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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/11/2025, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4686/2023
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ON ON Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. GI AZ PI Giudice relatore nel procedimento iscritto al n. r.g. 4686/2023 promosso da:
, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Mauro Bordone, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Francesca Valeria Barletta, giusta procura in atti
RESISTENTE visti gli atti e i documenti del procedimento;
udita la relazione del Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 473 bis. 29 c.p.c. del 30/11/2023
[...]
chiedeva a questo Tribunale la modifica delle condizioni di Parte_1 separazione statuite con decreto di omologa n. cron. 1258/2020 del
13/02/2020.
Nello specifico, la ricorrente chiedeva l'aumento dell'assegno di mantenimento per sé da € 135,00 ad € 800,00, rappresentando che tale aumento era necessario per pagare le rate del mutuo cointestato gravante sulla casa coniugale atteso che, a suo dire, il coniuge, che si era impegnato al pagamento in via esclusiva in sede di separazione, si era reso inadempiente. Chiedeva pertanto che il Tribunale onerasse la ricorrente al pagamento delle rate del mutuo.
1 Rappresentava altresì che le condizioni economiche del coniuge erano migliorate in quanto quest'ultimo era percettore di un reddito annuo pari a circa € 25.000,00 ed era divenuto proprietario di un immobile per successione ereditaria.
All'udienza di prima comparizione del 17/04/2024 veniva dichiarata la contumacia di , la ricorrente insisteva in atti. CP_1
Con ordinanza resa in pari data il Giudice disponeva in via temporanea, a far data dalla domanda, l'obbligo a carico di CP_1 di versare un assegno mensile di complessivi € 435,00, di cui €
135,00 a titolo di mantenimento della coniuge e di € 300,00 per il figlio minore, nonché incaricava la Guardia di Finanza competente per territorio di compiere accertamenti economico-patrimoniali su parte resistente che venivano depositati in data 08/11/2024.
Con comparsa del 14/11/2024 si costituiva il Controparte_1 quale contestava l'avvenuto miglioramento delle proprie condizioni economiche in quanto come da dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni ed accertato anche dalle indagini della polizia tributaria, lo stesso percepiva entrate derivanti da lavoro dipendente pari a circa
21.000 euro, con una retribuzione mensile di circa 1.100,00 euro ed era ancora gravato da un prestito personale acceso nel 2021 che prevedeva un rateo mensile di € 228,00.
Riferiva, altresì, che l'immobile di cui era divenuto proprietario per successione, era in comproprietà pro indiviso con i due fratelli con uno dei quali lo stesso era andato ad abitare al fine di dividere le spese.
In ultimo rappresentava che erroneamente a quanto dedotto dal
Giudice nei provvedimenti temporanei ed urgenti, il figlio delle parti non era minore d'età, in quanto maggiorenne già all'epoca della separazione ed in ogni caso evidenziava che la ricorrente non aveva chiesto un aumento dell'assegno di mantenimento per il figlio, oggi ventiseienne, bensì unicamente per sé.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso per la mancanza di fatti nuovi e sopravvenuti e la conferma dei provvedimenti statuiti in sede di separazione concernenti il mantenimento della coniuge per un importo mensile di € 135,00, mentre per quanto concerne il figlio
2 , nato il [...] chiedeva la revoca dell'assegno mensile Per_1 di mantenimento pari ad € 100,00 a far data dalla domanda attesa la colpevole inerzia dello stesso nello rendersi economicamente indipendente o, in subordine, la conferma dell'importo mensile statuito negli accordi di separazione.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 20/11/2024 il Giudice rinviava la causa per la decisione assegnando i termini di legge.
Con provvedimento del 18/09/2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda.
Preliminarmente va revocata l'ordinanza del Giudice istruttore del
17/04/2024 con cui è stato disposto l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio sul presupposto delle sopravvenute esigenze del minore. Trattasi infatti di un evidente refuso, atteso che il figlio della coppia non è minore di età né tantomeno la ricorrente ha chiesto un aumento del contributo per il figlio rispetto a quello concordato in sede di separazione.
Passando al merito, il Tribunale deve pronunciarsi sulla possibilità di modificare o revocare la pattuizione contenuta negli accordi di separazione consensuale.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, nell'ambito nei negozi che hanno causa nella separazione personale dei coniugi occorre distinguere tra contenuto essenziale (o necessario) degli accordi di separazione, collegato direttamente al rapporto matrimoniale, e contenuto eventuale (o accessorio) degli stessi, collegato in via soltanto estrinseca con i patti principali. Tali negozi, ci si riferisce ai patti accessori, non si configurano come convenzioni matrimoniali ex art. 162 c.c., ma costituiscono espressione di libera autonomia contrattuale, volta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 1322 c.c., che rispondono, di norma, ad un originario e unitario spirito di sistemazione, a seguito della crisi della coppia, di tutta quell'ampia serie di rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati
(anche solo riflessi) patrimoniali, maturati nel corso della convivenza matrimoniale (v. in particolare Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4306 del
3 15/05/1997; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11342 del 17/06/2004;
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8516 del 12/04/2006 e da ultimo
Cassazione civile sez. I, 22/07/2024, n.20034).
Dette pattuizioni possono coesistere nello stesso atto, ma la relativa disciplina giuridica è profondamente diversa, poiché gli accordi che disciplinano il contenuto necessario della separazione possono essere revocati e modificati ai sensi dell'art. 710 c.p.c. (nella specie applicabile ratione temporis, poi sostituito dall'attuale art. 473-bis 29,
c.p.c.) e, con riguardo ai coniugi, sono destinati ad essere superati dalla pronuncia di divorzio, che reca con sé nuove condizioni correlate all'acquisto del nuovo status, mentre gli accordi semplicemente occasionati dalla procedura separativa sono assoggettati alla disciplina propria dei negozi giuridici e sono sottratti alla statuizione del giudice del divorzio (o come in questo caso del giudice chiamato a pronunciarsi sulla revisione delle condizioni di separazione) che non può revocarli o modificarne il contenuto (cfr. sulla diversità di disciplina, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24687 del
11/08/2022).
La distinzione tra contenuto necessario e contenuto eventuale delle condizioni di separazione non corrisponde automaticamente alla distinzione tra pattuizioni tipiche o atipiche, poiché le parti possono prevedere modalità atipiche di regolamentazione dei loro rapporti a seguito della separazione che, però, attengono al contenuto essenziale delle condizioni di separazione, in quanto destinate ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione.
Nel caso di specie, l'accordo di accollo delle rate del mutuo non rientra nel contenuto essenziale delle condizioni di separazione – in quanto non destinato ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione – ma è riconducibile al contenuto accessorio delle stesse, costituendo espressione di libera autonomia contrattuale, e come tale il Tribunale non può modificarlo.
Pure prescindendo dalle superiori considerazioni, l'assegno di mantenimento non può essere aumentato e ciò perché dal tenore
4 letterale dell'accordo di separazione poi oggetto di omologa non è dato evincere che il mantenimento dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore della attrice sia stato subordinato all'adempimento dell'accollo interno delle rate del mutuo a carico del
. In tal senso, l'accordo tra le parti dispone che le rate del CP_1 mutuo sarebbero state pagate sino alla sua estinzione (il mutuo è stato acceso nel 2006 e prevede un piano di ammortamento della durata di 25 anni e dunque con scadenza nel 2031) senza prevedere,
a saldo concluso, alcun meccanismo di revisione dell'importo dell'assegno di mantenimento.
In ogni caso, non vi sono sopravvenienze tali da determinare la modifica dell'assegno di mantenimento in favore dell'attrice.
Come visto, l'inadempimento dell'accollo interno in ordine al pagamento delle rate di mutuo può rappresentare un'evenienza, peraltro già prevedibile in sede di separazione, che giustifica l'utilizzo di rimedi negoziali ma non può di per sé considerarsi un fatto sopravvenuto idoneo ad incidere sulla modifica del regolamento consensuale che le parti hanno inteso complessivamente darsi in sede di omologa.
Per altro verso, va osservato che non è stata data piena prova del miglioramento delle condizioni economiche del resistente posto che parte attrice non ha indicato quali erano le condizioni economiche godute al tempo della omologa rispetto a quelle attuali né ha allegato che il convenuto abbia incrementato i suoi guadagni da lavoro dipendente. La circostanza poi che il convenuto avrebbe ricevuto in eredità l'immobile in cui attualmente vive non appare dirimente siccome trattasi di immobile pervenutogli solo in quota parte di 1/3 assieme al fratello e alla sorella e non è stato specificato quale sarebbe l'entità del canone di locazione asseritamente risparmiato al netto delle spese che in quota parte oggi gravano sul convenuto in relazione alla comproprietà dell'immobile.
Per quanto concerne la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, formulata da parte resistente in seno alla costituzione in giudizio avvenuta oltre i termini di legge, la stessa va dichiarata inammissibile in quanto tardiva.
5 Le spese di lite vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
REVOCA l'ordinanza del 17/04/2024 con cui è stato disposto a far data dalla domanda l'obbligo di di corrispondere Controparte_1 in favore di un assegno mensile di € 435,00 Parte_1
RIGETTA le domande proposte con il ricorso ex art. 473 bis. 29 c.p.c. da;
Parte_1
DICHIARA inammissibile la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio formulata Controparte_2 tardivamente da . Controparte_1
SPESE COMPENSATE
Siracusa, 30.10.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GI AZ PI ON ON
6
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ON ON Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. GI AZ PI Giudice relatore nel procedimento iscritto al n. r.g. 4686/2023 promosso da:
, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Mauro Bordone, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Francesca Valeria Barletta, giusta procura in atti
RESISTENTE visti gli atti e i documenti del procedimento;
udita la relazione del Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 473 bis. 29 c.p.c. del 30/11/2023
[...]
chiedeva a questo Tribunale la modifica delle condizioni di Parte_1 separazione statuite con decreto di omologa n. cron. 1258/2020 del
13/02/2020.
Nello specifico, la ricorrente chiedeva l'aumento dell'assegno di mantenimento per sé da € 135,00 ad € 800,00, rappresentando che tale aumento era necessario per pagare le rate del mutuo cointestato gravante sulla casa coniugale atteso che, a suo dire, il coniuge, che si era impegnato al pagamento in via esclusiva in sede di separazione, si era reso inadempiente. Chiedeva pertanto che il Tribunale onerasse la ricorrente al pagamento delle rate del mutuo.
1 Rappresentava altresì che le condizioni economiche del coniuge erano migliorate in quanto quest'ultimo era percettore di un reddito annuo pari a circa € 25.000,00 ed era divenuto proprietario di un immobile per successione ereditaria.
All'udienza di prima comparizione del 17/04/2024 veniva dichiarata la contumacia di , la ricorrente insisteva in atti. CP_1
Con ordinanza resa in pari data il Giudice disponeva in via temporanea, a far data dalla domanda, l'obbligo a carico di CP_1 di versare un assegno mensile di complessivi € 435,00, di cui €
135,00 a titolo di mantenimento della coniuge e di € 300,00 per il figlio minore, nonché incaricava la Guardia di Finanza competente per territorio di compiere accertamenti economico-patrimoniali su parte resistente che venivano depositati in data 08/11/2024.
Con comparsa del 14/11/2024 si costituiva il Controparte_1 quale contestava l'avvenuto miglioramento delle proprie condizioni economiche in quanto come da dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni ed accertato anche dalle indagini della polizia tributaria, lo stesso percepiva entrate derivanti da lavoro dipendente pari a circa
21.000 euro, con una retribuzione mensile di circa 1.100,00 euro ed era ancora gravato da un prestito personale acceso nel 2021 che prevedeva un rateo mensile di € 228,00.
Riferiva, altresì, che l'immobile di cui era divenuto proprietario per successione, era in comproprietà pro indiviso con i due fratelli con uno dei quali lo stesso era andato ad abitare al fine di dividere le spese.
In ultimo rappresentava che erroneamente a quanto dedotto dal
Giudice nei provvedimenti temporanei ed urgenti, il figlio delle parti non era minore d'età, in quanto maggiorenne già all'epoca della separazione ed in ogni caso evidenziava che la ricorrente non aveva chiesto un aumento dell'assegno di mantenimento per il figlio, oggi ventiseienne, bensì unicamente per sé.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso per la mancanza di fatti nuovi e sopravvenuti e la conferma dei provvedimenti statuiti in sede di separazione concernenti il mantenimento della coniuge per un importo mensile di € 135,00, mentre per quanto concerne il figlio
2 , nato il [...] chiedeva la revoca dell'assegno mensile Per_1 di mantenimento pari ad € 100,00 a far data dalla domanda attesa la colpevole inerzia dello stesso nello rendersi economicamente indipendente o, in subordine, la conferma dell'importo mensile statuito negli accordi di separazione.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 20/11/2024 il Giudice rinviava la causa per la decisione assegnando i termini di legge.
Con provvedimento del 18/09/2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda.
Preliminarmente va revocata l'ordinanza del Giudice istruttore del
17/04/2024 con cui è stato disposto l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio sul presupposto delle sopravvenute esigenze del minore. Trattasi infatti di un evidente refuso, atteso che il figlio della coppia non è minore di età né tantomeno la ricorrente ha chiesto un aumento del contributo per il figlio rispetto a quello concordato in sede di separazione.
Passando al merito, il Tribunale deve pronunciarsi sulla possibilità di modificare o revocare la pattuizione contenuta negli accordi di separazione consensuale.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, nell'ambito nei negozi che hanno causa nella separazione personale dei coniugi occorre distinguere tra contenuto essenziale (o necessario) degli accordi di separazione, collegato direttamente al rapporto matrimoniale, e contenuto eventuale (o accessorio) degli stessi, collegato in via soltanto estrinseca con i patti principali. Tali negozi, ci si riferisce ai patti accessori, non si configurano come convenzioni matrimoniali ex art. 162 c.c., ma costituiscono espressione di libera autonomia contrattuale, volta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 1322 c.c., che rispondono, di norma, ad un originario e unitario spirito di sistemazione, a seguito della crisi della coppia, di tutta quell'ampia serie di rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati
(anche solo riflessi) patrimoniali, maturati nel corso della convivenza matrimoniale (v. in particolare Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4306 del
3 15/05/1997; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11342 del 17/06/2004;
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8516 del 12/04/2006 e da ultimo
Cassazione civile sez. I, 22/07/2024, n.20034).
Dette pattuizioni possono coesistere nello stesso atto, ma la relativa disciplina giuridica è profondamente diversa, poiché gli accordi che disciplinano il contenuto necessario della separazione possono essere revocati e modificati ai sensi dell'art. 710 c.p.c. (nella specie applicabile ratione temporis, poi sostituito dall'attuale art. 473-bis 29,
c.p.c.) e, con riguardo ai coniugi, sono destinati ad essere superati dalla pronuncia di divorzio, che reca con sé nuove condizioni correlate all'acquisto del nuovo status, mentre gli accordi semplicemente occasionati dalla procedura separativa sono assoggettati alla disciplina propria dei negozi giuridici e sono sottratti alla statuizione del giudice del divorzio (o come in questo caso del giudice chiamato a pronunciarsi sulla revisione delle condizioni di separazione) che non può revocarli o modificarne il contenuto (cfr. sulla diversità di disciplina, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24687 del
11/08/2022).
La distinzione tra contenuto necessario e contenuto eventuale delle condizioni di separazione non corrisponde automaticamente alla distinzione tra pattuizioni tipiche o atipiche, poiché le parti possono prevedere modalità atipiche di regolamentazione dei loro rapporti a seguito della separazione che, però, attengono al contenuto essenziale delle condizioni di separazione, in quanto destinate ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione.
Nel caso di specie, l'accordo di accollo delle rate del mutuo non rientra nel contenuto essenziale delle condizioni di separazione – in quanto non destinato ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione – ma è riconducibile al contenuto accessorio delle stesse, costituendo espressione di libera autonomia contrattuale, e come tale il Tribunale non può modificarlo.
Pure prescindendo dalle superiori considerazioni, l'assegno di mantenimento non può essere aumentato e ciò perché dal tenore
4 letterale dell'accordo di separazione poi oggetto di omologa non è dato evincere che il mantenimento dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore della attrice sia stato subordinato all'adempimento dell'accollo interno delle rate del mutuo a carico del
. In tal senso, l'accordo tra le parti dispone che le rate del CP_1 mutuo sarebbero state pagate sino alla sua estinzione (il mutuo è stato acceso nel 2006 e prevede un piano di ammortamento della durata di 25 anni e dunque con scadenza nel 2031) senza prevedere,
a saldo concluso, alcun meccanismo di revisione dell'importo dell'assegno di mantenimento.
In ogni caso, non vi sono sopravvenienze tali da determinare la modifica dell'assegno di mantenimento in favore dell'attrice.
Come visto, l'inadempimento dell'accollo interno in ordine al pagamento delle rate di mutuo può rappresentare un'evenienza, peraltro già prevedibile in sede di separazione, che giustifica l'utilizzo di rimedi negoziali ma non può di per sé considerarsi un fatto sopravvenuto idoneo ad incidere sulla modifica del regolamento consensuale che le parti hanno inteso complessivamente darsi in sede di omologa.
Per altro verso, va osservato che non è stata data piena prova del miglioramento delle condizioni economiche del resistente posto che parte attrice non ha indicato quali erano le condizioni economiche godute al tempo della omologa rispetto a quelle attuali né ha allegato che il convenuto abbia incrementato i suoi guadagni da lavoro dipendente. La circostanza poi che il convenuto avrebbe ricevuto in eredità l'immobile in cui attualmente vive non appare dirimente siccome trattasi di immobile pervenutogli solo in quota parte di 1/3 assieme al fratello e alla sorella e non è stato specificato quale sarebbe l'entità del canone di locazione asseritamente risparmiato al netto delle spese che in quota parte oggi gravano sul convenuto in relazione alla comproprietà dell'immobile.
Per quanto concerne la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, formulata da parte resistente in seno alla costituzione in giudizio avvenuta oltre i termini di legge, la stessa va dichiarata inammissibile in quanto tardiva.
5 Le spese di lite vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
REVOCA l'ordinanza del 17/04/2024 con cui è stato disposto a far data dalla domanda l'obbligo di di corrispondere Controparte_1 in favore di un assegno mensile di € 435,00 Parte_1
RIGETTA le domande proposte con il ricorso ex art. 473 bis. 29 c.p.c. da;
Parte_1
DICHIARA inammissibile la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio formulata Controparte_2 tardivamente da . Controparte_1
SPESE COMPENSATE
Siracusa, 30.10.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
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