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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/04/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 79 /2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato a Crotone, in Via Crotone, n. 9, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Rinaldo Sementa (PEC: che lo rappresenta Email_1
e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via G. Fortunato, presso i funzionari Sandra
Patanè e Francesco Pronestì (PEC: che congiuntamente e Email_2
disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Ricostruzione di carriera.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 15/01/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento (sia giuridico che economico) dell'intera anzianità di servizio
1 maturata antecedentemente alla sua immissione in ruolo, con conseguente versamento delle differenze retributive e contributive a lui spettanti. Il ricorrente dichiarava di aver lavorato come docente, alle dipendenze del , per più anni (sin dal 2004) in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, CP_1 prima di ottenere l'indeterminato (il 1.09.2018) e rappresentava l'illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera, emesso il 20.10.2021, e avente n. prot. 10914, ritenuto difforme alle disposizioni enunciate dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) annullare/disapplicare il decreto di ricostruzione di carriera in atti e vistato dalla ed ordinare il Controparte_2
riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi pre-ruolo prestati prima dell'assunzione
a tempo indeterminato;
2) collocazione nella legittima posizione stipendiale riconosciuta dal CCNL comparto scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato e ricostruzione del TFR dovuto alla luce del riconoscimento integrale del preruolo.”
Cont Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda, diretta a ottenere il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato antecedentemente alla sua immissione a ruolo, con connesso inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente all'intera anzianità di servizio effettivamente maturata e con conseguente beneficio delle differenze retributive derivanti, è già stata trattata dal Tribunale di Catanzaro, culminata con la sent. n. 559/2017, pubblicata il 25.05.2017, in virtù della quale « in parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo e condannato il al pagamento delle differenze retributive, nei limiti della prescrizione CP_4
quinquennale - trattandosi in questo caso di crediti di lavoro - e dunque dal quinquennio precedente la notificazione del ricorso primo atto interruttivo di cui sia noto l'esito della ricezione per il destinatario, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma
36 l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti».
2 3. Pertanto, la domanda di non può trovare accoglimento, ed è da considerarsi, piuttosto, Pt_1
inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, giacché una sentenza passata in giudicato risulta esser già intervenuta fra le parti.
4. Peraltro, anche come riportato dal in memoria di costituzione «Qualora due giudizi tra le CP_1
stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo» (Cass. civ., Sez. 5, ord. n. 29084/2022).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna al pagamento delle spese di lite, da corrispondere a Parte_1 [...]
, liquidate in complessivi € 1000,00, oltre accessori di legge. Controparte_1
Vibo Valentia, 03/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato a Crotone, in Via Crotone, n. 9, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Rinaldo Sementa (PEC: che lo rappresenta Email_1
e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via G. Fortunato, presso i funzionari Sandra
Patanè e Francesco Pronestì (PEC: che congiuntamente e Email_2
disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Ricostruzione di carriera.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 15/01/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento (sia giuridico che economico) dell'intera anzianità di servizio
1 maturata antecedentemente alla sua immissione in ruolo, con conseguente versamento delle differenze retributive e contributive a lui spettanti. Il ricorrente dichiarava di aver lavorato come docente, alle dipendenze del , per più anni (sin dal 2004) in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, CP_1 prima di ottenere l'indeterminato (il 1.09.2018) e rappresentava l'illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera, emesso il 20.10.2021, e avente n. prot. 10914, ritenuto difforme alle disposizioni enunciate dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) annullare/disapplicare il decreto di ricostruzione di carriera in atti e vistato dalla ed ordinare il Controparte_2
riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi pre-ruolo prestati prima dell'assunzione
a tempo indeterminato;
2) collocazione nella legittima posizione stipendiale riconosciuta dal CCNL comparto scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato e ricostruzione del TFR dovuto alla luce del riconoscimento integrale del preruolo.”
Cont Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda, diretta a ottenere il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato antecedentemente alla sua immissione a ruolo, con connesso inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente all'intera anzianità di servizio effettivamente maturata e con conseguente beneficio delle differenze retributive derivanti, è già stata trattata dal Tribunale di Catanzaro, culminata con la sent. n. 559/2017, pubblicata il 25.05.2017, in virtù della quale « in parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo e condannato il al pagamento delle differenze retributive, nei limiti della prescrizione CP_4
quinquennale - trattandosi in questo caso di crediti di lavoro - e dunque dal quinquennio precedente la notificazione del ricorso primo atto interruttivo di cui sia noto l'esito della ricezione per il destinatario, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma
36 l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti».
2 3. Pertanto, la domanda di non può trovare accoglimento, ed è da considerarsi, piuttosto, Pt_1
inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, giacché una sentenza passata in giudicato risulta esser già intervenuta fra le parti.
4. Peraltro, anche come riportato dal in memoria di costituzione «Qualora due giudizi tra le CP_1
stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo» (Cass. civ., Sez. 5, ord. n. 29084/2022).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna al pagamento delle spese di lite, da corrispondere a Parte_1 [...]
, liquidate in complessivi € 1000,00, oltre accessori di legge. Controparte_1
Vibo Valentia, 03/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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