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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/05/2025, n. 2461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2461 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA DEL 07/05/2025
All'udienza del 07/05/2025, alle ore 10.30, è presente l'avvocato Scrofani, in sostituzione dell'avvocato Bredice il quale precisa le conclusioni e discute la causa come da atti, chiede la revoca del decreto ingiuntivo per le ragioni spiegate.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice definisce la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 9951/2023 R.G. promossa da: con sede legale in Valguarnera Caropepe (EN), via Calabria, n. 16, Parte_1
codice fiscale e partita iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Bredice, giusta procura in atti Parte_2
opponente contro
Controparte_1
, con sede in Giarre, Viale Delle Province n. 137/A, partita iva ,
[...] P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa Controparte_2
1 dall'avvocato Leda Puleo, giusta procura in atti opposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato in data 5.9.2023, la ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2637/2023, emesso dal Tribunale di Catania, con il quale la
[...]
ha intimato il pagamento della somma di euro 33.238,90, a saldo della Controparte_3
fattura n. 109 del 28.2.2022, oltre interessi di mora per servizi di trasporto conto terzi.
A sostegno dell'opposizione, la ha dedotto che il credito non sarebbe stato Parte_1
provato e che la stessa, comunque, aveva già provveduto al pagamento con bonifico utilizzando le coordinate bancarie indicate tramite mail aziendale inviata in data 8.4.2022 dalla
[...]
In subordine, ha eccepito la responsabilità dell'opposta per non aver Controparte_3
diligentemente custodito il proprio account mail aziendale, adottando le relative misure di precauzione e sicurezza ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c. ovvero, in via ulteriormente gradata,, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione normativa. La ha chiesto, Parte_1
pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della al Controparte_3
pagamento delle spese di lite ed al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 1 e comma 3, c.p.c.
Con comparsa di risposta depositata in data 8.1.2024 si è costituita la Controparte_3
contestando la fondatezza dell'opposizione, evidenziando di non avere ricevuto il
[...] pagamento in quanto l'indirizzo mail aziendale dal quale era stata mandata la mail datata 8.4.2022 con l'indicazione delle coordinate bancarie sarebbe stato utilizzato da terzi malviventi, e di aver presentato querela presso la Procura della Repubblica di Catania in data 22.4.2022. L'opposta ha quindi dedotto l'inapplicabilità dell'art. 1189 c.c. per avere l'opponente tenuto un comportamento colposo nell'esecuzione del pagamento dovuto, e ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e del termine per l'avvio del procedimento di mediazione, il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 25.3.2024 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 23.4.2025.
2. Esposti i fatti, l'opposizione proposta dalla è fondata. Parte_1
In diritto occorre rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configuri come un ordinario giudizio di cognizione e ad esso risultino pienamente applicabili i principi in tema di riparto dell'onere probatorio operanti in materia contrattuale, sicché incombe sulla parte che intende fare valere il proprio diritto in giudizio (opposta) fornire la prova dei fatti costitutivi del
2 proprio diritto ed allegare l'inadempimento del debitore (opponente), su cui grava, di contro, la prova del fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria (Cass. n. 13533/2001).
In merito all'efficacia probatoria delle fatture commerciali, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per
l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale.
Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass.
4/03/2003, n. 3188; Cass. 08/06/2004, n. 10830)” (Cass.
3.4.2008 n. 8549; in questi termini anche
Cass.
3.3.2009 n. 5071).
Nel caso di specie, l'opposta non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente.
Ed invero, premesso che la fattura n. 109 del 28.2.2022, unitamente ai registri contabili della società, costituisse un valido titolo per l'emissione del decreto ingiuntivo, a seguito della contestazione di parte opponente gravava sulla dare prova dei fatti Parte_3
costitutivi della domanda.
Tale prova non è stata fornita nel presente giudizio, atteso che l'opposta, costituitasi tardivamente in data 8.1.2024, non ha depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c., così decadendo dalla possibilità di avvalersi dell'appendice scritta della trattazione, riservata alla fase antecedente la prima udienza ex art. 183 c.p.c. dalla riforma introdotta dal d. lgs. 149/2022.
A ciò si aggiunga che parte opponente ha dato prova di avere effettuato il pagamento della somma ingiunta al creditore apparente, con effetto liberatorio dal vincolo obbligatorio.
L'art. 1189, comma 1, c.c. sancisce che “Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede”.
3 Presupposti di applicazione della fattispecie in esame sono rappresentati dalla buona fede del debitore e dalla sussistenza di una situazione oggettiva di apparenza. Deve ritenersi, a tal riguardo, che l'univocità delle circostanze cui fa riferimento l'art. 1189 c.c. vada intesa nel senso che deve trattarsi di fatti che avrebbero indotto un soggetto di normale diligenza a ritenere effettivamente sussistente la legittimazione a ricevere, sì da ritenere scusabile l'errore del debitore.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di adempimento delle obbligazioni, l'art. 1189
c.c. si applica, per identità di “ratio”, sia all'ipotesi di pagamento eseguito al creditore apparente, sia all'ipotesi in cui lo stesso venga effettuato a persona che appaia autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo (Cass. 1869/2018).
Ai fini dell'applicazione della disposizione normativa devono sussistere:
(i) circostanze univoche, tali da ingenerare l'erroneo convincimento del debitore in buona fede;
(ii) il comportamento colposo del creditore effettivo, il quale abbia determinato o concorso a determinare l'errore del solvens. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che “il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede, ai sensi dell'articolo 1189 c.c., ma a condizione che il debitore, che invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel “solvens” in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'”accipiens” (Cass. 17742/2005; Cass. 9758/2018; Cass. 12600/2023).
Nel caso di specie, è documentato in atti che le coordinate bancarie utilizzate dalla Parte_1
per effettuare il pagamento della fattura posta a fondamento della domanda monitoria siano
[...]
state comunicate alla debitrice tramite la mail del giorno 8.4.2022 inviata dall'indirizzo aziendale all'indirizzo (doc. 5). L'email in esame è senza Email_1 Email_2
dubbio riconducibile alla anche in ragione del fatto che dal Controparte_3
medesimo account aziendale la aveva altre Parte_4 Pt_5
Peraltro, nella mail del giorno 8.4.2022 l'opposta, oltre a comunicare le nuove Parte_6
coordinate bancarie, rispondeva anche che avrebbe fornito il documento (DURC) richiesto dalla con mail del 7.4.2022. Parte_1
Sussiste, poi, unitamente alla buona fede della l'ulteriore presupposto della Parte_1
condotta colposa del creditore, il quale ha indotto la società debitrice a credere che il pagamento fosse rivolto ad un soggetto munito della legittimazione a ricevere.
La condotta del fornitore, difatti, ha creato una situazione di apparenza tale da far cadere in errore la società opponente, la quale ha effettuato il bonifico seguendo quanto indicato nella mail ricevuta.
4 Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi che il pagamento eseguito dalla
[...]
in favore dalla abbia avuto efficacia liberatoria per Controparte_3 Parte_1
la debitrice, ai sensi dell'art. 1189 c.c.
Per quanto sopra, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo n. 2637/2023 va revocato.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 5.260,50, somma calcolata applicando i valori medi delle fasi di studio (euro 1.701) ed introduttiva (euro 1.204) e riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi istruttoria (euro 903) e decisionale (euro 1.452,50), tenuto conto della ridotta attività processuale espletata.
Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. per l'ulteriore condanna dell'opposta al risarcimento del danno per lite temeraria.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 9951/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
ACCOGLIE l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2637/2023;
CONDANNA la al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_3
della che liquida in euro 5.260,50 per compensi ed euro 286 per spese, oltre Parte_1
spese generali, iva e cpa;
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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