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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 15/07/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
R.G. 220/2024
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott. ssa Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LONGARINI MASSIMO elettivamente domiciliato in Terni via Fratini 55 presso lo studio del difensore appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. LEPORONI Controparte_1 P.IVA_1
DANIELE elettivamente domiciliato in CORSO VECCHIO 13 TERNI presso lo studio del difensore appellato
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
25.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 167/2024 il Tribunale di Terni , accogliendo la domanda proposta (in via subordinata) da nei confronti di , ha condannato Controparte_1 Parte_1
quest'ultima a pagare l'importo residuo di euro 8.000 iva inclusa, quale parte del complessivo corrispettivo di euro 20.500,00 iva inclusa dovuto ex art. 2225 c.c. per alcune riparazioni che l'officina aveva compiuto sul veicolo Mercedes di CP_1
proprietà della Pt_1
Con atto di citazione in appello notificato il 2.4.2024 ha impugnato Parte_1
detta sentenza chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto della domanda di pagamento formulata dall'appellata.
Con diverse censure, l'appellante ha lamentato la contraddittorietà della motivazione laddove il Tribunale ha ritenuto che non fosse essenziale, nel processo formativo della volontà, la presentazione di un preventivo di spesa, al contrario ciò era fondamentale anche per valutare se avvalersi dei benefici della legge 104 (non previsti per le riparazioni ma per l'acquisto di un'auto nuova), inoltre aveva agito in violazione CP_1
del codice del consumo. La sentenza sarebbe contraddittoria anche perché non vi è alcuna prova delle presunte telefonate con cui l'appellante sarebbe stata informata dei presumibili costi di riparazione del veicolo.
La sentenza sarebbe poi nulla per violazione di norme processuali, per aver la parte attrice allargato il thema decidendum con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.
Ancora, controparte non avrebbe assolto all'onere della prova, sia perché non ha provato l'esistenza del contratto e delle riparazioni effettuate, sia perché la fattura è un documento unilaterale. Inoltre il giudice non avrebbe potuto liquidare il compenso ex art. 2225 c.c. perché tale norma prevede un intervento surrogatorio del giudice quando difettano tariffe professionali o usi, nella specie esistenti. Infine, il giudice non avrebbe dovuto condannare l'appellante alle spese perché la controparte non aveva accettato la proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal giudice.
pag. 2/9 Si è costituita chiedendo in via preliminare ed in rito di dichiarare Controparte_1
inammissibile l'appello, nel merito ha chiesto che il gravame venga respinto perché infondato in fatto e diritto.
Quanto all'eccezione in rito, ha dedotto che l'appello è carente dell'esposizione di parti argomentative che pongano un'espressa censura ai capi impugnati, anzi vi sarebbe acquiescenza con riguardo al punto 4 (accettazione delle riparazioni eseguite e della fattura, mancata denuncia di vizi nel termine decadenziale di cui all'art. 2226 c.c.).
Nel merito, oltre a denunciare la novità delle questioni relative alla legge 104 ed alla qualità di consumatrice della ha dedotto l'irrilevanza della mancata fornitura Pt_1
del preventivo e dell'emissione della fattura in forma cartacea anziché elettronica, ha dedotto che il mercuriale di Confartigianato, oltre ad essere un documento nuovo, è sfavorevole alla tesi dell'appellante poiché prevede per la manodopera un costo orario addirittura superiore a quello applicato da Inoltre, tali tariffe non hanno ad CP_1
oggetto il costo dei pezzi di ricambio, cosicché la contestazione dell'appellante è generica. Altrettanto generiche le presunte violazioni del rito istruttorio e la contestazione sulla “eccessività” della fattura. L'appellata ha altresì esposto che l'antieconomicità della riparazione emergeva fin da subito, che il veicolo era stato trattenuto in officina con l'accordo tacito di attendere l'esito della trattativa stragiudiziale con la compagnia, tanto è vero che ad aprile 2019 il legale della sig. aveva inviato alla compagnia la richiesta di saldo della fattura emessa da Pt_1
CP_1
Con ordinanza del 13.6.2024 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
La causa viene in decisione ex art. 350 bis c.p.c. all'esito dello scambio di note conclusionali e note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione orale.
pag. 3/9 Preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità dell'appello è da ritenersi infondata poiché l'atto introduttivo, seppure non distinguendo le singole censure con numeri e paragrafi separati, è sufficientemente specifico, con indicazione dei punti della sentenza appellata e la menzione degli errori compiuti dal primo giudice che hanno riverberato i loro effetti sulla decisione impugnata.
Ciò premesso, alcun vizio di nullità affligge l'impugnata sentenza ed alcun allargamento indebito del thema decidendum si è avuto con la prima memoria 183 c.p.c. Come è noto, si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una
"causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice "emendatio" quando si incida sulla "causa petendi", in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (si veda, fra le altre, Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 20/07/2012, n. 12621).
Nel caso di specie parte attrice, con il deposito delle memorie 183, è rimasta nell'ambito della vicenda originaria, offrendo ulteriori particolari inerenti la medesima vicenda a confutazione di quanto esposto nella comparsa di costituzione e producendo nuovi documenti, come era certamente consentito dal codice di rito.
Sempre in via preliminare, tenuto conto dell'effetto devolutivo dell'appello, i cui limiti sono segnati dai capi e dai punti della sentenza che sono stati specificamente impugnati, non è contestata, salvo che per uno scambio telefonico di dicembre 2018 tra le parti, la ricostruzione fattuale della vicenda operata dal primo giudice a pag. 3 e 4 della pag. 4/9 sentenza. Risulta quindi incontestato che a seguito di un incidente stradale la signora proprietaria del veicolo Mercedes targato EX653JJ, intendendo ripararlo lo Pt_1
portò dapprima presso l'officina che avrebbe offerto euro 5.000,00 in Controparte_2
cambio della cessione dello stesso (reputando, evidentemente, antieconomica la riparazione), e poi presso la , convenzionata con l'assicurazione dell'auto, CP_1
. CP_3
Ugualmente pacifico che la signora non ha mai specificamente contestato le Pt_1
spese sostenute e riparazioni effettuate, nemmeno con riguardo alla congruità dei valori ivi indicati per i pezzi di ricambio e al costo della manodopera, e neppure risultano denunciati vizi o difetti dell'opera eseguita.
Escludendo le argomentazioni nuove – perciò inammissibili – proposte per la prima volta in appello, quali la violazione del codice del consumo o la impossibilità di accedere all'acquisto di una nuova vettura con la legge 104 del 1992, l'argomento principale su cui si fonda l'appello è l'assenza di un preventivo di spesa, che doveva asseritamente costituire presupposto necessario affinchè la proprietaria acconsentisse all'effettuazione delle riparazioni;
diretta conseguenza di tale mancanza, sempre secondo la prospettazione della è che non è mai intervenuto accordo né sulle Pt_1
riparazioni da effettuare né sul prezzo delle stesse.
La tuttavia, non ha provato che l'accordo con l'officina fosse nel senso che, Pt_1
finché non le fosse stato sottoposto un preventivo e lo avesse approvato, le riparazioni non dovevano essere eseguite. Anzi, il fatto stesso che la macchina fosse stata portata in officina a fine novembre 2018 e riconsegnata a metà gennaio 2019; che nelle more vi siano stati numerosi contatti telefonici tra le parti, confermati dal marito della Pt_1
escusso come testimone;
che a dicembre 2018 la vettura sia stata periziata dall'assicurazione, dimostrano che esisteva un accordo verbale per procedere alla riparazione, confidando la proprietaria nel fatto che l'integrale costo sarebbe stato a pag. 5/9 carico dell'assicurazione. La signora ha espressamente allegato di essersi Pt_1
recata dalla perché era convenzionata con le era chiaro dunque CP_1 CP_3
l'intento di coinvolgere fin da subito la compagnia assicuratrice affinchè provvedesse al pagamento delle riparazioni.
Il fatto stesso che l'auto incidentata sia stata lasciata presso l'officina un paio di mesi consente di desumere che la volontà della proprietaria fosse quella di procedere alla riparazione, indipendentemente dal previo esame di un preventivo di spesa. Non avrebbe avuto senso pretendere un preventivo dall'officina se la stima dei danni doveva essere fatta dal perito della compagnia assicurativa. Né rileva che la proposta di liquidazione da parte dell'assicurazione rechi la data del 18.1.2019 e la fattura la data, anteriore, del 15.1.2019. La carrozzeria ha provveduto alla riparazione, come di consueto avviene, solo dopo l'accesso del perito per esaminare i danni. La quasi contestualità fra data fattura e data proposta di liquidazione verosimilmente implica che il perito avesse anticipato le sue conclusioni all'officina. Tale circostanza risulta, peraltro, dalle dichiarazioni del legale rappresentante dell'attrice, che ha dichiarato a riguardo “ci limitammo a constatare che, come ho già detto, la valutazione del perito dell'assicurazione era in linea con la nostra, essendo addivenuti ad una valutazione concordata col perito”, nonché dalle concordi dichiarazioni della teste colei che Tes_1
svolse la valutazione per conto di . CP_3
Peraltro, il veicolo era assicurato per l'importo di euro 17.000,00, fatto certamente noto all'assicurata, che pertanto non poteva aspettarsi un risarcimento superiore a detta somma. Per tale ragione, come correttamente osservato nella sentenza impugnata, una valutazione concordata dell'ammontare dei danni tra l'officina incaricata ed il perito assicurativo non implicava affatto una successiva liquidazione corrispondente ai danni stimati.
pag. 6/9 D'altra parte, l'officina non doveva aspettare che l'assicurazione pagasse la Pt_1
prima di effettuare il lavoro, anche perché, appunto, l'assicurazione avrebbe risarcito la signora e non direttamente la CP_1
Il fatto che la signora confidasse in un risarcimento integrale che poi non è avvenuto non può andare a detrimento dell'officina, cui non può neppure essere imputata l'antieconomicità del risultato rispetto ad altre alternative possibili per la proprietaria e maggiormente convenienti;
in ogni caso, la vettura è stata restituita funzionante e quindi un risultato utile per la proprietaria vi è stato. Del resto, già dalle fotografie del veicolo incidentato e dalla riferita proposta dell'officina diretta all'acquisto Parte_2
della carcassa per euro 5.000, era evidente che i costi di riparazione non potevano essere di poco conto, indipendentemente dalla mancanza di preventivo.
La sentenza di primo grado risulta aver operato una puntuale e rigorosa valutazione del materiale istruttorio, concludendo che ha dato prova dell'incarico ricevuto per la CP_1
riparazione del veicolo danneggiato, della concreta effettuazione dei lavori e dell'accettazione dell'opera finale da parte della committente senza alcuna contestazione.
Quest'ultima, infatti, oltre a ritirare il mezzo senza nulla osservare ha versato degli acconti e, tramite il suo legale, con mail del 30.4.2019 ha cercato di ottenere somme maggiori dall'assicurazione, senza nulla obiettare circa l'importo richiesto dalla CP_1
dandolo anzi per presupposto nella citata missiva.
Ciò rende ulteriormente evidente che la intendeva riparare il veicolo, ma non Pt_1
intendeva farsi carico, neppure in misura minima, dei relativi costi, confidando che la fattura sarebbe stata saldata interamente dall'assicurazione; si tratta tuttavia di “motivo” del contratto che non è opponibile all'altro contraente.
Venendo alle ulteriori argomentazioni, irrilevante il profilo dell'emissione di fattura cartacea anziché elettronica, dal momento che il diritto al corrispettivo nasce dal fatto pag. 7/9 che le prestazioni siano state eseguite, indipendentemente dalla regolarità sul piano fiscale dei documenti contabili dell'impresa.
In merito all'inapplicabilità dell'art. 2225 c.c. , innanzitutto va rilevato che i tariffari indicati dall'appellante non hanno trovato ingresso in primo grado e sono inammissibili in appello. In ogni caso essi avrebbero risolto solo in parte la questione, dal momento che la fattura emessa da contiene anche voci di pezzi di ricambio, oltre alla CP_1
manodopera. Si tratta di prezzi che sono stati solo genericamente contestati poiché, come si è accennato, nell'immediatezza la signora non contestò Pt_1
specificamente gli importi richiesti da Il tribunale, in realtà, ha ritenuto di dover CP_1
adeguare il compenso ad equità tenendo conto della notevole sproporzione del corrispettivo indicato in fattura rispetto al prezzo sostenuto dalla convenuta per acquistare il veicolo, appena un anno prima dell'incidente, pari a soli € 17.500, contemperando la qualità dell'opera compiuta con il vantaggio conseguito dalla committente in conseguenza delle riparazioni, valorizzando nuovamente, in via equitativa, la mancata trasmissione di un analitico preventivo scritto da parte della
CP_1
Il motivo di appello appare anche in questo caso estremamente generico, perché
l'appellante non ha quantificato quale minore cifra avrebbe dovuto versare facendo applicazione dei tariffari da lei menzionati;
inoltre la liquidazione equitativa da parte del giudice è stata sicuramente più favorevole, nei suoi effetti, rispetto all'importo della fattura, che era stata ritenuta non contestata nel suo ammontare e ridotta dal giudice non per carenza di prova, ma in virtù appunto dell'esigenza equitativa di cui sopra si è dato conto.
Quanto alla condanna alle spese, la sentenza ha fatto corretta applicazione del criterio della soccombenza. In caso di domanda formulata in unico capo, il suo accoglimento per una somma inferiore non implica soccombenza, neppure parziale;
inoltre, la pag. 8/9 proposta conciliativa non accettata dalla parte vittoriosa prevedeva la condanna ad una somma più bassa di quella poi riconosciuta in sentenza, con conseguente inapplicabilità dell'art. 91 primo comma c.p.c. , secondo periodo.
L'appello deve essere quindi integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con la precisazione che, rispetto alla notula depositata, si applicheranno compensi minimi per le fasi di trattazione e decisoria, stante la ridotta attività processuale compiuta e la non particolare complessità delle questioni esaminate.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.933,00, oltre 15% per spese forfettarie,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13..
Così deciso nella camera di consiglio in data 10/07/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
R.G. 220/2024
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott. ssa Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LONGARINI MASSIMO elettivamente domiciliato in Terni via Fratini 55 presso lo studio del difensore appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. LEPORONI Controparte_1 P.IVA_1
DANIELE elettivamente domiciliato in CORSO VECCHIO 13 TERNI presso lo studio del difensore appellato
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
25.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 167/2024 il Tribunale di Terni , accogliendo la domanda proposta (in via subordinata) da nei confronti di , ha condannato Controparte_1 Parte_1
quest'ultima a pagare l'importo residuo di euro 8.000 iva inclusa, quale parte del complessivo corrispettivo di euro 20.500,00 iva inclusa dovuto ex art. 2225 c.c. per alcune riparazioni che l'officina aveva compiuto sul veicolo Mercedes di CP_1
proprietà della Pt_1
Con atto di citazione in appello notificato il 2.4.2024 ha impugnato Parte_1
detta sentenza chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto della domanda di pagamento formulata dall'appellata.
Con diverse censure, l'appellante ha lamentato la contraddittorietà della motivazione laddove il Tribunale ha ritenuto che non fosse essenziale, nel processo formativo della volontà, la presentazione di un preventivo di spesa, al contrario ciò era fondamentale anche per valutare se avvalersi dei benefici della legge 104 (non previsti per le riparazioni ma per l'acquisto di un'auto nuova), inoltre aveva agito in violazione CP_1
del codice del consumo. La sentenza sarebbe contraddittoria anche perché non vi è alcuna prova delle presunte telefonate con cui l'appellante sarebbe stata informata dei presumibili costi di riparazione del veicolo.
La sentenza sarebbe poi nulla per violazione di norme processuali, per aver la parte attrice allargato il thema decidendum con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.
Ancora, controparte non avrebbe assolto all'onere della prova, sia perché non ha provato l'esistenza del contratto e delle riparazioni effettuate, sia perché la fattura è un documento unilaterale. Inoltre il giudice non avrebbe potuto liquidare il compenso ex art. 2225 c.c. perché tale norma prevede un intervento surrogatorio del giudice quando difettano tariffe professionali o usi, nella specie esistenti. Infine, il giudice non avrebbe dovuto condannare l'appellante alle spese perché la controparte non aveva accettato la proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal giudice.
pag. 2/9 Si è costituita chiedendo in via preliminare ed in rito di dichiarare Controparte_1
inammissibile l'appello, nel merito ha chiesto che il gravame venga respinto perché infondato in fatto e diritto.
Quanto all'eccezione in rito, ha dedotto che l'appello è carente dell'esposizione di parti argomentative che pongano un'espressa censura ai capi impugnati, anzi vi sarebbe acquiescenza con riguardo al punto 4 (accettazione delle riparazioni eseguite e della fattura, mancata denuncia di vizi nel termine decadenziale di cui all'art. 2226 c.c.).
Nel merito, oltre a denunciare la novità delle questioni relative alla legge 104 ed alla qualità di consumatrice della ha dedotto l'irrilevanza della mancata fornitura Pt_1
del preventivo e dell'emissione della fattura in forma cartacea anziché elettronica, ha dedotto che il mercuriale di Confartigianato, oltre ad essere un documento nuovo, è sfavorevole alla tesi dell'appellante poiché prevede per la manodopera un costo orario addirittura superiore a quello applicato da Inoltre, tali tariffe non hanno ad CP_1
oggetto il costo dei pezzi di ricambio, cosicché la contestazione dell'appellante è generica. Altrettanto generiche le presunte violazioni del rito istruttorio e la contestazione sulla “eccessività” della fattura. L'appellata ha altresì esposto che l'antieconomicità della riparazione emergeva fin da subito, che il veicolo era stato trattenuto in officina con l'accordo tacito di attendere l'esito della trattativa stragiudiziale con la compagnia, tanto è vero che ad aprile 2019 il legale della sig. aveva inviato alla compagnia la richiesta di saldo della fattura emessa da Pt_1
CP_1
Con ordinanza del 13.6.2024 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
La causa viene in decisione ex art. 350 bis c.p.c. all'esito dello scambio di note conclusionali e note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione orale.
pag. 3/9 Preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità dell'appello è da ritenersi infondata poiché l'atto introduttivo, seppure non distinguendo le singole censure con numeri e paragrafi separati, è sufficientemente specifico, con indicazione dei punti della sentenza appellata e la menzione degli errori compiuti dal primo giudice che hanno riverberato i loro effetti sulla decisione impugnata.
Ciò premesso, alcun vizio di nullità affligge l'impugnata sentenza ed alcun allargamento indebito del thema decidendum si è avuto con la prima memoria 183 c.p.c. Come è noto, si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una
"causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice "emendatio" quando si incida sulla "causa petendi", in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (si veda, fra le altre, Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 20/07/2012, n. 12621).
Nel caso di specie parte attrice, con il deposito delle memorie 183, è rimasta nell'ambito della vicenda originaria, offrendo ulteriori particolari inerenti la medesima vicenda a confutazione di quanto esposto nella comparsa di costituzione e producendo nuovi documenti, come era certamente consentito dal codice di rito.
Sempre in via preliminare, tenuto conto dell'effetto devolutivo dell'appello, i cui limiti sono segnati dai capi e dai punti della sentenza che sono stati specificamente impugnati, non è contestata, salvo che per uno scambio telefonico di dicembre 2018 tra le parti, la ricostruzione fattuale della vicenda operata dal primo giudice a pag. 3 e 4 della pag. 4/9 sentenza. Risulta quindi incontestato che a seguito di un incidente stradale la signora proprietaria del veicolo Mercedes targato EX653JJ, intendendo ripararlo lo Pt_1
portò dapprima presso l'officina che avrebbe offerto euro 5.000,00 in Controparte_2
cambio della cessione dello stesso (reputando, evidentemente, antieconomica la riparazione), e poi presso la , convenzionata con l'assicurazione dell'auto, CP_1
. CP_3
Ugualmente pacifico che la signora non ha mai specificamente contestato le Pt_1
spese sostenute e riparazioni effettuate, nemmeno con riguardo alla congruità dei valori ivi indicati per i pezzi di ricambio e al costo della manodopera, e neppure risultano denunciati vizi o difetti dell'opera eseguita.
Escludendo le argomentazioni nuove – perciò inammissibili – proposte per la prima volta in appello, quali la violazione del codice del consumo o la impossibilità di accedere all'acquisto di una nuova vettura con la legge 104 del 1992, l'argomento principale su cui si fonda l'appello è l'assenza di un preventivo di spesa, che doveva asseritamente costituire presupposto necessario affinchè la proprietaria acconsentisse all'effettuazione delle riparazioni;
diretta conseguenza di tale mancanza, sempre secondo la prospettazione della è che non è mai intervenuto accordo né sulle Pt_1
riparazioni da effettuare né sul prezzo delle stesse.
La tuttavia, non ha provato che l'accordo con l'officina fosse nel senso che, Pt_1
finché non le fosse stato sottoposto un preventivo e lo avesse approvato, le riparazioni non dovevano essere eseguite. Anzi, il fatto stesso che la macchina fosse stata portata in officina a fine novembre 2018 e riconsegnata a metà gennaio 2019; che nelle more vi siano stati numerosi contatti telefonici tra le parti, confermati dal marito della Pt_1
escusso come testimone;
che a dicembre 2018 la vettura sia stata periziata dall'assicurazione, dimostrano che esisteva un accordo verbale per procedere alla riparazione, confidando la proprietaria nel fatto che l'integrale costo sarebbe stato a pag. 5/9 carico dell'assicurazione. La signora ha espressamente allegato di essersi Pt_1
recata dalla perché era convenzionata con le era chiaro dunque CP_1 CP_3
l'intento di coinvolgere fin da subito la compagnia assicuratrice affinchè provvedesse al pagamento delle riparazioni.
Il fatto stesso che l'auto incidentata sia stata lasciata presso l'officina un paio di mesi consente di desumere che la volontà della proprietaria fosse quella di procedere alla riparazione, indipendentemente dal previo esame di un preventivo di spesa. Non avrebbe avuto senso pretendere un preventivo dall'officina se la stima dei danni doveva essere fatta dal perito della compagnia assicurativa. Né rileva che la proposta di liquidazione da parte dell'assicurazione rechi la data del 18.1.2019 e la fattura la data, anteriore, del 15.1.2019. La carrozzeria ha provveduto alla riparazione, come di consueto avviene, solo dopo l'accesso del perito per esaminare i danni. La quasi contestualità fra data fattura e data proposta di liquidazione verosimilmente implica che il perito avesse anticipato le sue conclusioni all'officina. Tale circostanza risulta, peraltro, dalle dichiarazioni del legale rappresentante dell'attrice, che ha dichiarato a riguardo “ci limitammo a constatare che, come ho già detto, la valutazione del perito dell'assicurazione era in linea con la nostra, essendo addivenuti ad una valutazione concordata col perito”, nonché dalle concordi dichiarazioni della teste colei che Tes_1
svolse la valutazione per conto di . CP_3
Peraltro, il veicolo era assicurato per l'importo di euro 17.000,00, fatto certamente noto all'assicurata, che pertanto non poteva aspettarsi un risarcimento superiore a detta somma. Per tale ragione, come correttamente osservato nella sentenza impugnata, una valutazione concordata dell'ammontare dei danni tra l'officina incaricata ed il perito assicurativo non implicava affatto una successiva liquidazione corrispondente ai danni stimati.
pag. 6/9 D'altra parte, l'officina non doveva aspettare che l'assicurazione pagasse la Pt_1
prima di effettuare il lavoro, anche perché, appunto, l'assicurazione avrebbe risarcito la signora e non direttamente la CP_1
Il fatto che la signora confidasse in un risarcimento integrale che poi non è avvenuto non può andare a detrimento dell'officina, cui non può neppure essere imputata l'antieconomicità del risultato rispetto ad altre alternative possibili per la proprietaria e maggiormente convenienti;
in ogni caso, la vettura è stata restituita funzionante e quindi un risultato utile per la proprietaria vi è stato. Del resto, già dalle fotografie del veicolo incidentato e dalla riferita proposta dell'officina diretta all'acquisto Parte_2
della carcassa per euro 5.000, era evidente che i costi di riparazione non potevano essere di poco conto, indipendentemente dalla mancanza di preventivo.
La sentenza di primo grado risulta aver operato una puntuale e rigorosa valutazione del materiale istruttorio, concludendo che ha dato prova dell'incarico ricevuto per la CP_1
riparazione del veicolo danneggiato, della concreta effettuazione dei lavori e dell'accettazione dell'opera finale da parte della committente senza alcuna contestazione.
Quest'ultima, infatti, oltre a ritirare il mezzo senza nulla osservare ha versato degli acconti e, tramite il suo legale, con mail del 30.4.2019 ha cercato di ottenere somme maggiori dall'assicurazione, senza nulla obiettare circa l'importo richiesto dalla CP_1
dandolo anzi per presupposto nella citata missiva.
Ciò rende ulteriormente evidente che la intendeva riparare il veicolo, ma non Pt_1
intendeva farsi carico, neppure in misura minima, dei relativi costi, confidando che la fattura sarebbe stata saldata interamente dall'assicurazione; si tratta tuttavia di “motivo” del contratto che non è opponibile all'altro contraente.
Venendo alle ulteriori argomentazioni, irrilevante il profilo dell'emissione di fattura cartacea anziché elettronica, dal momento che il diritto al corrispettivo nasce dal fatto pag. 7/9 che le prestazioni siano state eseguite, indipendentemente dalla regolarità sul piano fiscale dei documenti contabili dell'impresa.
In merito all'inapplicabilità dell'art. 2225 c.c. , innanzitutto va rilevato che i tariffari indicati dall'appellante non hanno trovato ingresso in primo grado e sono inammissibili in appello. In ogni caso essi avrebbero risolto solo in parte la questione, dal momento che la fattura emessa da contiene anche voci di pezzi di ricambio, oltre alla CP_1
manodopera. Si tratta di prezzi che sono stati solo genericamente contestati poiché, come si è accennato, nell'immediatezza la signora non contestò Pt_1
specificamente gli importi richiesti da Il tribunale, in realtà, ha ritenuto di dover CP_1
adeguare il compenso ad equità tenendo conto della notevole sproporzione del corrispettivo indicato in fattura rispetto al prezzo sostenuto dalla convenuta per acquistare il veicolo, appena un anno prima dell'incidente, pari a soli € 17.500, contemperando la qualità dell'opera compiuta con il vantaggio conseguito dalla committente in conseguenza delle riparazioni, valorizzando nuovamente, in via equitativa, la mancata trasmissione di un analitico preventivo scritto da parte della
CP_1
Il motivo di appello appare anche in questo caso estremamente generico, perché
l'appellante non ha quantificato quale minore cifra avrebbe dovuto versare facendo applicazione dei tariffari da lei menzionati;
inoltre la liquidazione equitativa da parte del giudice è stata sicuramente più favorevole, nei suoi effetti, rispetto all'importo della fattura, che era stata ritenuta non contestata nel suo ammontare e ridotta dal giudice non per carenza di prova, ma in virtù appunto dell'esigenza equitativa di cui sopra si è dato conto.
Quanto alla condanna alle spese, la sentenza ha fatto corretta applicazione del criterio della soccombenza. In caso di domanda formulata in unico capo, il suo accoglimento per una somma inferiore non implica soccombenza, neppure parziale;
inoltre, la pag. 8/9 proposta conciliativa non accettata dalla parte vittoriosa prevedeva la condanna ad una somma più bassa di quella poi riconosciuta in sentenza, con conseguente inapplicabilità dell'art. 91 primo comma c.p.c. , secondo periodo.
L'appello deve essere quindi integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con la precisazione che, rispetto alla notula depositata, si applicheranno compensi minimi per le fasi di trattazione e decisoria, stante la ridotta attività processuale compiuta e la non particolare complessità delle questioni esaminate.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.933,00, oltre 15% per spese forfettarie,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13..
Così deciso nella camera di consiglio in data 10/07/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
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