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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/04/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 325/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Paolo TALAMO Presidente
Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
(c.f. , con sede in Venezia, Isola Nova del Tronchetto 32, in persona del Pt_1 P.IVA_1
Procuratore Generale ing. (c.f. ), (giusta procura notarile rep. Parte_2 C.F._1
34098 Notaio , rappresentata e difesa per mandato in atti dall'avv. Giorgio Conte (c.f. Per_1
) con domicilio eletto presso il suo studio legale di Mestre, Via Allegri 29, C.F._2
dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione e notificazione all'indirizzo pec
Email_1
Parte appellante contro
, c.f. , nato a [...], il [...] e residente in 30013 CP_1 C.F._3
– Cavallino Treporti (VE), Piazzetta della Libertà n. 21; , c.f. Controparte_2
, nato a [...], il [...] e residente in 30015 Chioggia (VE), C.F._4
Rione Duomo 204; , c.f. , nato a [...], il [...] e CP_3 C.F._5
residente in [...]; c.f. CP_4
1 nato a [...], il [...] e residente in 30015 – Chioggia (VE), C.F._6
Viale A. Vespucci n. 122; , c.f. , nato a [...], il CP_5 C.F._7
16.12.1968 e residente in [...]; , c.f. CP_6
, nato a [...], il [...] e residente in 30131 – Venezia, Cannaregio C.F._8
n. 5965; , c.f. , nato a [...], il [...] e residente in CP_7 C.F._9
30122 – Venezia, Castello n. 3056/A; , c.f. , nato a Controparte_8 C.F._10
Venezia, il 19.12.1970 e residente in [...];
, c.f. , nato a [...], il [...] e residente in Controparte_9 C.F._11
30121 – Venezia, Cannaregio n. 986; , c.f. nato a [...], CP_10 C.F._12
il 31.08.1988 e residente in[...];
[...]
, c.f. , nato a [...], il [...] e residente in 30126 – CP_11 C.F._13
Venezia-Alberoni (VE), Strada Del Forte n. 5; , c.f. , Controparte_12 C.F._14
nato a [...], il [...] e residente in [...] int. 4; CP_13
, c.f. , nato a [...], il [...] e residente in 30121 – Venezia,
[...] C.F._15
Sestiere Castello n. 3017; tutti rappresentati, difesi ed assistiti, giuste procure in atti, dagli avvocati
Nicoletta Sari (C.F. ) e Domenico Zito (C.F. , entrambi CodiceFiscale_16 CodiceFiscale_17
del Foro di Venezia – i quali hanno dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni ai seguenti indirizzi PEC;
e – ed Email_2 Email_3
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Nicoletta Sari sito in 30035 Mirano (VE), via della
Vittoria n. 19/F
Parti appellate
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 29/2024 del Tribunale di VENEZIA – sezione lavoro
IN PUNTO: trattamento retributivo delle ferie
Conclusioni:
Per parte appellante:
“In accoglimento dei motivi d'appello e in parziale riforma della sentenza n. 29/2024 del Tribunale di
Venezia pubblicata il 24.01.2024, rigettarsi le domande dei ricorrenti.
In subordine:
2 - dichiararsi prescritta la domanda dei ricorrenti per il periodo ante quinquennio (computato dalla
notifica del ricorso);
Spese, onorari e accessori rifusi di entrambi i gradi.”
Per parti appellate:
“NEL MERITO:
- rigettare in quanto inammissibili e/o infondati, in fatto e in diritto, per le ragioni meglio esposte in
narrativa, tutti i motivi di appello proposti da e per l'effetto rigettare l'avversaria Parte_1
impugnazione;
- per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata;
- IN OGNI CASO: con vittoria di competenze e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre al
rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto le domande dei lavoratori,
accertando – nei limiti della prescrizione sino al 17.7.2007 – il diritto a ricevere per i giorni di ferie fruiti un trattamento retributivo equiparabile a quello previsto per i giorni di attività lavorativa, con inclusione di varie indennità pretese dai lavoratori. Ha, altresì, condannato la società alla rifusione delle spese di lite.
I sigg. , , , , , , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
CP_1
, e sono dipendenti di assunti nei vari anni con mansione di CP_11 CP_12 CP_13 Pt_1
marinaio o pilota o comandante di coperta o funzionario di presidio. Negli anni hanno usufruito dei giorni di ferie risultanti in atti. Hanno instaurato la presente causa lamentando che durante i periodi di ferie fruiti non sono state loro riconosciute alcune indennità (l'indennità di turno è stata rinunciata,
v. sentenza impugnata) e dunque hanno percepito un trattamento economico inferiore rispetto al trattamento economico corrisposto nei periodi lavorati.
Il primo giudice ha accolto le domande dei lavoratori, così motivando:
“La domanda dei ricorrenti è fondata, anche se nei limiti della prescrizione quinquennale tempestivamente eccepita da parte resistente.
La questione attiene alla individuazione della retribuzione da utilizzare in relazione alle giornate di ferie, che si pone in quanto la contrattazione collettiva applicata ai rapporti di lavoro dei ricorrenti prevede che essa sia determinata con esclusione di talune voci retributive, alcune fisse ed altre variabili, tra cui quelle individuate in ricorso ovvero: indennità pro tempore, indennità di presenza, incentivazione biglietti imob e aggi palmari vendita e aggi palmari controlli ed indennità di comando.
La tesi di cui al ricorso è che il mancato computo anche di esse per la determinazione della retribuzione dovuta per i giorni di ferie sia in contrasto con l'art. 7 della Direttiva 2003/88 […], attuata dalla normativa interna all'art. 10 D.Lgs. 66/03 […]” (pag. 6).
3 “Ciò, in particolare, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dei cui approdi fanno il punto due recenti sentenze della Corte di Cassazione […] (Cass. 22401/20; Cass., 13425/19)” (pagg. 7-9).
“Più di recente sul punto é intervenuta la sentenza della CGUE, Settima Sezione, del 13.1.2022, resa nella causa C-514/20 DS Per c/ […]. Pacifico che le sentenze rese dalla CGUE siano vincolanti per il giudice interno in relazione ai criteri interpretativi della normativa comunitaria ivi espressi, ciò che è vieppiù amplificato nel caso di specie considerato che il D.Lgs. 66/03 è stato introdotto in Italia in attuazione della normativa comunitaria e dunque va interpretato sulla base dell'ordinamento comunitario, ne consegue che nell'ambito delle voci, pur variabili, da prendere in considerazione anche per la retribuzione spettante nelle giornate di ferie deve aversi riferimento, in particolare, a quelle che concorrono a determinare il suo compenso ordinario per la mansione svolta, sulla premessa che la retribuzione spettante per i giorni di ferie debba tendenzialmente garantire il mantenimento di quanto percepito nei periodi di presenza al lavoro, altrimenti il lavoratore potrebbe essere disincentivato dal fruirne ed in questo modo rinunciare ad un diritto che è invece irrinunciabile. E' dunque necessario esaminare le voci singolarmente le voci retributive indicate dai ricorrenti. a) Indennità di presenza: prevista inizialmente dall'accordo 16.7.1963 (doc. 21 ric.), è corrisposta in misura fissa in funzione dell'effettiva presenza al lavoro. Proprio in quanto legata alla mera presenza giornaliera, di fatto l'indennità in questione è parte integrante della retribuzione ordinaria, ai fini di causa, in quanto contribuisce a retribuire la normale prestazione lavorativa;
b) Indennità o compenso pro tempore: istituita con accordo sindacale del 17/04/1981 (docc. 16-17 ric.), è destinata agli 'agenti aventi qualifica di navigazione che operano nell'esercizio della navigazione' e agli 'agenti non aventi qualifica di navigazione ma che operano nell'esercizio della navigazione'. Di fatto l'indennità pro tempore viene riconosciuta nei cedolini paga ai lavoratori del settore navigazione per 32 minuti per ciascuna giornata di lavoro svolta, ed è corrisposta al relativo personale alla sola condizione che si tratti di agenti che operano nel settore della navigazione, sicché è evidente che mediante l'indennità in parola di intendano retribuire tutti coloro che svolgono mansioni di navigazione, e ad esse è indissolubilmente legata. E' dunque una indennità che contribuisce a determinare la retribuzione ordinaria, ai fini di causa, per i ricorrenti;
c) Incentivazione biglietti Imob (voce 1019), aggi palmari (voce 1063) e aggi palmari controlli (voce 1071): trattasi di voci riservate ai soli marinai, tutte introdotte dall'accordo sindacale del 10/02/2012 (doc. 19.), in riferimento a specifiche mansioni assegnate ai marinai, di talché la loro inclusione nella retribuzione ordinaria, ai fini di causa, non viene meno solo per il fatto che l'importo dipende da situazioni contingenti;
si richiama a questo proposito la sentenza della CGUE del 22.5.2014 (Z.J.R. Lock-British Gas;
C539/12), in cui si è ribadito che l'espressione 'ferie annuali retribuite' di cui all'art. 7 della direttiva 88/2003 'significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo', con specifico riferimento a fattispecie relativa ad un agente di commercio pagato anche con provvigioni sugli affari conclusi;
d) Indennità di comando: viene introdotta dall'accordo sindacale del 17/10/2013 (doc. 20 ric.), in misura pari 'a 15 minuti di retribuzione ordinaria'. Tale indennità viene riconosciuta esclusivamente per le giornate di effettiva presenza ai preposti al comando, comandanti di coperta, direttori di macchina e timonieri/nostromi con accordo sindacale del 18/12/2014 e successive estensioni. Si tratta di una voce retributiva atta a compensare quella che è l'attività propria, tipica di quanti tra i ricorrenti svolgono mansioni di comando, e dunque ai fini di causa compone la loro retribuzione ordinaria.
Accertato dunque, per quanto sopra argomentato, che indennità di presenza, indennità pro tempore, incentivazione biglietti imob e aggi palmari vendita e aggi palmari controlli, ed indennità di comando siano voci che contribuiscono a determinare la retribuzione destinata a compensare lo svolgimento delle mansioni dei ricorrenti, quella fin qui individuata quale loro 'retribuzione ordinaria ai fini di causa', occorre valutare – seguendo gli insegnamenti della CGUE e dalla giurisprudenza di legittimità – se il mancato riconoscimento di dette voci ai ricorrenti, durante il periodo feriale garantito a livello comunitario, sia conforme all'ordinamento. Per quanto sopra argomentato e ricavato dalla giurisprudenza comunitaria e della Corte di Cassazione reputa il giudicante che non potesse privare i ricorrenti del computo a loro favore, nelle giornate di ferie, delle indennità sopra identificate, pena la violazione Pt_1 del loro diritto alle ferie retribuite. Infatti, una retribuzione inferiore rispetto a quella 'ordinaria' è potenzialmente in grado di disincentivare i lavoratori a fruire delle ferie, anche se non si tratta di importi particolarmente significativi in proporzione alla retribuzione annuale. Si rileva a questo proposito, per un verso, che la giurisprudenza citata (CGUE e Corte di Cassazione) fa riferimento al concetto di
'potenzialità' quanto alla rilevanza della dissuasività, da valutarsi ex ante, affermando apertamente (cfr. sentenza CGUE, Settima Sezione, Per del 13.1.2022, resa nella causa C-514/20 DS c/ già citata) che 'gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite'; per altro verso va rilevato, in relazione alla fattispecie di causa, che a livello di retribuzione giornaliera e mensile l'importo costituito dalle indennità in parola non è di poco momento, in quanto si tratta di voci che incidono per almeno il 10-15% sulla retribuzione mensile. Una percentuale ed un importo che ad avviso del giudicante è tale da poter dissuadere i lavoratori dall'usufruire delle ferie, che pure sono diritto irrinunciabile. Del resto non può non osservarsi che, a dispetto del suo limitato valore economico, attraverso la 'indennità di presenza' – che è solo una delle voci qui considerate - l'azienda ha ritenuto evidentemente di poter incentivare la presenza in servizio del personale.
Va peraltro precisato che i ricorrenti hanno diritto al ricalcolo della retribuzione solo per il periodo di ferie imposto dalla direttiva
2003/88, ossia per 4 settimane corrispondenti a 28 giorni.
Il conteggio deve dunque essere effettuato nei seguenti termini: estratte dalle buste paga le voci retributive corrisposte mese per mese, quali le indennità pro tempore, le indennità di presenza, incentivazione biglietti imob e aggi palmari vendita e aggi palmari controlli ed indennità di comando, la retribuzione media deve essere calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso per il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo. Si ottiene in tal modo la media giornaliera dell'anno di tali voci, che deve essere poi moltiplicata per i giorni di ferie fruiti nell'anno, nel limite di 28 giorni annuali - tenendo presente che la fruizione integrale di detto periodo può avvenire anche l'anno successivo a quello di maturazione -, detraendo il percepito (così Trib. Milano sent. n.1008/22 del 20.4.2022, nonché nn. 2678/21, 2874/2021),.
In particolare dovrà essere detratto, a far data dall'1.7.2022, l'importo di € 8,00 corrisposto per ogni giornata di ferie al personale in applicazione dell'accordo sindacale del 10.5.2022, con cui le parti sociali hanno inteso 'ridefinire, ferma restando la validità degli assetti stabiliti dalla contrattazione collettiva vigente e in una prospettiva di miglior favore per i lavoratori, il trattamento economico da corrispondere nelle giornate di ferie'. Un tanto, nei limiti della prescrizione.
Il credito dei ricorrenti, invero, è prescritto fino al 17.7.2007. Sul punto, richiamato e condiviso dal giudicante l'orientamento fatto proprio anche dalla giurisprudenza di legittimità a proposito dell'inoperatività del termine prescrizionale anche per i lavoratori nei cui confronti opera la stabilità reale a far data dall'entrata in vigore della L. 92/12, che ha significativamente ridotto la tutele dei lavoratori a fronte di licenziamento illegittimo (Cass., 26246/22; Cass., 35146/23), si rileva che nell'ambito dell'azienda convenuta la tutela nei confronti del personale dipendente non opera in maniera sostanzialmente difforme da quanto avviene per gli altri datori di lavoro privati. In particolare, anche per i ricorrenti, a far data dall'entrata in vigore della L. 92/12, in caso di licenziamento illegittimo non consegue sempre la pronuncia di reintegra (si veda sul punto Cass., 11547/12), il che rende irrilevante per la fattispecie in esame quanto statuito da Cass., S.U., 36197/23 (citata in sede di discussione dalla difesa della resistente) circa l'operatività della prescrizione nel pubblico impiego
4 privatizzato, al quale non si applicano le modifiche all'art. 18 L. 300/70 introdotte dalla L. 92/12. Ciò che, anche secondo la Corte di Cassazione, costituisce presupposto per la decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto (così si legge in Cass., 30957/22: 'deve essere ribadito che la prescrizione decorre, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione "contro ogni illegittima risoluzione" nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla legge n. 92 del 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava. A questa oggettiva precognizione si collega l'assenza di metus del lavoratore per la sorte del rapporto di lavoro ove egli intenda far valere un proprio credito, nel corso di esso: caratterizzato dal regime di stabilità comportato da quella resistenza che assiste, appunto, il rapporto
d'impiego pubblico.'). Dunque, per i ricorrenti la prescrizione può dirsi maturata solo fino al 17.7.2007, quando operava ancora la tutela reintegratoria piena prevista dall'art. 18 L. 300/70, mentre per quelli maturati successivamente la prescrizione non può dirsi decorsa perché con l'entrata in vigore della L. 92/12 il decorso del termine di prescrizione (per tutti i crediti in quel momento non ancora estinti per prescrizione) é impedito. va quindi condannata a corrispondere ai ricorrenti, nei limiti della prescrizione come accertata, le differenze retributive Pt_1 conseguenti, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.” (pagg. 10-15).
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la soc. sulla base di sei motivi. Pt_1
2.1. Con il primo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per aver incluso nella retribuzione feriale l'“indennità pro tempore”.
L'appellante ribadisce che tale indennità non è correlata alle mansioni svolte né allo status
professionale, bensì all'orario di lavoro, in quanto consiste in un compenso aggiuntivo per le ore lavorative superiori alle 36 ore settimanali. Evidenzia infatti che essa è stata introdotta in via provvisoria con l'accordo aziendale del 17.4.1981, che prevedeva un assorbimento proporzionale alla riduzione dell'orario di lavoro, e con l'accordo aziendale del 27.7.1984 è stata estesa a tutto il personale avente orario di 39 ore settimanali.
2.2. Con il secondo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per aver incluso nella retribuzione feriale l'indennità “incentivazione biglietti Imob, aggi palmari vendita, aggi palmari controlli”.
L'appellante ribadisce che tale indennità non è correlata alle mansioni svolte né allo status
professionale e richiama giurisprudenza di merito al riguardo (Trib. Milano n. 971/2019; Trib. Bologna
n. 575/2023).
2.3. Con il terzo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per aver incluso nella retribuzione feriale l'“indennità di presenza”.
L'appellante ribadisce che anche tale indennità non è correlata alle mansioni svolte né allo
status professionale, in quanto applicata a tutto il personale, e richiama giurisprudenza di merito
(Trib. Bologna n. 575/2023; Trib. Bari del 14.11.2023).
2.4. Con il quarto motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per aver erroneamente computato il periodo minimo di ferie di cui alla Direttiva comunitaria 2003/88.
5 L'appellante sostiene che il numero delle giornate di ferie annue retribuite deve essere riferito ai giorni di calendario ossia deve essere pari a 20 e non a 28 giorni, poiché il periodo di quattro settimane previsto dalla normativa comunitaria è comprensivo dei riposi settimanali. Richiama
orientamento del medesimo Tribunale di Venezia (sent. n. 129/2023, n. 279/2024, n. 332/2024, n.
376/2024) nonché giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20216/2022).
2.5. Con il quinto motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per aver ritenuto che il mancato riconoscimento di alcune voci nella retribuzione feriale ha effetto dissuasivo dal godimento delle ferie.
L'appellante rileva che la Corte di Giustizia Europea non ha affermato che la retribuzione feriale deve essere uguale a quella dei periodi lavorativi bensì che essa dev'essere non così
dissimile da dissuadere il lavoratore dalla fruizione delle ferie (cfr. pronuncia del 13.1.2022, pp. 32 e
33). Osserva che tale principio è stato accolto dalla Corte di Cassazione, la quale con sentenza n.
20216/2022 ha altresì precisato: per i giorni eccedenti il periodo minimo di ferie annuali, la determinazione della retribuzione resta rimessa alla contrattazione collettiva e la mancata inclusione di voci retributive corrisposte in periodo di attività non contrasta con l'art. 36 Cost.; un'incidenza delle pretese indennità per circa il 30% sulla retribuzione feriale ha un effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie. Lamenta che nel presente caso non è stata valutata l'effettiva idoneità a determinare un effettivo dissuasivo e richiama giurisprudenza di merito (Trib. Bologna n. 575/2023; CdA Torino n.
27/2023).
2.6. Con il sesto motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per aver escluso la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto.
L'appellante evidenzia che nel caso di specie deve applicarsi – come da giurisprudenza di legittimità e costituzionale – la normativa speciale del R.D. 148/1931 che determina l'equiparazione tra il personale autoferrotranviario in regime di concessione e il personale del pubblico impiego privatizzato, sicché la prescrizione ex art. 2948 c.c. decorre non dalla cessazione del rapporto di lavoro bensì già in costanza di rapporto (Cass. S.U. 36197/2023; Cass. n. 30957/2022; CdA Venezia
n. 543/2021; Trib. Bari n. 2179/2023) e dunque le pretese dei lavoratori sono prescritte almeno fino al 2017.
6 3. Si sono costituiti i sigg. , , , , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
, , , , , contestando CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 CP_13
l'appello e chiedendone il rigetto.
Quanto al primo motivo di appello, i lavoratori ne affermano l'infondatezza osservando che l'accordo aziendale del 17.4.1981 ha istituito l'“indennità pro tempore” per il solo personale viaggiante che opera nel servizio lagunare di Venezia e che l'accordo aziendale del 27.7.1984 ha previsto un'ulteriore indennità per personale diverso da quello della navigazione e avente orario di
39 ore settimanali;
ribadiscono che tale indennità è correlata alle mansioni nell'ambito della navigazione ed è voce ordinaria della retribuzione, stante la sua frequenza ossia il riconoscimento in tutti i giorni di presenza al lavoro.
Quanto al secondo motivo di appello, i lavoratori ribadiscono che l'indennità de qua è
correlata allo status professionale e alle mansioni svolte, atteso che è riconosciuta esclusivamente ai marinai per l'ulteriore responsabilità di vendita e controllo dei biglietti a bordo;
richiamano Cass.
n. 13932/2024 e precisano che la giurisprudenza citata ex adverso è inconferente.
Quanto al terzo motivo di appello, i lavoratori evidenziano che l'“indennità di presenza” è voce retributiva ordinaria quale “premio di produttività giornaliero legato alle giornate di effettiva presenza
in servizio e quindi all'esecuzione dei compiti rispettivamente svolti dai lavoratori” (Trib. Venezia n.
279/2024).
Quanto al quarto motivo di appello, i lavoratori eccepiscono la tardività dell'argomentazione
(cfr. Cass. n. 7590/2024) in quanto controparte non aveva mai richiesto che si computasse un periodo di ferie inferiore a 28 giorni;
nel merito rilevano l'infondatezza della tesi avversaria e richiamano Cass. n. 20216/2022.
Quanto al quinto motivo di appello, i lavoratori ribadiscono che la retribuzione in periodo di ferie deve essere “sostanzialmente equiparabile” alla retribuzione ordinaria (cfr. Cass. n.
37589/2021); richiamano giurisprudenza di legittimità e di merito;
precisano che l'effetto dissuasivo deve essere valutato sub specie di potenzialità dissuasiva e, comunque, nel caso di specie l'effettiva e concreta compromissione del diritto alle ferie risulta dalla significativa incidenza economica delle indennità riscontrabile nelle buste paga.
7 Quanto al sesto motivo di appello, i lavoratori ne affermano l'inammissibilità – in quanto non viene spiegato quale sarebbe il vizio della sentenza impugnata – e comunque l'infondatezza a fronte del consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 26246/2022) e delle note n. 301/ 2021 e n.
1959/2022 dell . Controparte_14
4. All'udienza del 17.4.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato, per le dirimenti ragioni che seguono che assorbono ogni altra questione.
6. Muovendo dal primo motivo di appello, occorre rilevare – ciò valendo anche per gli ulteriori motivi di gravame sviluppati a – come parte appellante non contesti la porzione di Pt_1
motivazione che ricostruisce il quadro giuridico generale così come emergente dal susseguirsi della giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia descritta dalla pronuncia di primo grado.
È pertanto assodato che al fine della determinazione della retribuzione (giornaliera) feriale sia necessario tenere conto di tutte quelle voci che, ancorché variabili, concorrono a determinare il compenso ordinario del singolo lavoratore con riferimento alla mansione effettivamente svolta,
dovendo la retribuzione spettante per i giorni di ferie tendenzialmente garantire il mantenimento di quanto percepito nei periodi di effettivo lavoro;
così da non disincentivare il lavoratore dal fruire delle ferie e, quindi, da non porre in essere condizioni tali da indurre il lavoratore a rinunciare ad un diritto che è invece irrinunciabile. Dovendo essere escluse solo quelle voci retributive accidentali corrisposte in via del tutto eccezionale in quanto correlate a vicende del tutto estemporanee e,
quindi, con continuative ovvero legate alla normalità del rapporto e della modalità di erogazione della prestazione lavorativa.
6.1. Posto il suddetto ed incontroverso principio, si palesa infondato il rilievo di parte appellante in merito alla non computabilità ai fini della terminazione del trattamento retributivo feriale dell'indennità pro tempore.
Ed infatti, proprio in ragione del fatto che l'indennità in questione è riconosciuta a tutto il personale che ha un orario di lavoro di 39 ore – essendo peraltro proporzionalmente ridotta con
8 riferimento al personale che ha orario più limitato - si deve ritenere che l'indennità in parola costituisce un elemento stabile della retribuzione spettante e che, pertanto, proprio in ragione di una simile stabilità (come d'altronde è stabile la retribuzione base) deve essere incluso nel calcolo della retribuzione che deve essere corrisposta nei giorni di ferie;
ciò proprio alla luce della giurisprudenza comunitaria e della Cassazione formatasi sul punto come sopra sinteticamente riportata.
7. Venendo al secondo motivo di appello e, quindi, alla contestata inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale delle indennità incentivazione biglietti imob., aggi palmari vendita e aggi palmari controlli, rileva il Collegio, ciò bastando a rigettare il motivo di appello, come le argomentazioni svolte da trovino smentita nella motivazione, alla quale si rimanda, di Pt_1
pronuncia resa dal Supremo collegio (cfr. cass. civ. 13932/2024) che esplicitamente include l'attività
di controlleria e la inerente remunerazione tra quelle di cui tenere conto nella determinazione della retribuzione feriale.
8. Considerazioni analoghe a quelle che precedono, viste le ragioni dell'appello che tende a mettere in luce l'esteso riconoscimento, a tutto il personale, dell'indennità di presenza, possono essere fatte con riferimento al terzo motivo di gravame, dovendosi in ogni caso rilevare come l'indennità di cui si discute sia in effetti destinata a compensare la specifica attività lavorativa svolta dagli appellati tanto da essere, appunto, elemento stabile e continuativo della retribuzione, al pari della paga base che è, per ovvie ragioni, presa a base del calcolo della retribuzione feriale.
9. In ordine al quarto motivo di appello, relativo alla quantificazione delle quattro settimane di ferie in 28 giorni, intende questa Corte dare continuità al proprio affermato orientamento espresso in contenzioso similare (in corso) che vede coinvolti macchinisti e capitreno di . CP_15
Ed invero se per un verso nella direttiva 2003/88 non è affatto detto che per quattro settimane debbano intendersi 4 settimane di calendario, quindi (tolto il giorno di riposo obbligatorio) 24 giorni di lavoro, nella giurisprudenza di legittimità –si veda in particolare Cass. civ. n. 20216/2022 (punto
30 della motivazione) –vi son riferimenti che inducono a ritenere che le quattro settimane di ferie debbano corrispondere, secondo quanto argomentato dalla parte appellata, ad un numero di giorni pari a 28 (cfr. Corte App. Venezia, n. 621/2024 del 08/11/2024).
Risulta quindi condivisibile la ricostruzione di parte appellata laddove ritiene che il diritto al
9 ricalcolo della retribuzione spettante nei giorni di ferie non può eccedere i limiti annui previsti dalla direttiva 2003/88, intendendo quattro settimane come 28 giorni.
10. Con riferimento all'ulteriore doglianza sollevata dalla parte appellante in relazione alla contestata dissuasività della retribuzione feriale percepita dagli appellati, rileva il Collegio come la riduzione di circa il 13-16% (v. pagg. 23 ss. della memoria di costituzione degli appellati) della retribuzione feriale rispetto alla media della retribuzione per così dire ordinaria, corrisposta nei periodi effettivamente lavorati, non sia affatto irrisoria, tenuto peraltro conto del fatto che nella stessa giurisprudenza Comunitaria si afferma che <che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art.
7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva,
la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione
ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04,
e a., Racc. pag. I-2531, punto 50, nonché e a., cit., punto 58). Infatti, Persona_3 Persona_4
l'obbligo di monetizzare queste ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle
stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit.
sentenze Robinson-Steele e a., punto 58, nonché TZ e a., punto 60). Come precisato
dall'avvocato generale al paragrafo 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la
retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere
con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità
determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda
le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione>> (GUCE, 15 settembre 2011, nel procedimento C-155/10, nella causa e altri). Per_5
Ora, dalla suddetta pronuncia, coerente con numerose altre sempre emesse dalla Corte di
Giustizia e che, come si è già sopra detto, esprime principii per il giudice nazionale vincolanti, ben si evince come la retribuzione paragonabile, che deve essere assicurata al lavoratore durante le ferie al fine dal dissuaderlo dal non godimento delle stesse, sia una retribuzione identica a quella corrisposta nei periodi effettivamente lavorati ovvero che si discosti da questa per il sol fatto che nel periodo feriale il lavoratore non potrà pretendere la corresponsione di quegli elementi della retribuzione globale che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che
10 insorgono in occasione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Ora, una retribuzione feriale inferiore anche solo del 10% rispetto alla retribuzione c.d.
(mensile) ordinaria (ma a pag. 23 ss. della memoria dei lavoratori si calcolano anche percentuali superiori del 12,92%-16,43%) - tenuto anche conto del fatto che nel caso di specie non si tratta di retribuzioni mensili elevate -, è certamente una retribuzione che, potenzialmente, è in grado di incentivare il lavoratore a non fruire delle ferie così da non perdere una porzione della propria capacità di spesa.
10. Certamente infondato è poi il motivo di appello a mezzo del quale , che pur Pt_1
non contesta i principii espressi dalla Cassazione con la sentenza n. 26246/2022, argomenta in merito al decorso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro.
Ed infatti, quanto alla speciale disciplina di cui al R.D. n. 148/1931 che, a detta della parte appellante garantirebbe una particolare stabilità al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, la Corte
di Cassazione ha già avuto modo di affermare, con tesi che questo Collegio condivide e che qui intende riproporre, come
all'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 si applicano a tutte le ipotesi di invalidità del recesso
del datore di lavoro, qualora non assoggettate ad una diversa e specifica disciplina e, quindi, anche
al licenziamento degli autoferrotranvieri invalido per inosservanza delle norme di cui ai primi tre
commi dell'art. 7 della suddetta legge, non essendo a ciò di ostacolo la speciale disciplina della
destituzione, di cui all'art. 45 del r.d. n. 148 del 1931>> (Cass. civ. 17436/2015). Pertanto, attesa l'applicabilità dell'art. 18, Legge 300/70 (nella versione novellata dalla Legge 92/2012) al rapporto di lavoro degli appellati, ne viene che gli stessi sono soggetti al principio di diritto espresso dalla sopra richiamata pronuncia [sentenza n. 26246/2022] della Cassazione in punto non decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro e, quindi, di sospensione del decorso della prescrizione a far data dall'entrata in vigore della citata Legge 92/2012 (principio invero già affermato dalla sentenza gravata e dalle parti, tutte, non avversato).
11. Quanto alle spese del giudizio e, in ogni caso, del presente grado, data la soccombenza di , le stesse non possono che essere poste a carico della parte appellante tenuto conto Pt_1
del complessivo valore di controversia (indeterminabile, complessità bassa), vendo quindi liquidate,
11 come in dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi previsti dal d.m. 55/2014 e successive modificazioni (in ragione della serialità del contenzioso), al limitato aumento ai sensi del disposto dell'art. 4 comma 2° (tenuto conto della ripetitività delle difese essendo le posizioni dei lavoratori appellati totalmente sovrapponibili) ed alle tariffe professionali vigenti, senza tenere conto delle spese relative alla fase istruttoria (di fatto non svoltasi atteso che il contenzioso si è sostanziato nello studio della controversia, nella redazione dell'atto introduttivo e nella discussione della causa in unica udienza ove, peraltro, sono state discusse controversie del tutto analoghe alla presente).
12. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore degli appellati in solido tra loro delle spese di lite del grado che liquida in euro 4.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA
come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 17.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Paolo Talamo
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