Art. 1765. Stato giuridico del personale 1. Gli iscritti nei ruoli dell'Associazione di cui agli articoli 1762 e 1763, compresi i cavalieri dell'ordine, chiamati in servizio, sono militari e come tali sottoposti alle norme della disciplina militare e della legge penale militare. Le chiamate in servizio sono effettuate dall'Associazione mediante precetti. 2. Ai mancanti alla chiamata disposta ai sensi del comma 1 sono applicate le disposizioni sancite per i militari delle Forze armate. 3. L'arruolamento da parte dell'Associazione dei dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, non puo' aver luogo senza il preventivo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
Articolo 1765 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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