Sentenza 22 aprile 1999
Massime • 1
In tema di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 346 del 1998, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 8 della legge 20.11.1982 n. 890 (relativa, tra l'altro, alla notificazione di atti a mezzo posta)nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente in caso di mancato ritiro da parte del destinatario dopo soli dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale. Deve quindi ritenersi che la concreta possibilità di conoscenza del contenuto dell'atto da parte del destinatario sia pregiudicata ogniqualvolta la restituzione al mittente sia avvenuta dopo un periodo di giacenza eccessivamente breve. (Nella fattispecie, la Corte, in accoglimento del ricorso dell'imputato e ritenendo essere stato violato il diritto di difesa, ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito, in quanto il decreto di citazione a giudizio in grado di appello, notificato a mezzo posta, era stato restituito al mittente dopo dieci giorni di giacenza). (Vedi Corte cost. sentenza 22-23 settembre 1998 n. 346).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/1999, n. 6384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6384 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 22.4.1999
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. " Renato L. Calabrese " N.872
3. " Angelo Di Popolo " REGISTRO GENERALE
4. " Gennaro Marasca " N.5891/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RT AR, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia in data 22 dicembre 1997 visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Gianfranco Viglietta che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
O S S E R V A
TI AR ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato quella di primo grado, con la quale è stato dichiarato colpevole del reato previsto e punito dall'art.I Legge n.386/90. Deduce in rito la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, per non essergli stato notificato il decreto di citazione per la udienza in appello.
Nel merito lamenta apparenza della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità.
Ritiene la Corte che è fondato il primo, assorbente motivo. Rilevato preliminarmente che detto motivo riguarda la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio e che nell'ambito di tale doglianza è rilevabile ogni questione di diritto ancorché non specificamente dedotta con il ricorso, si osserva che la Corte Costituzionale, con sentenza 22/23 settembre 1998, n. 346 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.8 III comma L.20 novembre I982, n.890 (notificazioni di atti a mezzo posta e comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale". In particolare la Corte ha sottolineato che in relazione al diritto di difesa del destinatario "deve ritenersi illegittima qualsiasi disciplina che, prevedendo la restituzione, del piego al mittente dopo un termine di deposito eccessivamente breve, pregiudichi la concreta possibilità di conoscenza del contenuto dell'atto da parte del destinatario medesimo"; e precisato che "la mancata restituzione del piego al mittente dopo il decimo giorno di giacenza non solo non incide sull'individuazione del momento perfezionativo della notificazione ma nemmeno pregiudica l'interesse del notificando alla tempestiva formazione della prova dell'avvenuta notifica che può ben essere fornita, indipendentemente dal piego, dall'avviso di ricevimento, da restituirsi al mittente in raccomandazione e mediante il quale questi potrà dimostrare la regolarità della notificazione", avvenuta, ai sensi del IV comma dell'art.8 L.890/82, "decorsi dieci giorni dalla data di deposito".
Nella fattispecie, decorsi dieci giorni dal deposito il "piego" non ritirato venne restituito al mittente e si è venuta così a creare la situazione di violazione del diritto di difesa "stigmatizzata" dalla Corte Costituzionale e che nella sostanza si traduce nella nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
P. Q. M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 22 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 1999