Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
1
Proc. 8936 / 2022 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato ex art. 429 comma 1 prima parte
c.p.c. mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 8936/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., e vertente
TRA
con codice fiscale , elett.te dom.ta in Napoli alla via G. Porzio Parte_1 P.IVA_1
4 Isola A7 scala A piano 2 presso l'avv. Gian Piero Menditto, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla citazione introduttiva dell'opposizione
OPPONENTE
E
con codice fiscale in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'accomandatario , elett.te dom.ta in Napoli alla via Francesco Controparte_1
Crispi n. 62 presso l'avv. Fabrizia Monticelli, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù
di procura in calce alla comparsa di risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI :
parte opposta conclude come da verbale di udienza del 3/2/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente l'atto di citazione notificato il 5/4/2022 e iscritto a ruolo contenzioso il
10/4/2022 su iniziativa della va qualificato come opposizione proposta ex Parte_1
art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1730/2022 emesso con clausola di provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c. il 7/3/2022 dal G.U. del Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile all'esito del procedimento contrassegnato dal numero di ruolo
5557/2022 R.G. e notificato alla debitrice principale il 18/3/2022, su istanza della CP_1
, per un importo di euro 9.678,57 oltre interessi Controparte_1
legali e spese della procedura. Più in particolare, con il ricorso monitorio, depositato in
Cancelleria il 4/3/2022, la predetta società aveva dedotto di essere creditrice nei confronti della conduttrice di quattro immobili contigui in Casalnuovo ad essa concessi in Pt_1
locazione, nonché di due soggetti persone fisiche in qualità di garanti, dell'importo corrispondente a canoni, oneri condominiali e spese di riparazione, e ciò in virtù non solo del contratto di locazione ma di una scrittura transattiva contenente anche un riconoscimento di debito, sulla cui base le parti erano addivenuta ed un accordo sulla risoluzione consensuale del rapporto e sulla restituzione dei beni.
Sempre in via preliminare va evidenziato che con ricorso depositato in data 24/3/2022
dalla nell'ambito del procedimento monitorio , e quindi dopo la notifica del CP_1
decreto ingiuntivo ma prima della proposizione della opposizione su iniziativa della la creditrice aveva rinunciato espressamente agli atti del giudizio e in particolare Pt_1
al decreto ingiuntivo, senza precludere l'esercizio dell'azione in un nuovo processo, e tale rinuncia aveva portato alla pronuncia in data 25/3/2022, da parte del Giudice, della revoca
del provvedimento monitorio medesimo.
Tuttavia l'opposizione è stata proposta dalla enza fare menzione alcuna di tale Pt_1
circostanza, che pure emerge con chiarezza dalla lettura degli atti del procedimento 3
sommario, essendosi limitata a contestare nel merito i crediti azionati dalla e allo CP_1
stesso modo neppure quest'ultima ha fatto presente, all'atto della costituzione, che il decreto ingiuntivo era stato revocato, ma ha solo insistito sulla fondatezza della sua pretesa nel merito. Nel corso del presente giudizio è stato poi modificato ex art. 426 c.p.c.
il rito da ordinario in locatizio speciale, in ragione della materia locatizia oggetto di trattazione.
Ora, i motivi di nullità del decreto ingiuntivo o le ragioni di infondatezza del credito da esso accertato debbono essere fatti valere con lo specifico rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo stesso ( per l'appunto mediante opposizione ex artt.
645 e/o 650 c.p.c. ), mentre debbono essere fatte valere con l'opposizione ex art. 615
c.p.c. le ragioni che si traducano nella inesistenza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo ovvero nella presenza di fatti estintivi o modificativi
sopravvenuti alla formazione del titolo, come nel caso di specie. Per l'appunto la
A.G.M. non ha dedotto con la sua opposizione il venir meno del decreto ingiuntivo per rinuncia effettuata in data successiva alla sua emissione e notifica, ma di tale evento sopravvenuto, in quanto risultante chiaramente dagli atti del procedimento monitorio collegato, il Giudice deve comunque tenere conto, di ufficio.
Ne consegue che va dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla opposizione, nel momento in cui il decreto ingiuntivo opposto in realtà era già venuto meno, prima della proposizione dell'opposizione, sia pure per ragioni diverse da quelle fatte valere ex art. 645 c.p.c. dalla A.G.M. Non può peraltro essere dichiarata la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo, nel momento in cui questo è già stato revocato in sede sommaria.
Sussistono peraltro giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio di opposizione tra le parti ex art. 92 comma 2 c.p.c. , atteso che da un lato il 4
decreto ingiuntivo era stato già revocato, dall'altro la pretesa creditoria azionata in sede monitoria non risulta essere stata soddisfatta, se non in parte.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine all' opposizione proposta da Parte_1
b ) visto l'art. 92 comma 2 c.p.c. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di opposizione.
Napoli, 3/2/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi