini preliminari, dott. ; con ciò Per_1
comprovando di aver cercato di coprire in tutti i modi, con false affermazioni, le proprie negligenze nell'espletamento del mandato ricevuto nel 2012.
Conclude, quindi, affermando la sussistenza del mandato professionale sin dal 2012 per l'assistenza relativa al sinistro del 14 giugno 2011 e osservando come fosse compito del legale incaricato decidere le migliori modalità di pagina8 di 13 espletamento del mandato per ottenere il risarcimento del danno, se in sede civile o in sede penale, mentre l'avv. Modica nulla ha fatto al riguardo.
Afferma, pertanto, che, in considerazione dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo nella causazione delle lesioni subite da Parte_1 quest'ultimo avrebbe potuto esperire vittoriosamente qualsiasi procedimento stragiudiziale e giudiziale volto a ottenere il risarcimento del danno.
Chiede, quindi, la condanna dell'appellato al risarcimento del danno, commisurato ai danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del sinistro del 14 giugno 2011.
Il motivo non può essere accolto.
Il giudice di prime cure ha errato nel ritenere che sia necessaria la forma scritta per il sorgere del c.d. contratto di patrocinio tra l'avvocato e il cliente.
E' opportuno ricordare i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di contratto d'opera professionale.
In generale, visto che la funzione cui è preposta la procura alle liti è il patrocinio difensivo - conseguente al contratto di mandato – salva diversa prova, si presume la coincidenza tra i due soggetti (mandante e patrocinato) e che la parte che conclude il mandato con il legale, attraverso la procura alle liti conferisca anche l'incarico di difesa giudiziale (Cass. n. 6808/2019; conf. Cass. n.
4959/2012; Cass. n. 24010/2004).
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che: “La procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone l'esistenza - fra le medesime persone - di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività professionale. Ne consegue che la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato”. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la sussistenza del rapporto di patrocinio, essendo emerso che l'incarico professionale era stato conferito solo da uno dei litisconsorti, mentre gli altri avevano firmato la procura alle liti con designazione congiunta anche di altri codifensori, cui avevano conferito l'incarico professionale) (Cass., ord. 11 marzo pagina9 di 13 2019, n. 6905, che ribadisce i principi affermati da Cass. n. 14276 del 2017; Cass.
n. 184450 del 2014; Cass. n. 13963 del 2006; Cass. n. 10454 del 2002).
Anche di recente è stato ribadito che “In caso di contestazione del mandato professionale, la prova dell'incarico è a carico del professionista, in quanto
l'obbligo di corrispondere il compenso all'avvocato grava, in linea di principio, sul soggetto che ha conferito l'incarico, anche quando l'attività professionale sia stata richiesta e sia stata svolta nell'interesse di un terzo” (Cass., ord. 23 novembre 2021, n. 36336). La medesima pronuncia ha spiegato, in motivazione, che “la prova dell'incarico - quale fatto costitutivo della domanda di pagamento - era a carico del professionista, dovendo osservarsi che l'obbligo di corrispondere il compenso all'avvocato grava, in linea di principio, sul soggetto che abbia conferito il mandato, anche quando l'attività professionale sia stata richiesta e si sia svolta nell'interesse di un terzo.
In tema di contratto di prestazione d'opera professionale, titolare del rapporto è difatti colui che conferisce l'incarico in nome proprio, ovvero colui che, munito di procura, agisce in nome e per conto del mandante, sicchè, ove difetti la rappresentanza, la persona nel cui interesse sia richiesta un'attività professionale non assume alcuna obbligazione nei confronti del professionista officiato (Cass. 4489/2010; Cass. 7926/2004; Cass. 21522/2019)”.
Con l'ordinanza del 18 febbraio 2022, n. 5363 la Corte di Cassazione ha ribadito che il conferimento dell'incarico può avvenire in «qualsiasi forma idonea
a manifestare una volontà in tal senso» e che, nell'ipotesi nella quale si verifichi una contestazione sul relativo diritto al compenso da parte del convenuto, spetterà all'attore dimostrarne l'effettiva sussistenza.
In quest'ordine di principi, nel caso in esame, dai documenti prodotti dall'attore non può ritenersi provata l'esistenza di un contratto di patrocinio tra le parti, perfezionatosi per facta concludentia sin dal 2012, poiché dalle prove documentali prodotte dall'attore non emerge l'oggetto dell'incarico professionale.
I documenti presi in considerazione dal giudice di prime cure (doc. nn. 2 e
3) hanno ad oggetto una semplice delega a richiedere informazioni, come correttamente evidenziato nella sentenza gravata.
Si tratta, invero, del fax del 16 novembre 2012 inviato alla polizia locale di
Milano, con il quale l'avv. Modica ha chiesto informazioni in merito all'inoltro della querela alla Procura della Repubblica di Milano (doc. n. 2).
pagina10 di 13 A tale richiesta ha fatto seguito la risposta dell'autorità interpellata, la quale ha comunicato l'apertura, presso la Procura di Milano, del procedimento penale n.
40896/11B (doc. n. 3).
La successiva richiesta del 20 novembre 2012 dell'avv. Modica a Pt_1
di sottoscrivere una delega ad hoc, necessaria al fine di assumere
[...]
informazioni in merito al procedimento penale (doc. n. 4), non consente di ritenere che l'odierno appellante avesse conferito al professionista incarico di agire per il risarcimento del danno in sede civile oppure in sede penale. Si tratta, invero, di semplice richiesta volta ad acquisire informazioni in merito al procedimento penale iscritto presso la Procura di Milano, dalla quale non può inferirsi in maniera univoca il conferimento di un incarico volto a conseguire il risarcimento del danno per il sinistro subito dal cliente il 14 giugno 2011, ove si consideri che l'acquisizione di informazioni avrebbe potuto avere carattere esplorativo e strumentale, al fine di valutare la sussistenza di elementi di prova idonei a fondare una domanda risarcitoria, i tempi e i costi della difesa in giudizio.
Non può, dunque, ritenersi sussistente, come pretenderebbe l'appellante, un necessario automatismo tra il conferimento di delega ad acquisire informazioni in ordine al procedimento penale e il conferimento di incarico avente ad oggetto l'esercizio dell'azione risarcitoria nei confronti dell'asserito responsabile del sinistro subito da il 14 giugno 2011. Parte_1
Analoghe considerazioni valgono per la comunicazione in data 11 aprile
2017 rivolta all' (doc. n. 8), con la quale l'avv. Modica ha precisato che “1) Pt_2
Il ad oggi non è stato risarcito per i danni subiti;
2) Il procedimento è il Pt_1 nr RG 40996/11 PM e che “Per altre informazioni chiedete pure al CP_1 sottoscritto legale delegato per la gestione della procedura”.
Dal contenuto di tale comunicazione non può inferirsi in maniera univoca l'esistenza di un mandato professionale avente ad oggetto l'esercizio dell'azione risarcitoria nei confronti del responsabile del sinistro del 14 giugno 2011, essendo astrattamente possibile che il cliente si fosse rivolto all'avv. Modica per conseguire l'indennizzo dall' per l'infortunio sul lavoro. Pt_2
Neppure le comunicazioni mail intervenute tra le parti (doc. nn. 13-28) e i venti files audio concernenti le conversazioni telefoniche avvenute tra il 14 dicembre 2018 e il 30 gennaio 2019 (doc. n. 29) costituiscono prova dell'esistenza di un pregresso contratto di patrocinio.
pagina11 di 13 Se indubbiamente tali documenti provano il continuo tergiversare dell'avv.
Modica e le ripetute scuse dallo stesso utilizzate per procrastinare gli appuntamenti finalizzati a consegnare la documentazione inerente all'attività svolta, va, tuttavia, considerato che tali comportamenti si collocano a valle dell'incarico (l'unico) ricevuto dall'avv. Modica per i fatti del 14 giugno 2011; incarico risalente al 18 gennaio 2018 (doc. n. 10), avente ad oggetto l'opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento penale e mai espletato dal professionista (come irrevocabilmente accertato nella sentenza gravata).
In nessuno dei documenti invocati dall'appellante, neppure nelle comunicazioni mail e nei files audio precedentemente esaminati, si fa cenno a un mandato volto all'esercizio dell'azione risarcitoria nei confronti del responsabile del sinistro del 14 giugno 2011.
Correttamente, il giudice di prime cure ha, quindi, ritenuto che, difronte all'evidenziato vuoto probatorio sull'oggetto dell'incarico asseritamente ricevuto nel 2012, la mancata comparizione del convenuto contumace a rendere l'interrogatorio formale non potesse avere gli effetti probatori previsti dall'art. 232 c.p.c.
In conclusione, alla luce di quanto evidenziato, deve ritenersi il difetto di prova in ordine all'oggetto dell'incarico professionale che l'appellante pretende di far risalire all'anno 2012. Ne consegue che deve essere confermata la pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria, posto che, in assenza di un mandato professionale avente ad oggetto l'incarico di rappresentare e tutelare in sede civile o in sede penale le ragioni di credito vantate da verso il Parte_1
responsabile del sinistro del 14 giugno 2011 e dei correlativi obblighi professionali, non può configurarsi alcuna responsabilità dell'avv. Modica per il mancato conseguimento del risarcimento del danno da parte di Parte_1
verso il detto responsabile.
La regolamentazione delle spese processuali.
Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese del presente grado, poiché
l'appellato vittorioso è rimasto contumace, sicché non ha sostenuto spese di sorta che debbano essergli rimborsate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA
pagina12 di 13 l'appello proposto da nei confronti dell'avvocato Vittorio Parte_1
Modica, per la riforma della sentenza n. 1156/2023, pubblicata il 14 dicembre
2023 dal Tribunale di Lodi nella causa iscritta al n. 283/2022 r.g. e, per l'effetto,
CONFERMA
Integralmente la sentenza impugnata;
NULLA
In ordine alle spese del presente grado.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
Parte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli
Il consigliere estensore
Dott.ssa Manuela Andretta
pagina13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente
Dott.ssa Giovanna FERRERO Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1715 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 9
giugno 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
20 ottobre 1973, residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Baranzate (MI), via XX settembre, n. 5, presso lo studio dell'avv. Riccardo Rossini, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
Contro
pagina1 di 13 AVV. VITTORIO MODICA (C.F.: ), nato a CodiceFiscale_2
Milano il 6 giugno 1967, con studio in San Giuliano Milanese (MI), via
Resistenza, n. 15/A
APPELLATO CONTUMACE
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 1156/2023, pubblicata il 14 dicembre 2023 dal Tribunale
di Lodi nella causa iscritta al n. 283/2022 r.g.
OGGETTO: Responsabilità professionale
Conclusioni: come da note di precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del 21 gennaio 2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
pagina2 di 13 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1156/2023, pubblicata il 14 dicembre 2023, il Tribunale di
Lodi ha deciso la causa instaurata da nei confronti dell'avv. Parte_1
Vittorio Modica, volta a conseguire il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti a causa dell'inadempimento al mandato professionale ricevuto per il risarcimento del danno subito dall'attore per il sinistro occorsogli il 14 giugno 2011.
In particolare, l'attore aveva allegato le seguenti circostanze:
di lavorare dal 16 aprile 1997 presso A.T.M. S.p.A.;
che il 14 giugno 2011 l'attore svolgeva, presso il deposito della polizia locale di Milano, sito in Milano, via Gatto, il proprio turno di addetto alla custodia e alla restituzione dei veicoli rimossi;
che verso la fine del turno di lavoro l'attore rimaneva vittima di lesioni personali causate da una persona che si era recata al deposito per il ritiro della propria autovettura;
persona successivamente identificata dalle autorità come
OS HI;
che, come denunciato dall'attore alla polizia locale di Milano il 15 gennaio
2011, alla guida della propria autovettura, nell'uscire a gran velocità dal cancello del deposito A.T.M. S.p.A., la detta persona aveva urtato il cancello, che, abbattuto, cadeva, colpendo sulla mandibola destra;
Parte_1
che l'attore si rivolgeva all'avv. Vittorio Modica al fine di essere da lui assistito e al fine di veder tutelati i propri diritti e richiedere il risarcimento del danno;
che con fax del 16 novembre 2012 l'avv. Modica chiedeva alla polizia locale di Milano informazioni in merito all'inoltro della querela alla Procura della
Repubblica di Milano, al fine di dare seguito agli incombenti del mandato;
che tali autorità rispondevano, comunicando l'apertura, presso la Procura della Repubblica di Milano, del procedimento penale n. 40896/11B;
che l'avv. Modica chiedeva all'attore la sottoscrizione di una delega al fine di consentire al legale di assumere informazioni in merito al predetto procedimento penale;
delega rilasciata il 20 novembre 2012;
pagina3 di 13 che, per motivi ignoti all'attore, l'avv. Modica non comunicava al proprio cliente alcunché riguardo alla possibilità di richiedere il risarcimento dei danni in sede civile, né agiva quantomeno con l'invio di richiesta risarcitoria e messa in mora, lasciando prescrivere il diritto al risarcimento del danno;
che, con riguardo all'eventuale tutela civile in sede penale, l'avv. Modica non manifestava la necessità di firmare altra e diversa procura, oltre a quelle indicate e ciò sino al 18 gennaio 2018, quando l'avv. Modica richiedeva al cliente la firma di una procura speciale per opporsi alla richiesta di archiviazione del procedimento penale, che era stato archiviato per prescrizione del reato;
che, in seguito alle predette comunicazioni e per un periodo di circa tre anni,
l'attore riceveva dal legale, dietro richieste telefoniche, normali rassicurazioni in merito allo stato della pratica e, in particolare, al procedimento penale, a detta del difensore sempre nella fase delle indagini;
che in data 11 aprile 2017 l'avv. Modica inoltrava all' di Pavia Lodi Pt_2
una comunicazione in cui forniva informazioni in merito al procedimento penale, precisante al detto ente di fare a lui riferimento in quanto “delegato per la gestione della procedura”;
che nel mese di gennaio 2018 l'attore veniva contattato telefonicamente dal legale di A.T.M. S.p.A., avv. Daniele Avella, il quale lo informava informalmente che probabilmente il procedimento penale era stato archiviato;
che, riferita tale informazione all'avv. Modica, quest'ultimo inviava all'attore, con mail del 18 gennaio 2018, la nomina da firmare per poter
“approntare l'atto di opposizione all'archiviazione”; nomina sottoscritta da presso lo studio dell'avv. Modica;
Pt_1
che nel mese di novembre 2018 l'attore constatava che il procedimento penale era stato archiviato con provvedimento del 27 novembre 2017 per intervenuta prescrizione del reato, scoprendo che nulla era stato posto in essere dall'avv. Modica al fine di ottenere il risarcimento del danno.
Sulla base di tali premesse l'attore deduceva che l'avv. Modica aveva omesso di compiere qualsivoglia attività utile a consentire a di Parte_1
veder tutelate le proprie ragioni risarcitorie, non avendo provveduto a costituire in mora la persona responsabile del sinistro né la di lei compagnia di assicurazione,
pagina4 di 13 né a promuovere giudizio civile, né a presentare istanza di accesso agli atti del procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di
Milano o a depositare la propria nomina o a sollecitare il pubblico ministero per chiudere le indagini ed esercitare l'azione penale (anche tenuto conto del fatto che dalle dichiarazioni delle persone sentite nelle indagini penali emergeva con tutta evidenza la responsabilità di HI nella causazione del sinistro).
Istruita la causa, nella contumacia del convenuto, mediante acquisizione dei documenti depositati dall'attore e ammissione dell'interrogatorio formale dell'avv. Modica (il quale non si presentava a renderlo nell'udienza all'uopo fissata), con sentenza n. 1156/2023 il Tribunale di Lodi ha condannato l'avv.
Modica a restituire all'attore la somma di denaro di euro 634,40, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo e a rimborsare le spese di lite anticipate dall'attore.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che non vi fosse prova che, prima del
2018, l'avv. Modica avesse assunto qualsiasi obbligo di carattere professionale per rappresentare e tutelare le ragioni di in sede penale o civile e che non Pt_1
vi fosse, pertanto, alcuna responsabilità professionale per mancata proposizione dell'azione giudiziaria entro i termini di legge.
In particolare, il giudice di primo grado ha accertato che l'unico incarico professionale conferito per i fatti del giugno 2011 risalisse al 18 gennaio 2018 e che in precedenza, il 20 novembre 2012, l'attore avesse conferito al professionista una mera delega ad assumere informazioni sul procedimento penale n.
40896/11B, senza alcuna nomina a difensore o conferimento di qualsiasi incarico.
Ha precisato che la copiosa corrispondenza e i files audio – tutti relativi al
2018 – non conducono ad alcuna mutazione del quadro probatorio e che la mancata comparizione del convenuto per rendere interrogatorio formale non può sopperire alla radicale carenza probatoria in ordine al conferimento di qualsiasi incarico prima del 2018, tenuto conto degli obblighi di forma imposti per i rapporti tra assistiti e avvocati.
Il giudice ha, invece, ritenuto fondata la domanda di restituzione del compenso di euro 634,40, perché non era stata redatta alcuna opposizione alla richiesta di archiviazione, al cui fine l'avv. Modica aveva richiesto la corresponsione di tale somma di denaro.
pagina5 di 13 Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione ritualmente notificato il 9 giugno 2024, chiedendo l'integrale riforma della Parte_1
sentenza gravata.
L'appellato non si è costituito ed è stato dichiarato contumace con ordinanza pronunciata dal consigliere istruttore all'udienza del 22 ottobre 2024.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21 gennaio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
L'appellante ha depositato comparsa conclusionale entro il termine (trenta giorni prima della predetta udienza) all'uopo assegnato dal consigliere istruttore ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
L'appello di Parte_1
Con un unico articolato motivo l'appellante deduce l'errata esclusione del rapporto contrattuale nel periodo antecedente al 18 gennaio 2018; l'errata valutazione delle prove;
l'errata qualificazione giuridica dei rapporti tra le parti e l'erronea motivazione in ordine ai requisiti di forma necessari per il sorgere del mandato professionale.
L'appellante afferma che il giudice ha erroneamente ritenuto necessario il requisito della forma scritta e il conferimento di procura alle liti per il sorgere del mandato professionale.
Afferma che il mandato professionale può essere conferito anche verbalmente e per fatti concludenti, purché risulti in modo chiaro e non equivoco.
Deduce che, una volta sorto il contratto di assistenza legale, sorgono in capo al professionista gli obblighi di esecuzione della prestazione professionale con diligenza, tra cui la valutazione di come meglio assistere e tutelare il proprio cliente, richiedendo, se del caso, la firma della procura alle liti qualora ritenesse necessario agire in giudizio (valutazione propria del legale e non certo imputabile al cliente).
Aggiunge che l'errata premessa giuridica da cui ha preso le mosse il giudice, si è ripercossa nell'errata valutazione delle prove (documenti e mancata presentazione del convenuto a rendere interrogatorio formale), dalle quali emerge,
pagina6 di 13 invece, come già nel 2012 avesse conferito all'avv. Modica Parte_1
incarico di assisterlo.
In particolare, sostiene che gli elementi di prova non considerati dal giudice sono i seguenti:
il fax del 16 novembre 2012, nel quale l'avv. Modica ha espressamente dato atto e palesato di aver ricevuto mandato da utilizzando Parte_1 terminologia inequivocabile (“Si è rivolto al mio studio il sig. ; Parte_1
“Sono pertanto a richiederVi in nome e per conto del mio Assistito”);
la successiva richiesta, il 20 novembre 2012, a di Parte_1
sottoscrivere una delega ad hoc necessaria al fine di assumere informazioni in merito al procedimento penale.
Evidenzia che l'assunto del giudice di prime cure secondo cui prima del 18 gennaio 2018 l'attore aveva “conferito una mera delega ad assumere informazioni sul procedimento panel n. 40896/11B”, è smentita dalla richiamata documentazione ed è anche contraria alla logica, non comprendendosi il motivo per cui una persona si debba rivolgere ad un legale per assumere mere informazioni non funzionali al raggiungimento di uno scopo, che nel caso in esame era quello di essere risarcito dei danni subiti il 14 giugno 2011.
L'appellante afferma, altresì, che il giudice non ha correttamente valutato il comportamento processuale del convenuto ai sensi dell'art. 232 c.p.c., tenuto conto del quadro documentale dal quale risulta comprovato l'intervento del legale a partire dal 2012 in nome e per conto del proprio assistito.
Aggiunge che il giudice non ha considerato la comunicazione in data 11 aprile 2017 inviata dall'avv. Modica all' , con la quale ha precisato di fare a Pt_2 lui riferimento in quanto “delegato per la gestione della procedura”, con ciò ammettendo l'esistenza del rapporto professionale, quello inerente appunto alla procedura per il recupero del credito risarcitorio, atteso che la comunicazione all' non poteva che avere ad oggetto il danno da infortunio sul lavoro e Pt_2
l'eventuale surroga dell'ente.
Afferma, infine, che è comprovato che nel gennaio 2018 Parte_1 ha riferito all'avv. Modica di essere stato informalmente informato dal legale di
ATM S.p.A. di una probabile archiviazione del procedimento penale;
che tale pagina7 di 13 informazione all'avv. Modica si giustifica in quanto era da tempo dal Pt_1
medesimo assistito per la questione.
Evidenzia il fatto che a novembre 2018 ha constatato che il Pt_1
procedimento penale era stato archiviato con provvedimento del 27 novembre
2017 per intervenuta prescrizione, senza che nemmeno tale circostanza gli fosse stata riferito dall'avv. Modica, al quale aveva firmato dieci mesi prima apposita nomina: ciò prova il completo disinteresse del professionista per il proprio cliente.
Afferma, altresì, che dopo la sottoscrizione della nomina penale l'avv.
Modica ha rassicurato il cliente sullo stato della posizione (che spesso ha indicato come in via di definizione) e ha cercato in tutti i modi di tenere celata la circostanza della perdita del diritto al risarcimento del danno con copiose e false rassicurazioni e con tentativi di celare la verità dei fatti, documentate e non prese in considerazione dal giudice di prime cure.
Spiega in merito che tale comportamento si spiega solo considerando che l'avv. Modica fosse ben consapevole di aver ricevuto il mandato professionale nel lontano 2012 e di non aver adempiuto con diligenza (inadempimento che cercava, appunto, di celare).
Deduce, pertanto, che se, come affermato dal giudice di prime cure, il rapporto professionale fosse sorto solo in seguito alla firma della nomina penale,
l'avv. Modica si sarebbe potuto limitare a riferire a che il Parte_1
procedimento penale era stato archiviato per intervenuta prescrizione e che nulla era, quindi, possibile fare, nemmeno opporsi all'archiviazione, con ciò sollevandosi da problemi di responsabilità professionale e di carattere deontologico.
L'appellante evidenzia, inoltre, che l'avv. Modica è giunto addirittura ad attribuirsi il non veritiero merito di avere, nel 2016, ottenuto l'iscrizione nel registro degli indagati della persona responsabile del sinistro e di aver ottenuto l'imputazione coatta dal giudice per le indagini preliminari, dott. ; con ciò Per_1
comprovando di aver cercato di coprire in tutti i modi, con false affermazioni, le proprie negligenze nell'espletamento del mandato ricevuto nel 2012.
Conclude, quindi, affermando la sussistenza del mandato professionale sin dal 2012 per l'assistenza relativa al sinistro del 14 giugno 2011 e osservando come fosse compito del legale incaricato decidere le migliori modalità di pagina8 di 13 espletamento del mandato per ottenere il risarcimento del danno, se in sede civile o in sede penale, mentre l'avv. Modica nulla ha fatto al riguardo.
Afferma, pertanto, che, in considerazione dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo nella causazione delle lesioni subite da Parte_1 quest'ultimo avrebbe potuto esperire vittoriosamente qualsiasi procedimento stragiudiziale e giudiziale volto a ottenere il risarcimento del danno.
Chiede, quindi, la condanna dell'appellato al risarcimento del danno, commisurato ai danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del sinistro del 14 giugno 2011.
Il motivo non può essere accolto.
Il giudice di prime cure ha errato nel ritenere che sia necessaria la forma scritta per il sorgere del c.d. contratto di patrocinio tra l'avvocato e il cliente.
E' opportuno ricordare i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di contratto d'opera professionale.
In generale, visto che la funzione cui è preposta la procura alle liti è il patrocinio difensivo - conseguente al contratto di mandato – salva diversa prova, si presume la coincidenza tra i due soggetti (mandante e patrocinato) e che la parte che conclude il mandato con il legale, attraverso la procura alle liti conferisca anche l'incarico di difesa giudiziale (Cass. n. 6808/2019; conf. Cass. n.
4959/2012; Cass. n. 24010/2004).
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che: “La procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone l'esistenza - fra le medesime persone - di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività professionale. Ne consegue che la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato”. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la sussistenza del rapporto di patrocinio, essendo emerso che l'incarico professionale era stato conferito solo da uno dei litisconsorti, mentre gli altri avevano firmato la procura alle liti con designazione congiunta anche di altri codifensori, cui avevano conferito l'incarico professionale) (Cass., ord. 11 marzo pagina9 di 13 2019, n. 6905, che ribadisce i principi affermati da Cass. n. 14276 del 2017; Cass.
n. 184450 del 2014; Cass. n. 13963 del 2006; Cass. n. 10454 del 2002).
Anche di recente è stato ribadito che “In caso di contestazione del mandato professionale, la prova dell'incarico è a carico del professionista, in quanto
l'obbligo di corrispondere il compenso all'avvocato grava, in linea di principio, sul soggetto che ha conferito l'incarico, anche quando l'attività professionale sia stata richiesta e sia stata svolta nell'interesse di un terzo” (Cass., ord. 23 novembre 2021, n. 36336). La medesima pronuncia ha spiegato, in motivazione, che “la prova dell'incarico - quale fatto costitutivo della domanda di pagamento - era a carico del professionista, dovendo osservarsi che l'obbligo di corrispondere il compenso all'avvocato grava, in linea di principio, sul soggetto che abbia conferito il mandato, anche quando l'attività professionale sia stata richiesta e si sia svolta nell'interesse di un terzo.
In tema di contratto di prestazione d'opera professionale, titolare del rapporto è difatti colui che conferisce l'incarico in nome proprio, ovvero colui che, munito di procura, agisce in nome e per conto del mandante, sicchè, ove difetti la rappresentanza, la persona nel cui interesse sia richiesta un'attività professionale non assume alcuna obbligazione nei confronti del professionista officiato (Cass. 4489/2010; Cass. 7926/2004; Cass. 21522/2019)”.
Con l'ordinanza del 18 febbraio 2022, n. 5363 la Corte di Cassazione ha ribadito che il conferimento dell'incarico può avvenire in «qualsiasi forma idonea
a manifestare una volontà in tal senso» e che, nell'ipotesi nella quale si verifichi una contestazione sul relativo diritto al compenso da parte del convenuto, spetterà all'attore dimostrarne l'effettiva sussistenza.
In quest'ordine di principi, nel caso in esame, dai documenti prodotti dall'attore non può ritenersi provata l'esistenza di un contratto di patrocinio tra le parti, perfezionatosi per facta concludentia sin dal 2012, poiché dalle prove documentali prodotte dall'attore non emerge l'oggetto dell'incarico professionale.
I documenti presi in considerazione dal giudice di prime cure (doc. nn. 2 e
3) hanno ad oggetto una semplice delega a richiedere informazioni, come correttamente evidenziato nella sentenza gravata.
Si tratta, invero, del fax del 16 novembre 2012 inviato alla polizia locale di
Milano, con il quale l'avv. Modica ha chiesto informazioni in merito all'inoltro della querela alla Procura della Repubblica di Milano (doc. n. 2).
pagina10 di 13 A tale richiesta ha fatto seguito la risposta dell'autorità interpellata, la quale ha comunicato l'apertura, presso la Procura di Milano, del procedimento penale n.
40896/11B (doc. n. 3).
La successiva richiesta del 20 novembre 2012 dell'avv. Modica a Pt_1
di sottoscrivere una delega ad hoc, necessaria al fine di assumere
[...]
informazioni in merito al procedimento penale (doc. n. 4), non consente di ritenere che l'odierno appellante avesse conferito al professionista incarico di agire per il risarcimento del danno in sede civile oppure in sede penale. Si tratta, invero, di semplice richiesta volta ad acquisire informazioni in merito al procedimento penale iscritto presso la Procura di Milano, dalla quale non può inferirsi in maniera univoca il conferimento di un incarico volto a conseguire il risarcimento del danno per il sinistro subito dal cliente il 14 giugno 2011, ove si consideri che l'acquisizione di informazioni avrebbe potuto avere carattere esplorativo e strumentale, al fine di valutare la sussistenza di elementi di prova idonei a fondare una domanda risarcitoria, i tempi e i costi della difesa in giudizio.
Non può, dunque, ritenersi sussistente, come pretenderebbe l'appellante, un necessario automatismo tra il conferimento di delega ad acquisire informazioni in ordine al procedimento penale e il conferimento di incarico avente ad oggetto l'esercizio dell'azione risarcitoria nei confronti dell'asserito responsabile del sinistro subito da il 14 giugno 2011. Parte_1
Analoghe considerazioni valgono per la comunicazione in data 11 aprile
2017 rivolta all' (doc. n. 8), con la quale l'avv. Modica ha precisato che “1) Pt_2
Il ad oggi non è stato risarcito per i danni subiti;
2) Il procedimento è il Pt_1 nr RG 40996/11 PM e che “Per altre informazioni chiedete pure al CP_1 sottoscritto legale delegato per la gestione della procedura”.
Dal contenuto di tale comunicazione non può inferirsi in maniera univoca l'esistenza di un mandato professionale avente ad oggetto l'esercizio dell'azione risarcitoria nei confronti del responsabile del sinistro del 14 giugno 2011, essendo astrattamente possibile che il cliente si fosse rivolto all'avv. Modica per conseguire l'indennizzo dall' per l'infortunio sul lavoro. Pt_2
Neppure le comunicazioni mail intervenute tra le parti (doc. nn. 13-28) e i venti files audio concernenti le conversazioni telefoniche avvenute tra il 14 dicembre 2018 e il 30 gennaio 2019 (doc. n. 29) costituiscono prova dell'esistenza di un pregresso contratto di patrocinio.
pagina11 di 13 Se indubbiamente tali documenti provano il continuo tergiversare dell'avv.
Modica e le ripetute scuse dallo stesso utilizzate per procrastinare gli appuntamenti finalizzati a consegnare la documentazione inerente all'attività svolta, va, tuttavia, considerato che tali comportamenti si collocano a valle dell'incarico (l'unico) ricevuto dall'avv. Modica per i fatti del 14 giugno 2011; incarico risalente al 18 gennaio 2018 (doc. n. 10), avente ad oggetto l'opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento penale e mai espletato dal professionista (come irrevocabilmente accertato nella sentenza gravata).
In nessuno dei documenti invocati dall'appellante, neppure nelle comunicazioni mail e nei files audio precedentemente esaminati, si fa cenno a un mandato volto all'esercizio dell'azione risarcitoria nei confronti del responsabile del sinistro del 14 giugno 2011.
Correttamente, il giudice di prime cure ha, quindi, ritenuto che, difronte all'evidenziato vuoto probatorio sull'oggetto dell'incarico asseritamente ricevuto nel 2012, la mancata comparizione del convenuto contumace a rendere l'interrogatorio formale non potesse avere gli effetti probatori previsti dall'art. 232 c.p.c.
In conclusione, alla luce di quanto evidenziato, deve ritenersi il difetto di prova in ordine all'oggetto dell'incarico professionale che l'appellante pretende di far risalire all'anno 2012. Ne consegue che deve essere confermata la pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria, posto che, in assenza di un mandato professionale avente ad oggetto l'incarico di rappresentare e tutelare in sede civile o in sede penale le ragioni di credito vantate da verso il Parte_1
responsabile del sinistro del 14 giugno 2011 e dei correlativi obblighi professionali, non può configurarsi alcuna responsabilità dell'avv. Modica per il mancato conseguimento del risarcimento del danno da parte di Parte_1
verso il detto responsabile.
La regolamentazione delle spese processuali.
Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese del presente grado, poiché
l'appellato vittorioso è rimasto contumace, sicché non ha sostenuto spese di sorta che debbano essergli rimborsate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA
pagina12 di 13 l'appello proposto da nei confronti dell'avvocato Vittorio Parte_1
Modica, per la riforma della sentenza n. 1156/2023, pubblicata il 14 dicembre
2023 dal Tribunale di Lodi nella causa iscritta al n. 283/2022 r.g. e, per l'effetto,
CONFERMA
Integralmente la sentenza impugnata;
NULLA
In ordine alle spese del presente grado.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
Parte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli
Il consigliere estensore
Dott.ssa Manuela Andretta
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