Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/2002, n. 4203
CASS
Sentenza 25 marzo 2002

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Il precetto, non costituendo atto diretto alla instaurazione di un giudizio, interrompe la prescrizione senza effetti permanenti, ed il carattere solo istantaneo dell'efficacia interruttiva sussiste anche nel caso in cui, dopo la notificazione del precetto, l'intimato abbia proposto opposizione; tuttavia, efficacia interruttiva permanente della prescrizione va riconosciuta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943, primo comma, e 2945, secondo comma, cod. civ., all'atto con il quale viene iniziata la procedura esecutiva, e tale effetto si protrae sino al momento in cui detta procedura giunga ad uno stadio che possa considerarsi l'equipollente di ciò che l'art. 2945, secondo comma, cit., individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ossia allorché il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente l'attuazione coattiva del suo diritto, ovvero quando la realizzazione della pretesa esecutiva non sia stata conseguita per motivi diversi dalla estinzione del processo, quali, ad esempio, la mancanza o l'insufficienza del ricavato della vendita, la perdita successiva del bene pignorato e simili.

L'azione cartolare, anche esecutiva, fondata sulla cambiale o sull'assegno bancario, e quella derivante dal rapporto fondamentale possono essere proposte cumulativamente, sia nello stesso che in separati processi, con la conseguenza che non può desumersi la rinuncia alla prima delle due azioni dal sopravvenuto esercizio della seconda in separata sede.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/2002, n. 4203
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4203
Data del deposito : 25 marzo 2002

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