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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/03/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott. Valentina Rascioni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 24/2023 R.G.
promosso da in persona del legale rappresentante pro-tempore, e per Parte_1 essa quale procuratrice la (c.f. e p. iva Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Fioretti del Foro P.IVA_1 di Roma (c.f. ) giusta procura alle liti in atti, ed CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da
Brescia n. 9/10;
APPELLANTE
nei confronti di (C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_3 C.F._2 per delega in atti dall'Avv. Giorgio Paolucci del Foro di Pesaro (cf
) e dall'Avv. Lucia Paolucci del Foro di Pesaro, ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pesaro Via Manzoni 57;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'appellante ha concluso come da atto di appello chiedendo: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello e parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro, sez.
Civile, n. 786/2022, pubbl. il 01/12/2022, emessa nel giudizio ordinario iscritto al n. 1431/2022 R.G., e notificata il 05/12/2022: 1) Accertare e dichiarare
l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli articoli 2943 e 2945
c.c. nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato “è fondata l'eccezione di prescrizione. […] Sono di conseguenza trascorsi oltre 10 anni dal pignoramento
(1994). Non risultano come detto atti interruttivi successivi” e per l'effetto, dichiarare il credito azionato dalla odierna appellante, oggetto del presente gravame, come esistente e non prescritto. 2) Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Il procuratore dell'appellato ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.ma Corte
d'Appello di Ancona - Rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
In subordine, sempre nel merito - rigettare tutte le domande formulate in appello con ogni e qualsiasi statuizione Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Oggetto: opposizione a precetto - appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 786/2022 pubblicata in data 01.12.2022
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 786/2022 pubblicata in data 01.12.2022 il Tribunale di Pesaro accoglieva l'opposizione a precetto promossa da nei Parte_4 confronti di e, per essa, quale procuratrice, la Parte_1 [...] , ritenendo fondata l'eccezione di Parte_2 prescrizione del titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n.
1226/1993 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 05.11.1993 e notificato in data 06/08.11.1993, essendo decorsi oltre dieci anni dall' emissione del monitorio senza che prima di tale periodo fosse mai stata effettuata alcuna sospensione o comunicazione interruttiva posto che la procedura esecutiva immobiliare RGE 192/1994 promossa nei confronti del coobbligato, era stata definita con ordinanza Parte_5
22.10.2019, dichiarativa dell'estinzione risalendo la trascrizione del pignoramento del 19.12.1994, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Propone appello e, per essa, quale procuratrice la Parte_1
, deducendo i motivi di seguito Parte_2 esaminati e chiedendo, in riforma della gravata sentenza, il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite del doppio grado del giudizio.
, costituendosi, contesta i motivi di appello e chiede il Parte_3 rigetto dell'appello con conferma della gravata sentenza.
Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante deduce l'erroneità della decisione impugnata adottata sul presupposto della definizione per estinzione, a causa della inattività delle parti, del procedimento esecutivo n. 192/1994
R.G.Es. sulla base della documentazione, irritualmente prodotta all'udienza di prima comparizione, costituita dalla comunicazione, depositata nella richiamata procedura esecutiva immobiliare, dal professionista delegato con la quale lo stesso riferisce l'impossibilità di poter procedere alla vendita del lotto pignorato per mancato rinnovo della trascrizione del pignoramento ed ordinanza di estinzione del 22 ottobre 2019.
Rileva l'appellante che la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento entro il ventennio, sebbene rientri tra le ipotesi di “estinzione”
c.d. atipica, identifica una di quelle circostanze impreviste - dovute al verificarsi di fatti sopravvenuti all'avvio del processo esecutivo - non necessariamente riconducibili a un'effettiva inerzia volontaria del creditore e che in questi casi la chiusura atipica dell'espropriazione deve essere considerata equipollente alla sentenza che abbia definito il giudizio senza pronunciarsi nel merito con la conseguente applicabilità dei relativi principi in tema di interruzione della prescrizione.
Peraltro nella fattispecie in esame – prosegue l'appellante – la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento, a causa della quale è stata Cont dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva n. 192/1994 R. G. non è riconducibile ad una “inattività del creditore procedente” o ad una sua inerzia bensì all'esito dell'opposizione proposta dal debitore, accolta a seguito di ordinanza della Suprema Corte di rimessione del giudizio dinanzi la Corte di appello con enunciazione di un principio di diritto favorevole alla parte opponente, tale da determinare la impignorabilità del bene.
Poiché l'esito finale di tale opposizione favorevole per il debitore - che avrebbe ottenuto la liberazione del bene - parte creditrice non aveva proceduto al rinnovo della trascrizione, in quanto inutile e dispendiosa stante l'inevitabile venir meno della procedura esecutiva sicché l'estinzione della procedura esecutiva n. 192/1994 R.G. Es. deve ritenersi determinata dall'impignorabilità del bene staggito, in quanto incluso in un fondo patrimoniale trascritto prima del pignoramento. Il rinnovo della trascrizione non avrebbe, quindi, impedito l'estinzione della procedura esecutiva e non avrebbe apportato alcuna utilità ai creditori già danneggiati dalla costituzione di un fondo patrimoniale. Il caso di specie conseguentemente costituisce – secondo l'assunto dell'appellante - una ipotesi tipica di mancato rinnovo della trascrizione non determinato da inerzia ma da un evento esterno, non prevedibile e non influenzabile dai creditori della procedura.
A sostegno del proprio assunto l'appellante richiama quanto affermato dalla giurisprudenza in ordine alla conservazione dell'effetto interruttivo permanente determinato dall'introduzione del processo esecutivo oltre che nel caso di raggiungimento dello scopo anche laddove “…la realizzazione della pretesa esecutiva non sia conseguita per motivi diversi dall'estinzione del processo, quali, ad esempio, la mancanza o l'insufficienza del ricavato delle vendita, la perdita successiva del bene assoggettato ad espropriazione e simili”
(Cass., n. 4203 del 2002)” . Infine osserva che il credito di cui è stata eccepita la prescrizione è stato oggetto di ulteriori procedimenti che sono da considerarsi validi ai fini della produzione degli effetti di cui all'art. 2943 c.c.
Risulta incontestato che la procedura esecutiva esecutiva immobiliare n.
192/1994 promossa dinanzi al Tribunale di Pesaro si sia conclusa con provvedimento di estinzione del 22.10.2019 a causa dell'omessa rinnovazione, nel termine ventennale, della trascrizione del pignoramento effettuata in data
19.12.1994.
Nessun dubbio in ordine al fatto che - come già affermato dal primo giudice – l 'unico atto interruttivo sia costituito dal pignoramento immobiliare eseguito ai danni del condebitore solidale.
L'assunto difensivo di parte appellante si fonda sulla prospettazione della mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento entro il ventennio - sebbene ricompresa fra le ipotesi di “estinzione” c.d. atipica - quale una di quelle circostanze impreviste, dovute al verificarsi di fatti non necessariamente riconducibili a un'effettiva inerzia volontaria del creditore, in ragione dell'accoglimento “di fatto” dell'opposizione proposta dal debitore esecutato avente ad oggetto l'impignorabilità del bene immobile e del rinvio disposto dinanzi alla intestata Corte territoriale con ordinanza della
Suprema Corte sulla base di principio favorevole per il debitore. Si legge nella motivazione dell'ordinanza della Suprema Corte n. 8217 del 24.03.2021: “La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che tra gli atti interruttivi della prescrizione viene in rilievo anche quello con cui si introduce il processo esecutivo (art. 2943, primo comma, cod. civ.), e che a questo atto l'art. 2945, secondo comma, cod. civ., ricollega l'effetto interruttivo permanente sino al momento in cui il procedimento coattivo stesso giunga a un risultato che possa considerarsi equipollente a ciò che la medesima norma individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (v. Cass. 07/05/2020, n. 8644; 09/05/2019,
n. 12239; 13/02/2017, n. 3741; 06/06/2002, n. 8219; 25/03/2002, n. 4203;
07/12/1985, n. 6165). Ciò si verifica quando il processo di esecuzione abbia fatto conseguire al creditore procedente l'attuazione coattiva, in tutto o in parte, del suo diritto, ovvero, alternativamente, «quando la realizzazione della pretesa esecutiva non sia conseguita per motivi diversi dall'estinzione del processo, quali, ad esempio, la mancanza o l'insufficienza del ricavato delle vendita, la perdita successiva del bene assoggettato ad espropriazione e simili»
(Cass. n. 12239 del 2019, cit.; Cass. n. 4203 del 2002, cit., pag. 17). Come è stato condivisibilmente evidenziato la ratio, nella logica della disciplina della prescrizione, risiede nella considerazione che, quando penda il processo, anche esecutivo, la condotta del creditore non può dirsi inerziale e quindi significativa ai fini dei riflessi sulla persistenza del diritto;
mentre, a norma dell'art. 2945, terzo comma, cod. proc. civ., quando quel processo si chiuda per mancanza
d'iniziativa del creditore, che non lo coltivi come la legge impone, allora quella permanenza dell'effetto viene meno, fermo l'originario atto interruttivo che, pertanto, riprende un effetto istantaneo. In questo senso gli arresti appena richiamati distinguono l'estinzione tipica, che si correli a condotte inattive, inerziali o, come logico, rinunciatarie, da quella c.d. atipica, che si sostanzi, come anticipato, in un'inidoneità a proseguire il processo esecutivo per impossibilità oggettiva di raggiungere il suo scopo, come nelle ipotesi di perdita del bene o mancanza di attivo. Da qui il principio, affermato da Cass. n. 12239 del 2019, cit., secondo cui «in tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'introduzione del processo esecutivo si conserva, agli effetti dell'art. 2945, secondo comma, cod. proc. civ., quando la chiusura della procedura coattiva consista nel raggiungimento dello scopo della stessa ovvero, alternativamente, il suddetto scopo non sia raggiunto ma la chiusura del procedimento sia determinata da una condotta non ascrivibile al creditore procedente, mentre, in ipotesi opposta a quest'ultima, a norma dell'art. 2945, terzo comma, cod. proc. civ., l'effetto stesso resterà istantaneo» ( Cass. Sez.
6, Ordinanza n. 8217 del 24/03/2021).
Le ragioni indicate dall'appellante cui ricondurre l'estinzione ineriscono, invero ai “motivi” che hanno indotto la parte a non procedere alla rinnovazione della trascrizione del pignoramento che, come tali, non possono consentire di escludere la riconducibilità di tale atto all'inerzia della parte che non ha proceduto ad attivarsi nel termine fissato dalla legge.
Va, peraltro, sottolineato che l'impignorabilità del bene non risulta accertata con sentenza passata in giudicato sicché non può certamente ritenersi condivisibile la tesi difensiva prospettata dall'appellante atteso che la valutazione delle ragioni che avrebbero indotto a non procedere alla rinnovazione della trascrizione - anche ove non qualificate quali motivi - dovrebbe essere effettuata sulla base di una previsione dell'esito della lite, sia pure a fronte dell' applicabilità nel giudizio di rinvio del principio favorevole affermato dalla Suprema Corte con successiva ordinanza in data 08.02.2021.
L'affermazione circa l'irrituale produzione della documentazione depositata dalla parte appellata in primo grado è stata soltanto genericamente prospettata sì da non poter costituire specifica doglianza risultando, peraltro, il deposito tempestivo rispetto alle preclusioni di legge. Infatti, come rilevato dalla difesa di parte appellata, si fa riferimento a quanto depositato in data 19.9.2022 unitamente alla relativa nota , dopo la costituzione in giudizio ma antecedentemente alla prima udienza tenutasi il
22.9.2022 e di cui il procuratore dell'appellato ha dato atto in sede di udienza. Quanto poi al doc. n. 15 prodotto in primo grado, anche a prescindere da quanto eccepito in ordine all'ammissibilità, va rilevato che, come osservato dalla difesa di parte appellata, tale atto non proviene dalla parte creditrice, è privo di firma dei legali del sig. non vi è prova alcuna della Pt_5 presentazione della domanda di attivazione della procedura di mediazione.
Inoltre si riferisce ad azione promossa dal debitore coobbligato di Pt_5 accertamento dell'ammontare del residuo debito maturato in relazione alla complessiva situazione debitoria della Real Marine S.r.l. e della Real
Charter S.r.l. di cui il sig. e il sig. erano fideiussori e Pt_5 Parte_3 non di accertamento negativo del credito sì da non potersi fare applicazione della giurisprudenza, che riconosce effetto interruttivo della prescrizione, formatasi in relazione alla mera richiesta di rigetto proposta in giudizio dal creditore rispetto ad un'azione di accertamento negativo introdotta dal presunto debitore ( Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31435 del 07/12/2024).
L'appello va, dunque, rigettato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 del DPR 30.05.2002
n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n.
228.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, e per essa quale procuratrice la Pt_2
nei confronti di Parte_2 Parte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 786/2022 pubblicata in data
01.12.2022, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata sentenza.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado liquidate in Euro 2.500,00 per la fase di studio, Euro 1.500,00 per la fase introduttiva, Euro 4.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge. Sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 del DPR 30.05.2002
n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n.
228.
Ancona, così deciso il 29.01.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico