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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/07/2025, n. 26175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26175 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/12/2024 del TRIBUNALE di PADOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA GRIECO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica depositata il 31 marzo 2025 dall'avv. FLORINDO CECCATO Penale Sent. Sez. 1 Num. 26175 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 11/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Padova ha prosciolto BE Oglialoro, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., per il reato di cui all'articolo 76, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) «perché contravveniva alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, digs. cit. (avviso orale del questore n. 45/2019 2019/A.C.- MP - divieto di ritorno nel comune di Piove di Sacco per anni tre dalla notificazione - del questore Provincia di Padova notificato allo stesso in data 31/12/2019) trovandosi in Piove di Sacco Via Marconi n. 12 in data 29/12/2022». 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione BE Oglialoro, tramite il difensore di fiducia, avv. Florindo Ceccato, deducendo, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. la violazione di legge, in relazione art. 129 cod. proc. pen. In primo luogo, il difensore ha eccepito che il giudice a fronte di una contestazione per violazione della misura dell'avviso orale, rafforzato dal divieto di possedere e utilizzare apparati radiotrasmittenti, ha applicato la causa di non punibilità in relazione al reato di cui all'art. 76, comma 3, che fa riferimento all'art. 2 del medesimo codice antimafia. Ciò precisato, il ricorrente ha dedotto che il Tribunale avrebbe dovuto prosciogliere l'imputato perché il fatto non sussiste ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen., in quanto l'ordine del Questore di Padova n. 45 del 2019 prevedeva solo il divieto di far ritorno nel territorio del Comune di Piove di Sacco, non intimando di far rientro nel luogo di residenza con la conseguenza che tale mancanza avrebbe dovuto comportare l'illegittimità del provvedimento perché non rispondente al modello tipico previsto dalla legge. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Corte dì cassazione, Assunta Cocomello, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 4. In data 31 marzo 2025, la difesa ha depositato una memoria di replica alle conclusioni del PG insistendo per il proscioglimento dell'imputato perché il fatto non sussiste. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è ammissibile e, per le ragioni di seguito indicate, è fondato. 1.1. Va, in primo luogo, precisato che pur a fronte della imputazione riportata nella sentenza impugnata, il Giudice ha, correttamente, ricostruito i fatti, conformemente ai dati processuali, dando atto che i Carabinieri rintracciavano l'imputato in Piove di Sacco, presso l'abitazione di una persona dove, alla data del 29 dicembre 2022 non avrebbe potuto recarsi in quanto destinatario di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Piove di Sacco per anni tre e, ritenendo sussistenti i requisiti richiesti ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, ha applicato la disposizione di cui all'art. 131 bis cod. pen., prosciogliendo il ricorrente. Tanto premesso, configurandosi la fattispecie di cui all'art. 76, comma 3, cod. antimafia, con il motivo di ricorso si censura che il giudice avrebbe dovuto rilevare l'illegittimità del provvedimento questorile attesa la mancanza in esso dell'ordine di rientro nel comune di residenza e assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste. 2. Ciò precisato, va preliminarmente evidenziato che il ricorso, prospetta un error in iudicando, trattandosi di motivo volto a fare valere l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), ed è, pertanto, ammissibile, benché, come evidenziato dal RG., la doglianza non sia stata prospettata al giudice di primo grado, né al giudice di appello versandosi, nella fattispecie, in una ipotesi di ricorso per saltum. Al riguardo va rilevato che l'ammissibilità del ricorso non può essere pregiudicata dal fatto che il ricorrente non abbia già posto la questione al giudice di primo grado perché, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte sia pure con riferimento alla prescrizione (sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, in motivazione), l'art. 129 cod. proc. pen. impone al giudice l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause il di non punibilità, e tra esse anche, come nella fattispeciecne il fatto contestato non sussiste a sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., ed a tale "obbligo" il giudice di merito non può sottrarsi, dovendo adottare ex officio il provvedimento consequenziale;
di conseguenza se a tanto egli, erroneamente, non adempie, la sentenza di condanna emessa, in quanto viziata da palese violazione di legge, può essere fondatamente impugnata, deducendo la doglianza per la prima volta, con atto certamente idoneo ad attivare il rapporto processuale del grado superiore, il che esclude, anche in questo caso, la formazione del c.d. "giudicato sostanziale". Alla luce di tali considerazioni va, pertanto, affermato il principio secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce per la prima volta, in difetto di un previo e possibile motivo di appello ed anche con un unico motivo, che il fatto non sussiste ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen. e che erroneamente la conseguente non punibilità dell'imputato non sia stata dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen (Sez. 2, n. 27869 del 08/04/2022 Rv. 283630 - 01 che ha affermato tale principio in relazione ad una fattispecie in cui il fatto non era previsto dalla legge come reato). 3. Nel merito, la censura è meritevole di accoglimento. 3.1. Deve premettersi che sia l'art. 2 cod. antimafia, quanto la disposizione incriminatrice di cui allTart. 76, comma 3, cod. antimafia sono state modificate ad opera dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159. Con il cd. "decreto Caivano" il legislatore è intervenuto sull'art. 2 cod. antimafia ridelineando il contenuto della norma : il Questore può disporre la misura in presenza di un soggetto pericoloso ai sensi dell'art. 1 cod. antimafia che si trovi in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale;
è introdotto un termine massimo di 48 ore entro il quale il destinatario della misura deve lasciare il territorio comunale;
si stabilisce che è operante il divieto di ritorno anche nei casi in cui, al momento della notifica, il soggetto abbia già abbandonato il territorio comunale;
la durata del periodo nel quale ai destinatari dell'avviso orale è inibito di rientrare, senza preventiva autorizzazione, nel comune dal quale sono stati allontanati è allungato, in quanto non è più «fino a tre anni» ma è «non inferiore a sei mesi e non superiore a 4 anni». Inoltre, ed ai fini che qui più interessano, non si prevede più l'ordine di "rimpatrio" con foglio di via obbligatorio nel luogo di residenza, che viene sostituito da un ordine di lasciare il territorio del comune entro un congruo termine, stabilito dal questore, comunque non superiore a quarantotto ore, t) Ciò evidenziato, va rilevato che né l'una, né l'altra modifica legislativa incidono sul fatto oggetto del ricorso in esame in quanto il provvedimento questorile di cui si controverte è stato adottato sulla base della disciplina prevista dall'art. 2 cod. antimafia nella versione previgente;
sicché è sulla base di quella disciplina che occorre che sia compiuta la verifica della legittimità del provvedimento amministrativo. Del resto la nuova formulazione dell'art. 76, comma 3, cod. antimafia - che ha trasformato il reato da contravvenzione a delitto, aggravandone il trattamento sanzionatorio - è ictu ocu/i più sfavorevole per l'imputato, ed è pertanto a lui inapplicabile, atteso il disposto dell'art. 2, quarto comma, cod. pen. In ogni caso, si tratta di modifiche normative certamente idonee a superare l'orientamento giurisprudenziale di legittimità che richiede come necessario per la legittimità del provvedimento questorile l'ordine di fare rientro nel luogo di residenza, di seguito illustrato e che, invece, trova applicazione nella fattispecie. 12. L'art. 2 cod. antimafia - nella formulazione previgente al dl. n. 123 del 2023 stabiliva che «qualora le persone indicate nell'art. 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate». In ordine alla struttura del provvedimento del Questore, di cui all'art. 2 cod. antimafia (nella formulazione previgente) quale atto presupposto della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs n. 159 del 2011 la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nel senso di ritenere che, come si evince, peraltro, in modo piano dal testo della disposizione, la legittima emissione dell'atto da parte del Questore presuppone due condizioni concomitanti, costituite dalla valutazione di pericolosità formulata dalla suddetta autorità di polizia nei confronti del destinatario, quale persona appartenente a una delle categorie indicate nel precedente art. 1 (ora, non più con riferimento alla casistica di cui alla lett. a, di seguito alla sentenza della n. 24 del 2019), e dell'accertamento che la persona si trovi fuori del luogo di residenza verso il quale esso deve essere avviato, con il contestuale divieto di permanere nel luogo di allontanamento. Pertanto, il provvedimento questorile, come affermato da Sez. 1, n. 13975 del 5/03/2020, Kim Donna, Rv. 278821, «per essere conforme al tipo configurato dalla legge, deve contemplare - quale presupposto di carattere necessario, e non eventuale o alternativo - il divieto di rientro della persona (in difetto di autorizzazione, o prima del termine imposto) nel Comune dal quale la medesima viene estromessa, coniugato con l'ordine di fare ritorno nel luogo di residenza dal quale la persona si è allontanata. L'effetto coercitivo e l'effetto inibitorio, quindi, formano contestuale oggetto del provvedimento impositivo della misura di prevenzione in esame: il legislatore, rimodulando le disposizioni previste dall'antecedente normativo costituito dal citato art. 157 r.d. n. 773 del 1931, ha unificato in una sola misura di prevenzione personale di natura promiscua le - prima distinte - previsioni del rimpatrio con il foglio di via obbligatorio e del divieto di ritorno. Si è tratto, pertanto, dalla richiamata struttura della fattispecie il logico corollario secondo cui l'accertamento del fatto che la persona si trova in un luogo diverso da quello di residenza e l'ordine impositivo dell'obbligo conseguente di farvi rientro immediato integrano condizioni imprescindibili - e fra loro non scindibili - della legittima emissione del divieto diretto allo stesso soggetto di far ritorno nel luogo dal quale egli viene allontanato». Nella medesima pronuncia si è anche affermato (in continuità con Sez. 1, n. 32397 del 02/03/2017, Protopapa, n. m.; Sez 5, n. 30915 del 21/06/2016, Tanase, n. m.; Sez. 1, n. 26674 del 21/03/2016, Munteanu, n. m.; Sez. 1, n. 44221 del 17/09/2014, Chirila, Rv. 260897) che l'atto previsto dall'art. 2 della legge citata costituisce un provvedimento di natura amministrativa caratterizzato da un'ampia discrezionalità, di natura notevolmente restrittiva e idoneo a produrre effetti giuridici immediati nella sfera giuridica del destinatario, per cui la sua adozione va preceduta da un'attenta indagine inerente a tutti gli elementi giustificativi, configurabili come indefettibili presupposti della sua legittimità. E a tal fine, il giudice, pur non dovendosi sostituire all'autorità amministrativa, tuttavia, «può e deve valutare la legittimità dell'atto, in quanto essa costituisce il presupposto necessario del giudizio in ordine alla commissione del reato oggetto della sua cognizione;
è, quindi, abilitato a svolgere il sindacato di legittimità sul provvedimento consistente nella verifica della sua conformità alle prescrizioni di legge: e tra tali prescrizioni deve annoverarsi l'obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità del soggetto. Pertanto, se all'esito di tale valutazione il giudice ritiene l'illegittimità dell'atto stesso, deve disapplicarlo, con le ineludibili conseguenze per la verifica dell'integrazione della fattispecie al suo esame (Sez. 1, n. 32397 del 02/03/2017, Protopapa, n. m.; Sez 5, n. 30915 del 21/06/2016, Tanase, n. m.; Sez. 1, n. 26674 del 21/03/2016, Munteanu, n. m.; Sez. 1, n. 44221 del 17/09/2014, Chirila, Rv. 260897)». Ciò posto, nella fattispecie va applicato il principio secondo cui le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio, sicché la mancanza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo per difformità dalla fattispecie tipica, con conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. (Sez. 1, n. 34556 del 18/04/2023, Mihai, Rv. 285058 - 01). Tutto ciò premesso va rilevato che nella fattispecie in esame risulta che il provvedimento questorile del 28 febbraio 2019 non contiene l'intimazione di fare rientro nel luogo di residenza necessaria ai fini della legittimità del Foglio di via obbligatorio di cui all'art. 2 d. Igs n. 159 del 2011, secondo la formulazione previgente rispetto alle modifiche di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) d.l. n. 123 del 2023 CO . con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste. 4. In conclusione, per le argomentazioni esposte, si impone ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
P.Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, in data 11 aprile 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA GRIECO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica depositata il 31 marzo 2025 dall'avv. FLORINDO CECCATO Penale Sent. Sez. 1 Num. 26175 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 11/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Padova ha prosciolto BE Oglialoro, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., per il reato di cui all'articolo 76, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) «perché contravveniva alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, digs. cit. (avviso orale del questore n. 45/2019 2019/A.C.- MP - divieto di ritorno nel comune di Piove di Sacco per anni tre dalla notificazione - del questore Provincia di Padova notificato allo stesso in data 31/12/2019) trovandosi in Piove di Sacco Via Marconi n. 12 in data 29/12/2022». 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione BE Oglialoro, tramite il difensore di fiducia, avv. Florindo Ceccato, deducendo, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. la violazione di legge, in relazione art. 129 cod. proc. pen. In primo luogo, il difensore ha eccepito che il giudice a fronte di una contestazione per violazione della misura dell'avviso orale, rafforzato dal divieto di possedere e utilizzare apparati radiotrasmittenti, ha applicato la causa di non punibilità in relazione al reato di cui all'art. 76, comma 3, che fa riferimento all'art. 2 del medesimo codice antimafia. Ciò precisato, il ricorrente ha dedotto che il Tribunale avrebbe dovuto prosciogliere l'imputato perché il fatto non sussiste ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen., in quanto l'ordine del Questore di Padova n. 45 del 2019 prevedeva solo il divieto di far ritorno nel territorio del Comune di Piove di Sacco, non intimando di far rientro nel luogo di residenza con la conseguenza che tale mancanza avrebbe dovuto comportare l'illegittimità del provvedimento perché non rispondente al modello tipico previsto dalla legge. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Corte dì cassazione, Assunta Cocomello, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 4. In data 31 marzo 2025, la difesa ha depositato una memoria di replica alle conclusioni del PG insistendo per il proscioglimento dell'imputato perché il fatto non sussiste. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è ammissibile e, per le ragioni di seguito indicate, è fondato. 1.1. Va, in primo luogo, precisato che pur a fronte della imputazione riportata nella sentenza impugnata, il Giudice ha, correttamente, ricostruito i fatti, conformemente ai dati processuali, dando atto che i Carabinieri rintracciavano l'imputato in Piove di Sacco, presso l'abitazione di una persona dove, alla data del 29 dicembre 2022 non avrebbe potuto recarsi in quanto destinatario di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Piove di Sacco per anni tre e, ritenendo sussistenti i requisiti richiesti ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, ha applicato la disposizione di cui all'art. 131 bis cod. pen., prosciogliendo il ricorrente. Tanto premesso, configurandosi la fattispecie di cui all'art. 76, comma 3, cod. antimafia, con il motivo di ricorso si censura che il giudice avrebbe dovuto rilevare l'illegittimità del provvedimento questorile attesa la mancanza in esso dell'ordine di rientro nel comune di residenza e assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste. 2. Ciò precisato, va preliminarmente evidenziato che il ricorso, prospetta un error in iudicando, trattandosi di motivo volto a fare valere l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), ed è, pertanto, ammissibile, benché, come evidenziato dal RG., la doglianza non sia stata prospettata al giudice di primo grado, né al giudice di appello versandosi, nella fattispecie, in una ipotesi di ricorso per saltum. Al riguardo va rilevato che l'ammissibilità del ricorso non può essere pregiudicata dal fatto che il ricorrente non abbia già posto la questione al giudice di primo grado perché, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte sia pure con riferimento alla prescrizione (sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, in motivazione), l'art. 129 cod. proc. pen. impone al giudice l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause il di non punibilità, e tra esse anche, come nella fattispeciecne il fatto contestato non sussiste a sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., ed a tale "obbligo" il giudice di merito non può sottrarsi, dovendo adottare ex officio il provvedimento consequenziale;
di conseguenza se a tanto egli, erroneamente, non adempie, la sentenza di condanna emessa, in quanto viziata da palese violazione di legge, può essere fondatamente impugnata, deducendo la doglianza per la prima volta, con atto certamente idoneo ad attivare il rapporto processuale del grado superiore, il che esclude, anche in questo caso, la formazione del c.d. "giudicato sostanziale". Alla luce di tali considerazioni va, pertanto, affermato il principio secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce per la prima volta, in difetto di un previo e possibile motivo di appello ed anche con un unico motivo, che il fatto non sussiste ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen. e che erroneamente la conseguente non punibilità dell'imputato non sia stata dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen (Sez. 2, n. 27869 del 08/04/2022 Rv. 283630 - 01 che ha affermato tale principio in relazione ad una fattispecie in cui il fatto non era previsto dalla legge come reato). 3. Nel merito, la censura è meritevole di accoglimento. 3.1. Deve premettersi che sia l'art. 2 cod. antimafia, quanto la disposizione incriminatrice di cui allTart. 76, comma 3, cod. antimafia sono state modificate ad opera dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159. Con il cd. "decreto Caivano" il legislatore è intervenuto sull'art. 2 cod. antimafia ridelineando il contenuto della norma : il Questore può disporre la misura in presenza di un soggetto pericoloso ai sensi dell'art. 1 cod. antimafia che si trovi in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale;
è introdotto un termine massimo di 48 ore entro il quale il destinatario della misura deve lasciare il territorio comunale;
si stabilisce che è operante il divieto di ritorno anche nei casi in cui, al momento della notifica, il soggetto abbia già abbandonato il territorio comunale;
la durata del periodo nel quale ai destinatari dell'avviso orale è inibito di rientrare, senza preventiva autorizzazione, nel comune dal quale sono stati allontanati è allungato, in quanto non è più «fino a tre anni» ma è «non inferiore a sei mesi e non superiore a 4 anni». Inoltre, ed ai fini che qui più interessano, non si prevede più l'ordine di "rimpatrio" con foglio di via obbligatorio nel luogo di residenza, che viene sostituito da un ordine di lasciare il territorio del comune entro un congruo termine, stabilito dal questore, comunque non superiore a quarantotto ore, t) Ciò evidenziato, va rilevato che né l'una, né l'altra modifica legislativa incidono sul fatto oggetto del ricorso in esame in quanto il provvedimento questorile di cui si controverte è stato adottato sulla base della disciplina prevista dall'art. 2 cod. antimafia nella versione previgente;
sicché è sulla base di quella disciplina che occorre che sia compiuta la verifica della legittimità del provvedimento amministrativo. Del resto la nuova formulazione dell'art. 76, comma 3, cod. antimafia - che ha trasformato il reato da contravvenzione a delitto, aggravandone il trattamento sanzionatorio - è ictu ocu/i più sfavorevole per l'imputato, ed è pertanto a lui inapplicabile, atteso il disposto dell'art. 2, quarto comma, cod. pen. In ogni caso, si tratta di modifiche normative certamente idonee a superare l'orientamento giurisprudenziale di legittimità che richiede come necessario per la legittimità del provvedimento questorile l'ordine di fare rientro nel luogo di residenza, di seguito illustrato e che, invece, trova applicazione nella fattispecie. 12. L'art. 2 cod. antimafia - nella formulazione previgente al dl. n. 123 del 2023 stabiliva che «qualora le persone indicate nell'art. 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate». In ordine alla struttura del provvedimento del Questore, di cui all'art. 2 cod. antimafia (nella formulazione previgente) quale atto presupposto della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs n. 159 del 2011 la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nel senso di ritenere che, come si evince, peraltro, in modo piano dal testo della disposizione, la legittima emissione dell'atto da parte del Questore presuppone due condizioni concomitanti, costituite dalla valutazione di pericolosità formulata dalla suddetta autorità di polizia nei confronti del destinatario, quale persona appartenente a una delle categorie indicate nel precedente art. 1 (ora, non più con riferimento alla casistica di cui alla lett. a, di seguito alla sentenza della n. 24 del 2019), e dell'accertamento che la persona si trovi fuori del luogo di residenza verso il quale esso deve essere avviato, con il contestuale divieto di permanere nel luogo di allontanamento. Pertanto, il provvedimento questorile, come affermato da Sez. 1, n. 13975 del 5/03/2020, Kim Donna, Rv. 278821, «per essere conforme al tipo configurato dalla legge, deve contemplare - quale presupposto di carattere necessario, e non eventuale o alternativo - il divieto di rientro della persona (in difetto di autorizzazione, o prima del termine imposto) nel Comune dal quale la medesima viene estromessa, coniugato con l'ordine di fare ritorno nel luogo di residenza dal quale la persona si è allontanata. L'effetto coercitivo e l'effetto inibitorio, quindi, formano contestuale oggetto del provvedimento impositivo della misura di prevenzione in esame: il legislatore, rimodulando le disposizioni previste dall'antecedente normativo costituito dal citato art. 157 r.d. n. 773 del 1931, ha unificato in una sola misura di prevenzione personale di natura promiscua le - prima distinte - previsioni del rimpatrio con il foglio di via obbligatorio e del divieto di ritorno. Si è tratto, pertanto, dalla richiamata struttura della fattispecie il logico corollario secondo cui l'accertamento del fatto che la persona si trova in un luogo diverso da quello di residenza e l'ordine impositivo dell'obbligo conseguente di farvi rientro immediato integrano condizioni imprescindibili - e fra loro non scindibili - della legittima emissione del divieto diretto allo stesso soggetto di far ritorno nel luogo dal quale egli viene allontanato». Nella medesima pronuncia si è anche affermato (in continuità con Sez. 1, n. 32397 del 02/03/2017, Protopapa, n. m.; Sez 5, n. 30915 del 21/06/2016, Tanase, n. m.; Sez. 1, n. 26674 del 21/03/2016, Munteanu, n. m.; Sez. 1, n. 44221 del 17/09/2014, Chirila, Rv. 260897) che l'atto previsto dall'art. 2 della legge citata costituisce un provvedimento di natura amministrativa caratterizzato da un'ampia discrezionalità, di natura notevolmente restrittiva e idoneo a produrre effetti giuridici immediati nella sfera giuridica del destinatario, per cui la sua adozione va preceduta da un'attenta indagine inerente a tutti gli elementi giustificativi, configurabili come indefettibili presupposti della sua legittimità. E a tal fine, il giudice, pur non dovendosi sostituire all'autorità amministrativa, tuttavia, «può e deve valutare la legittimità dell'atto, in quanto essa costituisce il presupposto necessario del giudizio in ordine alla commissione del reato oggetto della sua cognizione;
è, quindi, abilitato a svolgere il sindacato di legittimità sul provvedimento consistente nella verifica della sua conformità alle prescrizioni di legge: e tra tali prescrizioni deve annoverarsi l'obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità del soggetto. Pertanto, se all'esito di tale valutazione il giudice ritiene l'illegittimità dell'atto stesso, deve disapplicarlo, con le ineludibili conseguenze per la verifica dell'integrazione della fattispecie al suo esame (Sez. 1, n. 32397 del 02/03/2017, Protopapa, n. m.; Sez 5, n. 30915 del 21/06/2016, Tanase, n. m.; Sez. 1, n. 26674 del 21/03/2016, Munteanu, n. m.; Sez. 1, n. 44221 del 17/09/2014, Chirila, Rv. 260897)». Ciò posto, nella fattispecie va applicato il principio secondo cui le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio, sicché la mancanza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo per difformità dalla fattispecie tipica, con conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. (Sez. 1, n. 34556 del 18/04/2023, Mihai, Rv. 285058 - 01). Tutto ciò premesso va rilevato che nella fattispecie in esame risulta che il provvedimento questorile del 28 febbraio 2019 non contiene l'intimazione di fare rientro nel luogo di residenza necessaria ai fini della legittimità del Foglio di via obbligatorio di cui all'art. 2 d. Igs n. 159 del 2011, secondo la formulazione previgente rispetto alle modifiche di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) d.l. n. 123 del 2023 CO . con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste. 4. In conclusione, per le argomentazioni esposte, si impone ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
P.Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, in data 11 aprile 2025.