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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 359/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 11:20 in composizione monocratica:
MIRENNA MAURO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3249/2025 depositato il 04/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036463952 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, iscritto al n. R.G. 3249/2025 Ricorrente_1 si è opposto alla cartella di pagamento n. 29520240036463952, notificata a mezzo servizio notifiche in data 22.02.2025 dell'importo di euro 211,88, per l'asserito mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani e relative sanzioni: anno 2012.
Chiedeva l'annullamento della cartella, eccependo l'illegittimità sul presupposto della mancata notifica di atto sotteso e della prescrizione.
L'ADER si è costituita ed ha contestato il ricorso chiedendone il rigetto, mentre l'ATO ME 1 s.p.a., ente impositore, non si è costituito.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia dell'ATO ME 1 s.p.a., ente impositore, non costituitosi sebbene ritualmente convenuto.
Ciò detto, sussiste con riferimento agli anni indicati in cartella la prospettata prescrizione, atteso che la cartella è stata notificata in data 22.2.2025, sicchè risulta intempestiva la notifica di tale atto impugnato avvenuta oltre il successivo termine di prescrizione quinquennale rispetto all' anno cui si riferisce.
In particolare, né l'ente impositore, non costituitosi, né l'ADER hanno versato in atti copia delle fatture eventualmente notificate alla parte, nonché intimazioni di pagamento successive.
Il ricorso va, pertanto, accolto e le spese seguono la soccombenza delle parti convenute come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sez. 1, definitivamente pronunciando sul ricorso in questione, così provvede: accoglie il ricorso e annulla l' atto impugnato;
condanna le parti convenute a rifondere le spese del giudizio alla parte ricorrente che si liquidano in € 400,00, oltre accessori, nonché contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore della stessa che ha reso la dichiarazione di legge.
Messina lì 9.1.2026
Il Giudice monocratico dott. Mauro Mirenna
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 11:20 in composizione monocratica:
MIRENNA MAURO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3249/2025 depositato il 04/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036463952 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, iscritto al n. R.G. 3249/2025 Ricorrente_1 si è opposto alla cartella di pagamento n. 29520240036463952, notificata a mezzo servizio notifiche in data 22.02.2025 dell'importo di euro 211,88, per l'asserito mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani e relative sanzioni: anno 2012.
Chiedeva l'annullamento della cartella, eccependo l'illegittimità sul presupposto della mancata notifica di atto sotteso e della prescrizione.
L'ADER si è costituita ed ha contestato il ricorso chiedendone il rigetto, mentre l'ATO ME 1 s.p.a., ente impositore, non si è costituito.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia dell'ATO ME 1 s.p.a., ente impositore, non costituitosi sebbene ritualmente convenuto.
Ciò detto, sussiste con riferimento agli anni indicati in cartella la prospettata prescrizione, atteso che la cartella è stata notificata in data 22.2.2025, sicchè risulta intempestiva la notifica di tale atto impugnato avvenuta oltre il successivo termine di prescrizione quinquennale rispetto all' anno cui si riferisce.
In particolare, né l'ente impositore, non costituitosi, né l'ADER hanno versato in atti copia delle fatture eventualmente notificate alla parte, nonché intimazioni di pagamento successive.
Il ricorso va, pertanto, accolto e le spese seguono la soccombenza delle parti convenute come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sez. 1, definitivamente pronunciando sul ricorso in questione, così provvede: accoglie il ricorso e annulla l' atto impugnato;
condanna le parti convenute a rifondere le spese del giudizio alla parte ricorrente che si liquidano in € 400,00, oltre accessori, nonché contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore della stessa che ha reso la dichiarazione di legge.
Messina lì 9.1.2026
Il Giudice monocratico dott. Mauro Mirenna