Sentenza 6 giugno 2002
Massime • 1
L'atto di precetto, contenendo un'intimazione ad adempiere rivolta al debitore (con conseguente messa in mora di quest'ultimo), produce un effetto interruttivo della prescrizione del relativo diritto di credito a carattere istantaneo, sicché, verificatosi tale effetto, inizia a decorrere, dalla data della sua notificazione, un nuovo periodo di prescrizione (artt. 2943, comma terzo e 2945, comma primo cod. civ.), mentre l'atto di pignoramento determina un effetto tanto interruttivo, quanto sospensivo della prescrizione stessa, giusta disposto dell'art. 2943 comma primo cod. civ., poiché ad esso consegue l'introduzione di un giudizio di esecuzione tutte le volte in cui risulti notificato regolarmente al debitore.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/06/2002, n. 8219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8219 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. FABIO MAZZA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI CO, IMMOBILARE VALNERINA SRL, in persona dell'amministratrice unica, OR AN, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZALE CLODIO 56, presso lo studio dell'avvocato BENITO BONELLI, che li difende unitamente all'avvocato MAURIZIO ZUCCHERETTI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
BANCA ROMA SPA, Gruppo Cassa di Risparmio di Roma, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F ORESTANO 21, presso lo studio dell'avvocato MARIO PONTESILLI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 104/00 della Corte d'Appello di PERUGIA, sezione civile emessa il 9/3/2000, depositata il 03/04/00; RG. 380/1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato BENITO BONELLI;
udito l'Avvocato MARIO PONTESILLI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La NC di Roma, creditrice di NI NI della somma di oltre lire 41 milioni, dovute dal NI per rate non pagate di mutuo garantito da ipoteche, con atto di precetto dell'8 maggio 1996 ha intimato al proprio debitore ed alla srl OB AL, acquirente del bene, il pagamento della somma indicata.
2. Il NI e l'OB AL hanno proposto opposizione al precetto davanti al tribunale di Terni, deducendo, per quanto è ancora rilevante, che i diritti di credito della NC erano prescritti: uno dei crediti era scaduto nel 1984; l'altro era scaduto nel 1981; l'ipoteca, iscritta il 30 marzo 1976, aveva perduto efficacia, perché non rinnovata.
Nel giudizio si è costituita la NC di Roma, la quale ha eccepito che le ipoteche erano state rinnovate prima della scadenza del ventennio e che la prescrizione era stata interrotta prima con l'atto di precetto del 17 agosto 1984, poi con il pignoramento del 25 agosto successivo.
3. Riunite le opposizioni il tribunale le ha rigettate. La decisione è stata impugnata dal NI e dalla OB AL e gli appellanti hanno ripetuto che la NC nell'anno 1984 per gli stessi crediti aveva già iniziato una procedura esecutiva, la quale era però nulla per nullità della notificazione dell'atto di precetto e del pignoramento, sicché valevano le eccezioni di prescrizione del diritto e di credito e di inefficacia dell'ipoteca.
4. La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 3 aprile 2000 ha rigettato l'impugnazione, ritenendo che gli atti della procedura esecutiva iniziata dalla NC nel 1984 avevano interrotto la prescrizione.
5. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso NI NI e la srl AL, i quali hanno depositato memoria.
Resiste con controricorso la NC di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti concordano sul fatto storico dell'esistenza di una procedura esecutiva promossa nel 1984 dalla NC contro il NI per conseguire il pagamento di quanto ora è chiesto con il precetto opposto.
1.1. Di quella procedura esecutiva sono richiamati l'atto di precetto ed il pignoramento.
L'atto di precetto è quello notificato al NI in Roma il 29 luglio 1984, con le forme indicate dall'art. 143 cod. proc. civ. Il NI e l'OB AL nell'atto di appello hanno sostenuto che la notifica dell'atto di precetto era nulla, perché la NC non aveva ricercato diligentemente l'abitazione del NI e perché l'affissione dell'avviso di notificazione all'albo dell'ufficio davanti al quale si procedeva era stata effettuata dall'ufficiale giudiziario di Terni e non da quello di Roma. La Corte di appello ha ritenuto che la notificazione dell'atto era valida, in quanto l'ufficiale giudiziario aveva appreso dal portiere dello stabile, nel quale il NI aveva dichiarato di abitare, che l'interessato non abitava più in quel luogo. Le formalità dell'affissione dell'avviso, inoltre, non erano rilevanti, perché il vizio denunciato avrebbe dovuto formare oggetto di opposizione agli atti esecutivi che non era stata proposta nei termini.
1.2. L'atto di pignoramento è quello notificato al NI il 25 ottobre 1984 in Giove a mani del figlio convivente, come era attestato dall'ufficiale giudiziario.
I ricorrenti nell'atto di appello hanno sostenuto che la notificazione del pignoramento doveva avvenire in Roma, dove il NI aveva la sua residenza.
La Corte di appello ha ritenuto che l'indicazione della residenza in Roma era in contrasto con quanto era risultato in sede di notificazione dell'atto di precetto: non essere il NI residente in Roma.
Da questa premessa la Corte di appello ha ricavato che l'azione esecutiva promossa con gli atti esaminati costituiva atto interruttivo della prescrizione dei crediti fatti valere dalla NC e che tale effetto non era messo nel nulla dal fatto che la procedura esecutiva non era stata attivata verso l'OB AL, che aveva acquistato i beni ipotecati.
2. Il ricorso svolge due motivi.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti ripropongono la questione della prescrizione del diritto di credito della banca. Essi sostengono che la procedura esecutiva del 1984 non era stata validamente promossa anche nei confronti del terzo acquirente i beni ipotecati. Non essendolo stato, la decisione impugnata era incorsa nell'errore di ritenere come verificata la prescrizione dei diritti di credito della NC.
2.2. Con il secondo motivo è censurato il capo della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la validità della notificazione dell'atto di pignoramento del 1984.
I ricorrenti sostengono: che avevano fornito la prova della residenza del NI in Roma;
che la notificazione dell'atto di pignoramento doveva essere eseguita in Roma sia pure con le forme dell'art. 143 citato;
che la nullità della notificazione comportava l'inesistenza del pignoramento, il quale non poteva essere considerato come atto capace di interrompere la prescrizione.
3. Il principio di diritto, che deve essere verificato in questa sede in via preliminare, è quello del se l'esercizio dell'azione esecutiva sia atto interruttivo della prescrizione del diritto di credito azionato con successivo atto di precetto.
La questione non può essere esaminata nei suoi termini generali, ma occorre esaminare i singoli atti della procedura esecutiva che possono dar luogo al fenomeno interruttivo, eventualmente distinguendo gli stessi atti a seconda che diano luogo all'effetto interruttivo semplice o all'effetto interruttivo protratto indicato dall'art. 2945, secondo comma, cod. civ., Con riferimento alla fattispecie concreta questo comporta che, prima di stabilire se l'effetto dell'interruzione si sia verificato attraverso gli atti indicati nella sentenza impugnata (atto di precetto del 29 luglio 1984 ed atto di pignoramento del 25 ottobre 1984), si deve verificare se gli stessi atti siano capaci di interrompere la prescrizione con effetto interruttivo semplice o continuato.
4. L'atto di precetto.
L'atto di precetto produce l'effetto particolare interruttivo della prescrizione del diritto di credito azionato in quanto contiene l'intimazione ad adempiere e mette in mora il debitore, come è richiesto dal terzo comma dell'art. 2943 cod. civ. In questo senso si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte: sent. 6 giugno 1968, n. 1697 e 7 dicembre 11 985, n. 6165. Si tratta di un effetto interruttivo che, verificatosi, comporta l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione (cosiddetto effetto istantaneo della prescrizione), come è indicato dal primo comma dell'art. 2945 cod. civ.: cfr. la giurisprudenza prima citata.
Ai fini della verifica della correttezza del principio di diritto prima indicato non è rilevante porsi il problema della corretta notificazione dell'atto di precetto del 29 luglio 1984. Infatti, anche se l'atto fosse stato notificato correttamente, l'interruzione della prescrizione sarebbe stata istantanea e quindi si sarebbe maturata alla data della notificazione del precetto opposto in questo giudizio, per effetto dell'inizio di un nuovo periodo di prescrizione;
in questo senso già Cass. ss.uu. 5 giugno 1975, n. 2234, per tutte.
5. Il pignoramento.
5.1. L'atto di pignoramento determina l'effetto interruttivo e quello sospensivo contemporaneamente, come è indicato dal primo comma del citato art. 2943.
Il pignoramento immobiliare, infatti, comporta l'inizio di un giudizio di esecuzione quando sia regolarmente notificato al debitore: art. 555, primo comma, cod. proc. civ.
5.2. Da questo punto di vista deve essere verificata la validità della notificazione dell'atto di pignoramento del 25 ottobre 1984.
La Corte di appello ha dichiarato che la notificazione del pignoramento era stata compiuta correttamente con il sistema dell'affissione indicato dall'art. 143 cod. proc. civ.
5.3. La notificazione per affissione eseguita ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. è valida quando l'ignoranza circa la residenza,
la dimora e il domicilio (reale o eletto) sia oggettivamente incolpevole.
La norma, infatti, pone a carico del notificante l'onere di ricercare diligentemente l'effettiva residenza, dimora o domicilio del destinatario per eseguire in uno dei detti luoghi la notificazione ai sensi del precedente art. 139 (Cass. 3 febbraio 1998, n. 1092).
5.4. Nella sentenza impugnata si dà atto che la NC di Roma aveva accertato che NI NI non risiedeva più in Roma. Il principio, implicitamente enunciato dal giudice del merito, che il notificante aveva diligentemente assolto l'onere della ricerca diligente del destinatario è, quindi, corretto.
5.5. Ne discende che la prescrizione non si è verificata, perché interrotta con effetto interruttivo sospensivo dal processo esecutivo, iniziato con l'atto di pignoramento esaminato e tuttora pendente come non è contestato-
6. Conclusivamente l'intero ricorso deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 156,70, oltre onorari che liquida in Euro 1.500,00.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 18 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2002