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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17201 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Giulia Messina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 12101/2022 del ruolo generale
TRA
Parte_1
(Avv. OL SC)
Parte_2
(Avv. OL SC)
CI CO
(difeso ex se ex art. 86 c.p.c.)
- ATTORI – OPPOSTI
E
Controparte_1
(Avv. Benedetto Gargani)
- CONVENUTO - OPPONENTE
NONCHÉ'
Controparte_2
(Avv. Alessia Baroni)
Controparte_3
[...]
– CONTUMACE
[...]
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti di intervento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con pignoramento presso terzi, iscritto al n. R.G.E. 20540/2011 presso il Tribunale di
Roma, promosso nei confronti di (quale debitore), con e Controparte_1 CP_3 [...] quali terzi pignorati, chiedeva l'assegnazione della somma di € Controparte_2 Parte_2
4.340,70.
Con ricorso depositato in data 29.11.2011, si costituiva la debitrice eccependo, ai sensi dell'art. 615, comma II, c.p.c., la non debenza delle somme pignorate.
Con ordinanza del 27.1.2012 il Giudice dell'esecuzione accoglieva l'istanza cautelare, dichiarava l'estinzione del pignoramento eseguito presso il terzo pignorato ed Controparte_2 assegnava termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
La riassumeva il merito dell'opposizione avanti al Giudice di Pace di Roma che con Pt_2 sentenza n. 24296/2015, depositata il 3.6.2015, dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma e compensava le spese di lite.
Con atto di citazione iscritto avanti al Tribunale di Roma quale giudice d'appello, la debitrice impugnava la suddetta sentenza, chiedendone la riforma, con conseguente accoglimento dell'opposizione e vittoria di spese.
Con sentenza n. 4845/2019 pubblicata il 4.3.2019, il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente l'appello “limitatamente alla somma di € 576,41, oltre spese di precetto da determinare da parte del G.E. in relazione all'effettivo scaglione dell'importo residuo, come indicato in parte motiva”. Compensava quindi le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con ricorso depositato il 25.6.2019 la riassumeva la procedura esecutiva, chiedendo Pt_2
l'assegnazione delle somme.
Con ricorso ex art. 615 c.p.c., depositato in data 5.12.2019, proponeva opposizione la
[...] eccependo: a) in compensazione il credito vantato dall'odierna debitrice in virtù CP_1 dell'ordinanza della Corte di Cassazione del 9.7.2019 n. 18336/2019, con la quale la era Pt_2 stata condannata al pagamento in favore di della somma di € 1.513,21; b) Controparte_4
l'impossibilità di procedere al pagamento in quanto sarebbe terza pignorata nell'ambito di un CP_1 pignoramento esattoriale che vede la CI debitrice per oltre due milioni di Euro.
In data 10.12.2019 depositava atto di intervento ex art. 499 c.p.c. per € Parte_1
2.162,71 in base ad un assegno circolare.
In pari data la depositava intervento ex art. 499 c.p.c. per € 13.130,01 in base ad Pt_2 assegni circolari.
In data 17.5.2021 OL SC depositava atto di intervento ex art. 499 c.p.c. per la somma di € 1.489,75 in base alla sentenza n. 3249/2021 del Tribunale di Roma.
2 Con ricorso depositato il 3.9.2021 depositava quindi ulteriore ricorso in Controparte_1 opposizione avverso gli atti di intervento spiegati in quanto: a) i crediti della e dello Pt_2
SC erano stati già soddisfatti, mentre l'assegno del Medica non era mai stato incassato da quest'ultimo; b) tutti gli intervenuti, da considerarsi tardivi, difettavano inoltre dei presupposti di legge per l'intervento in sostituzione;
c) in ogni caso, la somma di cui alla dichiarazione ex art. 547
c.p.c. non era idonea a soddisfare alcun intervento poiché non esteso l'atto di pignoramento.
Chiedeva pertanto la sospensione dell'esecuzione anche in relazione agli interventi spiegati, il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa la deduceva quindi che, a seguito di pignoramenti notificati da questa Pt_2 ad , erano stati pignorati i crediti portati in compensazione dall'esecutata in sede Controparte_1 esecutiva, avendo per l'effetto parte esecutata perso qualsiasi disponibilità di tali somme.
Quanto ai rilievi mossi nel secondo atto di opposizione, l'intervenuta riconosceva il Pt_2 parziale e sopravvenuto pagamento, mentre l'intervenuto Medica insisteva per l'assegnazione, affermando che era stato rifiutato il pagamento dell'assegno circolare ricevuto dallo stesso.
Con ordinanza del 10.12.2021 il GE: a) ritenendo fondata la tesi della compensazione di ed infondate le tesi delle parti creditrici ed intervenute;
b) considerato che le somme portate CP_1 dalla nell'atto di intervento erano state corrisposte in corso di procedura;
c) ritenute fondate Pt_2 le eccezioni di pagamento quanto all'intervenuto SC;
d) ritenuto non giustificato il mancato incasso dell'assegno da parte del Medica, accoglieva l'istanza di sospensione, compensando le spese, e assegnava termine perentorio per la riassunzione della causa.
Con atto di citazione in riassunzione la il e lo SC hanno quindi Pt_2 Pt_1 convenuto in giudizio chiedendo di “dichiarare l'infondatezza nel merito Controparte_1 dell'opposizione all'esecuzione svolta da nei confronti dell'esecutata e, per l'effetto, CP_1 rigettare l'eccezione di compensazione proposta dalla anche per inesigibilità Controparte_1 dei crediti opposti in compensazione dall'originario insolvente in quanto gli stessi risultano pignorati da terzi soggetti a loro volta creditori del sub creditore. In adesione della nuova domanda svolta dall'attrice con il presente giudizio dichiarare che la medesima è creditrice della
di una somma superiore da quella opposta in compensazione dall'istituto Controparte_1 bancario e comunque pari almeno ad €. 5.100,00; - in ogni caso dichiarare infondata l'opposizione all'esecuzione difettando la prova dell'adempimento totale o quello tempestivo per i sig.ri Pt_1
e OL SC”. Il tutto con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
[...] Parte_2
Regolarmente costituitosi con comparsa di costituzione e risposta, l' opponente ha CP_5 preliminarmente eccepito il difetto di integrità del contraddittorio in quanto non erano citati tutti i
3 terzi pignorati. Nel merito, ha quindi contestato la fondatezza dell'atto di citazione in riassunzione, chiedendo l'accoglimento di entrambi i ricorsi in opposizione avanzati, con vittoria di spese di lite.
Disposta con ordinanza del 16.2.2023 l'integrazione del contraddittorio alla luce della sentenza della Suprema Corte n. 13533/2021 con i terzi pignorati, pur ritualmente CP_3 ricevuta la notifica, non si è costituita in giudizio. si è viceversa costituita con comparsa il 192.9.2023 ai soli fini Controparte_2 dell'integrazione del contraddittorio.
Nelle memorie ex art. 183, VI co., n. 2, c.p.c. la ha quindi: a) formulato una Pt_2 domanda di “compensazione impropria”, assumendone il necessario accertamento d'ufficio, in ragione della quale ha chiesto l'accertamento di un credito superiore a quello opposto dalla in CP_1 compensazione, allegando quattro atti di precetto, una sentenza e due assegni circolari, asseritamente idonei a dimostrare l'assunto; b) eccepito la violazione dell'art. 2917 c.c., in ragione della quale non sarebbe possibile avanzare eccezione di compensazione;
c) contestato la qualificazione dell'opposizione, che avrebbe dovuto esser presentata ai sensi dell'art. 512 c.p.c. e non già dell'art. 615 c.p.c.; d) avanzato istanze di prove costituende (interpello e giuramento decisorio).
Con memorie ex art. 183, VI co., n. 2 c.p.c. ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'inammissibilità della domanda nuova di “compensazione impropria”, formulata per la prima volta solamente nelle memorie ex art. 183, VI co., n. 2 c.p.c. dalla ne ha comunque contestato la Pt_2 fondatezza, allegando documentazione a supporto dell'estinzione di tutti i crediti asseritamente vantati dalla con la domanda di “compensazione atipica”; in secondo luogo, ha sottolineato Pt_2
l'infondatezza delle eccezioni di violazione degli artt. 2917 c.c. e 512 c.p.c., allegando precedente giurisprudenziale sul punto.
Rigettate le istanze istruttorie in quanto per un verso inammissibili, poichè vertenti su valutazioni peraltro di natura giuridica, e per altro verso irrilevanti ai fini del decidere, rassegnate le conclusioni come da note depositate telematicamente, all'esito dell'udienza del 25.6.2025, svoltasi mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di che, pur ritualmente CP_3 citata, non si è costituita in giudizio.
Esaminando prioritariamente l'opposizione all'esecuzione avverso la procedente Pt_2 si deve del pari preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità della domanda nuova avanzata dalla in sede di memorie ex art. 183, VI co., n. 1 c.p.c. Pt_2
4 In particolare, premessa la non conferenza della giurisprudenza citata dall' in Controparte_1 quanto volta a sancire l'inammissibilità della domanda nuova avanzata dall'opponente, non già dall'opposto, è comunque necessario verificarne l'ammissibilità in considerazione del fatto che, dopo una generalissima richiesta di dichiarazione dell'esistenza di un credito superiore alla somma opposta in compensazione, è stata viceversa articolata nelle memorie ex art. 183 una domanda di compensazione impropria, allegando documentazione ad asserito supporto.
Pur dubitando dell'ammissibilità di tale articolazione, formulata ex novo nei termini così indicati in sede di memorie ex art. 183 c.p.c., ciò che si palesa assorbente è l'infondatezza della prospettazione di parte attrice: invero, nelle seconde memorie ex art. 183 c.p.c. di , ma altresì CP_1 in fase cautelare, sono stati depositati documenti (cfr. docc. 20-32) che dimostrano che i crediti solo asseritamente vantati nei confronti della Banca e del pari solo dichiaratamente idonei a bloccare l'eccezione di compensazione, sono in realtà stati già soddisfatti in esecuzioni tutte definite.
Ne discende il rigetto della domanda di “compensazione impropria” avanzata dalla Pt_2
Parimenti in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione avanzata dalla di Pt_2 inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione dell' in quanto avrebbe dovuto Controparte_1 essere introdotta la diversa controversia distributiva ex art. 512 c.p.c.
Sostiene l'attrice che, allorché vengano in rilievo nella procedura esecutiva una pluralità di creditori, non possa essere utilmente spiegata istanza di sospensione ai sensi dell'art. 624 c.p.c., a meno che la stessa non venga rivolta contro tutti i creditori presenti nella procedura, vertendosi, in caso di contestazione riferita ad uno soltanto dei creditori presenti nella procedura, nell'ambito di una controversia distributiva.
In proposito, tuttavia, la Cassazione ha avuto modo di precisare che “la previsione del rimedio dell'opposizione distributiva, ex art. 512 cod. proc. civ., non esclude - anche anteriormente alla novella di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 - che il debitore esecutato, il quale contesti l'esistenza o anche solo
l'ammontare del credito di un creditore intervenuto, di cui si presume l'ammissione alla distribuzione, possa tutelarsi anche prima della suddetta fase attraverso lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, di cui all'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., sussistendo in ogni momento dell'esecuzione il suo interesse a contestare l'"an" o il "quantum" di uno o più tra detti crediti” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7108 del 9.4.2015).
Dall'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione con la quale si contesti l'esistenza o l'entità di uno soltanto dei diversi crediti azionati nel corso di una procedura esecutiva, discende pertanto anche la possibilità di dichiarare la sospensione dell'esecuzione relativamente a quell'unico credito, fermo restando che, nel presente caso, tanto in fase cautelare, quanto nella
5 presente fase di merito, ricorrono i presupposti per l'accoglimento integrale dell'opposizione (cfr. ord. Coll. Trib. Roma, R.G. 19250/2022).
Venendo quindi al merito della controversia ed esaminando il motivo di opposizione relativo all'eccezione di compensazione avanzata dalla si deve evidenziare quanto Controparte_1 segue.
Risulta agli atti di causa che con l'ordinanza del 9.7.2019 n. 18336/2019 la Corte di
Cassazione ha definitivamente condannato la al pagamento delle spese di lite in favore di Pt_2
nella misura di € 1.513,21. Controparte_4
La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte ha indicato i criteri fondamentali al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per procedere alla compensazione di somme, stabilendo che “L'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione” (Cass.
SS. UU. 23255/2016, nonché Cass. 23924/2024).
Inoltre, ulteriore principio fondamentale in thema è quello per cui “La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari” ( cfr., ex multis, Cass.
2822/1999, Cass. 9912/2007, Cass. 9347/2009).
Alla luce dei principi espressi dalle sentenze ora menzionate, pertanto, considerando che il credito opposto in compensazione discende da un'ordinanza passata in giudicato e sorta successivamente al credito per cui la procede, l'importo di € 1.513,21 può legittimamente Pt_2 essere portato in compensazione con quanto residua nell'esecuzione R.G. 20540/2011.
Dal dispositivo della sentenza n. 4845/2019 del Tribunale di Roma emerge infatti che la ha il diritto di agire esecutivamente nella predetta esecuzione “limitatamente alla somma di Pt_2
6 € 576,41, oltre spese di precetto da determinare da parte del G.E. in relazione all'effettivo scaglione dell'importo residuo, come indicato in parte motiva”.
Venendo quindi alle contestazioni mosse dalla e tese a paralizzare l'eccezione di Pt_2 compensazione, nell'atto introduttivo del giudizio di merito vengono declinati tre diversi ordini di motivi.
Il primo di essi inerisce alla “espropriazione” del diritto di credito che la banca vanterebbe nei riguardi di avvenuta per mezzo di sei atti di pignoramento presso terzi, tutti Parte_2 notificati prima dell'opposizione proposta dalla banca convenuta.
Sostiene la infatti, che la previa notifica dei suddetti atti di pignoramento sarebbe Pt_2 ostativa all'eccezione di compensazione sollevata dall'istituto bancario, in quanto relativi a crediti indisponibili per la banca all'epoca della opposizione alla esecuzione. A suffragio delle proprie ragioni cita la sentenza n. 20634/2006, per la quale “Il creditore munito di titolo esecutivo riguardo ad una sua pretesa creditoria, qualora il credito oggetto di questa pretesa sia stato assoggettato a pignoramento da un soggetto che a sua volta vanti un credito nei suoi confronti, mediante procedura di espropriazione presso terzi, con conseguente insorgenza a carico del suo debitore del vincolo di indisponibilità nascente dal pignoramento, non può minacciare con il precetto, a detto debitore, l'esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo e, qualora lo abbia fatto e il precetto sia stato opposto dal debitore, adducendosi il vincolo di indisponibilità nascente dal pignoramento presso terzi da lui subito come "debitor debitoris", non può avere rilievo in tale giudizio (ai fini del riconoscimento del diritto di procedere esecutivamente fin dall'intimazione del precetto opposto e, quindi, dell'infondatezza dell'opposizione), la circostanza che la procedura esecutiva presso terzi sia, successivamente al precetto e nel corso dell'opposizione, venuta meno, con cessazione del vincolo di indisponibilità, anche se ciò sia dipeso da estinzione della procedura, a nulla rilevando in contrario il principio dell'inefficacia degli atti esecutivi compiuti, di cui al secondo comma dell'art. 632 cod. proc. civ.”.
Tale contestazione, tuttavia, non coglie nel segno, apparendo del tutto inconferente la menzione della citata sentenza della Cassazione del 2006.
Invero, in primo luogo la detta pronuncia attiene alla diversa fattispecie dell'opposizione a precetto ex art. 615., I co., c.p.c. che, per sue caratteristiche e per chiara specificazione della stessa giurisprudenza di legittimità, ha ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza in senso lato dal diritto di procedere esecutivamente, prevedendo la tipizzazione legale dell'interesse ad agire in executivis con un'azione di accertamento negativo dell'esistenza del credito al momento della notifica del precetto.
7 In altre parole, l'oggetto della domanda scrutinata dalla Corte di Cassazione, e in generale l'oggetto dell'opposizione ex art. 615, I co, c.p.c., è quello di veder acclarato che al momento della notifica del precetto non vi erano le condizioni di esistenza della pretesa esecutiva.
Completamente differente la fattispecie oggi in esame, ove il soggetto nei confronti del quale si muove la doglianza volta al rigetto dell'eccezione di compensazione, ossia , Controparte_1 non ha notificato un atto di precetto alla limitandosi viceversa ad avanzare l'eccezione di Pt_2 compensazione al fine di paralizzare l'esecuzione introdotta dalla prima nei propri confronti.
Contrariamente alla fattispecie esaminata dalla Cassazione con la pronuncia del 2006, allora, ove il creditore A e il debitore B sono al contempo e rispettivamente debitore e terzo pignorato, nella fattispecie presente assistiamo ad un creditore A ( di un debitore B ( ), ove è il Pt_2 CP_1 creditore ( ad eccepire la propria posizione di terzo pignorato al fine di paralizzare Pt_2
l'eccezione di compensazione.
Discende da quanto sopra, pertanto, che la fattispecie presa in esame dalla sentenza n.
20634/2006 non è affatto assimilabile né per fattispecie, né per posizione soggettiva delle parti, alla presente. Contrariamente a quanto impropriamente citato dalla infatti, nel caso di specie le Pt_2 sopravvenienze sono rilevanti, proprio in quanto si verte in tema di opposizione all'esecuzione, ove si deve accertare l'inesistenza originaria, ma altresì sopravvenuta, del diritto di agire esecutivamente.
In particolare, ed andando ad esaminare la documentazione allegata dall'attrice, emerge come la non ha fornito alcuna prova, in ossequio al disposto dell'art. 2697, II co., c.c., che Pt_2 le mere dichiarazioni ex art. 547 c.p.c. ed i relativi atti di pignoramento si siano poi tradotti in esecuzioni forzate effettivamente e regolarmente iscritte a ruolo, con conseguente persistenza dell'accantonamento delle somme, considerando l'estrema vetustà dei pignoramenti (notificati nel
2018 e 2019), nonché la norma di cui all'art. 164 bis disp. att. c.p.c., in ordine alla cessazione del vincolo del pignoramento.
A ciò si aggiunga, in ogni caso, che è la stessa creditrice che negli atti di precetto notificati alla dichiara la sussistenza di una molteplicità di posizioni aperte con la Banca, a Controparte_1 conferma, ove ve ne fosse bisogno, del panorama estremamente variegato, complesso ed indeterminato, che caratterizza i rapporti di dare-avere fra la e l' , alla luce Pt_2 Controparte_1 dell'annoso contenzioso in essere fra le parti sin dagli anni 2000 e le centinaia di esecuzioni forzate iscritte dalla parte presso la Sezione Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Roma negli anni.
Da tutto quanto sin qui discende allora che la doglianza non risulta in alcun modo idonea al rigetto dell'eccezione di compensazione.
Né, in ultimo, appare fondata l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 2917 c.c.
8 La norma citata, infatti, fa riferimento all'estinzione del credito pignorato, ossia all'ipotesi di estinzione del credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato, precisando che i fatti estintivi del credito pignorato che siano intervenuti successivamente alla notifica del pignoramento (si pensi al pagamento nelle mani del debitore esecutato, o alla cessione del credito o, per l'appunto, alla estinzione per compensazione) restano inopponibili alla procedura esecutiva.
Tale disposizione, dunque, si riferisce ad un'ipotesi diversa rispetto a quella ora in esame e pertanto del tutto inconferente (cfr. altresì ord. Coll. Trib. Roma, R.G. 19250/2022).
Analizzando quindi l'opposizione avverso gli atti di intervento spiegati ai sensi dell'art. 499 c.p.c., si deve richiamare la sentenza della Suprema Corte n. 25026/2019 che, nell'analizzare la normativa in tema di intervento ex art. 499 c.p.c., ha chiaramente affermato che “Secondo la migliore dottrina, che perviene a risultati allineati alla giurisprudenza di legittimità, la tempestività
o meno dell'intervento va valutata facendo riferimento alle norme che disciplinano i diversi modelli di espropriazione. Nell'espropriazione di crediti presso terzi, tenuto conto della disciplina pro tempore applicabile, l'intervento di altri creditori, ex art. 551 c.p.c., non può avvenire oltre la prima udienza di sparizione delle parti, nella quale il terzo rende la dichiarazione di cui all'art. 547
c.c., per tale dovendosi intendere quella indicata nella citazione notificata al terzo ovvero quella differita d'ufficio dal giudice (Cass. n. 20595 del 2010).
La tempestività dell'intervento, inoltre, è questione rilevabile d'ufficio (in questo senso Cass.
n. 2043 del 2017, Cass. n. 19858 del 2011, che richiama la particolare struttura del processo esecutivo, in. cui l'istituzionale carenza di contraddittorio in senso tecnico per l'assenza di controversie in punto di diritto (salvi gli incidenti - o parentesi cognitivi costituiti soprattutto dalle opposizioni), in uno alla altrettanto istituzionale soggezione processuale di uno dei due soggetti necessari - e cioè del debitore - cui è riconosciuto) il potere di impulso e cioè al creditore, devono essere compensate da una più intensa potestà di verifica anche formale della sussistenza di condizioni e presupposti per la corrispondenza del processo stesso alla sua funzione” (Cass.
25026/2019, ove la Suprema Corte ha riconosciuto la correttezza dell'agire del GE che, in base ad un atto di intervenuto avvenuto incontestatamente soltanto dopo l'udienza fissata per l'assegnazione del credito, non aveva tenuto conto dell'estensione effettuata tardivamente ed aveva escluso l'intervenuto tardivo dal piano di riparto in quanto non utilmente collocabile, in quanto intervento tardivo, con preclusione all'ampliamento dell'oggetto originario del pignoramento).
Nel caso di specie, gli interventi sono stati spiegati indiscutibilmente dopo la prima udienza e pertanto, in quanto tardivi, si possono soddisfare unicamente sull'eventuale residuo e non hanno diritto ad estendere il pignoramento.
9 Analizzando quindi le diverse fattispecie, in data 10.12.2019 spiega atto di Parte_1 intervento per la somma di € 2.517,26 in forza dell'assegno circolare n 3502406198-05, il cui incasso sarebbe stato dichiaratamente rifiutato dalla banca emittente.
Dall'esame degli atti di causa ed in particolare dalla documentazione allegata dal Medica con l'atto di intervento, nonché con la comparsa di risposta in opposizione del 18.10.2021, emerge che l'intervenuto non ha fornito alcuna prova dell'addebitabilità all' dell'affermato Controparte_1 rifiuto asseritamente opposto dalla “banca emittente”.
A ciò si aggiunga che è lo stesso Medica che, dopo aver iscritto altra procedura esecutiva
(R.G. 4579/2020) in base al medesimo titolo esecutivo, ha poi affermato che il credito era stato integralmente soddisfatto (cfr. doc. 22, fascicolo cautel. parte convenuta, dep. il 12.11.2021).
Discende pertanto che, in difetto di puntuale prova dell'addebito di responsabilità alla CP_6
per il rifiuto dichiaratamente opposto al pagamento, nonchè acquisita la prova dell'avvenuta
[...] soddisfazione del credito, peraltro attraverso confessione resa dallo stesso creditore nella diversa procedura esecutiva R.G. 4579/2020, la relativa richiesta esecutiva si palesa del tutto ingiustificata e l'opposizione sul punto deve essere accolta.
Venendo quindi alla posizione della l'intervenuta deposita atto di intervento per la Pt_2 somma di € 13.130,01 in forza di assegno circolare n. 3304284447-06, di cui afferma il rifiuto di pagamento da parte della Banca debitrice.
Emerge dagli atti di causa che, inizialmente bloccata l'erogazione delle somme di cui all'assegno sopra indicato, la Banca ha successivamente e con prontezza inviato alla una Pt_2 pec, in data 19.11.2019, con la quale la notiziava della rimozione dell'iniziale blocco dell'assegno e della possibilità di riscuotere senza indugio le somme.
Emerge altresì, dalle stesse dichiarazioni dell'intervenuta, che la sorte e le spese di precetto
(indicate sullo scaglione e nei massimi) richieste nell'atto di intervento, sono state integralmente soddisfatte.
All'udienza del 17.11.2020 la chiedeva infatti esclusivamente le spese di intervento. Pt_2
In relazione a tale richiesta, allora, non si può non valutare che la sin dal 19.11.2019 CP_3 aveva evidenziato l'assenza di qualsivoglia impedimento per la riscossione delle somme, poi effettivamente ricosse dalla che la in pari data (19.11.20219) ha spiegato ulteriore Pt_2 Pt_2 intervento sulla base dello stesso titolo nella procedura esecutiva R.G. 18339/201, che la Pt_2 parimenti si è comportata nell'esecuzione presente, depositando intervento in data 10.12.2019, e che allo stesso modo la si è comportata in data 27.2.2020 nell'esecuzione R.G. 25203/2011 e Pt_2 sulla base dello stesso titolo (che la aveva, come detto, sin dal 19.11.2019 dichiarato esser CP_3 immediatamente riscuotibile),
10 In questo caso, allora, non può non venire in evidenza un profilo di abuso del diritto, considerando che il sistematico deposito di atti di intervento in diverse procedure esecutive fondati sullo stesso titolo, a maggior ragione considerando che quest'ultimo è risultato poi soddisfatto e lo sarebbe stato sin dal 19.11.2019 senza necessità di alcun intervento nelle plurime esecuzioni, si palesa lo strumento per ottenere una iniusta locupletatio di spese di procedura.
In ragione di ciò, pertanto, pur astrattamente sussistente il diritto, la sua distorta applicazione pratica ne fa uno strumento di esercizio abusivo del diritto, espressamente e puntualmente stigmatizzato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. sent. n. 7409/2021, ma altresì Cass. n. 15077/2021).
A ciò si aggiunga, in ogni caso, che la Corte di Cassazione ha sempre affermato il principio per cui l'agire esecutivamente più volte in diverse esecuzioni forzate è ammissibile unicamente
“sotto la condizione esplicita o implicita che non si ottenga (o non si possa ottenere) completa soddisfazione in una di esse” (Cass. 735/1969), dovendo diversamente le spese dell'esecuzione e quelle necessarie in generale per ottenere soddisfazione del proprio credito, rimanere in capo al creditore procedente e quindi, nella fattispecie presente, mutatis mutandis al creditore intervenuto
(cfr. Cass. 2121/1977, che afferma che in questi casi il debitore può “proporre opposizione a norma dell'art 615 cod proc civ, ed il giudice deve dichiarare che il creditore non ha diritto a procedere all'esecuzione forzata a carico dell'opponente, essendo già in atto l'esercizio dell'unica azione esecutiva nello intero suo ambito quantitativo e, conseguentemente, e deve porre le spese dell'esecuzione opposta a carico del creditore”).
Di recente la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta reiterando l'orientamento già espresso ed affermando che “La moltiplicazione di azioni esecutive o di attività pre-esecutive in relazione allo stesso credito - realizzata dal creditore senza alcun apprezzabile interesse e, anzi, allo scopo di lucrare spese - costituisce un abuso dello strumento processuale (non già un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, in quanto l'accertamento del credito è già stato compiuto) e trova la sua sanzione proprio sul piano delle spese: conseguentemente, il giudice deve liquidare soltanto i compensi professionali e gli esborsi corrispondenti a quelli strettamente necessari ad un'unica azione, senza alcun automatismo connesso al numero delle iniziative adottate” (Cass.
7299/2025).
Discende da quanto sopra l'infondatezza della pretesa esecutiva dell'intervenuta e Pt_2
l'accoglimento dell'opposizione in parte qua.
Quanto, infine, all'intervenuto SC, risulta fondata dall'esame degli atti di causa l'eccezione di avvenuto pagamento del credito da questo portato.
11 In particolare, con precetto notificato a mezzo pec il 17.5.2021 lo SC richiedeva il pagamento, entro 10 giorni, della complessiva somma di € 1.489,75, di cui alla sentenza n.
3249/2021, pubblicata il 23.2.2021 dal Tribunale di Roma, pari alla sorte nonché alle spese di precetto (indicate secondo lo scaglione e ai massimi) (cfr. doc. 17 fascicolo cautel. parte convenuta, dep. il 12.11.2021).
Con pec inviata il 25.5.2021 (ossia solo 8 giorni dopo) comunicava, Controparte_1 scansionandolo, l'intervenuta emissione dell'assegno circolare per la somma richiesta, diffidando lo
SC dall'agire esecutivamente (cfr. doc. 18, ibidem).
Quest'ultimo, viceversa, alla stessa data della notifica del precetto, ossia il 17.5.2025, depositava atto di intervento, così de plano rendendo inutiliter dato il termine per l'adempimento.
Parimenti incontestata è l'avvenuta soddisfazione del credito attraverso l'incasso di quello stesso assegno circolare, la cui emissione era stata tempestivamente comunicata dall' . CP_1
Emerge allora in questo caso la granitica giurisprudenza della Suprema Corte in tema di abuso del processo e del diritto e di ingiusto ed illegittimo aggravamento della posizione del debitore da parte del creditore, quale corollario della violazione del principio di correttezza ex art. 1175 c.c. (che vieta l'abuso del diritto, ossia l'esercizio del diritto secondo modalità non necessarie implicanti un ingiustificato sacrificio degli interessi del debitore, v. Cass., n. 26541/2021, n.
15885/2018, n. 10568/2013; n. 20106/2009; n. 9924/2009 e SS.UU. n. 23726/2007).
Le richieste spese di intervento, allora, in quanto posta che si tradurrebbe in un avallo di un comportamento violativo della buona fede e correttezza processuale, non devono esser riconosciute, poiché del tutto inutile se si considera, come sopra evidenziato, che con un comportamento collaborativo e in buona fede, non si sarebbe creato il presupposto per alcuna azione forzosa.
Da tutto quanto sin qui esposto discende l'accoglimento di entrambe le opposizioni
(all'esecuzione e agli interventi) e la conseguente dichiarazione di compensazione, per la quota corrispondente, tra l'importo di € 3.118,24 dovuto da in forza dell'ordinanza della Parte_2
Corte di Cassazione n. 12248/2019, con l'importo accertato dalla sentenza del Tribunale di Roma n.
16140/2019 (interessi legali sulla somma di € 1.550,96, decorrenti dalla data di deposito dell'ordinanza di assegnazione (23.6.2003), al soddisfo).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza fra i creditori e e Controparte_1 vengono liquidate come da dispositivo, mentre vengono interamente compensate con il terzo
[...]
, costituito unicamente ai fini dell'integrità del contraddittorio. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: Pt_2 Controparte_1
12 - dichiara la contumacia di;
CP_3
- accoglie l'opposizione all'esecuzione avanzata da e per l'effetto Controparte_1 dichiara la compensazione, per la quota corrispondente, tra l'importo di € 3.118,24 dovuti da parte convenuta a in forza dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. Parte_2
12248/2019, con l'importo accertato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 16140/2019;
- accoglie l'opposizione agli atti di intervento spiegati da e Parte_1 Parte_2
OL SC e per l'effetto dichiara l'inesistenza del diritto di agire esecutivamente di e OL SC con gli atti di intervento spiegati nella Parte_1 Parte_2 procedura R.G. 20540/2011;
- condanna e OL SC al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 [...] delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.500,00 oltre accessori di Controparte_1 legge se dovuti;
- compensa le spese di lite fra e le altre parti del giudizio. Controparte_2
Così deciso in Roma, il 9.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Messina
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