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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/11/2025, n. 3624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3624 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13179/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Roberto Monteverde Presidente
Dott. ssa Barbara Fabbrini Giudice
Dott. Caterina Condò Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio, in data 29.10.2025,
nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RANDELLINI BE,
ricorrente contro
, in persona del contumace Controparte_1 CP_2 convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_3 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 7 Come da ricorso per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertata e dichiarata
l'illegittimità del provvedimento emesso dal Questore di Arezzo e notificato in data 25 ottobre 2023 previa sospensione degli effetti del decreto impugnato, accogliere la domanda e per l'effetto, accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del D.
Lgs. 286/98 art. 5 comma 6 e art. 19 comma 1 e 1.1. nonché DPR 394/99 art. 28 con conseguente trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente”.
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso depositato il 18.11.2023 avverso il decreto del Questore di Arezzo di irricevibilità della domanda del 20.05.2023 di conversione del permesso per casi speciali rilasciato dalla Questura di Pistoia il 17.10.2018 in permesso per motivi di lavoro, domanda già respinta dalla Questura di Torino il 27.01.2022, premesso che il ricorrente ha presentato in data 20.05.2023, presso la Questura di istanza di CP_1 conversione di permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, mediante kit postale con assicurata (doc.1). In data NumeroDiP_1
25.10.2023, con decreto Cat. A.12/2023 notificato al ricorrente personalmente in pari data, il Questore della Provincia di Arezzo ne decideva il rigetto;
al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della Questura, considerato il livello di insicurezza e di diffusa violazione dei diritti umani, che caratterizza il proprio Paese
d'origine, il ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate;
il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.10.2024,
e ha chiesto il rigetto del ricorso;
anche il PM ha apposto il Visto in data 04.12.2023; con nota del 28.10.2025 parte ricorrente ha richiesto la concessione di un ulteriore rinvio
(dopo quello concesso con ordinanza del 19.3.2025 del Giudice Relatore) per documentare l'esito della domanda di protezione internazionale formalizzata in data 03.02.2025;
pagina 2 di 7 al riguardo, tuttavia, considerata la mancanza di pregiudizialità della procedura amministrativa di riconoscimento della protezione internazionale rispetto alle domande svolte in questa sede, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione;
rilevato che prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391- bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;
come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trova comunque applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (i.e. 5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
diversamente deve considerarsi il caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018; il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:
“Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
(…)
pagina 3 di 7 e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» ; la normativa in questione ha reinserito quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico
Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal
D.L. 113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;
com'è noto, il DL 113/2018 ha soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare e al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa;
pagina 4 di 7 ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 ha dato espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
- comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass. Sez. I^
23.2.2018 nr. 4455 rv 647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche;
infine va dato atto che l'art. 15 del DL 130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (i.e. 22.10.2020); nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore, il Collegio non ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, in disparte la questione dell'ammissibilità della domanda, in considerazione della diversa richiesta spesa in sede amministrativa;
infatti, anche a prescindere dalla mancata previa formulazione della domanda di rinnovo del permesso per casi speciale già goduto, ma solo di quella di conversione in permesso per lavoro subordinato, in concreto, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1,
D. Lgs. 286/1998, nella formulazione pro tempore vigente;
sulle condizioni di vita del ricorrente in Italia deve anzitutto richiamarsi quanto già espresso dal Giudice Relatore nel provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione in data
1.12.2023, secondo cui “L'ultima domanda proposta è stata dichiarata irricevibile con procedimento in forma semplificata, non avendo dimostrato il ricorrente titoli per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, richiamata la decisione della Questura di Torino del 27.1.2022. Davanti alla
Questura di Torino il ricorrente aveva richiesto la conversione in permesso di lavoro autonomo del permesso
pagina 5 di 7 per casi speciali di cui godeva, ma la richiesta è stata rigettata sulla base della valutazione della condanna ostativa di cui all'art. 73 comma 1 DPR 309/1973 del Tribunale di Torino del 9.4.2019, valutata la pericolosità sociale del ricorrente, e, allo stesso tempo, la Questura di Torino ha anche escluso la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari (cfr. provvedimento prodotto da parte ricorrente in data 1.12.2023)”; ferma la presenza del precedente giudiziario penale a carico del ricorrente, di rilevanza ostativa, volendosi accedere a un giudizio di bilanciamento del precedente penale con la situazione di inserimento sociale e di legami familiari del ricorrente in Italia, nel caso in esame non si ravvisano elementi di radicamento lavorativo, né rapporti affettivi stabili da valutare;
il ricorrente, infatti, ha documentato di aver aperto un impresa individuale nel 2021
(certificato della Camera di commercio) senza documentarne l'attività a oggi né i redditi che ne ricava. Non risulta avere autonomia abitativa, in quanto è ospite di un concittadino (cfr. dichiarazione di ospitalità del 2022 in atti). Ha prodotto un certificato di conoscenza della lingua italiana e alcuni attestati di partecipazione a corsi professionali tutti risalenti agli anni
2019-2020, e non risulta alcun impegno di studio all'attualità, né le sue fonti di sostentamento;
non si ravvisa, pertanto, una solida prospettiva lavorativa nè una condizione di vita familiare da tutelare, pur a fronte della presenza del ricorrente in Italia da diversi anni;
in definitiva, la situazione di radicamento sociale del ricorrente non è stata apprezzata come duratura e stabile e il prolungato soggiorno dell'istante nel territorio italiano non è di per sé sufficiente ad integrare i presupposti richiesti per la concessione della richiesta protezione speciale;
considerata la vicenda umana del ricorrente, di allontanamento dal Paese di origine alla ricerca di condizioni di vita migliori, si ravvisano motivi per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- rigetta il ricorso
- compensa le spese di lite.
pagina 6 di 7 Il Presidente
Dott. Roberto Monteverde
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Roberto Monteverde Presidente
Dott. ssa Barbara Fabbrini Giudice
Dott. Caterina Condò Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio, in data 29.10.2025,
nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RANDELLINI BE,
ricorrente contro
, in persona del contumace Controparte_1 CP_2 convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_3 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 7 Come da ricorso per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertata e dichiarata
l'illegittimità del provvedimento emesso dal Questore di Arezzo e notificato in data 25 ottobre 2023 previa sospensione degli effetti del decreto impugnato, accogliere la domanda e per l'effetto, accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del D.
Lgs. 286/98 art. 5 comma 6 e art. 19 comma 1 e 1.1. nonché DPR 394/99 art. 28 con conseguente trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente”.
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso depositato il 18.11.2023 avverso il decreto del Questore di Arezzo di irricevibilità della domanda del 20.05.2023 di conversione del permesso per casi speciali rilasciato dalla Questura di Pistoia il 17.10.2018 in permesso per motivi di lavoro, domanda già respinta dalla Questura di Torino il 27.01.2022, premesso che il ricorrente ha presentato in data 20.05.2023, presso la Questura di istanza di CP_1 conversione di permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, mediante kit postale con assicurata (doc.1). In data NumeroDiP_1
25.10.2023, con decreto Cat. A.12/2023 notificato al ricorrente personalmente in pari data, il Questore della Provincia di Arezzo ne decideva il rigetto;
al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della Questura, considerato il livello di insicurezza e di diffusa violazione dei diritti umani, che caratterizza il proprio Paese
d'origine, il ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate;
il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.10.2024,
e ha chiesto il rigetto del ricorso;
anche il PM ha apposto il Visto in data 04.12.2023; con nota del 28.10.2025 parte ricorrente ha richiesto la concessione di un ulteriore rinvio
(dopo quello concesso con ordinanza del 19.3.2025 del Giudice Relatore) per documentare l'esito della domanda di protezione internazionale formalizzata in data 03.02.2025;
pagina 2 di 7 al riguardo, tuttavia, considerata la mancanza di pregiudizialità della procedura amministrativa di riconoscimento della protezione internazionale rispetto alle domande svolte in questa sede, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione;
rilevato che prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391- bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;
come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trova comunque applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (i.e. 5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
diversamente deve considerarsi il caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018; il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:
“Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
(…)
pagina 3 di 7 e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» ; la normativa in questione ha reinserito quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico
Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal
D.L. 113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;
com'è noto, il DL 113/2018 ha soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare e al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa;
pagina 4 di 7 ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 ha dato espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
- comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass. Sez. I^
23.2.2018 nr. 4455 rv 647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche;
infine va dato atto che l'art. 15 del DL 130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (i.e. 22.10.2020); nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore, il Collegio non ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, in disparte la questione dell'ammissibilità della domanda, in considerazione della diversa richiesta spesa in sede amministrativa;
infatti, anche a prescindere dalla mancata previa formulazione della domanda di rinnovo del permesso per casi speciale già goduto, ma solo di quella di conversione in permesso per lavoro subordinato, in concreto, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1,
D. Lgs. 286/1998, nella formulazione pro tempore vigente;
sulle condizioni di vita del ricorrente in Italia deve anzitutto richiamarsi quanto già espresso dal Giudice Relatore nel provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione in data
1.12.2023, secondo cui “L'ultima domanda proposta è stata dichiarata irricevibile con procedimento in forma semplificata, non avendo dimostrato il ricorrente titoli per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, richiamata la decisione della Questura di Torino del 27.1.2022. Davanti alla
Questura di Torino il ricorrente aveva richiesto la conversione in permesso di lavoro autonomo del permesso
pagina 5 di 7 per casi speciali di cui godeva, ma la richiesta è stata rigettata sulla base della valutazione della condanna ostativa di cui all'art. 73 comma 1 DPR 309/1973 del Tribunale di Torino del 9.4.2019, valutata la pericolosità sociale del ricorrente, e, allo stesso tempo, la Questura di Torino ha anche escluso la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari (cfr. provvedimento prodotto da parte ricorrente in data 1.12.2023)”; ferma la presenza del precedente giudiziario penale a carico del ricorrente, di rilevanza ostativa, volendosi accedere a un giudizio di bilanciamento del precedente penale con la situazione di inserimento sociale e di legami familiari del ricorrente in Italia, nel caso in esame non si ravvisano elementi di radicamento lavorativo, né rapporti affettivi stabili da valutare;
il ricorrente, infatti, ha documentato di aver aperto un impresa individuale nel 2021
(certificato della Camera di commercio) senza documentarne l'attività a oggi né i redditi che ne ricava. Non risulta avere autonomia abitativa, in quanto è ospite di un concittadino (cfr. dichiarazione di ospitalità del 2022 in atti). Ha prodotto un certificato di conoscenza della lingua italiana e alcuni attestati di partecipazione a corsi professionali tutti risalenti agli anni
2019-2020, e non risulta alcun impegno di studio all'attualità, né le sue fonti di sostentamento;
non si ravvisa, pertanto, una solida prospettiva lavorativa nè una condizione di vita familiare da tutelare, pur a fronte della presenza del ricorrente in Italia da diversi anni;
in definitiva, la situazione di radicamento sociale del ricorrente non è stata apprezzata come duratura e stabile e il prolungato soggiorno dell'istante nel territorio italiano non è di per sé sufficiente ad integrare i presupposti richiesti per la concessione della richiesta protezione speciale;
considerata la vicenda umana del ricorrente, di allontanamento dal Paese di origine alla ricerca di condizioni di vita migliori, si ravvisano motivi per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- rigetta il ricorso
- compensa le spese di lite.
pagina 6 di 7 Il Presidente
Dott. Roberto Monteverde
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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