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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 21/10/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IM De UC Presidente Relatore
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4227/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 10/08/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. PROIETTI STELLA LAURA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) I coniugi e vivranno separati con Parte_1 Parte_2 reciproca libertà di residenza e di domicilio, con l'obbligo di comunicarlo all'altro coniuge e con l'obbligo di mutuo rispetto.
2) La Sig.ra , proprietaria esclusiva dell'immobile sito in Bagnolo San Parte_2 Vito (MN), Frazione di San Biagio via Giorgio La Pira n. 11, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Bagnolo San Vito al foglio 3, particella 29, subalterno 5, trasferisce con effetto immediato al coniuge sig. la Parte_1 piena proprietà del predetto immobile. Il sig. dichiara Parte_1 espressamente di accettare il passaggio di proprietà in suo favore. Tale trasferimento avviene a titolo gratuito, quale regolazione dei rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione personale, e si chiede che sia recepito nel verbale e nel decreto di omologazione. Il mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile continuerà ad essere onorato dal sig. che Parte_1 provvederà a trasferirlo a sé medesimo con il consenso della banca.
3) L'autovettura modello Ypsilon, marca Lancia, targata EN801JL intestata alla signora verrà trasferita in proprietà esclusiva al marito Parte_2 Pt_1
con rinuncia espressa da parte della moglie del corrispettivo in denaro.
[...] L'autovettura modello Fiesta marca Ford targata FA679HF di proprietà di entrambi i coniugi passerà in esclusiva proprietà del sig. con Parte_1 espressa rinuncia da parte della moglie del corrispettivo in denaro per la sua quota e l'autovettura modello Punto, marca Fiat targata DZ020YZ resterà in proprietà del marito.
4) I beni mobili, gli arredi, i corredi e le suppellettili attualmente presenti presso la casa familiare rimarranno nell'esclusiva disponibilità del sig. . Parte_1
5) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente a qualunque contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
6) I coniugi dichiarano reciprocamente, per quanto di rispettiva competenza, e adempiuto quanto sopra, di avere già regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale tra loro intercorrente e di non avere pertanto nulla a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione o causa, l'uno dall'altro, rinunciando reciprocamente sin d'ora a ogni e qualsivoglia azione di rivalsa e/o pretesa risarcitoria l'uno nei confronti dell'altro. Le spese e le competenze relative alla presente procedura resteranno a carico di ciascuna delle parti per la quota di rispettiva competenza. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in GN (MN) in data 18/04/1998 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 7, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1998) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei
2 coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GN di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 16/10/2025.
Il Presidente
IM De UC
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IM De UC Presidente Relatore
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4227/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 10/08/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. PROIETTI STELLA LAURA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) I coniugi e vivranno separati con Parte_1 Parte_2 reciproca libertà di residenza e di domicilio, con l'obbligo di comunicarlo all'altro coniuge e con l'obbligo di mutuo rispetto.
2) La Sig.ra , proprietaria esclusiva dell'immobile sito in Bagnolo San Parte_2 Vito (MN), Frazione di San Biagio via Giorgio La Pira n. 11, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Bagnolo San Vito al foglio 3, particella 29, subalterno 5, trasferisce con effetto immediato al coniuge sig. la Parte_1 piena proprietà del predetto immobile. Il sig. dichiara Parte_1 espressamente di accettare il passaggio di proprietà in suo favore. Tale trasferimento avviene a titolo gratuito, quale regolazione dei rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione personale, e si chiede che sia recepito nel verbale e nel decreto di omologazione. Il mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile continuerà ad essere onorato dal sig. che Parte_1 provvederà a trasferirlo a sé medesimo con il consenso della banca.
3) L'autovettura modello Ypsilon, marca Lancia, targata EN801JL intestata alla signora verrà trasferita in proprietà esclusiva al marito Parte_2 Pt_1
con rinuncia espressa da parte della moglie del corrispettivo in denaro.
[...] L'autovettura modello Fiesta marca Ford targata FA679HF di proprietà di entrambi i coniugi passerà in esclusiva proprietà del sig. con Parte_1 espressa rinuncia da parte della moglie del corrispettivo in denaro per la sua quota e l'autovettura modello Punto, marca Fiat targata DZ020YZ resterà in proprietà del marito.
4) I beni mobili, gli arredi, i corredi e le suppellettili attualmente presenti presso la casa familiare rimarranno nell'esclusiva disponibilità del sig. . Parte_1
5) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente a qualunque contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
6) I coniugi dichiarano reciprocamente, per quanto di rispettiva competenza, e adempiuto quanto sopra, di avere già regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale tra loro intercorrente e di non avere pertanto nulla a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione o causa, l'uno dall'altro, rinunciando reciprocamente sin d'ora a ogni e qualsivoglia azione di rivalsa e/o pretesa risarcitoria l'uno nei confronti dell'altro. Le spese e le competenze relative alla presente procedura resteranno a carico di ciascuna delle parti per la quota di rispettiva competenza. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in GN (MN) in data 18/04/1998 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 7, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1998) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei
2 coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GN di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 16/10/2025.
Il Presidente
IM De UC
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