Cass. civ., sez. III, sentenza 06/06/2002, n. 8219
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Sentenza 6 giugno 2002

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L'atto di precetto, contenendo un'intimazione ad adempiere rivolta al debitore (con conseguente messa in mora di quest'ultimo), produce un effetto interruttivo della prescrizione del relativo diritto di credito a carattere istantaneo, sicché, verificatosi tale effetto, inizia a decorrere, dalla data della sua notificazione, un nuovo periodo di prescrizione (artt. 2943, comma terzo e 2945, comma primo cod. civ.), mentre l'atto di pignoramento determina un effetto tanto interruttivo, quanto sospensivo della prescrizione stessa, giusta disposto dell'art. 2943 comma primo cod. civ., poiché ad esso consegue l'introduzione di un giudizio di esecuzione tutte le volte in cui risulti notificato regolarmente al debitore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 06/06/2002, n. 8219
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8219
    Data del deposito : 6 giugno 2002

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