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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 4753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4753 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Eugenio Forgillo - Presidente -
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
8 Sezione Civile, pubblicata il 31.3.2022 e contraddistinta dal n.3277/22, iscritto al n.
4656/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 21 gennaio 2025 e pendente
tra
– C.F.: , Parte_1 C.F._1
– C.F.: , Parte_2 C.F._2
- C.F.: Parte_3 C.F._3
in proprio quali prossimi congiunti di (C.F.: nato Persona_1 C.F._4
il 17/06/1956 a Napoli e ivi deceduto il 20/04/2010), rappresentati e difesi dall'avv. Da-
EL NO (C.F.: - pec: C.F._5 [...]
in virtù di procura alle liti rilasciata su documento se- Email_1
parato
-appellanti-
e REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
(C.F. Parte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e di- P.IVA_1
fesa giusto mandato in atti e deliberazione n. 1113/2019, dall' avv. Caterina Miranda
C.F. , pec in virtù di delibera- C.F._6 Email_2
zione del Direttore Generale n. 1372 – 2022, nonché in virtù di procura alle liti rilascia-
ta su foglio separato
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. , , , rispettivamente moglie e Parte_1 Parte_2 Parte_3
figli di , deceduto presso l Persona_1 Parte_4
di con citazione notificata il 26.10.2022 proponevano ap-
[...] Pt_4
pello per la riforma della sentenza indicata in epigrafe, di rigetto della domanda propo-
sta dagli attori per sentir dichiarare la colpa medica dei sanitari che ebbero in cura
, con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti. Gli attori Persona_1
chiedevano di dichiarare l'accertamento delle responsabilità della struttura sanitaria convenuta che, secondo la prospettazione attorea, aveva erroneamente gestito la fase post operatoria dell'intervento di trapianto di fegato eseguito in data 1.4.2010. In parti-
colare contestavano l'esecuzione di una biopsia epatica, ritenuta non necessaria, alla quale conseguiva una complicanza emorragica in corrispondenza del prelievo biopti-
co. Per gli attori era intervenuta una manipolazione incauta e incongrua dell'anastomosi e della via biliare con cedimento dell'anastomosi, le lesioni non erano state rilevate e trattate ed era intervenuta la chiusura imprudente del campo operatorio con successive ingiustificate multiple intubazioni ed estubazioni.
2. L convenuta, costituitasi in giudizio, replicava impugnando Controparte_1
estensivamente la domanda attorea della quale chiedeva il rigetto per infondatezza.
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3. L'istruttoria consisteva nell'espletamento di una CTU medico legale, redatta dal dottor , che non forniva conforto alla tesi attorea, alla quale seguiva la Persona_2
precisazione delle conclusioni, il deposito delle difese finali e quindi l'emissione della sentenza impugnata con la quale il giudice, facendo proprie le ragioni esposte dal consulente, rigettava la domanda attorea.
4. Il giudice motivava la decisione illustrando come ritenesse insussistente la pro-
va del nesso di causalità, a carico degli attori, tra gli specifici inadempimenti dei sanita-
ri, allegati da parte attrice, e il decesso del paziente. La biopsia doveva essere ese-
guita perché necessaria alla luce dell'incremento progressivo della bilirubina dalla
VII/VIII giornata post trapianto. Serviva per comprendere se fosse in atto un rigetto
“iperacuto”. Nel corso dell'esecuzione dell'intervento non emergevano complicanze tecniche, il monitoraggio laboristico successivo evidenziava una progressiva anodiz-
zazione del paziente, trattata con trasfusioni e poi con intervento chirurgico in data
13.4.2010; la laparotomia consentiva di verificare la presenza in addome di circa 1 litro di ascite emorragica e la lesione veniva trattata con coagulazione elettrica e collanti biologici così arrestando il sanguinamento;
nel successivo monitoraggio post operato-
rio emergevano nuovi elementi clinici e laboristici indicativi di nuovo sanguinamento,
così che in data 14.4.2010 il paziente era nuovamente operato, constatando la pre-
senza di ascita emorragica di circa 3 litri. Anche tale fonte emorragica veniva affronta-
ta e risolta. Seguiva un progressivo decadimento delle condizioni del fino Per_1
all'exitus da attribuire ad un rigetto acuto del trapianto epatico che progrediva favoren-
do dapprima l'insorgenza di fatti emorragici e poi una disfunzione multiorgano che lo conduceva al decesso.
5. Per gli appellanti la sentenza di primo grado deve essere riformata per i se-
guenti motivi:
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a) Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto con particolare riferimen-
to agli artt. 1218 (inadempimento della prestazione), 1227 e art. 2697 c.c. (nesso di causalità ed onere della prova).
Per gli appellanti errava il giudice nel ritenere carente la prova dell'inadempimento del-
la struttura sanitaria e del nesso di causalità con l'evento perché, in realtà, la CTU non era sul punto corretta.
Gli appellanti riportavano quanto esposto dal CTP che individuava l'errore medico, e quindi l'inadempimento, nell'operazione di biopsia e toelette, provocando la lacerazio-
ne della anastomosi dalla quale si determinava la perdita ematica. La precedente pro-
cedura di trapianto era perfettamente riuscita ed erano state le ulteriori e routinarie in-
dagini bioptiche a determinare i processi emorragici ed infettivi.
Ricapitolavano la vicenda clinica evidenziando come dalla cartella clinica emergesse la conferma la tesi attorea con esclusione della validità della ricostruzione alternativa dei fatti fatta propria dal CTU.
La scelta di effettuare la biopsia era stata di dubbia utilità, tenuto conto delle buone condizioni del paziente a diversi giorni dall'intervento di trapianto epatico ben riuscito.
avrebbe dovuto indurre a seguire solo la terapia farmacologica. L'intervento Per_3
era stato eseguito con modalità errate che determinavano il danno. Subito dopo si ve-
rificava l'abbondante versamento libero che occupava i recessi peritoneali dell'addome superiore ed inferiore e comportava la necessità dell'intervento di “toelette peritoneale-
emostasi di lesione sanguinante epatica” che evidenziava la “presenza di ascite emor-
ragica (circa 1 litro) e di coaguli posizionati in regione subfrenica destra, dove si ap-
prezza, nella sede della biopsia epatica (VI segmento), una perdita ematica continua”
trattata con bisturi elettrico con arresto del sanguinamento. Occorreva poi un nuovo
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intervento, effettuato per la ulteriore presenza di ascite emorragica (tre litri circa) e coaguli diffusi in tutto l'addome, con sanguinamento in prossimità della anastomosi, in precedenza indicata come integra.
Da tanto conseguiva, secondo gli attori-appellanti, che era stata l'esecuzione della biopsia a causare il danno perché solo dopo dalla anastomosi, in precedenza giudica-
ta ben funzionante, si verificavano le emorragie.
Successivamente alla biopsia si verificava un emoperitoneo (previsto nell'1-2% dei ca-
si), si praticava laparotomia esplorativa, che individuava la lesione nel VI segmento,
proprio dove i chirurghi avevano eseguito l'incisione bioptica. Nell'immediato, il pazien-
te presentava una nuova e più grave emorragia dalla sutura all'ilo epatico, con ulterio-
re evidenza di lesione anche della via biliare, che necessitava di sutura.
Il progressivo successivo scadimento delle condizioni cliniche erano da ricondurre an-
che all'insorgenza di una infezione (di natura nosocomiale) da enterococcus faecium e da una serie di intubazioni/estubazioni definite di dubbia utilità.
La prova del nesso di causalità emergeva dal fatto che le cause delle emorragie pote-
vano derivare solo dagli errori commessi nelle operazioni successive al trapianto do-
vendosi escludere che la riconducibilità del decesso al rigetto dell'organo trapiantato,
non evincibile dai dati laboratoristici.
b) Errata e comunque superficiale valutazione delle risultanze istruttorie con parti-
colare riferimento alla documentazione medica prodotta - art. 115,116 c.p.c.;
Gli appellanti contestavano che la causa delle gravi emorragie fosse individuabile nel sanguinamento di un “vasa vasorum”, non risultante dalle cartelle cliniche, non capace di determinare l'imponente emorragia che comportava l'intervento di un'applicazione di un punto di sutura per arginare il copioso sanguinamento a spruzzo scaturente dalla
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zona della anastomosi arteriosa. La lesione alla anastomosi poteva derivare necessa-
riamente e solo da un'errata manovra ed il primario del reparto, nella propria valuta-
zione conclusiva ammetteva che il paziente era deceduto a seguito di “complicanze emorragiche post biopsia epatica con insorgenza di complicanze mediche ed infettive”
(da Enterococcus Faecium). La prova della imprevedibilità e inevitabilità della compli-
canza, non fornita, era a carico del debitore e la incompletezza dei dati contenuti nella cartella clinica, carente nella descrizione delle sequenze successive agli interventi di biopsia e toelette e laparotomia, di certo non costituiva elemento del quale il debitore poteva trovare giovamento.
Anche per la insorgenza del fenomeno settico la convenuta non proponeva difese utili per escludere la sua responsabilità.
c) Violazione art. 195 co. 3 c.p.c.;
d) Errata e comunque del tutto acritico recepimento delle conclusioni (errate e vi-
ziate) della consulenza tecnica di ufficio;
e) Violazione dell'art. 15 L. n°24/2017;
f) Errata e/o illogica ed addirittura omessa motivazione su punti essenziali della questione controversa.
Il CTU così concludeva l'elaborato: “Lo stesso trapianto epatico, preceduto da oppor-
tuno studio strumentale del caso, fu eseguito in data 01/04/2010, in assenza di com-
plicanze intraoperatorie, con l'esecuzione di tutte le metodiche idonee a verificare l'efficienza dell'anastomosi vascolare. Dal monitoraggio post operatorio emergeva pe-
rò a partire dalla VII VIII giornata post intervento un incremento progressivo del valore della bilirubinemia fino a 13.19mg/dl. Tale incremento è fortemente sospetto per il veri-
ficarsi di un rigetto acuto specie in assenza di altri indici di sepsi”.
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“… nel caso del signor la procedura bioptica fu eseguita sotto controllo eco- Per_1
tomografico in assenza di complicanze tecniche. Il paziente fu poi sottoposto al previ-
sto ed indicato monitoraggio laboratoristico, strumentale e clinico post bioptico che do-
cumentò una progressiva anemizzazione del paziente. Inizialmente l'anemizzazione post procedurale fu affrontata in maniera conservativa con trattamento trasfusivo, tut-
tavia considerata la mancata risposta alla terapia di reintegro, in data 13/04/2010 si decideva per una revisione chirurgica. L'intervento laparotomico documentava nella sede della biopsia epatica la presenza di una perdita ematica trattata mediante elet-
trocoagulazione ed applicazione di collanti biologici. Gli operatori constatarono poi l'arresto del sanguinamento e la contestuale integrità dell'anastomosi arteriosa (buona pulsatilità) concludendo la procedura dopo il posizionamento di due drenaggi in cavità
addominale…. Purtroppo a complicare ulteriormente le condizioni cliniche del signor si aggiunse il nuovo episodio di sanguinamento epatico che rese necessario Per_1
un ulteriore intervento laparotomico (14/04/2010) è riconducibile anche alle condizioni generali particolarmente scadute del paziente ed agli effetti della patologia cirrotica di base e del precoce rigetto epatico;
tutti questi eventi hanno favorito un evento emorra-
gico con sostenuto dalla perdita ematica quale esito della originaria ipertensione porta-
le… nella stessa procedura chirurgica del 14/04 la nuova fonte emorragica fu indivi-
duata non in diretta corrispondenza dell'anastomosi arteriosa ma “in prossimità” della stessa segno che nel secondo episodio di sanguinamento non fosse interessato il punto della biopsia”.
Tali affermazioni inducevano il giudice ad emettere l'impugnata decisione senza con-
siderare le contestazioni trasmesse al CTU che, in sintesi, inerivano le ragioni, già
specificate, in virtù delle quali i problemi per il paziente erano sorti dall'esecuzione del-
la biopsia. Il consulente non replicava compiutamente riportandosi semplicemente a
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quanto affermato precedentemente, affermando, in merito alla biopsia, che: “Altro so-
no invece le complicanze insorte a seguito della biopsia, che sono da annoverare tra i rischi insiti nella procedura, che peraltro rappresenta il gold standard per la diagnosi di rigetto”, senza individuare cause alternative a quella prospettata dagli attori per giusti-
ficare il decesso. Il CTU non era specializzato in medicina legale e tantomeno in pos-
sesso della esperienza pratica per valutare il caso e si trovava in “contiguità ambienta-
le“ con i medici che avevano operato.
Gli appellanti rilevavano che i CTU affermava “altro sono le complicanze insorte a se-
guito della biopsia, che sono da annoverare tra i rischi insiti nella procedura… il san-
guinamento della sede bioptica è evenienza non rara in ambito clinico (frequenza
0,2%)”, indicando come “complicanze” quelli che per gli attori erano state le conse-
guenze degli errori dei sanitari, cadendo in contraddizione ove afferma che si trattava di un evento non raro, salvo indicare una percentuale di riscontro dello 0,2% dei casi.
e viene da chiedersi a questo punto cosa possa definirsi “evento raro” per il CTU.
Per il CTU, in merito alla seconda emorragia, la fonte non era in diretta corrispon-
denza dell'anastomosi arteriosa ma “in prossimità”, a dimostrazione del mancato inte-
ressamento del punto interessato dalla biopsia, così fraintendendo quanto accaduto che era costituito dal primo episodio emorragico provocato per errata esecuzione della biopsia e il secondo provocato nel corso del successivo intervento a livello della ana-
stomosi, per sua errata manipolazione. Il CTU, oltretutto, ignorava il processo settico da enterococco faecium.
Gli appellanti quindi instavano per la liquidazione del danno parentale patito, secondo l'ormai acquisito sistema “a punti” indicando per la coniuge del deceduto la somma di
€ 294.201,00, per € 304.007,70, per € Parte_2 Parte_3
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313.814,40. Con aumento della liquidazione dovendosi procedere alla personalizza-
zione del risarcimento.
Così concludevano: “accertare e dichiarare il grave inadempimento e la responsabilità
esclusiva della in per- Controparte_2
sona del legale rappresentante pro tempore, in relazione al decesso del signor
[...]
avvenuto il 20/04/2010; Per_1
per l'effetto condannare essa Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni tut-
[...]
ti, patrimoniali e non, subiti dagli istanti in conseguenza del decesso del proprio con-
giunto signor , tra cui: Persona_1
- Il danno non patrimoniale subito in proprio dai signori , Parte_1 Parte_2
e per la lesione del rapporto parentale con il loro prossimo
[...] Parte_3
congiunto signor , che il Magistrato vorrà liquidare nelle somme richie- Persona_1
ste in parte motiva o in quelle diverse ritenute di giustizia;
- l'ulteriore danno non patrimoniale subito in proprio dai signori , Parte_1 [...]
e , per aver assistito e partecipato al calvario del loro Parte_5 Parte_3
prossimo congiunto la cui quantificazione viene rimessa all'equo apprezzamento del
Magistrato.
O in quelle diverse somme che saranno ritenute di Giustizia.
Con il riconoscimento, sulle somme effettivamente liquidate, della rivalutazione mone-
taria e degli interessi di mora dalla data del fatto e fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di Giudizio, nonché onorari della
fase stragiudiziale e di mediazione, da attribuirsi allo scrivente procuratore anticipata-
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rio, spese di consulenza tecnica di parte come documentate con fattura e pari a €
1.866,60 e spese di CTU come anticipate in corso di causa.”
“In via istruttoria chiede alla ecc.ma Corte d'Appello, ritenutane l'opportunità, di dispor-
re la rinnovazione delle indagini peritali, nominando quale ausiliario un esperto in pos-
sesso dei requisiti di cui all'art. 15 L. n°24/2017; ovvero in subordine di convocare il
CTU medico nominato in primo grado, dottor per fornire gli opportuni Persona_2
chiarimenti e integrare l'indagine tenuto conto dei rilievi esposti nelle osservazioni al
progetto di relazione tecnica ritualmente comunicati;
Insiste per l'ammissione della prova testimoniale come articolata nella memoria ex art.
183 co. 6 c.p.c. II termine;
chiede altresì che venga acquisito il fascicolo di ufficio relativo al primo grado di giudi-
zio R.G. n°7223/2017.”
6. L nel costituirsi nel Parte_4
gravame ne eccepiva l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., risultando carenti l'indicazione
“delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto”, “l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della de-
cisione impugnata”, gli “specifici motivi”. L'inammissibilità derivava anche dalla viola-
zione del disposto dell'art 343 CPC per aver gli appellanti omesso di individuare in maniera puntuale i capi specifici della sentenza ritenuti viziati. Nel merito perorava la conferma della sentenza di primo grado, che illustrava nei passaggi principali, ritenuta logica, corretta ed esente da errori.
L'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminente-
mente probabilistica anche in merito al giudizio controfattuale ed il Tribunale, alla luce della CTU, non rilevava la sussistenza del nesso di causalità tra gli specifici inadem-
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pimenti allegati da parte attrice e il decesso del perché sussistevano le con- Per_1
dizioni ed indicazioni per la biopsia (incremento progressivo della bilirubina dalla
VII/VIII giornata post trapianto (eseguito in data 1.4.2010) per comprendere se fosse in atto un rigetto “iperacuto”. La biopsia era eseguita in assenza di complicanze tecniche e le ragioni del decesso devono essere attribuite ad un rigetto acuto come risultante dagli esiti della biopsia eseguita in data 12.4.2021
Il successivo intervento laparotomico documentava, nella sede della biopsia epatica,
la presenza di una perdita ematica trattata mediante elettrocoagulazione ed applica-
zione di collanti biologici. Gli operatori constatavano l'arresto del sanguinamento e la contestuale integrità dell'anastomosi arteriosa (buona pulsatiltà), concludendo la pro-
cedura dopo il posizionamento di due drenaggi in cavità addominale.
La biopsia epatica permetteva di eseguire l'esame istologico del fegato trapiantato e di giungere in questo modo ad una diagnosi precoce di rigetto “acuto”, consentendo l'immediata attuazione della terapia appropriata. Il nuovo episodio di sanguinamento epatico era riconducibile anche alle condizioni generali particolarmente scadute del paziente ed agli effetti della patologia cirrotica di base e del precoce rigetto epatico. La
nuova fonte emorragica era individuata non in diretta corrispondenza dell'anastomosi arteriosa ma in “prossimità” della stessa, segno che nel secondo episodio di sangui-
namento non era interessato il punto della biopsia. Non c'era quindi la necessità di una riconfezione dell'anastomosi. La successiva sepsi, evidenziata anche dalla positi-
vità dei emoculture per enterococcum faecium, era trattata con antibioticoterapia se-
condo antibiogramma.
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La CTU quindi escludeva che fossero emerse nel corso dell'intera vicenda condotte censurabili nell'operato dei Curanti dell tali da aver inciso nel decesso Controparte_4
del paziente.
Il Consulente accertava: i) la correttezza della diagnosi;
ii) la correttezza della indica-
zione terapeutica (non avendone potuto escludere la idoneità); iii) la correttezza della procedura chirurgica;
iv) la correttezza della gestione pre e post- chirurgica.
La CTU, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti: i) si presenta completa ed esaustiva per quanto concerne i punti controversi;
ii) si basa sull'analisi esaustiva di una serie di esami specifici;
iii) tiene conto di tutte le problematiche tecniche riscontra-
te per il caso in esame;
iv) ha preso in esame compiutamente la cartella clinica relativa al ricovero oggetto del giudizio;
v) è comprensiva dell'esposizione e della valutazione clinica;
vi) contiene conclusioni motivate.
L'appellata quindi concludeva per sentir: “
1- in via preliminare dichiarare inammissibile
l'appello proposto, per i motivi dedotti in narrativa.
2- in via gradata, respinta ogni contraria istanza, nel merito del giudizio rigettare
l'appello proposto perché infondato in fatti ed in diritto, con conseguente pronuncia di
conferma della sentenza impugnata.
3- vinte le spese e le competenze di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
Salvezze Illimitate”
7. La Corte, con ordinanza del 27.2.24, rigettava le richieste istruttorie formulate dall'appellante non giudicate ammissibili e rilevanti. La CTU, insieme alla documenta-
zione offerta in giudizio, era giudicata esaustiva. All'udienza del 21.1.25 la causa era
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quindi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari per il deposito del-
le difese finali.
Motivi della decisione
8. La Corte ritiene il gravame ammissibile, alla luce del disposto della Sentenza
16 novembre 2017, n. 27199 delle Sezioni Unite civile di affermazione dell'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, secondo la quale l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affian-
cando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni ad-
dotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincola-
ta. Le questioni poste, nella fattispecie in esame, sono del tutto evidenti, così come le censure alla prima decisione e la loro rilevanza nell'economia della decisione.
9. I motivi di gravame inerenti il decorso della malattia, la condotta dei sanitari, le cause del decesso, la validità come riferimento tecnico della CTU e l'allegata respon-
sabilità della struttura sanitaria, sono tutti tra loro connessi e necessitano di trattazione congiunta.
La Corte constata come l'elaborato peritale redatto in primo grado chiarisca analitica-
mente tutta l'evoluzione della vicenda clinica. La relazione è logica, esaustiva, comple-
ta e capace anche di replicare in modo convincente alle osservazioni del consulente di parte, contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti. La Corte, come d'altra parte accaduto in primo grado, adotta l'elaborato a riferimento tecnico delle questioni da esaminare, non rintracciando osservazioni critiche convincenti provenienti dalle parti. Il
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CTU, in soggetto sottoposto a trapianto, giudicava condivisibile l'approccio diagnostico e terapeutico applicato dai medici del La biopsia epatica andava eseguita Parte_4
perché il conseguente esame istologico del fegato trapiantato consentiva di addivenire ad una diagnosi di rigetto “acuto”, permettendo di approntare la conseguente terapia.
Il sanguinamento della sede bioptica costituiva conseguenza possibile ed il paziente era monitorato così da consentire di accertare la condizione venutasi a creare, tempe-
stivamente trattata mediante elettrocoagulazione ed applicazione di collanti biologici.
In conseguenza del trattamento praticato il sanguinamento era arrestato con conse-
guente integrità dell'anastomosi arteriosa. Per gli appellanti anche la successiva emorragia, ravvicinata alla precedente, che a sua volta era stata conseguenza della biopsia, era da ritenersi connessa a quanto avvenuto in precedenza. Lo si dovrebbe ricavare, per i congiunti del paziente, anche in via presuntiva, per i tempi ravvicinati degli accadimenti e perché, a loro parere, il , dopo il trapianto, era in buone Per_1
condizioni. In realtà detta prova presuntiva non trova giustificazione dalle emergenze processuali risultando che le condizioni generali del paziente erano tali da dover chie-
dere l'esecuzione della biopsia, non erano quindi buone, ed il primo sanguinamento era stato efficacemente arrestato. Il successivo, con emorragia di ben tre litri, era indi-
pendente dal primo perché non si verificava “in diretta corrispondenza dell'anastomosi arteriosa ma in prossimità della stessa, segno che nel secondo episodio di sanguina-
mento non fosse interessato il punto della biopsia. Non ci fu quindi la necessità di una riconfezione dell'anastomosi”. L'origine non era quindi da rintracciarsi in un'errata ma-
novra nel corso dell'operazione, come sostenuto dal CTP attoreo, ma dalle condizioni generali particolarmente scadute del paziente e dagli effetti della patologia cirrotica di base e del precoce rigetto epatico. Si trattava, in sostanza, di una complicanza della quale emerge chiaramente l'inevitabilità e l'imprevedibilità.
L'uso della congiunzione “anche” utilizzata dal CTU, a proposito delle ragioni dell'emorragia, lungi dal voler confermare un coinvolgimento eziologi della biopsia ed il
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precedente intervento, dalla Corte è chiaramente interpretato nel senso che il CTU
congiungeva le condizioni generali del paziente e la patologia di base, entrambe poste all'origine della importante emorragia in presenza di un precoce rigetto epatico.
La Corte quindi condivide l'assunto del CTU secondo il quale deve essere escluso il collegamento causale tra la biopsia ed il secondo intervento eseguito per far fronte all'emorragia. L'indipendenza degli eventi, chiaramente indicata, non lascia spazio a presunzioni di segno contrario e comporta l'assenza della prova dell'esistenza del nesso causale tra la biopsia realizzata, correttamente, il successivo intervento resosi necessario per la complicanza prevedibile e correttamente affrontata ed il secondo in-
tervento per emorragia, eziologicamente non connesso con i precedenti, comunque correttamente portato a termine.
La biopsia ed il primo intervento costituivano comunque un episodio clinico chiuso, au-
tonomo, utilmente affrontato nell'interesse del paziente e definito in assenza di conse-
guenze, non emergendo connessione con il successivo exitus del paziente. La valuta-
zione della complicanza che provocava la prima emorragia, sulla quale gli appellanti si dilungavano, risulta in giudizio del tutto irrilevante in mancanza della dimostrazione del nesso causale tra detto intervento (e complicanza) ed il successivo decorso della ma-
lattia. L'emorragia era affrontata e risolta senza poter individuare conseguenze con-
nesse alla successiva evoluzione della malattia. Costituiva solo una tappa dell'iter sa-
nitario e la Corte non constata, nella valutazione conclusiva proveniente dal primario che dichiarava che il paziente era deceduto a seguito di “complicanze emorragiche post biopsia epatica con insorgenza di complicanze mediche ed infettive”, alcuna con-
fessione rilevando invece una semplice descrizione sommaria del quadro clinico verifi-
catosi del tutto inidonea ad individuare quale, tra i plurimi elementi indicati – emorra-
gie, insorgenza di complicanze mediche e infettive- potesse aver avuto effettiva inci-
denza causale. La dichiarazione non era quindi utile per la ricostruzione dell'accaduto.
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La seconda emorragia non era imputabile ai sanitari ed emergeva come correttamente affrontata. La causa del decesso è invece individuata negli esiti imprevedibili di un ri-
getto “acuto” del trapianto epatico che, correttamente trattato, comunque progrediva
“favorendo dapprima l'insorgenza di fatti emorragici e da questi una progressiva di-
sfunzione multiorgano”. La sepsi sopravvenuta, infine, risultava essere stata eviden-
ziata da emoculture per enterococcum faecium e trattata con antibioticoterapia secon-
do antibiogramma “tanto che le l condizioni del paziente sembrarono dapprima essere migliorate”.
Ne consegue che la giurisprudenza richiamata dagli appellanti, sostanzialmente cor-
retta, risulta del tutto non applicabile alla fattispecie in esame.
L'onere dell'attore, con riferimento alla prestazione resa dalla struttura sanitaria e dal medico operante, è quello di procedere all'allegazione, non alla prova, dell'esistenza dell'inadempimento qualificato, astrattamente idoneo a costituire causa del danno (co-
sì S.C. sentenze n.n. 577/2008 e 26516/2017). Nella fattispecie in esame detta allega-
zione è agevolmente rintracciabile perché gli attori imputavano al chirurgo di non aver operato secondo le regole dell'arte. Ne conseguiva che, in caso di dimostrazione della sussistenza del nesso causale, sarebbe ricaduto sul medico l'onere di dover dimostra-
re il corretto adempimento (Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; tra le conformi, ex multis: Cass. 20/01/2015, n. 826; Cass. 04/01/2019, n. 98; Cass. 11/11/2021, n.
3587). Il nesso causale tra l'azione dei medici e l'evento non emergeva. Il creditore-
attore avrebbe dovuto dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è
stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno lamentato
(Cass. 07/12/2017, n.29315; Cass. 15/02/2018, n. 3704; Cass. 20/08/2018, n. 20812).
La ricostruzione secondo il criterio probabilistico del nesso causale costituisce il crite-
rio che il giudice è chiamato ad applicare per la verifica del legame, oggettivo, tra l'azione del medico ed il danno constatato. Nel giudizio in esame, in virtù di quanto
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esposto in precedenza, in virtù di quanto relazionato dal CTU, il nesso causale non emerge.
Per gli appellanti errava il giudice nel ritenere carente la prova dell'inadempimento del-
la struttura sanitaria e del nesso di causalità con l'evento perché, in realtà, errata era la convinzione del CTU che il giudice faceva propria.
Riportavano quanto esposto dal CTP che individuava l'errore medico, e quindi l'inadempimento, nell'operazione di biopsia e toelette, provocando la lacerazione della anastomosi dalla quale si determinava la rilevantissima perdita ematica. La procedura di trapianto era perfettamente riuscita ed erano state le ulteriori e routinarie indagini bioptiche a determinare i processi emorragici ed infettivi.
In realtà in giudizio non emergeva che l'intervento di biopsia, necessario, avesse de-
terminato il danno e neppure che dalla anastomosi si verificasse la seconda emorra-
gia. Anche l'infezione risultava essere stata ben affrontata. Le cause del decesso, che gli appellanti faticano a rintracciare se non nell'erronea biopsia, erano costituite nel ri-
getto “acuto” del trapianto epatico, pacificamente verificatosi, con le annesse compli-
canze, anche multiorgano.
La CTU redatta in primo grado, insomma, è convincente pur non essendo il consulen-
te specializzato in medicina legale. Non è condiviso quanto affermato dagli appellanti circa la sua non capacità di valutare il caso e la “contiguità ambientale“, che pure gli appellanti allegano, risulta costituire una mera illazione non supportata da alcun valido elemento in grado di far dubitare della terzietà dell'ausiliario.
10. La sentenza di primo grado deve essere quindi confermata e, dal rigetto dell'appello, discende la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio con riferimento allo scaglione corrispondente al valore del contenzio-
so, indeterminabile, ed applicazione dei minimi tariffari, stante la contenuta complessi-
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tà delle questioni poste a fondamento della decisione.
11. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per , Parte_1 [...]
, . Parte_6 Parte_3
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_5
, , avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, 8
[...] Parte_3
Sezione Civile, pubblicata il 31.3.2022 e contraddistinta dal n.3277/22, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) ND , , , al pagamento, in Parte_1 Parte_2 Parte_3
favore dell di Parte_4 Pt_4
delle spese di lite del grado, liquidate in €.6.079,00 per competenze, oltre spese gene-
rali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
C) Dichiara la sussistenza, per , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
dei requisiti previsti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 03.10.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr. Eugenio Forgillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Eugenio Forgillo - Presidente -
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
8 Sezione Civile, pubblicata il 31.3.2022 e contraddistinta dal n.3277/22, iscritto al n.
4656/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 21 gennaio 2025 e pendente
tra
– C.F.: , Parte_1 C.F._1
– C.F.: , Parte_2 C.F._2
- C.F.: Parte_3 C.F._3
in proprio quali prossimi congiunti di (C.F.: nato Persona_1 C.F._4
il 17/06/1956 a Napoli e ivi deceduto il 20/04/2010), rappresentati e difesi dall'avv. Da-
EL NO (C.F.: - pec: C.F._5 [...]
in virtù di procura alle liti rilasciata su documento se- Email_1
parato
-appellanti-
e REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
(C.F. Parte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e di- P.IVA_1
fesa giusto mandato in atti e deliberazione n. 1113/2019, dall' avv. Caterina Miranda
C.F. , pec in virtù di delibera- C.F._6 Email_2
zione del Direttore Generale n. 1372 – 2022, nonché in virtù di procura alle liti rilascia-
ta su foglio separato
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. , , , rispettivamente moglie e Parte_1 Parte_2 Parte_3
figli di , deceduto presso l Persona_1 Parte_4
di con citazione notificata il 26.10.2022 proponevano ap-
[...] Pt_4
pello per la riforma della sentenza indicata in epigrafe, di rigetto della domanda propo-
sta dagli attori per sentir dichiarare la colpa medica dei sanitari che ebbero in cura
, con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti. Gli attori Persona_1
chiedevano di dichiarare l'accertamento delle responsabilità della struttura sanitaria convenuta che, secondo la prospettazione attorea, aveva erroneamente gestito la fase post operatoria dell'intervento di trapianto di fegato eseguito in data 1.4.2010. In parti-
colare contestavano l'esecuzione di una biopsia epatica, ritenuta non necessaria, alla quale conseguiva una complicanza emorragica in corrispondenza del prelievo biopti-
co. Per gli attori era intervenuta una manipolazione incauta e incongrua dell'anastomosi e della via biliare con cedimento dell'anastomosi, le lesioni non erano state rilevate e trattate ed era intervenuta la chiusura imprudente del campo operatorio con successive ingiustificate multiple intubazioni ed estubazioni.
2. L convenuta, costituitasi in giudizio, replicava impugnando Controparte_1
estensivamente la domanda attorea della quale chiedeva il rigetto per infondatezza.
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3. L'istruttoria consisteva nell'espletamento di una CTU medico legale, redatta dal dottor , che non forniva conforto alla tesi attorea, alla quale seguiva la Persona_2
precisazione delle conclusioni, il deposito delle difese finali e quindi l'emissione della sentenza impugnata con la quale il giudice, facendo proprie le ragioni esposte dal consulente, rigettava la domanda attorea.
4. Il giudice motivava la decisione illustrando come ritenesse insussistente la pro-
va del nesso di causalità, a carico degli attori, tra gli specifici inadempimenti dei sanita-
ri, allegati da parte attrice, e il decesso del paziente. La biopsia doveva essere ese-
guita perché necessaria alla luce dell'incremento progressivo della bilirubina dalla
VII/VIII giornata post trapianto. Serviva per comprendere se fosse in atto un rigetto
“iperacuto”. Nel corso dell'esecuzione dell'intervento non emergevano complicanze tecniche, il monitoraggio laboristico successivo evidenziava una progressiva anodiz-
zazione del paziente, trattata con trasfusioni e poi con intervento chirurgico in data
13.4.2010; la laparotomia consentiva di verificare la presenza in addome di circa 1 litro di ascite emorragica e la lesione veniva trattata con coagulazione elettrica e collanti biologici così arrestando il sanguinamento;
nel successivo monitoraggio post operato-
rio emergevano nuovi elementi clinici e laboristici indicativi di nuovo sanguinamento,
così che in data 14.4.2010 il paziente era nuovamente operato, constatando la pre-
senza di ascita emorragica di circa 3 litri. Anche tale fonte emorragica veniva affronta-
ta e risolta. Seguiva un progressivo decadimento delle condizioni del fino Per_1
all'exitus da attribuire ad un rigetto acuto del trapianto epatico che progrediva favoren-
do dapprima l'insorgenza di fatti emorragici e poi una disfunzione multiorgano che lo conduceva al decesso.
5. Per gli appellanti la sentenza di primo grado deve essere riformata per i se-
guenti motivi:
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a) Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto con particolare riferimen-
to agli artt. 1218 (inadempimento della prestazione), 1227 e art. 2697 c.c. (nesso di causalità ed onere della prova).
Per gli appellanti errava il giudice nel ritenere carente la prova dell'inadempimento del-
la struttura sanitaria e del nesso di causalità con l'evento perché, in realtà, la CTU non era sul punto corretta.
Gli appellanti riportavano quanto esposto dal CTP che individuava l'errore medico, e quindi l'inadempimento, nell'operazione di biopsia e toelette, provocando la lacerazio-
ne della anastomosi dalla quale si determinava la perdita ematica. La precedente pro-
cedura di trapianto era perfettamente riuscita ed erano state le ulteriori e routinarie in-
dagini bioptiche a determinare i processi emorragici ed infettivi.
Ricapitolavano la vicenda clinica evidenziando come dalla cartella clinica emergesse la conferma la tesi attorea con esclusione della validità della ricostruzione alternativa dei fatti fatta propria dal CTU.
La scelta di effettuare la biopsia era stata di dubbia utilità, tenuto conto delle buone condizioni del paziente a diversi giorni dall'intervento di trapianto epatico ben riuscito.
avrebbe dovuto indurre a seguire solo la terapia farmacologica. L'intervento Per_3
era stato eseguito con modalità errate che determinavano il danno. Subito dopo si ve-
rificava l'abbondante versamento libero che occupava i recessi peritoneali dell'addome superiore ed inferiore e comportava la necessità dell'intervento di “toelette peritoneale-
emostasi di lesione sanguinante epatica” che evidenziava la “presenza di ascite emor-
ragica (circa 1 litro) e di coaguli posizionati in regione subfrenica destra, dove si ap-
prezza, nella sede della biopsia epatica (VI segmento), una perdita ematica continua”
trattata con bisturi elettrico con arresto del sanguinamento. Occorreva poi un nuovo
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intervento, effettuato per la ulteriore presenza di ascite emorragica (tre litri circa) e coaguli diffusi in tutto l'addome, con sanguinamento in prossimità della anastomosi, in precedenza indicata come integra.
Da tanto conseguiva, secondo gli attori-appellanti, che era stata l'esecuzione della biopsia a causare il danno perché solo dopo dalla anastomosi, in precedenza giudica-
ta ben funzionante, si verificavano le emorragie.
Successivamente alla biopsia si verificava un emoperitoneo (previsto nell'1-2% dei ca-
si), si praticava laparotomia esplorativa, che individuava la lesione nel VI segmento,
proprio dove i chirurghi avevano eseguito l'incisione bioptica. Nell'immediato, il pazien-
te presentava una nuova e più grave emorragia dalla sutura all'ilo epatico, con ulterio-
re evidenza di lesione anche della via biliare, che necessitava di sutura.
Il progressivo successivo scadimento delle condizioni cliniche erano da ricondurre an-
che all'insorgenza di una infezione (di natura nosocomiale) da enterococcus faecium e da una serie di intubazioni/estubazioni definite di dubbia utilità.
La prova del nesso di causalità emergeva dal fatto che le cause delle emorragie pote-
vano derivare solo dagli errori commessi nelle operazioni successive al trapianto do-
vendosi escludere che la riconducibilità del decesso al rigetto dell'organo trapiantato,
non evincibile dai dati laboratoristici.
b) Errata e comunque superficiale valutazione delle risultanze istruttorie con parti-
colare riferimento alla documentazione medica prodotta - art. 115,116 c.p.c.;
Gli appellanti contestavano che la causa delle gravi emorragie fosse individuabile nel sanguinamento di un “vasa vasorum”, non risultante dalle cartelle cliniche, non capace di determinare l'imponente emorragia che comportava l'intervento di un'applicazione di un punto di sutura per arginare il copioso sanguinamento a spruzzo scaturente dalla
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zona della anastomosi arteriosa. La lesione alla anastomosi poteva derivare necessa-
riamente e solo da un'errata manovra ed il primario del reparto, nella propria valuta-
zione conclusiva ammetteva che il paziente era deceduto a seguito di “complicanze emorragiche post biopsia epatica con insorgenza di complicanze mediche ed infettive”
(da Enterococcus Faecium). La prova della imprevedibilità e inevitabilità della compli-
canza, non fornita, era a carico del debitore e la incompletezza dei dati contenuti nella cartella clinica, carente nella descrizione delle sequenze successive agli interventi di biopsia e toelette e laparotomia, di certo non costituiva elemento del quale il debitore poteva trovare giovamento.
Anche per la insorgenza del fenomeno settico la convenuta non proponeva difese utili per escludere la sua responsabilità.
c) Violazione art. 195 co. 3 c.p.c.;
d) Errata e comunque del tutto acritico recepimento delle conclusioni (errate e vi-
ziate) della consulenza tecnica di ufficio;
e) Violazione dell'art. 15 L. n°24/2017;
f) Errata e/o illogica ed addirittura omessa motivazione su punti essenziali della questione controversa.
Il CTU così concludeva l'elaborato: “Lo stesso trapianto epatico, preceduto da oppor-
tuno studio strumentale del caso, fu eseguito in data 01/04/2010, in assenza di com-
plicanze intraoperatorie, con l'esecuzione di tutte le metodiche idonee a verificare l'efficienza dell'anastomosi vascolare. Dal monitoraggio post operatorio emergeva pe-
rò a partire dalla VII VIII giornata post intervento un incremento progressivo del valore della bilirubinemia fino a 13.19mg/dl. Tale incremento è fortemente sospetto per il veri-
ficarsi di un rigetto acuto specie in assenza di altri indici di sepsi”.
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“… nel caso del signor la procedura bioptica fu eseguita sotto controllo eco- Per_1
tomografico in assenza di complicanze tecniche. Il paziente fu poi sottoposto al previ-
sto ed indicato monitoraggio laboratoristico, strumentale e clinico post bioptico che do-
cumentò una progressiva anemizzazione del paziente. Inizialmente l'anemizzazione post procedurale fu affrontata in maniera conservativa con trattamento trasfusivo, tut-
tavia considerata la mancata risposta alla terapia di reintegro, in data 13/04/2010 si decideva per una revisione chirurgica. L'intervento laparotomico documentava nella sede della biopsia epatica la presenza di una perdita ematica trattata mediante elet-
trocoagulazione ed applicazione di collanti biologici. Gli operatori constatarono poi l'arresto del sanguinamento e la contestuale integrità dell'anastomosi arteriosa (buona pulsatilità) concludendo la procedura dopo il posizionamento di due drenaggi in cavità
addominale…. Purtroppo a complicare ulteriormente le condizioni cliniche del signor si aggiunse il nuovo episodio di sanguinamento epatico che rese necessario Per_1
un ulteriore intervento laparotomico (14/04/2010) è riconducibile anche alle condizioni generali particolarmente scadute del paziente ed agli effetti della patologia cirrotica di base e del precoce rigetto epatico;
tutti questi eventi hanno favorito un evento emorra-
gico con sostenuto dalla perdita ematica quale esito della originaria ipertensione porta-
le… nella stessa procedura chirurgica del 14/04 la nuova fonte emorragica fu indivi-
duata non in diretta corrispondenza dell'anastomosi arteriosa ma “in prossimità” della stessa segno che nel secondo episodio di sanguinamento non fosse interessato il punto della biopsia”.
Tali affermazioni inducevano il giudice ad emettere l'impugnata decisione senza con-
siderare le contestazioni trasmesse al CTU che, in sintesi, inerivano le ragioni, già
specificate, in virtù delle quali i problemi per il paziente erano sorti dall'esecuzione del-
la biopsia. Il consulente non replicava compiutamente riportandosi semplicemente a
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quanto affermato precedentemente, affermando, in merito alla biopsia, che: “Altro so-
no invece le complicanze insorte a seguito della biopsia, che sono da annoverare tra i rischi insiti nella procedura, che peraltro rappresenta il gold standard per la diagnosi di rigetto”, senza individuare cause alternative a quella prospettata dagli attori per giusti-
ficare il decesso. Il CTU non era specializzato in medicina legale e tantomeno in pos-
sesso della esperienza pratica per valutare il caso e si trovava in “contiguità ambienta-
le“ con i medici che avevano operato.
Gli appellanti rilevavano che i CTU affermava “altro sono le complicanze insorte a se-
guito della biopsia, che sono da annoverare tra i rischi insiti nella procedura… il san-
guinamento della sede bioptica è evenienza non rara in ambito clinico (frequenza
0,2%)”, indicando come “complicanze” quelli che per gli attori erano state le conse-
guenze degli errori dei sanitari, cadendo in contraddizione ove afferma che si trattava di un evento non raro, salvo indicare una percentuale di riscontro dello 0,2% dei casi.
e viene da chiedersi a questo punto cosa possa definirsi “evento raro” per il CTU.
Per il CTU, in merito alla seconda emorragia, la fonte non era in diretta corrispon-
denza dell'anastomosi arteriosa ma “in prossimità”, a dimostrazione del mancato inte-
ressamento del punto interessato dalla biopsia, così fraintendendo quanto accaduto che era costituito dal primo episodio emorragico provocato per errata esecuzione della biopsia e il secondo provocato nel corso del successivo intervento a livello della ana-
stomosi, per sua errata manipolazione. Il CTU, oltretutto, ignorava il processo settico da enterococco faecium.
Gli appellanti quindi instavano per la liquidazione del danno parentale patito, secondo l'ormai acquisito sistema “a punti” indicando per la coniuge del deceduto la somma di
€ 294.201,00, per € 304.007,70, per € Parte_2 Parte_3
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313.814,40. Con aumento della liquidazione dovendosi procedere alla personalizza-
zione del risarcimento.
Così concludevano: “accertare e dichiarare il grave inadempimento e la responsabilità
esclusiva della in per- Controparte_2
sona del legale rappresentante pro tempore, in relazione al decesso del signor
[...]
avvenuto il 20/04/2010; Per_1
per l'effetto condannare essa Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni tut-
[...]
ti, patrimoniali e non, subiti dagli istanti in conseguenza del decesso del proprio con-
giunto signor , tra cui: Persona_1
- Il danno non patrimoniale subito in proprio dai signori , Parte_1 Parte_2
e per la lesione del rapporto parentale con il loro prossimo
[...] Parte_3
congiunto signor , che il Magistrato vorrà liquidare nelle somme richie- Persona_1
ste in parte motiva o in quelle diverse ritenute di giustizia;
- l'ulteriore danno non patrimoniale subito in proprio dai signori , Parte_1 [...]
e , per aver assistito e partecipato al calvario del loro Parte_5 Parte_3
prossimo congiunto la cui quantificazione viene rimessa all'equo apprezzamento del
Magistrato.
O in quelle diverse somme che saranno ritenute di Giustizia.
Con il riconoscimento, sulle somme effettivamente liquidate, della rivalutazione mone-
taria e degli interessi di mora dalla data del fatto e fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di Giudizio, nonché onorari della
fase stragiudiziale e di mediazione, da attribuirsi allo scrivente procuratore anticipata-
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rio, spese di consulenza tecnica di parte come documentate con fattura e pari a €
1.866,60 e spese di CTU come anticipate in corso di causa.”
“In via istruttoria chiede alla ecc.ma Corte d'Appello, ritenutane l'opportunità, di dispor-
re la rinnovazione delle indagini peritali, nominando quale ausiliario un esperto in pos-
sesso dei requisiti di cui all'art. 15 L. n°24/2017; ovvero in subordine di convocare il
CTU medico nominato in primo grado, dottor per fornire gli opportuni Persona_2
chiarimenti e integrare l'indagine tenuto conto dei rilievi esposti nelle osservazioni al
progetto di relazione tecnica ritualmente comunicati;
Insiste per l'ammissione della prova testimoniale come articolata nella memoria ex art.
183 co. 6 c.p.c. II termine;
chiede altresì che venga acquisito il fascicolo di ufficio relativo al primo grado di giudi-
zio R.G. n°7223/2017.”
6. L nel costituirsi nel Parte_4
gravame ne eccepiva l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., risultando carenti l'indicazione
“delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto”, “l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della de-
cisione impugnata”, gli “specifici motivi”. L'inammissibilità derivava anche dalla viola-
zione del disposto dell'art 343 CPC per aver gli appellanti omesso di individuare in maniera puntuale i capi specifici della sentenza ritenuti viziati. Nel merito perorava la conferma della sentenza di primo grado, che illustrava nei passaggi principali, ritenuta logica, corretta ed esente da errori.
L'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminente-
mente probabilistica anche in merito al giudizio controfattuale ed il Tribunale, alla luce della CTU, non rilevava la sussistenza del nesso di causalità tra gli specifici inadem-
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pimenti allegati da parte attrice e il decesso del perché sussistevano le con- Per_1
dizioni ed indicazioni per la biopsia (incremento progressivo della bilirubina dalla
VII/VIII giornata post trapianto (eseguito in data 1.4.2010) per comprendere se fosse in atto un rigetto “iperacuto”. La biopsia era eseguita in assenza di complicanze tecniche e le ragioni del decesso devono essere attribuite ad un rigetto acuto come risultante dagli esiti della biopsia eseguita in data 12.4.2021
Il successivo intervento laparotomico documentava, nella sede della biopsia epatica,
la presenza di una perdita ematica trattata mediante elettrocoagulazione ed applica-
zione di collanti biologici. Gli operatori constatavano l'arresto del sanguinamento e la contestuale integrità dell'anastomosi arteriosa (buona pulsatiltà), concludendo la pro-
cedura dopo il posizionamento di due drenaggi in cavità addominale.
La biopsia epatica permetteva di eseguire l'esame istologico del fegato trapiantato e di giungere in questo modo ad una diagnosi precoce di rigetto “acuto”, consentendo l'immediata attuazione della terapia appropriata. Il nuovo episodio di sanguinamento epatico era riconducibile anche alle condizioni generali particolarmente scadute del paziente ed agli effetti della patologia cirrotica di base e del precoce rigetto epatico. La
nuova fonte emorragica era individuata non in diretta corrispondenza dell'anastomosi arteriosa ma in “prossimità” della stessa, segno che nel secondo episodio di sangui-
namento non era interessato il punto della biopsia. Non c'era quindi la necessità di una riconfezione dell'anastomosi. La successiva sepsi, evidenziata anche dalla positi-
vità dei emoculture per enterococcum faecium, era trattata con antibioticoterapia se-
condo antibiogramma.
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La CTU quindi escludeva che fossero emerse nel corso dell'intera vicenda condotte censurabili nell'operato dei Curanti dell tali da aver inciso nel decesso Controparte_4
del paziente.
Il Consulente accertava: i) la correttezza della diagnosi;
ii) la correttezza della indica-
zione terapeutica (non avendone potuto escludere la idoneità); iii) la correttezza della procedura chirurgica;
iv) la correttezza della gestione pre e post- chirurgica.
La CTU, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti: i) si presenta completa ed esaustiva per quanto concerne i punti controversi;
ii) si basa sull'analisi esaustiva di una serie di esami specifici;
iii) tiene conto di tutte le problematiche tecniche riscontra-
te per il caso in esame;
iv) ha preso in esame compiutamente la cartella clinica relativa al ricovero oggetto del giudizio;
v) è comprensiva dell'esposizione e della valutazione clinica;
vi) contiene conclusioni motivate.
L'appellata quindi concludeva per sentir: “
1- in via preliminare dichiarare inammissibile
l'appello proposto, per i motivi dedotti in narrativa.
2- in via gradata, respinta ogni contraria istanza, nel merito del giudizio rigettare
l'appello proposto perché infondato in fatti ed in diritto, con conseguente pronuncia di
conferma della sentenza impugnata.
3- vinte le spese e le competenze di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
Salvezze Illimitate”
7. La Corte, con ordinanza del 27.2.24, rigettava le richieste istruttorie formulate dall'appellante non giudicate ammissibili e rilevanti. La CTU, insieme alla documenta-
zione offerta in giudizio, era giudicata esaustiva. All'udienza del 21.1.25 la causa era
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quindi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari per il deposito del-
le difese finali.
Motivi della decisione
8. La Corte ritiene il gravame ammissibile, alla luce del disposto della Sentenza
16 novembre 2017, n. 27199 delle Sezioni Unite civile di affermazione dell'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, secondo la quale l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affian-
cando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni ad-
dotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincola-
ta. Le questioni poste, nella fattispecie in esame, sono del tutto evidenti, così come le censure alla prima decisione e la loro rilevanza nell'economia della decisione.
9. I motivi di gravame inerenti il decorso della malattia, la condotta dei sanitari, le cause del decesso, la validità come riferimento tecnico della CTU e l'allegata respon-
sabilità della struttura sanitaria, sono tutti tra loro connessi e necessitano di trattazione congiunta.
La Corte constata come l'elaborato peritale redatto in primo grado chiarisca analitica-
mente tutta l'evoluzione della vicenda clinica. La relazione è logica, esaustiva, comple-
ta e capace anche di replicare in modo convincente alle osservazioni del consulente di parte, contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti. La Corte, come d'altra parte accaduto in primo grado, adotta l'elaborato a riferimento tecnico delle questioni da esaminare, non rintracciando osservazioni critiche convincenti provenienti dalle parti. Il
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CTU, in soggetto sottoposto a trapianto, giudicava condivisibile l'approccio diagnostico e terapeutico applicato dai medici del La biopsia epatica andava eseguita Parte_4
perché il conseguente esame istologico del fegato trapiantato consentiva di addivenire ad una diagnosi di rigetto “acuto”, permettendo di approntare la conseguente terapia.
Il sanguinamento della sede bioptica costituiva conseguenza possibile ed il paziente era monitorato così da consentire di accertare la condizione venutasi a creare, tempe-
stivamente trattata mediante elettrocoagulazione ed applicazione di collanti biologici.
In conseguenza del trattamento praticato il sanguinamento era arrestato con conse-
guente integrità dell'anastomosi arteriosa. Per gli appellanti anche la successiva emorragia, ravvicinata alla precedente, che a sua volta era stata conseguenza della biopsia, era da ritenersi connessa a quanto avvenuto in precedenza. Lo si dovrebbe ricavare, per i congiunti del paziente, anche in via presuntiva, per i tempi ravvicinati degli accadimenti e perché, a loro parere, il , dopo il trapianto, era in buone Per_1
condizioni. In realtà detta prova presuntiva non trova giustificazione dalle emergenze processuali risultando che le condizioni generali del paziente erano tali da dover chie-
dere l'esecuzione della biopsia, non erano quindi buone, ed il primo sanguinamento era stato efficacemente arrestato. Il successivo, con emorragia di ben tre litri, era indi-
pendente dal primo perché non si verificava “in diretta corrispondenza dell'anastomosi arteriosa ma in prossimità della stessa, segno che nel secondo episodio di sanguina-
mento non fosse interessato il punto della biopsia. Non ci fu quindi la necessità di una riconfezione dell'anastomosi”. L'origine non era quindi da rintracciarsi in un'errata ma-
novra nel corso dell'operazione, come sostenuto dal CTP attoreo, ma dalle condizioni generali particolarmente scadute del paziente e dagli effetti della patologia cirrotica di base e del precoce rigetto epatico. Si trattava, in sostanza, di una complicanza della quale emerge chiaramente l'inevitabilità e l'imprevedibilità.
L'uso della congiunzione “anche” utilizzata dal CTU, a proposito delle ragioni dell'emorragia, lungi dal voler confermare un coinvolgimento eziologi della biopsia ed il
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precedente intervento, dalla Corte è chiaramente interpretato nel senso che il CTU
congiungeva le condizioni generali del paziente e la patologia di base, entrambe poste all'origine della importante emorragia in presenza di un precoce rigetto epatico.
La Corte quindi condivide l'assunto del CTU secondo il quale deve essere escluso il collegamento causale tra la biopsia ed il secondo intervento eseguito per far fronte all'emorragia. L'indipendenza degli eventi, chiaramente indicata, non lascia spazio a presunzioni di segno contrario e comporta l'assenza della prova dell'esistenza del nesso causale tra la biopsia realizzata, correttamente, il successivo intervento resosi necessario per la complicanza prevedibile e correttamente affrontata ed il secondo in-
tervento per emorragia, eziologicamente non connesso con i precedenti, comunque correttamente portato a termine.
La biopsia ed il primo intervento costituivano comunque un episodio clinico chiuso, au-
tonomo, utilmente affrontato nell'interesse del paziente e definito in assenza di conse-
guenze, non emergendo connessione con il successivo exitus del paziente. La valuta-
zione della complicanza che provocava la prima emorragia, sulla quale gli appellanti si dilungavano, risulta in giudizio del tutto irrilevante in mancanza della dimostrazione del nesso causale tra detto intervento (e complicanza) ed il successivo decorso della ma-
lattia. L'emorragia era affrontata e risolta senza poter individuare conseguenze con-
nesse alla successiva evoluzione della malattia. Costituiva solo una tappa dell'iter sa-
nitario e la Corte non constata, nella valutazione conclusiva proveniente dal primario che dichiarava che il paziente era deceduto a seguito di “complicanze emorragiche post biopsia epatica con insorgenza di complicanze mediche ed infettive”, alcuna con-
fessione rilevando invece una semplice descrizione sommaria del quadro clinico verifi-
catosi del tutto inidonea ad individuare quale, tra i plurimi elementi indicati – emorra-
gie, insorgenza di complicanze mediche e infettive- potesse aver avuto effettiva inci-
denza causale. La dichiarazione non era quindi utile per la ricostruzione dell'accaduto.
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La seconda emorragia non era imputabile ai sanitari ed emergeva come correttamente affrontata. La causa del decesso è invece individuata negli esiti imprevedibili di un ri-
getto “acuto” del trapianto epatico che, correttamente trattato, comunque progrediva
“favorendo dapprima l'insorgenza di fatti emorragici e da questi una progressiva di-
sfunzione multiorgano”. La sepsi sopravvenuta, infine, risultava essere stata eviden-
ziata da emoculture per enterococcum faecium e trattata con antibioticoterapia secon-
do antibiogramma “tanto che le l condizioni del paziente sembrarono dapprima essere migliorate”.
Ne consegue che la giurisprudenza richiamata dagli appellanti, sostanzialmente cor-
retta, risulta del tutto non applicabile alla fattispecie in esame.
L'onere dell'attore, con riferimento alla prestazione resa dalla struttura sanitaria e dal medico operante, è quello di procedere all'allegazione, non alla prova, dell'esistenza dell'inadempimento qualificato, astrattamente idoneo a costituire causa del danno (co-
sì S.C. sentenze n.n. 577/2008 e 26516/2017). Nella fattispecie in esame detta allega-
zione è agevolmente rintracciabile perché gli attori imputavano al chirurgo di non aver operato secondo le regole dell'arte. Ne conseguiva che, in caso di dimostrazione della sussistenza del nesso causale, sarebbe ricaduto sul medico l'onere di dover dimostra-
re il corretto adempimento (Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; tra le conformi, ex multis: Cass. 20/01/2015, n. 826; Cass. 04/01/2019, n. 98; Cass. 11/11/2021, n.
3587). Il nesso causale tra l'azione dei medici e l'evento non emergeva. Il creditore-
attore avrebbe dovuto dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è
stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno lamentato
(Cass. 07/12/2017, n.29315; Cass. 15/02/2018, n. 3704; Cass. 20/08/2018, n. 20812).
La ricostruzione secondo il criterio probabilistico del nesso causale costituisce il crite-
rio che il giudice è chiamato ad applicare per la verifica del legame, oggettivo, tra l'azione del medico ed il danno constatato. Nel giudizio in esame, in virtù di quanto
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esposto in precedenza, in virtù di quanto relazionato dal CTU, il nesso causale non emerge.
Per gli appellanti errava il giudice nel ritenere carente la prova dell'inadempimento del-
la struttura sanitaria e del nesso di causalità con l'evento perché, in realtà, errata era la convinzione del CTU che il giudice faceva propria.
Riportavano quanto esposto dal CTP che individuava l'errore medico, e quindi l'inadempimento, nell'operazione di biopsia e toelette, provocando la lacerazione della anastomosi dalla quale si determinava la rilevantissima perdita ematica. La procedura di trapianto era perfettamente riuscita ed erano state le ulteriori e routinarie indagini bioptiche a determinare i processi emorragici ed infettivi.
In realtà in giudizio non emergeva che l'intervento di biopsia, necessario, avesse de-
terminato il danno e neppure che dalla anastomosi si verificasse la seconda emorra-
gia. Anche l'infezione risultava essere stata ben affrontata. Le cause del decesso, che gli appellanti faticano a rintracciare se non nell'erronea biopsia, erano costituite nel ri-
getto “acuto” del trapianto epatico, pacificamente verificatosi, con le annesse compli-
canze, anche multiorgano.
La CTU redatta in primo grado, insomma, è convincente pur non essendo il consulen-
te specializzato in medicina legale. Non è condiviso quanto affermato dagli appellanti circa la sua non capacità di valutare il caso e la “contiguità ambientale“, che pure gli appellanti allegano, risulta costituire una mera illazione non supportata da alcun valido elemento in grado di far dubitare della terzietà dell'ausiliario.
10. La sentenza di primo grado deve essere quindi confermata e, dal rigetto dell'appello, discende la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio con riferimento allo scaglione corrispondente al valore del contenzio-
so, indeterminabile, ed applicazione dei minimi tariffari, stante la contenuta complessi-
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tà delle questioni poste a fondamento della decisione.
11. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per , Parte_1 [...]
, . Parte_6 Parte_3
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_5
, , avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, 8
[...] Parte_3
Sezione Civile, pubblicata il 31.3.2022 e contraddistinta dal n.3277/22, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) ND , , , al pagamento, in Parte_1 Parte_2 Parte_3
favore dell di Parte_4 Pt_4
delle spese di lite del grado, liquidate in €.6.079,00 per competenze, oltre spese gene-
rali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
C) Dichiara la sussistenza, per , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
dei requisiti previsti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 03.10.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr. Eugenio Forgillo
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