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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 26/01/2026, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 527/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO CO, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3446/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 87/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 15/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023-ORA00001 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 273/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Latina, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza n. 87/03/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, depositata il 15/01/2024, non notificata che ha accolto il ricorso della società Resistente_1 srl.
La ricorrente motiva il ricorso come in atti.
Con memoria dichiara e documenta che con autotutela, ha proceduto all'annullamento totale della pretesa.
La società Resi stente_1 srl risponde alle eccezioni dell'appellante e preso atto dell'annullamento della pretesa in autotutela insiste sulle spese, nel doppio grado di giudizio, da distrarsi al Dott. Difensore_1 che si dichiara antistatario
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il presente giudizio va dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 comma Il d.lgs. 546/92.
L'appellante dichiara di voler rinunciare all'appello avendo annullato l'atto oggetto della sentenza appellata in autotutela.
Le spese seguono la soccombenza virtuale.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri di legge se dovuti, in favore del dott. Difensore_1 che si dichiara antistatario.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO CO, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3446/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 87/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 15/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023-ORA00001 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 273/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Latina, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza n. 87/03/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, depositata il 15/01/2024, non notificata che ha accolto il ricorso della società Resistente_1 srl.
La ricorrente motiva il ricorso come in atti.
Con memoria dichiara e documenta che con autotutela, ha proceduto all'annullamento totale della pretesa.
La società Resi stente_1 srl risponde alle eccezioni dell'appellante e preso atto dell'annullamento della pretesa in autotutela insiste sulle spese, nel doppio grado di giudizio, da distrarsi al Dott. Difensore_1 che si dichiara antistatario
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il presente giudizio va dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 comma Il d.lgs. 546/92.
L'appellante dichiara di voler rinunciare all'appello avendo annullato l'atto oggetto della sentenza appellata in autotutela.
Le spese seguono la soccombenza virtuale.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri di legge se dovuti, in favore del dott. Difensore_1 che si dichiara antistatario.