Sentenza 25 marzo 2002
Massime • 2
Il precetto, non costituendo atto diretto alla instaurazione di un giudizio, interrompe la prescrizione senza effetti permanenti, ed il carattere solo istantaneo dell'efficacia interruttiva sussiste anche nel caso in cui, dopo la notificazione del precetto, l'intimato abbia proposto opposizione; tuttavia, efficacia interruttiva permanente della prescrizione va riconosciuta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943, primo comma, e 2945, secondo comma, cod. civ., all'atto con il quale viene iniziata la procedura esecutiva, e tale effetto si protrae sino al momento in cui detta procedura giunga ad uno stadio che possa considerarsi l'equipollente di ciò che l'art. 2945, secondo comma, cit., individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ossia allorché il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente l'attuazione coattiva del suo diritto, ovvero quando la realizzazione della pretesa esecutiva non sia stata conseguita per motivi diversi dalla estinzione del processo, quali, ad esempio, la mancanza o l'insufficienza del ricavato della vendita, la perdita successiva del bene pignorato e simili.
L'azione cartolare, anche esecutiva, fondata sulla cambiale o sull'assegno bancario, e quella derivante dal rapporto fondamentale possono essere proposte cumulativamente, sia nello stesso che in separati processi, con la conseguenza che non può desumersi la rinuncia alla prima delle due azioni dal sopravvenuto esercizio della seconda in separata sede.
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ISSN 2385-1376 Il precetto siccome atto non diretto alla instaurazione di un giudizio nè del processo esecutivo, interrompe la prescrizione senza effetti permanenti, ed il carattere solo istantaneo dell'efficacia interruttiva sussiste anche nel caso in cui, dopo la sua notificazione, l'intimato abbia proposto opposizione; tuttavia, se il creditore opposto si costituisce formulando una domanda comunque tendente all'affermazione del proprio diritto di procedere all'esecuzione (ed in tale categoria va compresa certamente anche la mera richiesta di rigetto dell'opposizione) compie un'attività processuale rientrante nella fattispecie astratta prevista dal secondo comma dell'art. 2943 cod. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/2002, n. 4203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4203 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPRO ITANAN LA CORTE SUPI' CASSAZIONE Oggetto Opposizione all'esecuzione: SEZIONE TERZA CIVILE rapporti tra azione cartolare e causale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12496/99 Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente Dott. Francesco SABATINI 14995/99 Consigliere Cron.9869 Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere · Rep.970 Dott. Francesco TRIFONE -Rel. Consigliere Dott. Alberto Ud. 19/10/01 TALEVI Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta RE SENTENZA dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti € 3.10 11 2.5 MAR 2002 TO BR, RT RG, ER IL CANCELLIERE O AN, tutti nella qualità di eredi di RT ON, tit olare di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE omonima ditta corrente in Covolo di Piave, Richiesta copia studio elettivamente domiciliati in ROMA VIA CELIMONTANA 18, dal Sig. GE per diritti € 3.10 presso lo studio dell'avvocato BENITO PIERO PANNARITI, 12-5-MAR-2002 ANCELLIERE che li difende anche disgiuntamente agli a vvocati PAOLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE BOLLA, ANDREA BERTONI, giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE Richiesta copla studio ricorrenti dal Sig. DNN contro per diritti € 3.10 #1 2.5 MAR 2002 ZZ TT;
IL CANCELLIERE 2001 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - intimata - UFFICIO COPIE e sul 2° ricorso n° 14995/99 proposto da: 1796 Richiesta copia studio dal Sig. FL per diritti € 3.10 1 25MARC200 ZZ TT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato FABIO LORENZONI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ORESTE BENZI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
TO BR, RT RG, RT AN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1929/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione II Civile, emessa il 17/11/98 e depositata 1'11/12/98 (R.G. 2057/94+2058/94+1809/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato Mario LORIA (per delega Avv. F. LORENZONI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per ragione del ricorso l'accoglimento per quanto di dell'incidentale previa principale e l'assorbimento riunione dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In virtù di precetto di pagamento della complessiva somma di lire 11.450.000, intimato con atto notificato in data 28.5.1987 in virtù di assegno bancario di conto 2 سلم corrente tratto sulla banca Antoniana di Padova e Trie- ste da RO OZ, nei confronti di costei NT ER, portatore del titolo di credito in virtù di successiva girata dal primo prenditore, procedeva a pi- gnoramento mobiliare. A seguito di opposizione all'esecuzione, proposta dalla debitrice esecutata RO OZ, il pretore di Castelfranco Veneto, giudice dell'esecuzione, sospende- va l'esecuzione e rimetteva le parti per la decisione di merito innanzi al competente tribunale di Treviso, presso cui veniva riassunto la controversia, che era definita con sentenza, pubblicata il 26.8.1994, di ri- getto della opposizione ex art. 615 c.p.c. Con ricorso per ingiunzione al Presidente del Tri- bunale di Treviso, depositato il 14.1.1988, lo stesso NT ER, in virtù del medesimo titolo di credi- to posto già a base della esecuzione mobiliare, di cui assumeva essere intanto scaduti i termini della effica- cia esecutiva, chiedeva emettersi decreto monitorio nei il pagamento confronti della traente OZ per dell'importo di L. 11.500.000, intendendo esso ricor- rente procedere a pignoramento immobiliare in danno della stessa. Avverso la ingiunzione, emessa in data 19.1.1988, proponeva opposizione RO OZ ed il tribunale di zu Treviso, con altra sentenza pubblicata pure in data 26.8.1994, rigettava la opposizione, ritenendo, fra l'altro, che il creditore cambiario, che si sia avvalso del titolo per procedere alla esecuzione, può ottenere anche, in forza dello stesso assegno bancario, un de- creto ingiuntivo, essendo cumulabili l'azione cartolare e quella causale dovendosi soltanto evitare, in sede esecutiva, che il creditore ottenga più di quanto dovu- togli. Successivamente alla emissione del suddetto decreto ingiuntivo opposto, NT ER, sempre in virtù dell'assegno azionato già nella procedura esecutiva mo- biliare, minacciava, altresì, esecuzione immobiliare in danno sempre di RO OZ, la quale avanzava altra opposizione a precetto ex art. 615, 1° comma, c.p.c. innanzi al tribunale di Treviso ed il giudice adito, dichiaravasentenza pubblicata il 27.7.1995, la con inesistenza del diritto di NT ER di procedere alla esecuzione forzata in base al titolo azionato do- vendosi ritenere prescritta l'azione, non avendo il creditore procedente dimostrato che della prescrizione era in corso la causa di sospensione connessa alla pen- denza degli altri due processi di opposizione all'esecuzione mobiliare e di opposizione ad ingiunzio- ne. знь Le prime due sentenze erano impugnate da RO OZ e la terza era oggetto di gravame ad istanza di NT ER e delle impugnazione la parte rispetti- vamente appellata chiedeva il rigetto. Decidendo in simultaneo processo le impugnazion riunite, la Corte di appello di Venezia, con sentenza depositata il giorno 11.12.1998, dichiarava la inesi- stenza del diritto del ER di proseguire la esecu- zione mobiliare e, per l'effetto, la inefficacia del precetto del 28.5.1987; revocava il decreto ingiuntivo emesso il 19.1.1988; confermava, con diversa motivazio- ne da quella svolta dal giudice di primo grado, la ine- sistenza del diritto del ER di procedere alla ese- cuzione immobiliare;
dichiarava compensate le spese di entrambi i gradi nelle prime due controversie (opposi- zione ad esecuzione mobiliare ed opposizione ad ingiun- zione) e quelle di secondo grado nella controversia re- lativa alla opposizione ad esecuzione immobiliare. I giudici di appello, ai fini che ancora interessa- no, premettevano che la esecuzione mobiliare era stata introdotta in virtù della azione cartolare, siccome inerente al rapporto tra terzo prenditore e traente;
mentre l'azione svolta con il ricorso per ingiunzione doveva, secondo qualificazione datane dello stesso ri- corrente, ritenersi la espressione dell'azione causale, 5 zu siccome fondata sul rapporto sottostante alla trasmis- sione del titolo;
consideravano che il ER, dopo avere proposto il ricorso per ingiunzione, aveva inteso mantenere ferma l'azione causale anche in grado di ap- pello, in quanto aveva chiesto la conferma della sen- tenza di rigetto della opposizione alla suddetta in- giunzione;
dalla ritenuta modifica dell'azione cambia- ria in azione causale facevano derivare la inefficacia del precetto a seguito del quale era stata introdotta la esecuzione mobiliare, in quanto la prima delle due azioni era stata abbandonata;
quanto all'azione causale rilevavano che la medesima poteva essere esercitata so- lo nei confronti del proprio diretto promittente (ossia del proprio girante), per cui, essendo stato l'assegno girato al ER non dalla OZ, l'azione causale, dal ER stesso introdotta con il ricorso per in- giunzione, era improponibile non essendo la traente a lui legata da alcun rapporto fondamentale. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ri- corso UN RA, IN ER ed AN Berto- lo- nella loro qualità di eredi di NT ER - i quali affidano la impugnazione a tre mezzi di doglian- za, che RO OZ contrasta con controricorso, a sua volta avanzando ricorso incidentale sulla base di un solo motivo. и 10 з MOTIVI DELLA DECISIONE impugnazioni delladistinte medesima I ricorsi, sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.). Preliminarmente deve essere esaminata la eccezione di inammissibilità del ricorso principale, che la resi- stente RO OZ propone in quanto, contrariamente a quanto previsto dalla norma di cui all'art. 366, n. 4, c.p.c., l'atto di impugnazione non contiene la indi- cazione delle norme di legge su cui si basano i motivi. La eccezione non è fondata. Secondo la costante e precisa giurisprudenza di - che, peraltro, la stessa resistente ri- questa Corte chiama in riferimento alle sentenze n. 8013/98 e n. norme che si assumono - l'indicazione delle 9252/98 violate non si pone come requisito autonomo ed impre- scindibile ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, ma come elemento richiesto al fine di chia- rire il contenuto delle censure formulate e di identi- ficare i limiti dell'impugnazione; sicché la omissione comporta la inammissibilità del ricorso medesimo non qualora gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, consentano di individuare le norme ed i principi di diritto, che si assumono violati, e rendano possibile le delimitazioni delle questioni sol- levate (ex plurimis: Cass., 10815/2000; Cass., n. e 7 r f 10027/2000; Cass., 9420/2000). Nel caso di specie i tre mezzi di doglianza propo- sti dai ricorrenti principali anche per quello che in seguito si dirà, in sede di esame delle singole censure delimitano in modo sufficiente le questioni sollevate (cumulabilità o meno dell'azione cambiaria, a seguito di giudizio esecutivo, ai sensi dell'art. 2943, primo comma, cod. civ.; sussistenza o meno dell'azione causa- le nel rapporto tra giratario del titolo e persona, di- versa dal rispettivo girante, essa pure obbligata cam- biariamente) e consentono a questo giudice di legitti- mità di individuare agevolmente i principi di diritto e le norme di legge, di cui si denuncia la violazione. Con il primo motivo della impugnazione principale deducendo la omessa, einsufficiente contraddittoria circa l'abbandono dell'azione cambiaria motivazione nonché la violazione della norma di cui all'art. 629 c.p.c. i ricorrenti censurano la sentenza impugnata - nella parte in cui il giudice di merito ha ritenuto che, a seguito dell'avvenuto esercizio dell'azione cau- sale con la notificazione della ingiunzione basata sul preteso rapporto sottostante al titolo di credito azio- nato nella procedura esecutiva mobiliare, doveva consi- derarsi "abbandonata" l'azione in cartolare, virtù della quale era stata introdotta la predetta procedura 8 zue esecutiva, con la conseguenza che la rinuncia all'azione cartolare aveva comportato la sopravvenuta inefficacia del precetto intimato il 28.5.1987 e la ca- ducazione del titolo esecutivo costituito dall'assegno. Il motivo di impugnazione è fondato. La Corte di merito è pervenuta alla descrizione di accoglimento della opposizione ex art. 615 c.p.c. nella procedura esecutiva mobiliare, attivata in virtù del titolo esecutivo costituito dall'assegno bancario, con- siderando che la originaria efficacia esecutiva del ti- tolo di credito era successivamente venuta meno per ef- fetto dell'esercizio, da parte del titolare dell'azione cartolare, dell'azione causale (introdotta col ricorso per ingiunzione, addiretto ottenere la condanna dell'obbligato in base al rapporto sostanziale sotto- stante al titolo). A tale conclusione il giudice di merito è giunto argomentando da quanto affermato da questo giudice di legittimità (secondo cui, proposta una azione cartola- re, la proposizione, nel corso del giudizio, di domanda fondata su rapporto sottostante dà luogo solo a modifi- cazione della domanda originaria, sicché può effettuar- si anche in grado di appello, salvo che l'azione causa- le sia stata abbandonata nel corso del giudizio di pri- mo grado) per dedurne che la scelta dell'azione causale и 9 з determina “ipso iure" l'abbandono dell'azione cartolare per implicita rinuncia ad essa. L'argomentazione dei giudici di appello - che 50- stanzialmente si risolve nella statuizione di estinzio- ne, per assorbimento in quella causale, della azione cartolare preventivamente esperita, venendo così a ne- че gare la possibilità che ad entrambe il credito possa fare ricorso non può essere condivisa. In via generale, sotto il profilo giuridico, secondo in questione, la quale la l'argomentazione scelta di una via implicherebbe necessariamente la ri- nuncia all'altra, si pone in deciso contrasto con il principio risalente di questo giudice di legittimità a mente del quale l'azione cartolare e quella del rappor- to fondamentale possono essere proposte cumulativamen- te, non essendo ciò vietato dall'art. 58 della legge sull'assegno, che ne regola i rapporti. Infatti, secondo conforme opinione in dottrina, questa Corte, già con le sentenze n. 853/63 e n. 2872/63, aveva chiarito che nello stesso giudizio il creditore può chiedere la condanna del debitore al pa- dovuta sia in base titolo di al gamento della somma credito sia in base al rapporto sottostante intervenuto tra le parti ovvero alternativamente per l'uno o per l'altro titolo oppure può subordinare la condanna in 10 зи virtù del rapporto fondamentale al caso che l'azione cartolare venga respinta. Allo stesso modo, oltre che nello stesso giudizio, le due azioni possono essere proposte anche in processi separati e successivi, né a ciò può essere di ostacolo il fatto che il creditore in tal caso consegue due ti- toli esecutivi, giacché la utilizzabilità del titolo esecutivo costituito dalla cambiale o dall'assegno per la formazione di altro titolo esecutivo giudiziale e per la eventuale esecuzione forzata costituisce esso pure fenomeno non vietato dalla legge. la cambiale, pure per Del resto, già percome l'assegno deve ammettersi che il creditore, il quale abbia ottenuto in forza del titolo ingiunzione o sen- tenza di condanna esecutiva, può avvalersi del titolo di credito come titolo esecutivo e, in base ad esso, notificare precetto, dato che la originaria efficacia del medesimo titolo di credito non viene meno a causa della insussistente incompatibilità del sopravvenuto emesso in base alla titolo di formazione giudiziale, unitaria vicenda giuridica che coinvolge il debitore. Nel caso di specie, pertanto, il giudice di merito non avrebbe dovuto se avesse esattamente tenuto conto del principio della cumulatività dell'azione cartolare e di quella causale nei riflessi necessari che ne deri- 11 зи vano in tema di procedimento esecutivo affermare che nella procedura esecutiva mobiliare era venuto meno il titolo esecutivo azionato, sulla cui perdurante effica- cia nessuna influenza poteva avere, quale causa di ri- dell'azione nuncia all'azione esecutiva, l'esercizio causale ad opera del creditore procedente. La impugnata sentenza, perciò, deve, sul punto, es- sere cassata. Con il secondo motivo di impugnazione - deducendo la violazione della disciplina relativa alla prescri- zione ed alla sospensione della prescrizione - i ricor- renti principali assumono che, in rapporto all'azione cambiaria tempestivamente esercitata nel procedimento esecutivo sospeso e, perciò, tuttora in corso, la Corte di merito, per l'effetto sospensivo permanente derivan- te alla prescrizione dell'azione cartolare dalla pen- denza del processo esecutivo mobiliare, non avrebbe po- tuto dichiarare insussistente il diritto del creditore istante di procedere alla esecuzione sul presupposto della mancanza di valido titolo esecutivo, quello azio- nato essendosi prescritto, ma avrebbe dovuto ammettere che la prescrizione di esso non era maturata. Anche la suddetta seconda doglianza è fondata. Mentre il giudice di primo grado aveva accolto la opposizione ex art. 615 c.p.c. alla esecuzione immobi- 12 zur .... liare, introdotta a seguito di precetto intimato il 10.2.1989 basato sul medesimo titolo di credito aziona- to nella espropriazione mobiliare, nella considerazione che non era stata fornita la prova della pendenza di un giudizio con effetti sospensivi della prescrizione del credito cartolare, per cui l'azionato titolo di credito doveva ritenersi prescritto, il giudice di secondo gra- do, a sostegno della decisione di conferma, ha adottato una motivazione diversa da quella del tribunale. La Corte territoriale, in particolare, pur dando atto che per dichiarazione della debitrice esecutata risultava ancora pendente la causa di opposizione alla esecuzione mobiliare, ha, tuttavia, ritenuto che l'abbandono dell'azione cambiaria di cui al precetto intimato il 28.5.1987, conseguente al ricorso per in- aveva determinato la ces- giunzione in data 14.1.1988, sospensivo della prescrizione sazione dell'effetto dell'azione cartolare alla suddetta data del 14.1.1988, per cui al momento in cui veniva intimato il secondo precetto 10.2.1989 il credito cartolare risultava pre- scritto ai sensi dell'art. 75 del R.D. 21.12.1933, n. 1736, ed in base ad esso non poteva essere minacciata la esecuzione immobiliare. In sostanza il giudice di appello - secondo quanto deve cogliersi da una motivazione sul punto non del 13 qu tutto perspicua sul presupposto dell'avvenuta rinun- - cia all'azione cartolare per abbandono contestualmente alla proposizione dell'azione causale nel procedimento monitorio, ha ritenuto che, essendosi in tale momento definito il giudizio relativo alla opposizione ex art. 615 c.p.c. alla esecuzione mobiliare, la cui pendenza comportava la sospensione della prescrizione del credi- to cartolare, dalla suddetta definizione incominciasse a decorrere un nuovo periodo di prescrizione, che ri- sultava intanto compiuto quando veniva minacciata la inimmobiliare, virtù sempre dell'azione esecuzione cartolare. L'argomentazione della Corte territoriale, ove an- che se ne fosse potuta ritenere la validità in base al presupposto dell'avvenuta rinuncia all'azione cartolare per implicito abbandono, comunque non avrebbe potuto più sorreggere, sul punto, la sentenza impugnata a se- guito dell'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, che detto presupposto ha messo in conte- stazione con la enunciazione del principio della cumu- latività dell'azione cartolare e di quella causale an- che ai fini esecutivi. Tuttavia, il riesame che il giudice di rinvio dovrà compire, in conseguenza della fondatezza del secondo motivo del ricorso principale, dovrà tenere conto, al 14 zur fine di stabilire circa la operatività ° meno dell'effetto sospensivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2945, 2° comma, cod. civ., dello non stato del giudizio di cognizione, relativo alla opposizione ex art. 615 c.p.c. alla procedura esecutiva mobiliare, bensì dello stato del relativo processo esecutivo, in conformità alla più esatta interpretazione della legge secondo le precisazioni che di seguito si enunciano. Secondo un principio già affermato da questa Corte, atto diretto alla in- il precetto, non costituendo un staurazione di un giudizio, interrompe la prescrizione senza effetti permanenti ed il carattere istantaneo dell'efficacia interruttiva del precetto medesimo sus- siste anche nel caso in cui, dopo la notificazione, l'intimato abbia proposto opposizione. A detta conclu- sione si perviene considerando, da un lato, che esso non è atto del processo esecutivo non può, perciò, e produrre gli effetti interruttivi permanenti di cui all'art. 2945, 2° comma, cod. civ.; riflettendo, per altro verso, che l'opposizione non è idonea, per sua natura, a prolungarne l'effetto interruttivo, in quanto essa, più che atto di impugnazione del precetto, è atto con il quale il debitore, minacciato di esecuzione, chiede l'accertamento negativo del credito per la rea- lizzazione del quale si intende agire "in executivis". зи 15 -.-.-.-... . T Per la suddetta ragione, nel caso di specie, fermo l'effetto interruttivo del precetto intimato il 28.5.1987, doveva conseguirne che la pendenza del giu- dizio di opposizione alla esecuzione, in base ad esso introdotta, non poteva essere ritenuta quella idonea a determinare il prolungamento dell'effetto interruttivo stesso, giacché, a tal fine, il giudice di merito avrebbe dovuto prendere in esame la incidenza che sulla prescrizione poteva avere avuto, sotto l'aspetto dell' "interruzione-sospensione", la durata del diverso pro- ed il modo in cui cedimento esecutivo in esso corso eventualmente si era concluso. Infatti, deve in proposito ribadirsi che tra gli atti interruttivi della prescrizione è anche quello con il quale si inizia un giudizio esecutivo (art.2943, 1° ecod. civ.) che anche a detto atto la norma comma, dell'art. 2945, 2° comma, stesso codice ricollega l'effetto permanente di sospendere la prescrizione sino al momento in cui il processo esecutivo stesso giunga ad un risultato che possa considerarsi l'equipollente di ciò che la medesima norma individua, per la giuri- sdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Il che si verifica quando, laesaurita serie normale degli atti dell'intero procedimento, il processo esecutivo abbia 16 pur fatto conseguire al creditore procedente l'attuazione Coattiva, in tutto o in parte, del suo diritto ovvero quando la realizzazione della pretesa esecutiva non sia stata conseguita per motivi diversi dalla estinzione processo, ad esempio, la mancanza ° del quali, l'insufficienza del ricavato della vendita, la perdita successiva del bene assoggettato ad espropriazione e simili. La indagine che dovrà compiere il giudice di rinvio che si indica in altra sezione della medesima Corte - di appello di Venezia ed alla quale si demanda anche la statuizione in ordine alle spese del giudizio di legit- - si adeguerà ai principi innanzi esposti e, te- timità nendo conto che al pignoramento mobiliare conseguente al precetto 28.5.1987 deve assegnarsi la valenza di at- to introduttivo di giudizio esecutivo interruttivo del- la prescrizione dell'azione esecutiva cartolare portato a conoscenza del debitore (argomento ex art. 492 e 518 c.p.c.), valuterà la eventuale incidenza che la penden- za del giudizio esecutivo dovesse avere avuto, ai sensi dell'art. 2945, 2° comma, cod. civ., circa la persi- stente validità dell'azione esecutiva, connessa al cre- dito cartolare assunto a giustificazione della minac- ciata esecuzione diimmobiliare cui al precetto 14.1.1988. Con il terzo motivo di impugnazione - dedu- 17 зи cendo la omessa, insufficiente o contraddittoria moti- vazione circa la qualificazione dell'azione proposta come causale i ricorrenti principali assumono che il - giudice di merito avrebbe dovuto negare alla domanda proposta con ricorso per ingiunzione il carattere di a far valere un credito derivante dal azione intesa rapporto fondamentale e, comunque, detta domanda avreb- bero dovuto accogliere ilsotto diverso profilo dell'azione di arricchimento indebito. La censura non è fondata. La qualificazione dell'azione come causale è deri- vata dalla valutazione della espressa precisazione, in tal senso, dello stesso ricorrente per ingiunzione, il quale della domanda siccome avanzata in base a preteso al titolo di credito ha fornito rapporto sottostante anche la giustificazione, significando, altresì, l'interesse che ne era alla base. Il giudice di merito, secondo logica interpretazio- ne dell'atto, non poteva non farne conforme constata- zione, onde non sussiste il denunciato vizio di motiva- zione, dovendosi nel resto osservare come la statuizio- ne a riguardo risulti corretta anche sotto il profilo della esatta applicazione della legge, della cui viola- zione pure i ricorrenti principali fanno implicita de- nuncia. 18 зи La impugnata sentenza, invero, si adegua in pieno al costante orientamento della giurisprudenza di legit- timità, in virtù del quale il valore di promessa di pa- gamento, da riconoscersi (con riferimento soprattutto della prova) ai titola di all'inversione dell'onere credito privi di efficacia cartolare, non può ritenersi generalizzato, ma deve essere circoscritto ai soli rap- porti tra l'emittente ed il prenditore ed a quelli tra ciascun girante ed il rispettivo giratario. Detto prin- cipio scaturisce dalla considerazione che la promessa come suo presupposto sufficiente, ma di pagamento ha fondamentale sottostante, in necessario, un rapporto mancanza del quale la dichiarazione di debito perde qualsiasi efficacia. Quanto, infine, alla censura di mancato accoglimen- to della domanda sotto il profilo dell'azione di arric- chimento, rileva questa Corte che si tratta di domanda nuova, non proposta in primo grado, inammissibile in questa sede. L'accoglimento per quanto di ragione della impugna- zione principale comporta l'assorbimento della impugna- zione incidentale, con la quale, in un unico motivo, RO OZ lamenta che il giudice di appello aveva compensato interamente le spese processuali del doppio grado. 19 зи
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie per quanto di ragione il primo ed il secondo motivo del ricorso prin- cipale e ne rigetta il terzo;
dichiara assorbito il ri- corso incidentale;
cassa in relazione, con rinvio, an- che per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Roma, 19 ottobre 2001 Il Consigliere est. Il Presidente зирис Jean U nd Depositate in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 215.3.01 Gina Sasoli ANCELLIERE CT Gina Casoll 109T 129,11 456T 51,65 TOT. 180,76 + AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data0NILDC 200 Berie oin. 55242 versate c.180,76 (euro leveraOTTANTO / 76. Dirigonte Area Servizi Gra FILIPFO) Grudizioni E D L L 20DIC 002 2 20 0