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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/03/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13688/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13688/2024 promossa da:
, nato il [...] a [...], residente in [...]
Giuseppe Garibaldi n. 6, int. 1, rappresentato ed assistito dall'avv. Vincenzo Amuso del foro di
Modena, presso lo Studio del quale è elettivamente domiciliato in Modena (MO), Via Emilia Est n. 26,
RICORRENTE contro nata il [...] a [...], residente in [...]CP_1
Bolognese (BO), Via Pettarella n. 8, operaia, rappresentata ed assistita dall'Avv. Rosaria Bergonzoni del foro di Bologna, presso lo Studio della quale è elettivamente domiciliata in Sant'Agata Bolognese
(BO), via Crevalcore 39
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso sul vincolo come da verbale di udienza del 18/02/2025; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 18/02/2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
La domanda di emissione di sentenza non definitiva, come articolata, è fondata, ricorrendo le circostanze previste all'art. 3 n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modifiche.
La situazione di separazione protrattasi nel tempo, l'inutil e esperimento del tentativo di conciliazione da parte del Giudice delegato all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti in questa procedura, l'adesione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta ex adverso sono, in definitiva, sicuri indici dell'impossibilità di ricostituzione di quella comunione materiale e spirituale tra i coniugi sulla quale il matrimonio si fonda.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 473 bis. 22 comma 4°, va dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio .
Per il disposto di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all' Ufficiale dello
Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu contratto, per le previste annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
La causa deve proseguire per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pro nuncia definitiva.
La regolazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in PALERMO il 25/09/2003 tra i coniugi (nato a [...] il Parte_1
27/07/1976 ) e (nata a [...] il [...] ) CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune nell'anno 2003 al n. 52 parte II, Serie A;
pagina 2 di 3 2) ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
3) spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del
Tribunale, il giorno 5.3.2025 ________.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13688/2024 promossa da:
, nato il [...] a [...], residente in [...]
Giuseppe Garibaldi n. 6, int. 1, rappresentato ed assistito dall'avv. Vincenzo Amuso del foro di
Modena, presso lo Studio del quale è elettivamente domiciliato in Modena (MO), Via Emilia Est n. 26,
RICORRENTE contro nata il [...] a [...], residente in [...]CP_1
Bolognese (BO), Via Pettarella n. 8, operaia, rappresentata ed assistita dall'Avv. Rosaria Bergonzoni del foro di Bologna, presso lo Studio della quale è elettivamente domiciliata in Sant'Agata Bolognese
(BO), via Crevalcore 39
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso sul vincolo come da verbale di udienza del 18/02/2025; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 18/02/2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
La domanda di emissione di sentenza non definitiva, come articolata, è fondata, ricorrendo le circostanze previste all'art. 3 n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modifiche.
La situazione di separazione protrattasi nel tempo, l'inutil e esperimento del tentativo di conciliazione da parte del Giudice delegato all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti in questa procedura, l'adesione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta ex adverso sono, in definitiva, sicuri indici dell'impossibilità di ricostituzione di quella comunione materiale e spirituale tra i coniugi sulla quale il matrimonio si fonda.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 473 bis. 22 comma 4°, va dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio .
Per il disposto di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all' Ufficiale dello
Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu contratto, per le previste annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
La causa deve proseguire per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pro nuncia definitiva.
La regolazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in PALERMO il 25/09/2003 tra i coniugi (nato a [...] il Parte_1
27/07/1976 ) e (nata a [...] il [...] ) CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune nell'anno 2003 al n. 52 parte II, Serie A;
pagina 2 di 3 2) ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
3) spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del
Tribunale, il giorno 5.3.2025 ________.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3