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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/11/2025, n. 3737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3737 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1919 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione giudiziale e divorzio contenzioso (scioglimento del matrimonio) tra
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del Parte_1 C.F._1 ricorso, dall'avv. ORLANDO MARIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
e
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. CAROZZA GIANMARCO presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto la pronuncia di separazione con rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/03/2025 il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 16/06/2021 dal quale non erano nati figli. Deduceva che la convivenza coniugale si era interrotta sin da quando la resistente aveva deciso di interromperla rientrando definitivamente in Colombia nel gennaio 2023. Rappresentava che la resistente viveva tuttora lì, ove lavora rivestendo incarichi politici, nonché che entrambe le parti erano economicamente autosufficienti.
Tanto premesso chiedeva la pronuncia di separazione e, successivamente, lo scioglimento del matrimonio.
In data 30/06/2025 si costituiva la resistente, la quale, contestando le allegazioni del ricorrente, non si opponeva alle richieste di controparte.
La domanda di emissione della sentenza di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49
c.p.c., al passaggio in giudicato della sentenza di separazione. La domanda cumulativa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023) e, pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio, provvedendosi a tal fine con separata ordinanza.
Attesa la natura della controversia, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, così provvede:
1) dichiara la separazione tra , nato il [...] a [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...]; CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di CASERTA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 42, parte I, serie /, anno 2021, ufficio I);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio;
5) compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. in camera di consiglio il 21/11/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1919 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione giudiziale e divorzio contenzioso (scioglimento del matrimonio) tra
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del Parte_1 C.F._1 ricorso, dall'avv. ORLANDO MARIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
e
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. CAROZZA GIANMARCO presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto la pronuncia di separazione con rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/03/2025 il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 16/06/2021 dal quale non erano nati figli. Deduceva che la convivenza coniugale si era interrotta sin da quando la resistente aveva deciso di interromperla rientrando definitivamente in Colombia nel gennaio 2023. Rappresentava che la resistente viveva tuttora lì, ove lavora rivestendo incarichi politici, nonché che entrambe le parti erano economicamente autosufficienti.
Tanto premesso chiedeva la pronuncia di separazione e, successivamente, lo scioglimento del matrimonio.
In data 30/06/2025 si costituiva la resistente, la quale, contestando le allegazioni del ricorrente, non si opponeva alle richieste di controparte.
La domanda di emissione della sentenza di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49
c.p.c., al passaggio in giudicato della sentenza di separazione. La domanda cumulativa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023) e, pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio, provvedendosi a tal fine con separata ordinanza.
Attesa la natura della controversia, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, così provvede:
1) dichiara la separazione tra , nato il [...] a [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...]; CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di CASERTA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 42, parte I, serie /, anno 2021, ufficio I);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio;
5) compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. in camera di consiglio il 21/11/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio