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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/06/2025, n. 3336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3336 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale, dr.ssa Francesca
Orlando Facchin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9005/2023 promossa da:
, , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , in proprio e in Controparte_3 Parte_1
qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore
[...]
(oggi maggiorenne), Persona_1 Parte_2
, , in proprio e in qualità di esercente
[...] Controparte_4
la potestà genitoriale sulle figlie minori (oggi maggiorenne) Persona_2
e Parte_3
rappresentati e difesi in giudizio, giusta procure in atti, dagli Avvocati Vincenzo
Ascone e Parte_4
ricorrenti
contro
Controparte_5
convenuto contumace
e con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 04.04.2025
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza jure sanguinis
1 Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione
, nato il [...]; , nato il [...]; Controparte_1 Controparte_2
, nato il [...]; , nato il Controparte_3 Parte_1
23/02/1965; , nata il [...]; Persona_1 Parte_2
nato il [...]; , nato il [...];
[...] Controparte_4 [...]
, nata il [...]; , Parte_5 Parte_3
nata il [...]- rappresentata dal padre e dalla madre tutti nati Persona_3
in Brasile, adivano il Tribunale di Venezia chiedendo che fosse accertato e dichiarato di essere cittadini italiani jure sanguinis per discendenza da avo italiano.
A sostegno della domanda deducevano di essere discendenti di PE
(o , nato il [...] a [...], figlio di Persona_5 Per_6
e di cittadino italiano, poi emigrato e deceduto in Brasile
[...] Persona_7
senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana;
per la linea di discendenza, si richiama integralmente quanto dedotto dai ricorrenti nel ricorso introduttivo da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
La prima udienza del 09.12.2024, veniva rinviata al 05.05.2025 ex art. 127 ter cpc, rilevato che: le procure alle liti non contenevano il nome e la qualifica del traduttore né l'asseverazione e/o apostilla della traduzione;
le procure relative a Parte_5
e , riportavano come luogo di nascita la località
[...] Parte_3
di Itapema, mentre nel ricorso introduttivo veniva indicata la località di Balneario
Camboriù; mancavano le residenze dei richiedenti. Effettuate dette integrazioni e precisate le conclusioni dai soli ricorrenti con note scritte depositate in data
04.04.2025, la causa va ora trattenuta in decisione.
***
I fatti e le motivazioni dedotte risultano fondate e provate documentalmente.
Preliminarmente va rilevato che il non si è costituito sicché, verificata la CP_5
regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 281 undecies cpc, ne va dichiarata la contumacia.
Ancora in via preliminare, deve osservarsi che l'avo italiano, PE
è nato prima dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia, avvenuta, come noto, nel mese di ottobre del 1866.
2 Va precisato, in proposito, che gli artt. 4 – 15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli.
La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis, ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre.
Tali principi, tuttavia, trovavano alcune significative deroghe nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia.
Si determinava, pertanto, un ampio ed articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31.01.1901 e, successivamente, la legge n. 217 del 17.05.1906.
Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che non avessero acquisito la cittadinanza straniera al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia.
Si deve, pertanto, ritenere che nato prima dell'annessione del PE
Veneto al Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito alla predetta annessione (1866).
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta a quanto dedotto dai ricorrenti nel proprio ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente richiamato, riprodotto e provato sulla base dei documenti allegati;
ad integrazione si rileva che i diversi nomi dell'avo, poi tramandati al discendente qui ricorrenti, risultano dal certificato di non naturalizzazione brasiliana prodotto sub doc. 20, nonché che: la procura alle liti rilasciata dalla ricorrente minore, , risulta Parte_3
correttamente effettuata da entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale;
nelle more del giudizio, le ricorrenti in allora minori, e Persona_1 [...]
, hanno compiuto la maggiore età (cfr. procure alle liti da Parte_5
ultimo depositate il 04/04/2025).
3 Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo, è nato in [...], da cui PE
deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Orbene, il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge
n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino ai richiedenti.
Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non era mai stato naturalizzato cittadino PE
brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio, , che l'aveva a propria Persona_8
4 volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché anche questi ultimi sono, a loro volta, cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione non emergono casi di trasmissione della cittadinanza per via materna da ave nate prima dell'entrata in vigore della
Costituzione e, dunque, nessun ostacolo normativo può opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Si osserva, ancora, che i ricorrenti hanno dato prova di aver tentato di introdurre la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, ma senza successo.
In ogni caso, sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Deve pertanto essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, Controparte_5
anche perché non risultano essere stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e
5 specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
25317 del 24.08.2022).
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere, dell'assenza di difese da parte del e dal carattere eccezionale delle cause CP_5
che hanno reso necessaria la richiesta di riconoscimento per via giudiziaria anziché per la – naturale – via amministrativa, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_5
- accerta e dichiara che , nato il [...] a [...], Controparte_1
Santa Catarina, Brasile, ivi residente in [...]/SC, Rua Felipe Schmidt n.
1132, Apto 902, Centro- CEP: 88010-002 (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_4
;
[...]
- accerta e dichiara che , nato il [...] a Controparte_2
Concordia, Santa Catarina, Brasile, ivi residente in [...]/SC, Rua Imaculada
Conséiçào n. 555, Centro- CEP: 89700-178 (Brasile), è cittadino italiano iure
6 sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_4
;
[...]
- accerta e dichiara che , nato il Controparte_3
22/08/2001 a Concordia, Santa Catarina, Brasile, ivi residente in [...]/SC, Rua
Imaculada Conséiçào n. 555, Centro- CEP: 89700-178 (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_4
;
[...]
- accerta e dichiara che , nato il [...] a Parte_1
Concordia, Santa Catarina, Brasile, ivi residente in [...]/SC, Rua do Comercio
n. 500, Centro- CEP: 89700-087 (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; PE
- accerta e dichiara che , nata il [...] a Persona_1
Concordia, Santa Catarina, Brasile, ivi residente in [...]/SC, Rua do Comercio
n. 500, Centro- CEP: 89700-087 (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; PE
- accerta e dichiara che , nato il [...] Parte_2
a Concordia, Santa Catarina, Brasile, ivi residente in [...]/SC, Rua do
Comercio n. 500, Centro- CEP: 89700-087 (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_4
;
[...]
- accerta e dichiara che , nato il [...] a Controparte_4
Concordia, Santa Catarina, Brasile, ivi residente in [...]/SC, Rua José
Venancio Finger n. 112, Casa Centro- CEP: 89700-059 (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_4
;
[...]
- accerta e dichiara che , nata il Parte_5
24/04/2006 a Balneario Camboriù, Santa Catarina, Brasile, ivi residente in
Concordia/SC, Rua José Venancio Finger n. 112, Casa Centro- CEP: 89700-059
(Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; PE
7 - accerta e dichiara che , nata il Parte_3
19/01/2008 a Balneario Camboriù, Santa Catarina, Brasile, ivi residente in
Concordia/SC, Rua José Venancio Finger n. 112, Casa Centro- CEP: 89700-059
(Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; PE
- ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente Controparte_5
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, il 30/06/2025
Il Giudice
Francesca Orlando
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale, dr.ssa Francesca
Orlando Facchin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9005/2023 promossa da:
, , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , in proprio e in Controparte_3 Parte_1
qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore
[...]
(oggi maggiorenne), Persona_1 Parte_2
, , in proprio e in qualità di esercente
[...] Controparte_4
la potestà genitoriale sulle figlie minori (oggi maggiorenne) Persona_2
e Parte_3
rappresentati e difesi in giudizio, giusta procure in atti, dagli Avvocati Vincenzo
Ascone e Parte_4
ricorrenti
contro
Controparte_5
convenuto contumace
e con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 04.04.2025
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza jure sanguinis
1 Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione
, nato il [...]; , nato il [...]; Controparte_1 Controparte_2
, nato il [...]; , nato il Controparte_3 Parte_1
23/02/1965; , nata il [...]; Persona_1 Parte_2
nato il [...]; , nato il [...];
[...] Controparte_4 [...]
, nata il [...]; , Parte_5 Parte_3
nata il [...]- rappresentata dal padre e dalla madre tutti nati Persona_3
in Brasile, adivano il Tribunale di Venezia chiedendo che fosse accertato e dichiarato di essere cittadini italiani jure sanguinis per discendenza da avo italiano.
A sostegno della domanda deducevano di essere discendenti di PE
(o , nato il [...] a [...], figlio di Persona_5 Per_6
e di cittadino italiano, poi emigrato e deceduto in Brasile
[...] Persona_7
senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana;
per la linea di discendenza, si richiama integralmente quanto dedotto dai ricorrenti nel ricorso introduttivo da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
La prima udienza del 09.12.2024, veniva rinviata al 05.05.2025 ex art. 127 ter cpc, rilevato che: le procure alle liti non contenevano il nome e la qualifica del traduttore né l'asseverazione e/o apostilla della traduzione;
le procure relative a Parte_5
e , riportavano come luogo di nascita la località
[...] Parte_3
di Itapema, mentre nel ricorso introduttivo veniva indicata la località di Balneario
Camboriù; mancavano le residenze dei richiedenti. Effettuate dette integrazioni e precisate le conclusioni dai soli ricorrenti con note scritte depositate in data
04.04.2025, la causa va ora trattenuta in decisione.
***
I fatti e le motivazioni dedotte risultano fondate e provate documentalmente.
Preliminarmente va rilevato che il non si è costituito sicché, verificata la CP_5
regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 281 undecies cpc, ne va dichiarata la contumacia.
Ancora in via preliminare, deve osservarsi che l'avo italiano, PE
è nato prima dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia, avvenuta, come noto, nel mese di ottobre del 1866.
2 Va precisato, in proposito, che gli artt. 4 – 15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli.
La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis, ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre.
Tali principi, tuttavia, trovavano alcune significative deroghe nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia.
Si determinava, pertanto, un ampio ed articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31.01.1901 e, successivamente, la legge n. 217 del 17.05.1906.
Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che non avessero acquisito la cittadinanza straniera al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia.
Si deve, pertanto, ritenere che nato prima dell'annessione del PE
Veneto al Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito alla predetta annessione (1866).
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta a quanto dedotto dai ricorrenti nel proprio ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente richiamato, riprodotto e provato sulla base dei documenti allegati;
ad integrazione si rileva che i diversi nomi dell'avo, poi tramandati al discendente qui ricorrenti, risultano dal certificato di non naturalizzazione brasiliana prodotto sub doc. 20, nonché che: la procura alle liti rilasciata dalla ricorrente minore, , risulta Parte_3
correttamente effettuata da entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale;
nelle more del giudizio, le ricorrenti in allora minori, e Persona_1 [...]
, hanno compiuto la maggiore età (cfr. procure alle liti da Parte_5
ultimo depositate il 04/04/2025).
3 Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo, è nato in [...], da cui PE
deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Orbene, il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge
n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino ai richiedenti.
Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non era mai stato naturalizzato cittadino PE
brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio, , che l'aveva a propria Persona_8
4 volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché anche questi ultimi sono, a loro volta, cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione non emergono casi di trasmissione della cittadinanza per via materna da ave nate prima dell'entrata in vigore della
Costituzione e, dunque, nessun ostacolo normativo può opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Si osserva, ancora, che i ricorrenti hanno dato prova di aver tentato di introdurre la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, ma senza successo.
In ogni caso, sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Deve pertanto essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, Controparte_5
anche perché non risultano essere stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e
5 specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
25317 del 24.08.2022).
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere, dell'assenza di difese da parte del e dal carattere eccezionale delle cause CP_5
che hanno reso necessaria la richiesta di riconoscimento per via giudiziaria anziché per la – naturale – via amministrativa, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_5
- accerta e dichiara che , nato il [...] a [...], Controparte_1
Santa Catarina, Brasile, ivi residente in [...]/SC, Rua Felipe Schmidt n.
1132, Apto 902, Centro- CEP: 88010-002 (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_4
;
[...]
- accerta e dichiara che , nato il [...] a Controparte_2
Concordia, Santa Catarina, Brasile, ivi residente in [...]/SC, Rua Imaculada
Conséiçào n. 555, Centro- CEP: 89700-178 (Brasile), è cittadino italiano iure
6 sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_4
;
[...]
- accerta e dichiara che , nato il Controparte_3
22/08/2001 a Concordia, Santa Catarina, Brasile, ivi residente in [...]/SC, Rua
Imaculada Conséiçào n. 555, Centro- CEP: 89700-178 (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_4
;
[...]
- accerta e dichiara che , nato il [...] a Parte_1
Concordia, Santa Catarina, Brasile, ivi residente in [...]/SC, Rua do Comercio
n. 500, Centro- CEP: 89700-087 (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; PE
- accerta e dichiara che , nata il [...] a Persona_1
Concordia, Santa Catarina, Brasile, ivi residente in [...]/SC, Rua do Comercio
n. 500, Centro- CEP: 89700-087 (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; PE
- accerta e dichiara che , nato il [...] Parte_2
a Concordia, Santa Catarina, Brasile, ivi residente in [...]/SC, Rua do
Comercio n. 500, Centro- CEP: 89700-087 (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_4
;
[...]
- accerta e dichiara che , nato il [...] a Controparte_4
Concordia, Santa Catarina, Brasile, ivi residente in [...]/SC, Rua José
Venancio Finger n. 112, Casa Centro- CEP: 89700-059 (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Per_4
;
[...]
- accerta e dichiara che , nata il Parte_5
24/04/2006 a Balneario Camboriù, Santa Catarina, Brasile, ivi residente in
Concordia/SC, Rua José Venancio Finger n. 112, Casa Centro- CEP: 89700-059
(Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; PE
7 - accerta e dichiara che , nata il Parte_3
19/01/2008 a Balneario Camboriù, Santa Catarina, Brasile, ivi residente in
Concordia/SC, Rua José Venancio Finger n. 112, Casa Centro- CEP: 89700-059
(Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; PE
- ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente Controparte_5
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, il 30/06/2025
Il Giudice
Francesca Orlando
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