Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01069/2025REG.PROV.COLL.
N. 00994/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 994 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Caponnetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Salvago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, per l’annullamento:
1) del provvedimento -OMISSIS-, notificato il 4/10/2017, col quale il Dirigente del Settore V del Comune di Agrigento, previo verbale di accertamento di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione notificata il 21/6/2010, ordinava l'acquisizione gratuita e l'immissione in possesso al patrimonio del predetto Comune delle opere eseguite, senza titolo abilitativo, in -OMISSIS-, in catasto al foglio -OMISSIS-;
2) dell'ordinanza n. -OMISSIS-, notificata il 30/6/2010, con la quale il medesimo Comune di Agrigento ingiungeva la demolizione delle opere sopra descritte.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il Cons. RI SC HE e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante riferisce di essere comodatario di un appezzamento di terreno esteso mq. 4000 circa, sito in territorio di Agrigento, concessogli dalla proprietaria, sig.ra -OMISSIS-, all’interno del quale ha realizzato alcuni manufatti, che, in data 12 giugno 2010, venivano sottoposti a sequestro preventivo. Con ordinanza n.-OMISSIS- del 21 giugno 2010, notificata il 30 giugno 2010, il Comune ingiungeva la demolizione delle opere realizzate sine titulo , consistenti in:
- una tettoia di circa mq. 400,00 adibita a ricovero di mezzi pesanti e attrezzatura varia;
- un manufatto in muratura (posto sotto la citata tettoia) di dimensioni pari a mq. 27,00;
- una ulteriore tettoia di mq. 50,00 circa in prosecuzione della prima;
- una piattaforma di calcestruzzo di circa mq. 110,00 sottostante le due descritte tettoie;
- un manufatto in legno completo di infissi di circa mq. 41 con copertura in lamiera;
- uno spiazzo in battuto di cemento pari a circa mq. 175,00;
- recipienti per l'accumulo di acqua di varie dimensioni e materiale;
- una costruzione prefabbricata con intelaiatura in metallo e pannelli coibentati di circa mq. 91,00 con copertura a falde spioventi;
- un container in metallo di circa mq. 6,00, collocato sul piano di campagna, in adiacenza al prefabbricato di cui sopra.
1.1. Successivamente, con provvedimento n. 2 del 29 settembre 2017, notificato il 4 ottobre 2017, il Comune accertava la mancata ottemperanza alla citata ordinanza di demolizione e disponeva l’acquisizione gratuita e l'immissione in possesso delle opere abusivamente eseguite “… e dell’intera area del lotto interessato pari a mq. 3796, in considerazione della destinazione urbanistica della zona che non prevede edificabilità dell’area ...”.
2. Con il ricorso di primo grado, il ricorrente ha chiesto l’annullamento di questo ultimo provvedimento e della precedente ordinanza di demolizione, formulando a sostegno del proposto gravame plurimi motivi di censura, denunziando, tra l’altro, che il Comune non avrebbe potuto adottare l’ingiunzione a demolire, stante che i manufatti abusivamente realizzati erano stati sottoposti a sequestro preventivo dalla Polizia municipale di Agrigento, convalidato con ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari.
3. Con la sentenza n. -OMISSIS-, il TAR Sicilia - Palermo (seconda Sezione) - ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e per il resto respinto perché infondato.
4. Detta sentenza è appellata dal ricorrente nel primo grado del giudizio, il quale – dopo avere ricostruito la vicenda controversa e il processo di primo grado – articola i seguenti motivi.
“1) Illegittimità della sentenza impugnata per erronea interpretazione ed applicazione di legge. Illegittimità della preordinata acquisizione delle opere compiute derivata dall’atto presupposto-ordinanza di demolizione delle opere asseritamente abusive .”.
“ 2) Illegittimità della sentenza di primo grado con riferimento ai provvedimenti sanzionatori impugnati sotto il profilo della notevole tardività della sua esecuzione. Ragionevole affidamento .”
5. Il Comune di Agrigento, non costituito nel primo grado di giudizio, nel costituirsi nel presente giudizio di appello, ha contestato espressamente le argomentazioni e i rilievi contenuti nel ricorso di appello, eccependo l’inammissibilità del ricorso nei confronti dell’ordinanza di demolizione in quanto non impugnata entro i termini di legge.
6. Alla udienza pubblica dell’8 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. Con il primo motivo, l’appellante denuncia l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di considerare che l’ordine demolitorio non era materialmente eseguibile dal proprietario, in quanto sul bene era stato disposto il sequestro preventivo da parte dell’Autorità giudiziaria penale.
La parte appellante contesta al giudice di prime cure di aver condiviso, nel rigettare la sua doglianza, l’orientamento giurisprudenziale che esclude un rapporto di pregiudizialità tra l’esistenza di un sequestro sul bene abusivo e la possibilità per il proprietario di provvedere alla sua demolizione, potendo quest’ultimo chiedere il temporaneo dissequestro al giudice penale, al fine di ottemperare all’ingiunzione amministrativa.
Nella prospettazione dell’appellante l’ordinanza di acquisizione gravata sarebbe invece illegittima in via derivata, in quanto l’ordine di demolizione del 2010 sarebbe affetto da nullità avendo a oggetto un immobile “colpito” da un sequestro penale e, quindi, radicalmente inefficace per l’assenza di un elemento essenziale dell’atto, giacché l’esecuzione dell’ordine sanzionatorio sarebbe sottratto alla disponibilità del destinatario. Tale vizio determinerebbe l’illegittimità derivata della successiva ordinanza di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune.
8. Giova previamente tratteggiare succintamente la tematica sulla quale si è innestata l’odierna controversia relativa all’esistenza di un rapporto di pregiudizialità tra sequestro penale ed eseguibilità, da parte dell’intimato, dell’ingiunzione di demolizione. A tale riguardo, la giurisprudenza ha enucleato tre diversi orientamenti interpretativi.
8.1. Secondo una prima tesi, l’esistenza di un sequestro penale sul bene abusivo non avrebbe alcun rilievo sull’efficacia e sulla procedibilità del (parallelo) procedimento amministrativo sanzionatorio, ritenendosi che l'autore dell'abuso, destinatario dell'ordinanza di demolizione, avrebbe sempre la possibilità di conformarsi all’ordine richiedendo un temporaneo dissequestro all'autorità giudiziaria competente (in tal senso: Consiglio di Stato, sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 283; sez. IV, 23 gennaio 2012, n. 282) e dunque non potrebbe invocare, a sua discolpa, l’impedimento derivante dal sequestro penale. Tale orientamento è stato per alcuni versi sottoposto a critica in quanto impone al responsabile dell'abuso un obbligo di presentare l'istanza di dissequestro, configurando a suo carico un obbligo di facere (peraltro confliggente con il principio per cui nemo tenetur se detegere ).
8.1.2. È stata quindi prospettata una diversa e opposta tesi, secondo la quale l'ordine di demolizione adottato in costanza di sequestro, avendo un oggetto impossibile, dovrebbe considerarsi nullo per la mancanza di un elemento essenziale (si tratta della tesi propugnata anche dall’odierno appellante che cita la sentenza n. 2337/2017 del 17 maggio del 2017 della VI Sezione del Consiglio di Stato). Anche tale tesi è stata sottoposta a revisione in quanto la tutela del territorio, di competenza dell’ente locale, risulterebbe condizionata da una circostanza che fuoriesce dalla sua sfera di controllo, quale appunto un provvedimento del giudice penale, che potrebbe in radice inibire l’esercizio del relativo potere (il cui accadimento, per di più, potrebbe persino non essere noto alla suddetta autorità).
8.1.3. Una terza soluzione interpretativa, più recente, per superare le criticità dei precedenti orientamenti, propone un contemperamento fra le due opposte esigenze dell’interesse pubblico a un sollecito ripristino della regolarità urbanistica minacciata dall’abuso e alla connessa tutela del territorio e della difesa del soggetto sottoposto a procedimento penale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 luglio 2024, n. 6157; id., 23 marzo 2022, n. 2122; 2 ottobre 2019, n. 6592; 20 luglio 2018, n. 4418).
Secondo tale orientamento, il sequestro penale dell'immobile non influenza la legittimità dell'ordinanza di demolizione, in quanto, diversamente, la tutela del territorio verrebbe a dipendere da circostanze non nel dominio dell'amministrazione istituzionalmente preposta, che anzi potrebbe esserne all'oscuro; ma il contemperamento con le esigenze della difesa si realizza ritenendo che il termine assegnato dall'ordinanza per la demolizione non decorra sin quando l'immobile rimane sotto sequestro, restando all'autonoma iniziativa della parte (anche di quella pubblica), ovvero della stessa magistratura inquirente, attivare gli strumenti che al dissequestro possono condurre.
Conseguentemente, secondo tale orientamento, al quale il Collegio aderisce, la sussistenza di un provvedimento di sequestro non incide sulla validità dell’ordinanza di demolizione, ma ne comporta la temporanea inefficacia, con conseguente differimento della decorrenza del termine per provvedervi al momento in cui il bene risulta (per qualsiasi causa) dissequestrato.
9. Fatta tale premessa, occorre tuttavia valutare la tematica in questione nell’ambito della concreta fattispecie in esame, che si atteggia in termini peculiari.
L’ordine di demolizione n.-OMISSIS-, impugnato, è stato adottato il 21 giugno 2010 e notificato al ricorrente in data 30 giugno del medesimo anno. Nel provvedimento il Comune, accedendo alla prima tesi (di cui al paragrafo 8.1), avverte che “ che nel caso di opere sottoposte a sequestro dall’autorità giudiziaria bisogna chiedere il dissequestro al Giudice Penale prima di eseguire la demolizione ”. Poiché il provvedimento non risulta impugnato dal ricorrente nei termini di legge, i suoi effetti sono ormai consolidati e ciò implica pertanto l’applicazione della soluzione interpretativa indicata nel provvedimento e avallata dal giudice di prime cure. Come si è già detto, ciò non significa adesione del Collegio a siffatta interpretazione comunale; tuttavia non può che prendersi atto che anch’essa è divenuta nel caso di specie inoppugnabile per effetto dell’omessa censura del provvedimento che la reca, nel termine di legge dalla sua conoscenza da parte del destinatario. Sul punto, pertanto, non può che essere condivisa la sentenza appellata, fermo restando, oltre alla già rilevata tardività, anche l’infondatezza della doglianza prospettata dall’appellante di nullità dell’ordine di demolizione per i motivi già riportati al paragrafo 8.1.2., che qui si intendono richiamati.
9.1. Con il secondo motivo, l’appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento con cui il Comune ha accertato l’inottemperanza all’ordine di demolizione e la conseguente acquisizione al patrimonio comunale dei manufatti abusivi, impugnati dal ricorrente oltre che per illegittimità derivata (di cui al primo motivo di ricorso) anche per tardività degli stessi rispetto alla data di realizzazione delle opere, avvenuta circa dieci anni prima.
Le censure si palesano infondate.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, l’infondatezza del primo motivo di ricorso relativo alla nullità dell’ordinanza di demolizione, i cui effetti si sono oramai consolidati, rende inammissibile il ricorso avverso i successivi provvedimenti sanzionatori. Come statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2023: « l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem - l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione. Qualora per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva) ».
L’atto di accertamento dell’inottemperanza e l’acquisizione ipso iure del bene abusivo al patrimonio comunale costituiscono pertanto naturali conseguenze giuridiche dell’illecito edilizio (conseguenti all’inottemperanza). Divenuta inoppugnabile l’ordinanza di demolizione dell’opera abusiva, gli atti a essa consequenziali possono essere impugnati solo per vizi propri (cfr. ex plurimis , Cons. St., Sez. V, 11 luglio 2014, n. 3565). Come correttamente affermato dal TAR, consolidatisi gli effetti dell’ordinanza di demolizione, il ricorrente, non avendo ottemperato alla stessa, ha perso la proprietà del bene; né, nel caso di specie, le censure dedotte sono volte a contestare che si sia in effetti verificata l’automatica acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale per effetto dell’accertata inottemperanza all’ordine di demolizione e ripristino. Il secondo motivo di ricorso riguarda, infatti, unicamente la tardività dell’atto rispetto alla realizzazione delle opere, ciò che investe appunto l’ordinanza di demolizione – i cui effetti sono già consolidati – e non già la predetta acquisizione.
Peraltro, secondo l’orientamento giurisprudenziale avallato dall’Adunanza Plenaria n. 9 dl 2017, l’ordine di demolizione presenta un carattere rigidamente vincolato e non richiede né una specifica motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, né una comparazione fra l’interesse pubblico e l’interesse privato al mantenimento in loco dell’immobile. Ciò in quanto non può ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può in alcun modo legittimare (in tal senso – ex multis – Cons. Stato, 28 febbraio 2017, n. 908).
Quanto all’asserita sanabilità delle opere, non consta agli atti che sia stata avanzata istanza di sanatoria, né sono presenti motivi di ricorso specifici sul punto, ma mere asserzioni ipotetiche.
Conclusivamente, il Collegio ritiene che l’appello sia infondato e vada conseguentemente respinto.
In ragione delle oscillazioni giurisprudenziali sulla tematica in esame, le spese del grado possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private e i terzi citati.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN de SC, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
RI SC HE, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI SC HE | AN de SC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.