Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 23/05/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
Cron. N. I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Rep. N. Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile, nella persona del
Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla R. Gen. N. 1287/2025
Camp. Civ. N.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1287/2025 Ruolo Generale promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
OGGETTO: in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. DAGHETTI RUDY per procura in atti;
Somministrazione
RICORRENTE
contro
(C.F. ) _1 C.F._1
RESISTENTE - CONTUMACE
In punto: Somministrazione
CONCLUSIONI
Del ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza così
giudicare:
In via principale: previo accertamento del diritto dell'istante di
interrompere il servizio di fornitura idrica dell'immobile identificato al foglio 7 ;
mappale 7726; sub 710, di proprietà del signor (C.F.: _1
), facente parte del contesto condominiale sito nel Comune C.F._1
di Urgnano (BG) in via Padre Virgilio Giupponi n. 16-74, per tutti i motivi sopra
dedotti e per l'effetto, autorizzare la sigillatura delle valvole e/o tubazioni
deputate alla fornitura di acqua nonché, autorizzare i tecnici incaricati
dall'amministratore pro-tempore ad accedere nell'unità immobiliare del resistente
e pertinenze di esso ove è ubicato il sotto contatore per provvedere alla sigillatura
delle valvole e tubazioni.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3 marzo 2025 il
[...]
(di seguito, per brevità, il , Parte_1 Parte_1
premettendo che il condomino ha maturato una morosità a _1
titolo di spese condominiali pari complessivamente ad euro 4.745,71 e che le azioni esperite nei suoi confronti per il recupero di tale credito si sono rivelate infruttuose, ha adito l'Intestato Tribunale al fine di sentir accertato il proprio diritto ad interrompere il servizio di fornitura idrica presso l'immobile del resistente, con conseguente rilascio di autorizzazione per il relativo accesso al fine di sigillare le valvole deputate alla fornitura dell'acqua.
pur avendo ricevuto rituale notifica del ricorso e del _1
decreto di fissazione udienza, non si è costituito e per questo ne è stata - 3 -
dichiarata la contumacia.
La causa, ravvisatane la natura documentale, è stata infine trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. sulle precisate conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso promosso dal è fondato e merita Parte_1
accoglimento nei termini e per le ragioni che seguono.
Nel caso concreto trova applicazione il disposto normativo dell'art. 63 comma 3 disp. att. c.c., secondo cui “in caso di mora nel pagamento dei
contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può
sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni
suscettibili di godimento separato”.
La norma in esame garantisce un potere in linea di principio esercitabile in via di autotutela, salvo il caso in cui la sospensione richieda l'effettuazione di interventi nella proprietà esclusiva dei condomini morosi,
con conseguente necessità di accesso nell'unità di proprietà degli stessi per l'esecuzione degli interventi di distacco.
In caso di opposizione da parte dei condomini, diventa dunque necessario per il il ricorso all'autorità giudiziaria, volto ad Parte_1
ottenere l'accertamento dei presupposti della sospensione e l'adempimento coattivo dei correlati obblighi di cooperazione gravanti sul condomino moroso. - 4 -
Ciò posto, si fa in primo luogo rilevare che nel caso di specie la sussistenza di una situazione di prolungato inadempimento di _1
all'obbligo di pagamento delle spese condominiali trova riscontro nella documentazione prodotta con il ricorso e, segnatamente: nella lettera datata
4 giugno 2024 con cui il ha diffidato ad adempiere Parte_1 _1
(cfr. doc. 2 di parte ricorrente); nel decreto ingiuntivo immediatamente
[...]
esecutivo emesso dal Giudice di Pace di Bergamo in data 31 agosto 2024
(cfr. doc. 2 di parte ricorrente); nell'atto di precetto datato 5 settembre 2024
(cfr. doc. 2 di parte ricorrente); nel bilancio preventivo 2025 e consuntivo
2023/2024 del (cfr. doc. 5 di parte ricorrente). Parte_1
In secondo luogo, si osserva che lo specifico servizio che il intende sospendere (erogazione dell'acqua) rientra tra quelli Parte_1
suscettibili di godimento separato, attesa la presenza, secondo quanto allegato in atti, di contatori parziali all'interno di ogni singolo appartamento.
Per la sospensione del servizio idrico è dunque tecnicamente indispensabile intervenire all'interno dell'unità dei condomini morosi.
Non è tuttavia possibile autorizzare il ad effettuare Parte_1
direttamente l'accesso, a fronte della contraria volontà dei condomini.
Dalla richiamata norma attributiva del potere di sospensione è
desumibile, infatti, l'implicito dovere dei condomini morosi di tollerare l'esecuzione di tutte le opere necessarie all'interno della propria unità - 5 -
abitativa per il distacco dal servizio comune, suscettibile di godimento separato. Non è invece previsto il potere del Condominio di accedere direttamente, senza il consenso dei condomini, nell'unità abitativa di loro proprietà., in quanto altrimenti si consentirebbe un'invasione dell'inviolabile libertà domiciliare
Conseguentemente, deve essere ordinato a di permettere _1
l'accesso nella propria unità abitativa all'amministratore del Condominio
ed ai tecnici dallo stesso incaricati per la realizzazione delle opere necessarie alla sospensione della fornitura dell'acqua.
Le spese del presente giudizio seguono l'ordinario criterio della soccombenza e si liquidano in dispositivo, assumendo a riferimento lo scaglione per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa e secondo i valori minimi, attesa l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità ed in considerazione dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. ordina a di permettere l'accesso nella propria unità _1
abitativa, sita nel Comune di Urgnano, in via Padre Virgilio Giupponi n.
16-74, catastalmente identificata al foglio 7, mapp. 7726, sub. 710,
all'amministratore del ed ai tecnici Parte_1 - 6 -
da esso incaricati per la realizzazione delle opere necessarie alla sospensione della fornitura di acqua;
2. condanna a rimborsare le spese di lite a favore di _1
, liquidandone l'ammontare in euro Parte_1
2.906,00 per compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014 ed euro
545,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bergamo, il giorno 23 maggio 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)