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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/05/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta a ruolo al n. 5252/2023 R.G.,
promossa da:
Parte Appellante:
ASSOCIAZIONE AGENTI TREVISO.
o In persona del legale rappresentante pro tempore, sig. . Parte_1
o Codice Fiscale: P.IVA_1
o Sede legale: Treviso, Viale Felissent 84/E.
o Rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Bonifacio del foro di Treviso.
o Codice Fiscale dell'Avv. Bonifacio: . C.F._1
o Domicilio eletto: 31030 Dosson di Casier (TV), Piazza L. da Vinci, 12. PEC:
Email_1
Parte Appellata:
Sig. Controparte_1
o Codice Fiscale: . C.F._2
o Partita IVA: P.IVA_2
o Rappresentato e difeso dall'Avv. Luisa Mattarolo del Foro di Treviso.
o Codice Fiscale dell'Avv. Mattarolo: . C.F._3
o Domicilio eletto: 31100 Treviso, Viale XXIV maggio n. 13. PEC:
Fax: 0422.1742750. Email_2
Appellato e Appellante incidentale -
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado: Il giudizio di primo grado trae origine dal Decreto
Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1184/19 - R.G. n. 2990/19, emesso dal Giudice di Pace di Treviso in data 30.04.2019 (pubblicato in data 22.05.2019 e notificato unitamente all'atto di precetto il 20.06.2019). Con tale decreto, (già Controparte_2 CP_3 ) ingiungeva al Sig. il pagamento dell'importo di Euro 2.346,12 (o
[...] Controparte_1
Euro 2.346,12) a titolo di quote associative annuali non versate a decorrere dall'anno 2009 sino all'anno in corso. L'Associazione deduceva che il Sig. aveva sottoscritto un CP_1 modulo di adesione in data 11.03.2005, impegnandosi nei confronti dell' stessa. CP_2
Egli aveva versato le quote per tre anni consecutivi (fino al 2007), ma aveva interrotto i pagamenti a partire dall'annualità 2009, senza dare tempestivo recesso secondo le modalità statutarie.
Con atto di citazione datato 09.07.2019, il Sig. si opponeva al Decreto CP_1
Ingiuntivo, dando luogo al procedimento R.G. 5208/2019 avanti il Giudice di Pace di
Treviso. In via preliminare, chiedeva la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto.
Nell'opposizione, il Sig. contestava in primo luogo il perdurare del vincolo CP_1 associativo in ragione di quanto esplicitamente scritto nel modulo di adesione. Sosteneva che il rapporto associativo fosse a tempo determinato e di durata triennale. Contestava la debenza delle quote associative per intervenuta prescrizione, almeno per quelle dal 2009 al 2014. Eccepiva la mancanza di data certa degli statuti prodotti dall' Sollevava CP_2 l'applicabilità della disciplina delle clausole vessatorie ex art. 1341 c.c., comma 2, in relazione alle condizioni stabilite alla firma del modulo associativo. Affermava di essere sempre stato disponibile ad una definizione bonaria della vertenza, ma non alle condizioni imposte da controparte.
All'udienza del 26.11.2019, le parti discutevano sulla provvisoria esecuzione;
il Sig. contestava la mancanza di data certa degli statuti prodotti dall' Con CP_1 CP_2 provvedimento emesso fuori udienza in data 09.06.2020, il Giudice di Pace riteneva non sussistenti i gravi motivi per concedere la sospensiva. A seguito di tale reiezione, il Sig. veniva costretto, su esplicita richiesta di controparte, a pagare la somma di Euro CP_1
2.631,85, con riserva di ripetizione.
All'udienza del 19.03.2021, rinunciava alle istanze istruttorie Controparte_2 formulate e proponeva di definire la vertenza con il pagamento da parte del Sig. CP_1 dell'ulteriore somma di Euro 173,43. Questa proposta non veniva accettata dall'opponente.
Associazione chiedeva il rigetto dell'opposizione, l'accertamento del vincolo CP_2 contrattuale a tempo indeterminato (non essendo intervenuta raccomandata di disdetta),
l'accertamento dell'inadempienza per il mancato pagamento delle quote associative dall'anno
2012 al 2019, e la condanna del Sig. al pagamento delle quote impagate e non CP_1 prescritte dal 2012 al 2019 per un totale di Euro 1.220,00, oltre spese. Essendo cessato il ruolo del Giudice di Pace titolare, la causa veniva riassegnata.
Il Sig. non aveva formulato nelle conclusioni di primo grado una richiesta CP_1 esplicita di restituzione della somma versata in corso di causa, limitandosi a riservarsi la ripetizione.
La causa veniva istruita solo documentalmente.
Con sentenza n. 920/2023, pubblicata il 25.07.2023 (depositata il 25.07.2023), il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto n.
1184/19. La sentenza accertava il vincolo triennale del legame associativo, stante il diverso tenore della norma statutaria rispetto a quanto previsto dal modulo di adesione sottoscritto dal Sig. Il Giudice riteneva che il modulo di adesione determinasse l'insorgere di CP_1
2 un contratto a tempo determinato, rilevando che lo statuto era stato prodotto in forma non autentica e privo di data certa. L'accoglimento di tale eccezione assorbiva ogni altra questione prospettata dalle parti. Il Giudice condannava l' Treviso al Parte_2 pagamento delle spese del giudizio di primo grado. La sentenza ometteva di pronunciarsi in merito alla restituzione della somma versata dal Sig. in corso di causa. CP_1
2. Il giudizio di Appello: Avverso la predetta sentenza proponeva Appello principale
l con atto di citazione notificato in data 29.09.2023 e iscritto a Controparte_2 ruolo il successivo 03.10.2023.
L' Appellante deduceva i seguenti motivi di gravame: I) Omessa, CP_2 contraddittoria, insufficiente e/o errata motivazione della pronuncia di primo grado in relazione alla durata del rapporto associativo e violazione dell'art. 112 c.p.c..
L' contestava l'interpretazione del Giudice di Pace, sostenendo che il modulo di CP_2 adesione e lo Statuto prevedessero che, decorsi i primi tre anni senza tempestiva disdetta, il vincolo associativo divenisse a tempo indeterminato. Lamentava che il Giudice avesse deciso ultra petita in violazione dell'art. 112 c.p.c., introducendo d'ufficio o accogliendo tardivamente l'argomentazione sul conflitto tra norme generali e speciali del modulo e dello statuto, che a suo dire non era stata tempestivamente invocata dal Sig. II) CP_1
Omessa, insufficiente, errata e/o contraddittoria motivazione in relazione all'accertato inadempimento del Sig. L' sosteneva che, una volta accertata la CP_1 CP_2 natura a tempo indeterminato del rapporto (in assenza di disdetta), l'inadempimento del Sig. per il mancato pagamento delle quote dal 2009 al 2019 (inizialmente) era CP_1 pacifico. III) Omessa valutazione delle altre argomentazioni introdotte nel processo di primo grado. L riproponeva le deduzioni non delibate dal Giudice di Pace, CP_2 ritenute assorbite, in particolare: l'inapplicabilità della disciplina delle clausole vessatorie ex art. 1341 c.c., comma 2; la prescrizione delle quote maturate dal 2009 al 2014; l'offerta reale dedotta in primo grado;
il mancato rimborso dell'imposta di registro del decreto ingiuntivo.
L' richiedeva il pagamento delle quote associative impagate e non prescritte dal CP_2
2015 al 2019, quantificando la somma dovuta in Euro 770,00. Contestava l'eccezione avversaria di "domanda nuova" relativa alla diversa quantificazione del credito in appello, affermando che si trattava solo di un riconteggio basato sugli stessi titoli e fatti. IV) Profili di nullità della sentenza impugnata: incongruenza tra motivazione e dispositivo. Omessa pronuncia. L' rilevava una contraddizione tra la motivazione (che le CP_2 dava torto) e il dispositivo (che la condannava solo alle spese e ometteva di pronunciarsi sulla restituzione della somma versata dal Sig. . Tuttavia, nelle note conclusive in CP_1 appello, l'Associazione dichiarava di rinunciare a questo motivo di appello.
Il Sig. si costituiva nel giudizio di appello con Comparsa di Costituzione e CP_1
Risposta con Appello Incidentale. Chiedeva, in via principale, il rigetto dell'Appello principale e la conferma integrale della sentenza di primo grado.
In merito all'Appello principale, il Sig. ribadiva la correttezza della decisione di CP_1 primo grado riguardo la durata triennale del vincolo associativo basata sul modulo di adesione. Contestava la tesi avversaria sulla natura a tempo indeterminato, sostenendo che l non avesse provato un fatto costitutivo della propria domanda di pagamento, CP_2 ovvero la riferibilità e il contenuto degli statuti (specie quello del 2005), dati la mancanza di data certa dei documenti prodotti e la rinuncia della stessa alla prova orale in CP_2 primo grado. Affermava la tempestività delle sue contestazioni in primo grado. Ribadiva l'applicabilità delle norme sulle clausole vessatorie. Conferma la prescrizione delle quote associative dal 2009 al 2014, contestando l'efficacia interruttiva della prescrizione di una diffida del 2017. Rilevava che la mancata pronuncia sulla restituzione in primo grado non
3 fosse causa di nullità della sentenza, non avendo egli richiesto la restituzione nelle conclusioni ma essendosi solo riservato la ripetizione. Menzionava la sua disponibilità a definire la vertenza, ma non alle condizioni imposte dall' ricordando la sua CP_2 proposta di pagamento di Euro 770,00 in primo grado.
Con Appello Incidentale, il Sig. impugnava un passaggio della motivazione della CP_1 sentenza di primo grado laddove il Giudice di Pace affermava: “E' pur vero che lo statuto, peraltro prodotto in forma non autentica e privo di data certa, prescrive un diverso meccanismo di disdetta al fine di evitare il rinnovo tacito del rapporto contrattuale (…)”. Argomentava che tale statuizione era viziata perché, pur riconoscendo i difetti di forma e data certa dello statuto, il Giudice non ne aveva tratto la necessaria conseguenza logica, ovvero che l' non aveva provato il contenuto rilevante dello statuto e quindi un CP_2 fatto costitutivo della propria domanda. Chiedeva che, accertato il mancato adempimento dell'onere probatorio da parte dell l'Appello principale venisse rigettato e CP_2 dichiarato che nulla era dovuto dal Sig. In subordine, nella denegata ipotesi di CP_1 accoglimento dell'Appello principale, chiedeva la riduzione della somma dovuta ad Euro 770,00 o altra somma ritenuta di giustizia, tenuto conto della prescrizione quinquennale.
Riproponendo per scrupolo l'eccezione di prescrizione per le annualità dal 2009 al 2014 compreso, non esaminata esplicitamente in primo grado in quanto assorbita.
L' eccepiva l'inammissibilità dell'Appello incidentale del Sig. Controparte_2
in quanto la sentenza di primo grado era stata interamente favorevole a lui, CP_1 facendogli mancare l'interesse ad appellare. Sosteneva che l'impugnazione incidentale non chiedeva una riforma, ma una mera correzione o estensione della motivazione favorevole, e che al limite avrebbe dovuto riproporre l'eccezione non esaminata ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
Nel corso del giudizio di appello, all'udienza dell'11.01.2024, il Giudice formulava una proposta transattiva per definire l'intero giudizio con la restituzione, da parte dell della somma già versata dal Sig. L' CP_2 CP_1 Controparte_2
dichiarava di accettare la proposta transattiva del Giudice. Il Sig. invece,
[...] CP_1 dichiarava di non aderire all'ipotesi transattiva formulata, come specificato nelle note di trattazione scritta depositate il 16.02.2024 e ribadito successivamente.
All'udienza del 22.02.2024, disposta la trattazione scritta, le parti depositavano note di trattazione scritta.
Le parti precisavano le proprie conclusioni definitive come sopra e come da rispettive note conclusive e repliche in atti. L' chiedeva, in riforma della Controparte_2 sentenza di primo grado, l'accoglimento delle sue conclusioni come precisate, rigettando l'opposizione, accertando il vincolo contrattuale e l'inadempienza del Sig. per le CP_1 quote dal 2015 al 2019, e condannandolo al pagamento di Euro 770,00 oltre accessori.
Chiedeva inoltre di accertare la violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del Giudice di Pace.
Ribadiva la richiesta di inammissibilità dell'Appello incidentale.
Il Sig. nelle sue note di precisazione delle conclusioni del 30.07.2024, ribadiva, CP_1 in via principale, il rigetto dell'Appello principale e la conferma della sentenza di primo grado. In via incidentale, chiedeva, accertato il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Associazione, il rigetto dell'Appello principale e che nulla fosse dovuto. In subordine, chiedeva la riduzione dell'eventuale somma dovuta ad Euro 770,00 o diversa somma, tenuto conto della prescrizione. Chiedeva il rigetto dell'Appello incidentale avversario.
4 All'udienza del 31.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
Merita, invece, accoglimento l'appello incidentale proposto dal Sig. CP_1
Sulla Durata del Vincolo Associativo e l'Infondatezza dell'Appello Principale
La vexata quaestio al centro del gravame principale attiene alla durata del vincolo associativo intercorso tra le parti, e segnatamente se esso dovesse intendersi circoscritto al periodo triennale esplicitamente menzionato nel modulo di adesione sottoscritto dal Sig. in data 11.03.2005, ovvero se, in virtù delle disposizioni statutarie invocate CP_1 dall esso si fosse trasformato in un rapporto a tempo indeterminato. CP_2
Ritiene IL TRIBUNALE che l'interpretazione offerta dal Giudice di Pace, pur con le integrazioni che seguiranno anche in accoglimento dell'appello incidentale, sia nel suo nucleo centrale corretta e meritevole di conferma.
Il modulo di adesione, costituente il documento contrattuale specificamente e individualmente sottoscritto dall'appellato, cristallizza in modo inequivoco l'impegno dell'associato "al vincolo di un triennio compreso l'anno di iscrizione". Tale testuale previsione, focalizzata su una delimitata estensione temporale, assume un rilievo ermeneutico preponderante nella definizione della comune intenzione delle parti, specie ove si consideri la natura di contratto per adesione del modulo stesso. In siffatti contesti, l'onere di chiarezza espositiva e di specificazione di clausole potenzialmente estensive della durata del vincolo – quali il rinnovo automatico o la trasformazione a tempo indeterminato – incombe sulla parte che predispone il testo contrattuale, ossia l' . CP_2
L'appellante principale invoca, a sostegno della propria tesi, il contenuto degli statuti associativi che, a suo dire, prevenderebbero la prosecuzione del rapporto oltre il triennio.
Tuttavia, la stessa formulazione del modulo di adesione, laddove recita che l'associato dichiara di aver "presa visione delle norme statutarie ed in particolare quelle sotto trascritte", suggerisce una portata selettiva e non totalizzante del richiamo alle norme statutarie.
L'espressione "in particolare quelle sotto trascritte" non può essere considerata un mero pleonasmo, ma orienta l'interprete a ritenere che l'attenzione e il consenso dell'aderente siano stati specificamente sollecitati e acquisiti sulle disposizioni effettivamente riportate o immediatamente accessibili nel contesto del modulo, e non già su un corpus normativo statutario esterno, potenzialmente complesso e non allegato contestualmente in modo integrale. Come correttamente eccepito dall'appellato sin dal primo grado, in assenza di una esplicita e chiara previsione di ultrattività del vincolo nel documento contrattuale principale, la sua durata deve ritenersi confinata al predetto "vincolo triennale". La facoltà di "recedere anticipatamente dal vincolo triennale", lungi dal presupporre una durata indeterminata, appare piuttosto come una modalità di scioglimento ante tempus rispetto a un impegno temporalmente definito.
5 La prospettazione dell'appellato, secondo cui la specifica previsione del modulo costituisce l'unica fonte regolatrice della durata del rapporto accettata con piena consapevolezza, o al più una deroga pattizia rispetto a più generali (e, come si vedrà, non compiutamente provate nella loro vigenza e opponibilità) previsioni statutarie, trova conforto nei principi generali in materia di interpretazione contrattuale, tra cui quello dell' interpretatio contra proferentem
(art. 1370 c.c.), che impone, nel dubbio, di preferire l'interpretazione più favorevole all'aderente.
Pertanto, la pretesa dell' di veder riconosciuta una protrazione del vincolo oltre CP_2 il termine triennale, basata su previsioni statutarie la cui piena e consapevole accettazione da parte del Sig. non emerge con certezza dal modulo sottoscritto, deve essere CP_1 disattesa.
Sull'Accoglimento dell'Appello Incidentale e l'Inidoneità Probatoria degli CP_4
Le conclusioni raggiunte in merito all'infondatezza dell'appello principale trovano ulteriore e decisivo conforto nell'accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Sig. CP_1
Quest'ultimo ha lamentato, sin dal primo grado di giudizio, la mancata pronuncia del
Giudice di Pace su una sua specifica e tempestiva eccezione concernente l'inidoneità probatoria degli statuti prodotti dall in particolare per "mancanza di data CP_2 certa".
L'eccezione è fondata. Il Giudice di prime cure, pur avendo incidenter tantum rilevato che lo statuto era stato "prodotto in forma non autentica e privo di data certa", ha poi omesso di trarre le dovute conseguenze da tale rilievo in punto di prova, assorbendo la questione nell'interpretazione del rapporto tra modulo e statuto.
L'appellato incidentale ha costantemente sottolineato come la carenza di "data certa" degli statuti dimessi dall (asseritamente riferibili agli anni 2005 e 2008) ne inficiasse CP_2
l'opponibilità e la capacità di comprovare che le clausole sul rinnovo tacito fossero effettivamente quelle vigenti e applicabili al rapporto sorto nel 2005. Invero, l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, inclusa la vigenza di specifiche norme statutarie al momento della sottoscrizione del modulo di adesione e la loro conoscibilità e accettazione da parte dell'associato, gravava sull . Tale onere Controparte_2 non può ritenersi assolto mediante la mera produzione di documenti privi di attestazione di certezza temporale, la cui riferibilità all'anno cruciale del 2005 è rimasta affidata a mere allegazioni di parte attrice, ritualmente contestate dalla difesa dell'appellato.
La mancanza di data certa assume un rilievo dirimente poiché impedisce di stabilire con la necessaria sicurezza processuale se il testo statutario contenente la previsione di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fosse effettivamente quello disciplinante il sodalizio all'epoca della genesi del vincolo con il Sig. e, soprattutto, se fosse CP_1 quello a cui l'aderente potesse e dovesse fare riferimento interpretando il modulo di adesione. Come correttamente dedotto dall'appellato, l non ha fornito, né in CP_2 primo grado né in sede di gravame, elementi incontrovertibili atti a superare tale carenza probatoria, avendo peraltro rinunciato in primo grado alle proprie istanze istruttorie che avrebbero, forse, potuto sopperire a tale deficit documentale.
Ne consegue che, anche a voler in ipotesi ammettere una maggiore latitudine del rinvio operato dal modulo alle norme statutarie, la pretesa dell' si infrangerebbe CP_2 comunque contro l'insufficiente dimostrazione del contenuto e della vigenza dello statuto invocato come fonte della pretesa ultrattività del vincolo. L'accoglimento dell'appello
6 incidentale su questo punto, pertanto, integra e corrobora la decisione di rigetto dell'appello principale, confermando l'insussistenza del diritto dell a pretendere quote CP_2 associative oltre il triennio originariamente pattuito.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dall Controparte_2
avverso la sentenza n. 920/2023 del Giudice di Pace di Treviso, nonché sull'appello
[...] incidentale proposto dal Sig. ogni altra istanza, eccezione e deduzione Controparte_1 disattesa:
1. RIGETTA l'appello principale proposto dall' e, per Controparte_2
l'effetto, conferma la sentenza n. 920/2023 del Giudice di Pace di Treviso nei limiti di cui in motivazione.
2. ACCOGLIE l'appello incidentale proposto dal Sig. e, per l'effetto, Controparte_1 dichiara l'inidoneità probatoria degli statuti prodotti dall ai fini Controparte_2 della dimostrazione di un vincolo associativo a tempo indeterminato nei confronti del Sig. per le ragioni esposte in motivazione. CP_1
3. CONDANNA l , in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore del Sig. che liquida in Euro 1500,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1 rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Treviso 19-5-2025
Il giudice
Dott. Deli Luca
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta a ruolo al n. 5252/2023 R.G.,
promossa da:
Parte Appellante:
ASSOCIAZIONE AGENTI TREVISO.
o In persona del legale rappresentante pro tempore, sig. . Parte_1
o Codice Fiscale: P.IVA_1
o Sede legale: Treviso, Viale Felissent 84/E.
o Rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Bonifacio del foro di Treviso.
o Codice Fiscale dell'Avv. Bonifacio: . C.F._1
o Domicilio eletto: 31030 Dosson di Casier (TV), Piazza L. da Vinci, 12. PEC:
Email_1
Parte Appellata:
Sig. Controparte_1
o Codice Fiscale: . C.F._2
o Partita IVA: P.IVA_2
o Rappresentato e difeso dall'Avv. Luisa Mattarolo del Foro di Treviso.
o Codice Fiscale dell'Avv. Mattarolo: . C.F._3
o Domicilio eletto: 31100 Treviso, Viale XXIV maggio n. 13. PEC:
Fax: 0422.1742750. Email_2
Appellato e Appellante incidentale -
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado: Il giudizio di primo grado trae origine dal Decreto
Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1184/19 - R.G. n. 2990/19, emesso dal Giudice di Pace di Treviso in data 30.04.2019 (pubblicato in data 22.05.2019 e notificato unitamente all'atto di precetto il 20.06.2019). Con tale decreto, (già Controparte_2 CP_3 ) ingiungeva al Sig. il pagamento dell'importo di Euro 2.346,12 (o
[...] Controparte_1
Euro 2.346,12) a titolo di quote associative annuali non versate a decorrere dall'anno 2009 sino all'anno in corso. L'Associazione deduceva che il Sig. aveva sottoscritto un CP_1 modulo di adesione in data 11.03.2005, impegnandosi nei confronti dell' stessa. CP_2
Egli aveva versato le quote per tre anni consecutivi (fino al 2007), ma aveva interrotto i pagamenti a partire dall'annualità 2009, senza dare tempestivo recesso secondo le modalità statutarie.
Con atto di citazione datato 09.07.2019, il Sig. si opponeva al Decreto CP_1
Ingiuntivo, dando luogo al procedimento R.G. 5208/2019 avanti il Giudice di Pace di
Treviso. In via preliminare, chiedeva la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto.
Nell'opposizione, il Sig. contestava in primo luogo il perdurare del vincolo CP_1 associativo in ragione di quanto esplicitamente scritto nel modulo di adesione. Sosteneva che il rapporto associativo fosse a tempo determinato e di durata triennale. Contestava la debenza delle quote associative per intervenuta prescrizione, almeno per quelle dal 2009 al 2014. Eccepiva la mancanza di data certa degli statuti prodotti dall' Sollevava CP_2 l'applicabilità della disciplina delle clausole vessatorie ex art. 1341 c.c., comma 2, in relazione alle condizioni stabilite alla firma del modulo associativo. Affermava di essere sempre stato disponibile ad una definizione bonaria della vertenza, ma non alle condizioni imposte da controparte.
All'udienza del 26.11.2019, le parti discutevano sulla provvisoria esecuzione;
il Sig. contestava la mancanza di data certa degli statuti prodotti dall' Con CP_1 CP_2 provvedimento emesso fuori udienza in data 09.06.2020, il Giudice di Pace riteneva non sussistenti i gravi motivi per concedere la sospensiva. A seguito di tale reiezione, il Sig. veniva costretto, su esplicita richiesta di controparte, a pagare la somma di Euro CP_1
2.631,85, con riserva di ripetizione.
All'udienza del 19.03.2021, rinunciava alle istanze istruttorie Controparte_2 formulate e proponeva di definire la vertenza con il pagamento da parte del Sig. CP_1 dell'ulteriore somma di Euro 173,43. Questa proposta non veniva accettata dall'opponente.
Associazione chiedeva il rigetto dell'opposizione, l'accertamento del vincolo CP_2 contrattuale a tempo indeterminato (non essendo intervenuta raccomandata di disdetta),
l'accertamento dell'inadempienza per il mancato pagamento delle quote associative dall'anno
2012 al 2019, e la condanna del Sig. al pagamento delle quote impagate e non CP_1 prescritte dal 2012 al 2019 per un totale di Euro 1.220,00, oltre spese. Essendo cessato il ruolo del Giudice di Pace titolare, la causa veniva riassegnata.
Il Sig. non aveva formulato nelle conclusioni di primo grado una richiesta CP_1 esplicita di restituzione della somma versata in corso di causa, limitandosi a riservarsi la ripetizione.
La causa veniva istruita solo documentalmente.
Con sentenza n. 920/2023, pubblicata il 25.07.2023 (depositata il 25.07.2023), il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto n.
1184/19. La sentenza accertava il vincolo triennale del legame associativo, stante il diverso tenore della norma statutaria rispetto a quanto previsto dal modulo di adesione sottoscritto dal Sig. Il Giudice riteneva che il modulo di adesione determinasse l'insorgere di CP_1
2 un contratto a tempo determinato, rilevando che lo statuto era stato prodotto in forma non autentica e privo di data certa. L'accoglimento di tale eccezione assorbiva ogni altra questione prospettata dalle parti. Il Giudice condannava l' Treviso al Parte_2 pagamento delle spese del giudizio di primo grado. La sentenza ometteva di pronunciarsi in merito alla restituzione della somma versata dal Sig. in corso di causa. CP_1
2. Il giudizio di Appello: Avverso la predetta sentenza proponeva Appello principale
l con atto di citazione notificato in data 29.09.2023 e iscritto a Controparte_2 ruolo il successivo 03.10.2023.
L' Appellante deduceva i seguenti motivi di gravame: I) Omessa, CP_2 contraddittoria, insufficiente e/o errata motivazione della pronuncia di primo grado in relazione alla durata del rapporto associativo e violazione dell'art. 112 c.p.c..
L' contestava l'interpretazione del Giudice di Pace, sostenendo che il modulo di CP_2 adesione e lo Statuto prevedessero che, decorsi i primi tre anni senza tempestiva disdetta, il vincolo associativo divenisse a tempo indeterminato. Lamentava che il Giudice avesse deciso ultra petita in violazione dell'art. 112 c.p.c., introducendo d'ufficio o accogliendo tardivamente l'argomentazione sul conflitto tra norme generali e speciali del modulo e dello statuto, che a suo dire non era stata tempestivamente invocata dal Sig. II) CP_1
Omessa, insufficiente, errata e/o contraddittoria motivazione in relazione all'accertato inadempimento del Sig. L' sosteneva che, una volta accertata la CP_1 CP_2 natura a tempo indeterminato del rapporto (in assenza di disdetta), l'inadempimento del Sig. per il mancato pagamento delle quote dal 2009 al 2019 (inizialmente) era CP_1 pacifico. III) Omessa valutazione delle altre argomentazioni introdotte nel processo di primo grado. L riproponeva le deduzioni non delibate dal Giudice di Pace, CP_2 ritenute assorbite, in particolare: l'inapplicabilità della disciplina delle clausole vessatorie ex art. 1341 c.c., comma 2; la prescrizione delle quote maturate dal 2009 al 2014; l'offerta reale dedotta in primo grado;
il mancato rimborso dell'imposta di registro del decreto ingiuntivo.
L' richiedeva il pagamento delle quote associative impagate e non prescritte dal CP_2
2015 al 2019, quantificando la somma dovuta in Euro 770,00. Contestava l'eccezione avversaria di "domanda nuova" relativa alla diversa quantificazione del credito in appello, affermando che si trattava solo di un riconteggio basato sugli stessi titoli e fatti. IV) Profili di nullità della sentenza impugnata: incongruenza tra motivazione e dispositivo. Omessa pronuncia. L' rilevava una contraddizione tra la motivazione (che le CP_2 dava torto) e il dispositivo (che la condannava solo alle spese e ometteva di pronunciarsi sulla restituzione della somma versata dal Sig. . Tuttavia, nelle note conclusive in CP_1 appello, l'Associazione dichiarava di rinunciare a questo motivo di appello.
Il Sig. si costituiva nel giudizio di appello con Comparsa di Costituzione e CP_1
Risposta con Appello Incidentale. Chiedeva, in via principale, il rigetto dell'Appello principale e la conferma integrale della sentenza di primo grado.
In merito all'Appello principale, il Sig. ribadiva la correttezza della decisione di CP_1 primo grado riguardo la durata triennale del vincolo associativo basata sul modulo di adesione. Contestava la tesi avversaria sulla natura a tempo indeterminato, sostenendo che l non avesse provato un fatto costitutivo della propria domanda di pagamento, CP_2 ovvero la riferibilità e il contenuto degli statuti (specie quello del 2005), dati la mancanza di data certa dei documenti prodotti e la rinuncia della stessa alla prova orale in CP_2 primo grado. Affermava la tempestività delle sue contestazioni in primo grado. Ribadiva l'applicabilità delle norme sulle clausole vessatorie. Conferma la prescrizione delle quote associative dal 2009 al 2014, contestando l'efficacia interruttiva della prescrizione di una diffida del 2017. Rilevava che la mancata pronuncia sulla restituzione in primo grado non
3 fosse causa di nullità della sentenza, non avendo egli richiesto la restituzione nelle conclusioni ma essendosi solo riservato la ripetizione. Menzionava la sua disponibilità a definire la vertenza, ma non alle condizioni imposte dall' ricordando la sua CP_2 proposta di pagamento di Euro 770,00 in primo grado.
Con Appello Incidentale, il Sig. impugnava un passaggio della motivazione della CP_1 sentenza di primo grado laddove il Giudice di Pace affermava: “E' pur vero che lo statuto, peraltro prodotto in forma non autentica e privo di data certa, prescrive un diverso meccanismo di disdetta al fine di evitare il rinnovo tacito del rapporto contrattuale (…)”. Argomentava che tale statuizione era viziata perché, pur riconoscendo i difetti di forma e data certa dello statuto, il Giudice non ne aveva tratto la necessaria conseguenza logica, ovvero che l' non aveva provato il contenuto rilevante dello statuto e quindi un CP_2 fatto costitutivo della propria domanda. Chiedeva che, accertato il mancato adempimento dell'onere probatorio da parte dell l'Appello principale venisse rigettato e CP_2 dichiarato che nulla era dovuto dal Sig. In subordine, nella denegata ipotesi di CP_1 accoglimento dell'Appello principale, chiedeva la riduzione della somma dovuta ad Euro 770,00 o altra somma ritenuta di giustizia, tenuto conto della prescrizione quinquennale.
Riproponendo per scrupolo l'eccezione di prescrizione per le annualità dal 2009 al 2014 compreso, non esaminata esplicitamente in primo grado in quanto assorbita.
L' eccepiva l'inammissibilità dell'Appello incidentale del Sig. Controparte_2
in quanto la sentenza di primo grado era stata interamente favorevole a lui, CP_1 facendogli mancare l'interesse ad appellare. Sosteneva che l'impugnazione incidentale non chiedeva una riforma, ma una mera correzione o estensione della motivazione favorevole, e che al limite avrebbe dovuto riproporre l'eccezione non esaminata ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
Nel corso del giudizio di appello, all'udienza dell'11.01.2024, il Giudice formulava una proposta transattiva per definire l'intero giudizio con la restituzione, da parte dell della somma già versata dal Sig. L' CP_2 CP_1 Controparte_2
dichiarava di accettare la proposta transattiva del Giudice. Il Sig. invece,
[...] CP_1 dichiarava di non aderire all'ipotesi transattiva formulata, come specificato nelle note di trattazione scritta depositate il 16.02.2024 e ribadito successivamente.
All'udienza del 22.02.2024, disposta la trattazione scritta, le parti depositavano note di trattazione scritta.
Le parti precisavano le proprie conclusioni definitive come sopra e come da rispettive note conclusive e repliche in atti. L' chiedeva, in riforma della Controparte_2 sentenza di primo grado, l'accoglimento delle sue conclusioni come precisate, rigettando l'opposizione, accertando il vincolo contrattuale e l'inadempienza del Sig. per le CP_1 quote dal 2015 al 2019, e condannandolo al pagamento di Euro 770,00 oltre accessori.
Chiedeva inoltre di accertare la violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del Giudice di Pace.
Ribadiva la richiesta di inammissibilità dell'Appello incidentale.
Il Sig. nelle sue note di precisazione delle conclusioni del 30.07.2024, ribadiva, CP_1 in via principale, il rigetto dell'Appello principale e la conferma della sentenza di primo grado. In via incidentale, chiedeva, accertato il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Associazione, il rigetto dell'Appello principale e che nulla fosse dovuto. In subordine, chiedeva la riduzione dell'eventuale somma dovuta ad Euro 770,00 o diversa somma, tenuto conto della prescrizione. Chiedeva il rigetto dell'Appello incidentale avversario.
4 All'udienza del 31.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
Merita, invece, accoglimento l'appello incidentale proposto dal Sig. CP_1
Sulla Durata del Vincolo Associativo e l'Infondatezza dell'Appello Principale
La vexata quaestio al centro del gravame principale attiene alla durata del vincolo associativo intercorso tra le parti, e segnatamente se esso dovesse intendersi circoscritto al periodo triennale esplicitamente menzionato nel modulo di adesione sottoscritto dal Sig. in data 11.03.2005, ovvero se, in virtù delle disposizioni statutarie invocate CP_1 dall esso si fosse trasformato in un rapporto a tempo indeterminato. CP_2
Ritiene IL TRIBUNALE che l'interpretazione offerta dal Giudice di Pace, pur con le integrazioni che seguiranno anche in accoglimento dell'appello incidentale, sia nel suo nucleo centrale corretta e meritevole di conferma.
Il modulo di adesione, costituente il documento contrattuale specificamente e individualmente sottoscritto dall'appellato, cristallizza in modo inequivoco l'impegno dell'associato "al vincolo di un triennio compreso l'anno di iscrizione". Tale testuale previsione, focalizzata su una delimitata estensione temporale, assume un rilievo ermeneutico preponderante nella definizione della comune intenzione delle parti, specie ove si consideri la natura di contratto per adesione del modulo stesso. In siffatti contesti, l'onere di chiarezza espositiva e di specificazione di clausole potenzialmente estensive della durata del vincolo – quali il rinnovo automatico o la trasformazione a tempo indeterminato – incombe sulla parte che predispone il testo contrattuale, ossia l' . CP_2
L'appellante principale invoca, a sostegno della propria tesi, il contenuto degli statuti associativi che, a suo dire, prevenderebbero la prosecuzione del rapporto oltre il triennio.
Tuttavia, la stessa formulazione del modulo di adesione, laddove recita che l'associato dichiara di aver "presa visione delle norme statutarie ed in particolare quelle sotto trascritte", suggerisce una portata selettiva e non totalizzante del richiamo alle norme statutarie.
L'espressione "in particolare quelle sotto trascritte" non può essere considerata un mero pleonasmo, ma orienta l'interprete a ritenere che l'attenzione e il consenso dell'aderente siano stati specificamente sollecitati e acquisiti sulle disposizioni effettivamente riportate o immediatamente accessibili nel contesto del modulo, e non già su un corpus normativo statutario esterno, potenzialmente complesso e non allegato contestualmente in modo integrale. Come correttamente eccepito dall'appellato sin dal primo grado, in assenza di una esplicita e chiara previsione di ultrattività del vincolo nel documento contrattuale principale, la sua durata deve ritenersi confinata al predetto "vincolo triennale". La facoltà di "recedere anticipatamente dal vincolo triennale", lungi dal presupporre una durata indeterminata, appare piuttosto come una modalità di scioglimento ante tempus rispetto a un impegno temporalmente definito.
5 La prospettazione dell'appellato, secondo cui la specifica previsione del modulo costituisce l'unica fonte regolatrice della durata del rapporto accettata con piena consapevolezza, o al più una deroga pattizia rispetto a più generali (e, come si vedrà, non compiutamente provate nella loro vigenza e opponibilità) previsioni statutarie, trova conforto nei principi generali in materia di interpretazione contrattuale, tra cui quello dell' interpretatio contra proferentem
(art. 1370 c.c.), che impone, nel dubbio, di preferire l'interpretazione più favorevole all'aderente.
Pertanto, la pretesa dell' di veder riconosciuta una protrazione del vincolo oltre CP_2 il termine triennale, basata su previsioni statutarie la cui piena e consapevole accettazione da parte del Sig. non emerge con certezza dal modulo sottoscritto, deve essere CP_1 disattesa.
Sull'Accoglimento dell'Appello Incidentale e l'Inidoneità Probatoria degli CP_4
Le conclusioni raggiunte in merito all'infondatezza dell'appello principale trovano ulteriore e decisivo conforto nell'accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Sig. CP_1
Quest'ultimo ha lamentato, sin dal primo grado di giudizio, la mancata pronuncia del
Giudice di Pace su una sua specifica e tempestiva eccezione concernente l'inidoneità probatoria degli statuti prodotti dall in particolare per "mancanza di data CP_2 certa".
L'eccezione è fondata. Il Giudice di prime cure, pur avendo incidenter tantum rilevato che lo statuto era stato "prodotto in forma non autentica e privo di data certa", ha poi omesso di trarre le dovute conseguenze da tale rilievo in punto di prova, assorbendo la questione nell'interpretazione del rapporto tra modulo e statuto.
L'appellato incidentale ha costantemente sottolineato come la carenza di "data certa" degli statuti dimessi dall (asseritamente riferibili agli anni 2005 e 2008) ne inficiasse CP_2
l'opponibilità e la capacità di comprovare che le clausole sul rinnovo tacito fossero effettivamente quelle vigenti e applicabili al rapporto sorto nel 2005. Invero, l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, inclusa la vigenza di specifiche norme statutarie al momento della sottoscrizione del modulo di adesione e la loro conoscibilità e accettazione da parte dell'associato, gravava sull . Tale onere Controparte_2 non può ritenersi assolto mediante la mera produzione di documenti privi di attestazione di certezza temporale, la cui riferibilità all'anno cruciale del 2005 è rimasta affidata a mere allegazioni di parte attrice, ritualmente contestate dalla difesa dell'appellato.
La mancanza di data certa assume un rilievo dirimente poiché impedisce di stabilire con la necessaria sicurezza processuale se il testo statutario contenente la previsione di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fosse effettivamente quello disciplinante il sodalizio all'epoca della genesi del vincolo con il Sig. e, soprattutto, se fosse CP_1 quello a cui l'aderente potesse e dovesse fare riferimento interpretando il modulo di adesione. Come correttamente dedotto dall'appellato, l non ha fornito, né in CP_2 primo grado né in sede di gravame, elementi incontrovertibili atti a superare tale carenza probatoria, avendo peraltro rinunciato in primo grado alle proprie istanze istruttorie che avrebbero, forse, potuto sopperire a tale deficit documentale.
Ne consegue che, anche a voler in ipotesi ammettere una maggiore latitudine del rinvio operato dal modulo alle norme statutarie, la pretesa dell' si infrangerebbe CP_2 comunque contro l'insufficiente dimostrazione del contenuto e della vigenza dello statuto invocato come fonte della pretesa ultrattività del vincolo. L'accoglimento dell'appello
6 incidentale su questo punto, pertanto, integra e corrobora la decisione di rigetto dell'appello principale, confermando l'insussistenza del diritto dell a pretendere quote CP_2 associative oltre il triennio originariamente pattuito.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dall Controparte_2
avverso la sentenza n. 920/2023 del Giudice di Pace di Treviso, nonché sull'appello
[...] incidentale proposto dal Sig. ogni altra istanza, eccezione e deduzione Controparte_1 disattesa:
1. RIGETTA l'appello principale proposto dall' e, per Controparte_2
l'effetto, conferma la sentenza n. 920/2023 del Giudice di Pace di Treviso nei limiti di cui in motivazione.
2. ACCOGLIE l'appello incidentale proposto dal Sig. e, per l'effetto, Controparte_1 dichiara l'inidoneità probatoria degli statuti prodotti dall ai fini Controparte_2 della dimostrazione di un vincolo associativo a tempo indeterminato nei confronti del Sig. per le ragioni esposte in motivazione. CP_1
3. CONDANNA l , in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore del Sig. che liquida in Euro 1500,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1 rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Treviso 19-5-2025
Il giudice
Dott. Deli Luca
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