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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 884/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CO PE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 436/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034202490008030585000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210014234174000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione n. 034202490008030585/000 notificata in data 30.10.2024, con la quale si chiede il pagamento della somma di euro 345,34 oggetto della cartella esattoriale n. 03420210014236174000
(asseritamente notificata il 9.7.2022 e relativa a tasse automobilistiche - anno 2016), deducendo la mancata notifica della citata cartella e la prescrizione della pretesa creditoria.
In data 21.3.2025 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 20.1.2026 il ricorrente ha depositato la sentenza con cui questa Corte di Giustizia ha annullato la cartella di pagamento sottostante all'atto impugnato.
In data 30.1.2026 il ricorrente ha depositato un'ulteriore memoria illustrativa insistendo nell'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 10.2.2026 la causa è stata trattenuta in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Per come risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente, la cartella di pagamento n. 0342021
0014236174000, sottostante all'atto impugnato in questa sede, è stata annullata con la sentenza di questa
Corte di Giustizia n. 4621/2025 del 18.06.2025, depositata il 25.06.2025.
Stante l'inesistenza del titolo esecutivo su cui si basa l'intimazione impugnata, ricorso va accolto.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 250,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CO PE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 436/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034202490008030585000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210014234174000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione n. 034202490008030585/000 notificata in data 30.10.2024, con la quale si chiede il pagamento della somma di euro 345,34 oggetto della cartella esattoriale n. 03420210014236174000
(asseritamente notificata il 9.7.2022 e relativa a tasse automobilistiche - anno 2016), deducendo la mancata notifica della citata cartella e la prescrizione della pretesa creditoria.
In data 21.3.2025 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 20.1.2026 il ricorrente ha depositato la sentenza con cui questa Corte di Giustizia ha annullato la cartella di pagamento sottostante all'atto impugnato.
In data 30.1.2026 il ricorrente ha depositato un'ulteriore memoria illustrativa insistendo nell'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 10.2.2026 la causa è stata trattenuta in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Per come risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente, la cartella di pagamento n. 0342021
0014236174000, sottostante all'atto impugnato in questa sede, è stata annullata con la sentenza di questa
Corte di Giustizia n. 4621/2025 del 18.06.2025, depositata il 25.06.2025.
Stante l'inesistenza del titolo esecutivo su cui si basa l'intimazione impugnata, ricorso va accolto.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 250,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente.