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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/02/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2467/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2467/2023 avente ad oggetto azione di risarcimento dei danni, promossa da:
, C.F. , in persona del presidente pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, sig. con il patrocinio dell'avv. CELESTE ANGELO, presso il cui studio è Parte_2 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MINARDI SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione pagina 1 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/08/2023 l' in persona del presidente pro Parte_1 tempore, sig. conveniva in giudizio deducendo che: Parte_2 Controparte_1 era un circolo ricreativo - culturale che, tra le altre cose, gestiva in concessione o in proprietà delle aree (edicole funerarie, colombaie, loculi ecc.) all'interno del cimitero di Vittoria, destinate alla sepoltura degli associati e dei loro familiari;
tutti gli associati versavano all'associazione la quota di iscrizione, le quote annuali e le altre eventuali somme necessarie per il raggiungimento degli scopi dell'associazione medesima, per come previsto nello statuto dell'associazione; il sig. era stato presidente dell'associazione dall'anno 2011 fino al 27/11/2022 Controparte_1 quando rassegnava le proprie dimissioni volontarie e veniva sostituito da un altro presidente;
nel corso degli anni di presidenza dell' i soci ed i vari componenti del Consiglio Direttivo CP_1 avevano sempre riposto la massima fiducia nell'operato del presidente;
l' fino alla nomina del sig. quale presidente, era stata titolare di un Parte_1 Controparte_1 libretto di deposito a risparmio acceso presso la filiale sita a Vittoria in via R. Cancellieri, sul CP_2 quale confluivano tutte le entrate dell'ente; per le operazioni da compiere sul predetto libretto occorreva la firma congiunta del presidente e del cassiere;
il sig. al momento dell'insediamento, decideva di aprire presso lo stesso istituto il CP_1 CP_2 c/c bancario n.000101933412 a nome dell'associazione; l' inoltre, senza alcuna autorizzazione da parte del consiglio direttivo, si faceva rilasciare CP_1 dall'istituto bancario una carta bancomat collegata al predetto c/c, che rimaneva nella sua esclusiva disponibilità per tutta la durata del suo mandato da presidente;
per prassi dell'associazione, il convenuto, in qualità di presidente, mensilmente sottoponeva ai componenti del consiglio direttivo gli specchietti riepilogativi di tutte le entrate e le uscite mensili dell'associazione, che i consiglieri accettavano senza alcuna accurata verifica dei documenti bancari e delle pezze giustificative delle spese esposte, vista la massima fiducia che tutti riponevano sull' CP_1 nel corso dell'anno 2022, in concomitanza con l'appalto dei lavori per la realizzazione di alcuni loculi presso il cimitero di Vittoria su suolo di proprietà dell'associazione, alcuni consiglieri iniziavano a dubitare della correttezza dei conteggi sottoposti mensilmente al consiglio e quindi chiedevano copia degli estratti conto e di tutti i giustificativi di spesa;
il convenuto, a fronte di tali richieste, che divenivano sempre più pressanti, in un primo momento glissava, e poi nel mese di ottobre 2022 preannunciava la volontà di dimettersi;
in data 26/10/2022, in previsione delle sue future dimissioni, il convenuto si recava insieme ad altri componenti del consiglio direttivo presso la filiale per procedere alla chiusura del c/c CP_2 intestato all'associazione; in tale occasione l'associazione apprendeva che il saldo del c/c ammontava ad € 5.358,53, mentre, sulla base degli ultimi specchietti riepilogativi sottoposti dal convenuto al consiglio direttivo, avrebbe dovuto essere pari alla somma di circa € 34.000,00; alla predetta somma andava aggiunto il saldo del libretto di deposito, pari ad € 7.216,52 e, pertanto, il saldo complessivo dell'associazione avrebbe dovuto essere pari ad € 41.573,82, con un conseguente ammanco di circa € 28.000,00; con lettera raccomandata A/R del 25/10/2022, pervenuta presso la sede dell'associazione in data 4/11/2022, il convenuto rassegnava le dimissioni, ammettendo l'ammanco di circa € 28.000,00 dalla cassa dell'associazione, ammanco che attribuiva a minacce ed estorsioni subite da soggetti ignoti nei 14 mesi precedenti;
il convenuto non aveva mai riferito a nessun socio o componente del consiglio direttivo delle estorsioni subite, né aveva denunciato all'autorità giudiziaria tali fatti, informando il consiglio stesso delle pagina 2 di 5 estorsioni solo dopo le pressioni dei soci e dei consiglieri su una maggiore trasparenza nella gestione e solo dopo la scoperta della mancanza di somme dalla cassa dell'associazione; eletto il nuovo presidente in sostituzione dell' l'assemblea dei soci, informata dei gravi fatti, CP_1 deliberava di dare incarico ad un commercialista per la revisione e la verifica della contabilità dell'associazione al fine di accertare l'esatto ammanco di denaro dalla cassa;
dalla relazione redatta dal commercialista incaricato emergeva che la contabilità tenuta dall' CP_1 non risultava compatibile con i movimenti bancari rilevati e che l'ammanco di liquidità, confrontando i dati delle entrate, le note di spesa e gli e/c bancari, ammontava in realtà a complessivi € 40.783,12; nella stessa relazione, il perito rilevava anche una certa commistione tra i conti personali del convenuto e quelli dell'associazione; molti prelevamenti risultavano effettuati tramite la carta bancomat e quindi senza alcuna autorizzazione da parte del consiglio e senza firma congiunta del cassiere;
l'associazione sporgeva querela nei confronti dell' per appropriazione indebita, il cui CP_1 procedimento è ancora in corso di svolgimento;
l'appropriazione delle somme e la mancata comunicazione all'associazione delle presunte estorsioni subite determinavano negli associati un forte senso di sfiducia verso l'associazione ed una grave perdita di credibilità da parte della stessa;
a causa della sopravvenuta mancanza delle disponibilità liquide indicate in contabilità, i lavori di costruzione dei nuovi loculi venivano sospesi ed il contratto di appalto veniva risolto;
la condotta del convenuto provocava un danno all'immagine ed alla serietà dell'associazione nei rapporti con i terzi, oltreché nei rapporti con i soci. Chiedeva pertanto al Tribunale di condannare il convenuto al pagamento della somma di € 40.783,12 o, in subordine, della somma di € 28.000,00 a titolo di danno patrimoniale;
chiedeva, inoltre, al Tribunale di condannare il convenuto al pagamento della somma di € 8.000,00, o di quell'altra somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, a titolo di danno non patrimoniale. Con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta esponendo che: Controparte_1 rivestiva la carica di presidente dell'associazione per undici anni - dal gennaio 2011 Parte_1 sino al 25/10/2022, data di rassegnazione delle dimissioni, godendo della massima fiducia degli associati e operando in buona fede e nell'interesse dell'associazione; negli ultimi mesi del 2021 e nel corso del 2022, veniva raggiunto, nella sua qualità di presidente dell'associazione, da numerose minacce ed estorsioni da parte di ignoti che, consapevoli del suo ruolo di presidente dell'associazione e del fatto che aveva la disponibilità delle quote degli Parte_1 associati, gli estorcevano la somma di circa € 28.000,00, come riconosciuto nella comunicazione di dimissioni notificata in data 04/11/2022; le minacce e le estorsioni subite ledevano la sua quotidianità ed interferivano con lo svolgimento dell'attività di presidente dell'associazione; inoltre, cominciava a temere per la incolumità propria e della propria famiglia ed a soffrire di costanti stati d'ansia, di panico, di paura diffusa e di malessere fisico aggravato;
non potendo più svolgere il proprio ruolo di presidente, si trovava costretto a segnalare siffatti accadimenti all'assemblea e a rassegnare le proprie dimissioni;
inoltre, tramite il presidente dell'associazione antiracket di Vittoria, provvedeva a presentare querela contro ignoti;
tuttavia, la querela non portava alla individuazione ed incriminazione dei soggetti responsabili delle minacce ed estorsioni;
aveva svolto il proprio ruolo di presidente con la massima diligenza e nel pieno rispetto della fiducia degli associati;
i prelevamenti dal c/c bancario dell'associazione venivano effettuati a causa delle minacce ed estorsioni che lo costringevano a fronteggiare una concreta minaccia alla incolumità propria e della propria famiglia;
pagina 3 di 5 informava tempestivamente l'associazione delle circostanze che le costringevano alle dimissioni;
gli associati erano coinvolti in tutte le attività dell'associazione (progettuali, deliberative ed esecutive), e il consiglio direttivo approvava sempre i rendiconti senza effettuare alcun controllo sugli stessi.
Chiedeva pertanto al Tribunale di rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi. La domanda avanzata dall'associazione è parzialmente fondata e deve pertanto Parte_1 essere accolta per quanto di ragione. L'art. 18 c.c. prevede: “Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato”. L'art. 11 dello statuto dell'associazione attrice prevede: “Il Presidente con l'autorizzazione del Consiglio può prelevare le somme che saranno necessarie all'Associazione”. L'art. 12 del medesimo statuto prevede: “Il libretto o i libretti di deposito nonché conto correnti relativi alle somme dell' dovranno prevedere possibilità di prelievo solo con la firma Parte_1 congiunta di almeno il presidente ed il cassiere”. Il convenuto deduce che l'inadempimento alle obbligazioni di mandatario e alle previsioni statutarie, consistente nel prelevare senza giustificazione dalla cassa dell'associazione la somma di circa € 28.000,00, è stato determinato da una violenza morale perpetrata ai suoi danni da ignoti che lo avrebbero minacciato estorcendogli la predetta somma. L'onere di provare tale fatto impeditivo grava sul convenuto che lo ha dedotto. L'Occhipinti, tuttavia, non dà alcuna prova di tale circostanza, non allegando agli atti neanche la denuncia sporta verso ignoti per le estorsioni subite e richiedendo l'assunzione di prove orali generiche ed in ogni caso irrilevanti. Inoltre, è privo di fondamento il richiamo fatto dal convenuto all'art. 38 c.c., a mente del quale: “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”. Invero, la disposizione in esame fa riferimento alla responsabilità personale e solidale di coloro che, agendo in nome e per conto dell'associazione, hanno assunto delle obbligazioni nei confronti di terzi estranei all'associazione. Il caso che ci occupa, invece, ha ad oggetto la responsabilità del convenuto direttamente nei confronti dell'associazione di cui era presidente (e non verso terzi creditori), per cui non si giustifica l'estensione in via solidale della responsabilità agli altri associati o ai membri del consiglio direttivo. L'an della domanda attorea può dunque ritenersi provato in quanto dagli atti di causa è emerso che l' senza alcuna giustificazione, senza alcuna autorizzazione da parte del consiglio direttivo e CP_1 senza la firma congiunta del cassiere ha indebitamente prelevato delle somme dal conto corrente intestato all'associazione . Parte_1 In merito al quantum, l'attrice ha prodotto una perizia di parte da cui emerge un ammanco dalla cassa dell'associazione pari ad € 40.783,12. Al riguardo il convenuto ha avanzato delle difese estremamente generiche, limitandosi a dire: “si contesta la quantificazione del danno patrimoniale proposta dalla ricorrente in quanto spropositata ed iniqua, né rispondente a criteri di quantificazione logici o oggettivi”; ed ancora: “è da ritenersi inaccettabile ed inaccoglibile la produzione documentale e la conseguente manifestazione e quantificazione del danno nella somma di e 40.783,12!” (comparsa di costituzione e risposta, pag. 9). La domanda di risarcimento del danno patrimoniale deve essere accolta nella misura richiesta dall'attrice, apparendo corretti i conteggi effettuati dal dottore commercialista che ha redatto la perizia.
Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale (nella forma di danno all'immagine) arrecato all'associazione. Tale danno è stato dedotto in modo estremamente generico e non risulta comunque provato, per cui non
è possibile neanche una liquidazione equitativa. Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità,
pagina 4 di 5 anche per ottenere la liquidazione del danno in via equitativa, sono comunque necessarie la specifica allegazione e la prova dell'esistenza del danno e della sua concreta natura, considerato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso (cfr. Cass. Sez. II n. 16202/02, n. 6329/03, n. 13761/04). Ancora: “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza” (Cass. Sez. III n. 10607/10, n. 20990/11, Sez. II n. 4310/18). L ha dedotto in modo generico di avere subito danni alla sua immagine Parte_1 Parte_1 in conseguenza delle condotte dell' consistenti nella perdita di fiducia nei confronti CP_1 dell'associazione da parte degli associati, senza tuttavia allegare alcuna prova dell'esistenza dei danni medesimi, rendendo pertanto impossibile anche la loro liquidazione in via equitativa.
Infine, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale (nella forma di danno all'immagine) derivante dalla sospensione dei lavori di costruzione di nuovi loculi e dalla risoluzione del relativo contratto di appalto in quanto non si tratta di un danno all'immagine (come dedotto dall'attrice) bensì di un danno sussumibile nella categoria del danno patrimoniale. Alla luce di quanto esposto, deve essere condannato a versare in favore Controparte_1 dell' la somma di € 40.783,12 oltre interessi dall'ottobre 2022 (data di Parte_1 cessazione dell'incarico del convenuto) sino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2467/2023:
CONDANNA al pagamento in favore dell' della Controparte_1 Parte_1 somma di € 40.783,12 oltre interessi dall'ottobre 2022 fino al soddisfo. RIGETTA per il resto la domanda dell'attrice. CONDANNA a rimborsare all'attrice le spese di lite, che liquida in € 586,34 per Controparte_1 esborsi ed in € 7.616,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 26/02/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2467/2023 avente ad oggetto azione di risarcimento dei danni, promossa da:
, C.F. , in persona del presidente pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, sig. con il patrocinio dell'avv. CELESTE ANGELO, presso il cui studio è Parte_2 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MINARDI SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione pagina 1 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/08/2023 l' in persona del presidente pro Parte_1 tempore, sig. conveniva in giudizio deducendo che: Parte_2 Controparte_1 era un circolo ricreativo - culturale che, tra le altre cose, gestiva in concessione o in proprietà delle aree (edicole funerarie, colombaie, loculi ecc.) all'interno del cimitero di Vittoria, destinate alla sepoltura degli associati e dei loro familiari;
tutti gli associati versavano all'associazione la quota di iscrizione, le quote annuali e le altre eventuali somme necessarie per il raggiungimento degli scopi dell'associazione medesima, per come previsto nello statuto dell'associazione; il sig. era stato presidente dell'associazione dall'anno 2011 fino al 27/11/2022 Controparte_1 quando rassegnava le proprie dimissioni volontarie e veniva sostituito da un altro presidente;
nel corso degli anni di presidenza dell' i soci ed i vari componenti del Consiglio Direttivo CP_1 avevano sempre riposto la massima fiducia nell'operato del presidente;
l' fino alla nomina del sig. quale presidente, era stata titolare di un Parte_1 Controparte_1 libretto di deposito a risparmio acceso presso la filiale sita a Vittoria in via R. Cancellieri, sul CP_2 quale confluivano tutte le entrate dell'ente; per le operazioni da compiere sul predetto libretto occorreva la firma congiunta del presidente e del cassiere;
il sig. al momento dell'insediamento, decideva di aprire presso lo stesso istituto il CP_1 CP_2 c/c bancario n.000101933412 a nome dell'associazione; l' inoltre, senza alcuna autorizzazione da parte del consiglio direttivo, si faceva rilasciare CP_1 dall'istituto bancario una carta bancomat collegata al predetto c/c, che rimaneva nella sua esclusiva disponibilità per tutta la durata del suo mandato da presidente;
per prassi dell'associazione, il convenuto, in qualità di presidente, mensilmente sottoponeva ai componenti del consiglio direttivo gli specchietti riepilogativi di tutte le entrate e le uscite mensili dell'associazione, che i consiglieri accettavano senza alcuna accurata verifica dei documenti bancari e delle pezze giustificative delle spese esposte, vista la massima fiducia che tutti riponevano sull' CP_1 nel corso dell'anno 2022, in concomitanza con l'appalto dei lavori per la realizzazione di alcuni loculi presso il cimitero di Vittoria su suolo di proprietà dell'associazione, alcuni consiglieri iniziavano a dubitare della correttezza dei conteggi sottoposti mensilmente al consiglio e quindi chiedevano copia degli estratti conto e di tutti i giustificativi di spesa;
il convenuto, a fronte di tali richieste, che divenivano sempre più pressanti, in un primo momento glissava, e poi nel mese di ottobre 2022 preannunciava la volontà di dimettersi;
in data 26/10/2022, in previsione delle sue future dimissioni, il convenuto si recava insieme ad altri componenti del consiglio direttivo presso la filiale per procedere alla chiusura del c/c CP_2 intestato all'associazione; in tale occasione l'associazione apprendeva che il saldo del c/c ammontava ad € 5.358,53, mentre, sulla base degli ultimi specchietti riepilogativi sottoposti dal convenuto al consiglio direttivo, avrebbe dovuto essere pari alla somma di circa € 34.000,00; alla predetta somma andava aggiunto il saldo del libretto di deposito, pari ad € 7.216,52 e, pertanto, il saldo complessivo dell'associazione avrebbe dovuto essere pari ad € 41.573,82, con un conseguente ammanco di circa € 28.000,00; con lettera raccomandata A/R del 25/10/2022, pervenuta presso la sede dell'associazione in data 4/11/2022, il convenuto rassegnava le dimissioni, ammettendo l'ammanco di circa € 28.000,00 dalla cassa dell'associazione, ammanco che attribuiva a minacce ed estorsioni subite da soggetti ignoti nei 14 mesi precedenti;
il convenuto non aveva mai riferito a nessun socio o componente del consiglio direttivo delle estorsioni subite, né aveva denunciato all'autorità giudiziaria tali fatti, informando il consiglio stesso delle pagina 2 di 5 estorsioni solo dopo le pressioni dei soci e dei consiglieri su una maggiore trasparenza nella gestione e solo dopo la scoperta della mancanza di somme dalla cassa dell'associazione; eletto il nuovo presidente in sostituzione dell' l'assemblea dei soci, informata dei gravi fatti, CP_1 deliberava di dare incarico ad un commercialista per la revisione e la verifica della contabilità dell'associazione al fine di accertare l'esatto ammanco di denaro dalla cassa;
dalla relazione redatta dal commercialista incaricato emergeva che la contabilità tenuta dall' CP_1 non risultava compatibile con i movimenti bancari rilevati e che l'ammanco di liquidità, confrontando i dati delle entrate, le note di spesa e gli e/c bancari, ammontava in realtà a complessivi € 40.783,12; nella stessa relazione, il perito rilevava anche una certa commistione tra i conti personali del convenuto e quelli dell'associazione; molti prelevamenti risultavano effettuati tramite la carta bancomat e quindi senza alcuna autorizzazione da parte del consiglio e senza firma congiunta del cassiere;
l'associazione sporgeva querela nei confronti dell' per appropriazione indebita, il cui CP_1 procedimento è ancora in corso di svolgimento;
l'appropriazione delle somme e la mancata comunicazione all'associazione delle presunte estorsioni subite determinavano negli associati un forte senso di sfiducia verso l'associazione ed una grave perdita di credibilità da parte della stessa;
a causa della sopravvenuta mancanza delle disponibilità liquide indicate in contabilità, i lavori di costruzione dei nuovi loculi venivano sospesi ed il contratto di appalto veniva risolto;
la condotta del convenuto provocava un danno all'immagine ed alla serietà dell'associazione nei rapporti con i terzi, oltreché nei rapporti con i soci. Chiedeva pertanto al Tribunale di condannare il convenuto al pagamento della somma di € 40.783,12 o, in subordine, della somma di € 28.000,00 a titolo di danno patrimoniale;
chiedeva, inoltre, al Tribunale di condannare il convenuto al pagamento della somma di € 8.000,00, o di quell'altra somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, a titolo di danno non patrimoniale. Con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta esponendo che: Controparte_1 rivestiva la carica di presidente dell'associazione per undici anni - dal gennaio 2011 Parte_1 sino al 25/10/2022, data di rassegnazione delle dimissioni, godendo della massima fiducia degli associati e operando in buona fede e nell'interesse dell'associazione; negli ultimi mesi del 2021 e nel corso del 2022, veniva raggiunto, nella sua qualità di presidente dell'associazione, da numerose minacce ed estorsioni da parte di ignoti che, consapevoli del suo ruolo di presidente dell'associazione e del fatto che aveva la disponibilità delle quote degli Parte_1 associati, gli estorcevano la somma di circa € 28.000,00, come riconosciuto nella comunicazione di dimissioni notificata in data 04/11/2022; le minacce e le estorsioni subite ledevano la sua quotidianità ed interferivano con lo svolgimento dell'attività di presidente dell'associazione; inoltre, cominciava a temere per la incolumità propria e della propria famiglia ed a soffrire di costanti stati d'ansia, di panico, di paura diffusa e di malessere fisico aggravato;
non potendo più svolgere il proprio ruolo di presidente, si trovava costretto a segnalare siffatti accadimenti all'assemblea e a rassegnare le proprie dimissioni;
inoltre, tramite il presidente dell'associazione antiracket di Vittoria, provvedeva a presentare querela contro ignoti;
tuttavia, la querela non portava alla individuazione ed incriminazione dei soggetti responsabili delle minacce ed estorsioni;
aveva svolto il proprio ruolo di presidente con la massima diligenza e nel pieno rispetto della fiducia degli associati;
i prelevamenti dal c/c bancario dell'associazione venivano effettuati a causa delle minacce ed estorsioni che lo costringevano a fronteggiare una concreta minaccia alla incolumità propria e della propria famiglia;
pagina 3 di 5 informava tempestivamente l'associazione delle circostanze che le costringevano alle dimissioni;
gli associati erano coinvolti in tutte le attività dell'associazione (progettuali, deliberative ed esecutive), e il consiglio direttivo approvava sempre i rendiconti senza effettuare alcun controllo sugli stessi.
Chiedeva pertanto al Tribunale di rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi. La domanda avanzata dall'associazione è parzialmente fondata e deve pertanto Parte_1 essere accolta per quanto di ragione. L'art. 18 c.c. prevede: “Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato”. L'art. 11 dello statuto dell'associazione attrice prevede: “Il Presidente con l'autorizzazione del Consiglio può prelevare le somme che saranno necessarie all'Associazione”. L'art. 12 del medesimo statuto prevede: “Il libretto o i libretti di deposito nonché conto correnti relativi alle somme dell' dovranno prevedere possibilità di prelievo solo con la firma Parte_1 congiunta di almeno il presidente ed il cassiere”. Il convenuto deduce che l'inadempimento alle obbligazioni di mandatario e alle previsioni statutarie, consistente nel prelevare senza giustificazione dalla cassa dell'associazione la somma di circa € 28.000,00, è stato determinato da una violenza morale perpetrata ai suoi danni da ignoti che lo avrebbero minacciato estorcendogli la predetta somma. L'onere di provare tale fatto impeditivo grava sul convenuto che lo ha dedotto. L'Occhipinti, tuttavia, non dà alcuna prova di tale circostanza, non allegando agli atti neanche la denuncia sporta verso ignoti per le estorsioni subite e richiedendo l'assunzione di prove orali generiche ed in ogni caso irrilevanti. Inoltre, è privo di fondamento il richiamo fatto dal convenuto all'art. 38 c.c., a mente del quale: “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”. Invero, la disposizione in esame fa riferimento alla responsabilità personale e solidale di coloro che, agendo in nome e per conto dell'associazione, hanno assunto delle obbligazioni nei confronti di terzi estranei all'associazione. Il caso che ci occupa, invece, ha ad oggetto la responsabilità del convenuto direttamente nei confronti dell'associazione di cui era presidente (e non verso terzi creditori), per cui non si giustifica l'estensione in via solidale della responsabilità agli altri associati o ai membri del consiglio direttivo. L'an della domanda attorea può dunque ritenersi provato in quanto dagli atti di causa è emerso che l' senza alcuna giustificazione, senza alcuna autorizzazione da parte del consiglio direttivo e CP_1 senza la firma congiunta del cassiere ha indebitamente prelevato delle somme dal conto corrente intestato all'associazione . Parte_1 In merito al quantum, l'attrice ha prodotto una perizia di parte da cui emerge un ammanco dalla cassa dell'associazione pari ad € 40.783,12. Al riguardo il convenuto ha avanzato delle difese estremamente generiche, limitandosi a dire: “si contesta la quantificazione del danno patrimoniale proposta dalla ricorrente in quanto spropositata ed iniqua, né rispondente a criteri di quantificazione logici o oggettivi”; ed ancora: “è da ritenersi inaccettabile ed inaccoglibile la produzione documentale e la conseguente manifestazione e quantificazione del danno nella somma di e 40.783,12!” (comparsa di costituzione e risposta, pag. 9). La domanda di risarcimento del danno patrimoniale deve essere accolta nella misura richiesta dall'attrice, apparendo corretti i conteggi effettuati dal dottore commercialista che ha redatto la perizia.
Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale (nella forma di danno all'immagine) arrecato all'associazione. Tale danno è stato dedotto in modo estremamente generico e non risulta comunque provato, per cui non
è possibile neanche una liquidazione equitativa. Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità,
pagina 4 di 5 anche per ottenere la liquidazione del danno in via equitativa, sono comunque necessarie la specifica allegazione e la prova dell'esistenza del danno e della sua concreta natura, considerato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso (cfr. Cass. Sez. II n. 16202/02, n. 6329/03, n. 13761/04). Ancora: “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza” (Cass. Sez. III n. 10607/10, n. 20990/11, Sez. II n. 4310/18). L ha dedotto in modo generico di avere subito danni alla sua immagine Parte_1 Parte_1 in conseguenza delle condotte dell' consistenti nella perdita di fiducia nei confronti CP_1 dell'associazione da parte degli associati, senza tuttavia allegare alcuna prova dell'esistenza dei danni medesimi, rendendo pertanto impossibile anche la loro liquidazione in via equitativa.
Infine, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale (nella forma di danno all'immagine) derivante dalla sospensione dei lavori di costruzione di nuovi loculi e dalla risoluzione del relativo contratto di appalto in quanto non si tratta di un danno all'immagine (come dedotto dall'attrice) bensì di un danno sussumibile nella categoria del danno patrimoniale. Alla luce di quanto esposto, deve essere condannato a versare in favore Controparte_1 dell' la somma di € 40.783,12 oltre interessi dall'ottobre 2022 (data di Parte_1 cessazione dell'incarico del convenuto) sino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2467/2023:
CONDANNA al pagamento in favore dell' della Controparte_1 Parte_1 somma di € 40.783,12 oltre interessi dall'ottobre 2022 fino al soddisfo. RIGETTA per il resto la domanda dell'attrice. CONDANNA a rimborsare all'attrice le spese di lite, che liquida in € 586,34 per Controparte_1 esborsi ed in € 7.616,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 26/02/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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