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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 15/12/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 390/2025 , avente per oggetto “servizio preruolo
- ricostruzione carriera - condanna specifica al pagamento delle differenze retributive”, promossa
DA
(c.f. - con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
MA AN e EN GI EL PREITE, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) – rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dal Funzionario dott. ADAMO CASTELNUOVO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 25/06/2025, ha convenuto in Parte_1
giudizio davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, il
[...]
allegando di essere dipendente dell'Amministrazione Controparte_1
convenuta, in qualità di assistente amministrativo, essendo stato immesso in ruolo il 9.1.2011, solo dopo avere prestato per diversi anni (dal 13.11.2001) le stesse mansioni in esecuzione di contratti di lavoro a tempo determinato succedutisi nel tempo. Spiegando di avere ottenuto dalla
Corte d'Appello di Milano l'accoglimento della domanda (rigettata in primo grado) di riconoscimento integrale dell'anzianità preruolo, con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate sino all'immissione in ruolo, il ricorrente, dolendosi del fatto che l'Amministrazione scolastica non abbia dato regolare esecuzione alla precedente sentenza della Corte d'Appello, non emettendo il corretto decreto di ricostruzione della carriera e non erogando integralmente quanto dovutogli a titolo di differenze retributive, ha fatto valere il diritto alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera, con integrale riconoscimento dell'anzianità preruolo e con applicazione dei gradoni stipendiali previsti dalla contrattazione collettiva, alla stregua di quanto previsto per i lavoratori a tempo indeterminato di pari livello ed anzianità. Ha quindi domandato il pagamento delle differenze retributive relative al periodo pre ruolo (dedotto l'acconto ricevuto) e post ruolo. Ha anche chiesto il riconoscimento giuridico dell'anno 2013.
Si è costituito in giudizio il , non Controparte_1
contestando quanto richiesto dalla parte ricorrente in ordine all'anzianità pre ruolo e post ruolo ed in ordine al riconoscimento giuridico dell'anno 2013, però eccependo, quanto alle spettanze retributive, la maturazione del termine quinquennale di prescrizione e la circostanza che l'acconto pagato per il periodo pre ruolo vada considerato al lordo.
L'Amministrazione ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
1. Accogliere le eccezioni preliminari di cui in premessa;
2. Nel merito per gli effetti GIURIDICI accertare e dichiarare l'anzianità di servizio per il sig.
[...]
con decorrenza dal 13.11.2001, pari a 22 anni, 9 mesi e 17 giorni di Parte_1 cui preruolo 9 anni, 5 mesi e 17 giorni;
3. Nel merito per gli effetti ECONOMICI accertare che l'anno 2013 deve essere riconosciuto ai soli fini giuridici e non economici, in applicazione dell'art. 9, comma 23, del D.L. n. 78/2010, come stabilito dalla Cassazione n. 13618/2025 e per l'effetto accertare e dichiarare un'anzianità di servizio complessiva per il sig. con decorrenza dal 13.11.2001 Parte_1 pari a 21 anni, 9 mesi e 17 giorni 4. Rigettare la domanda attorea per il pagamento delle differenze retributive, così come formulata da controparte per il sig.
[...]
, dovendosi ritenere erroneamente quantificato l'importo indicato. Parte_1
Qualora l'Onorevole Giudice dovesse ritenere fondata, anche solo in parte, la domanda attrice, si chiede che la liquidazione sia contenuta nei limiti strettamente dovuti così come quantificati in narrativa pari ad € 1.193,24. 5. In ogni caso: Liquidare, con valutazione equitativa, le spese di lite a favore dell'Amministrazione resistente, ex art. 152 – bis delle disposizioni d'attuazione del c.p.c., che prevede il versamento degli oneri del giudizio anche a favore delle Amministrazioni che si difendano tramite propri dipendenti, ai sensi dell'art. 417 – bis c.p.c.. - In subordine: considerate tutte le eccezioni formulate nel presente atto e le incisive differenze nella quantificazione degli importi dovuti, si richiede quantomeno la compensazione delle spese di lite ex art 92 c.p.c..
2 La parte ricorrente si è parzialmente adeguata, sotto il profilo economico delle domande, a quanto dedotto dalla convenuta, così riformulando le proprie conclusioni all'esito della trattazione scritta dell'udienza ex art. 420 c.p.c.:
1. Previa disapplicazione del decreto di ricostruzione carriera n. 1737/2013 e dei decreti di progressione successivi, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento integrale di tutta l'anzianità di servizio preruolo dal 13.11.2001 al 31.8.2011 pari ad Anni 9 mesi 5 e giorni 17 e per l'effetto condannare parte convenuta alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera del ricorrente sino alla data del 31.12.2024 ed al pagamento a favore di , a titolo di Parte_1 risarcimento danno in applicazione della sentenza della Corte d'Appello, quali differenze stipendiali maturate per il periodo preruolo la somma di € 1018,40 (già detratta la somma percepita lorda per il preruolo di € 3065,88) e per il periodo post ruolo, nel rispetto della prescrizione quinquennale, la somma di € 1193,24 (comprensiva del rateo 13.ma), oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2. Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa o per quelle motivazioni che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità ai fini giuridici dell'anno 2013 (pari ad anni 1) disponendone l'utilità giuridica e, per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova ricostruzione e/o progressione di carriera che includa anche il riconoscimento ai fini giuridici dell'anzianità maturata nell'anno 2013 (pari ad anni 1), con conseguente anzianità ai fini giuridici al 31.12.2024 di Anni 22 mesi 9 e giorni 17 ed ai fini economici di Anni 21 mesi 9 e giorni 17 4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
2. La questione del divieto di discriminazione nella ricostruzione della carriera giuridica ed economica del personale ATA, che è già oggetto di giudicato tra le odierne parti in causa per effetto della sentenza della Corte d'Appello di Milano, è stata risolta, sulla scorta della giurisprudenza eurounitaria, dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 31150/2019 del 15.10.2019 pubblicata in data 28.11.2019 (confermata dalla successiva sent. Cass. n.
2924/2020 pubblicata il 7.2.2020), la quale ha definitivamente stabilito che “l'art. 569 del
D.Lgs. n. 297 del 1994, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo CES UNICE e CEEP allegato alla Direttiva N.1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici, solo limitatamente al primo triennio e per
3 la quota residua rilevi ai fini economici nei limiti dei due terzi. Il Giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la Direttiva, ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'Amministrazione, l'intero servizio prestato".
Infatti l'Amministrazione convenuta ha rassegnato sul punto conclusioni conformi alle domande attoree, che vanno pertanto accolte.
Pacifica è anche la necessità di riconoscere ai fini giuridici l'anno 2013, come stabilito di recente dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13619/2025 (che ne ha invece escluso la rilevanza economica anche per gli anni successivi).
3. Con l'odierna azione il ricorrente intende inoltre ottenere la liquidazione del saldo delle differenze retributive maturate prima dell'immissione in ruolo, in ragione del fatto che, fino alla data di proposizione del ricorso, il non aveva ancora dato corretta esecuzione al CP_1
giudicato relativo al pagamento delle differenze retributive per il periodo preruolo.
Va allora decisa in questa sede la domanda relativa al quantum delle differenze stipendiali, rispetto alle quali, per il periodo preruolo, è passata in giudicato la sentenza della Corte
d'Appello territoriale che ne ha stabilito la prescrizione decennale (doc. n. 2 attoreo), sicchè è irrilevante l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata in questa sede dalla parte datoriale.
Il principio affermato dalla Corte d'Appello (e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata) implica che nella ricostruzione, ai fini giuridici ed economici, della carriera del personale ATA l'anzianità maturata nei servizi non di ruolo vada computata come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato, con la medesima progressione professionale riconosciuta dalla contrattazione collettiva per il personale di ruolo.
Come già detto, non può pertanto trovare applicazione la normativa (artt. 569 e 570 del Lgs.vo n. 297/1994) che prevede il riconoscimento del servizio preruolo per intero unicamente per i primi tre anni (piuttosto che quattro), con la riduzione/penalizzazione di un terzo per gli anni successivi e va invece riconosciuto per intero il servizio prestato prima dell'immissione in ruolo.
4 Al fine di evitare discriminazioni tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, deve quindi ritenersi che il lavoratore precario abbia diritto alla valutazione dell'anzianità di servizio maturata ai fini dell'attribuzione delle fasce stipendiali anche nel corso del “precariato”.
Il principio vale anche dopo l'immissione in ruolo del lavoratore a tempo determinato.
Tale tesi risulta avallata dalla Corte di Cassazione che, nella citata sentenza n. 31150/2019, ha espressamente dichiarato l'irrilevanza dell'immissione in ruolo, rispetto alla questione della disparità di trattamento, così statuendo: “Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 RO
Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11,
Valenza ed altri, punto 36)”.
La progressione stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva va riconosciuta anche per il periodo successivo alla conclusione del contratto a tempo indeterminato, con conservazione dello scaglione retributivo acquisito in ragione del servizio preruolo sino al passaggio allo scaglione successivo.
Il , rispetto alle differenze retributive del periodo pre ruolo ha eccepito che la CP_1
somma azionata è errata perché la parte ricorrente ha dedotto da una somma lorda un importo netto. Ha anche dedotto che la controparte non avrebbe considerato i reali contratti di servizio stipulati da parte attrice con il e le eventuali riduzioni economiche maturate in CP_1
costanza di servizio. Della prima contestazione ha tenuto conto la stessa difesa attorea, che nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 26.11.2025, ha rideterminato al lordo l'acconto ricevuto. La seconda contestazione è invece generica, perché il MINISTERO avrebbe dovuto
5 specificarla nei termini concreti necessari per verificare l'erroneità dell'impostazione attorea, sicchè di essa non si può tenere conto. Le differenze retributive per il periodo pre ruolo vanno quindi riconosciute nella somma precisata dalla difesa attorea, pari a € 1.018,40.
Quanto alle differenze retributive per il periodo post ruolo, la parte ricorrente ha aderito (in conformità, del resto, alla sent. Cass. n. 10219/2020) alla quantificazione del minore credito indicato dalla controparte, in ragione della prescrizione quinquennale, che ha estinto i crediti più risalenti, sicchè la domanda va accolta per l'importo di € 1.193,24.
Le somme vanno riconosciute a titolo retributivo e non risarcitorio (come richiesto dalla difesa attorea), in quanto “la pretesa che il singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, partecipa della medesima natura della condizione alla quale l'azione si riferisce e, pertanto, qualora la denunciata discriminazione sia relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendica il trattamento ritenuto di miglior favore va qualificata di adempimento contrattuale (…)” (sent. Cass. n. 10219/2020 cit.).
Sui crediti riconosciuti vanno pagati gli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente, sulla base del valore delle domande accolte e dell'attività difensiva svolta, tenendo conto del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, accertato e dichiarato il diritto di all'immediato Parte_1
riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio effettivo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato stipulati prima dell'immissione in ruolo, nonché al riconoscimento giuridico dell'anno 2013; disapplicato il difforme decreto di ricostruzione della carriera;
6 il alla ricostruzione della carriera della Controparte_1
ricorrente, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio preruolo;
accerta ai fini della ricostruzione giuridica della carriera, il diritto del ricorrente al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio preruolo pari ad anni 9, mesi 5 e giorni 17 e dell'anzianità di servizio complessiva (incluso l'anno 2013, ai fini giuridici) pari, alla data del 31.12.2024, ad anni 22, mesi 9, giorni 17; condanna la parte resistente a corrispondere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della medesima progressione stipendiale prevista per gli omologhi dipendenti in servizio a tempo indeterminato e così quantificate: € 1.018,40 (sino all'immissione in ruolo) e € 1.193,24 (al lordo delle ritenute fiscali) a titolo di differenze maturate nel periodo successivo;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 1.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Lecco, 15 dicembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 390/2025 , avente per oggetto “servizio preruolo
- ricostruzione carriera - condanna specifica al pagamento delle differenze retributive”, promossa
DA
(c.f. - con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
MA AN e EN GI EL PREITE, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) – rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dal Funzionario dott. ADAMO CASTELNUOVO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 25/06/2025, ha convenuto in Parte_1
giudizio davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, il
[...]
allegando di essere dipendente dell'Amministrazione Controparte_1
convenuta, in qualità di assistente amministrativo, essendo stato immesso in ruolo il 9.1.2011, solo dopo avere prestato per diversi anni (dal 13.11.2001) le stesse mansioni in esecuzione di contratti di lavoro a tempo determinato succedutisi nel tempo. Spiegando di avere ottenuto dalla
Corte d'Appello di Milano l'accoglimento della domanda (rigettata in primo grado) di riconoscimento integrale dell'anzianità preruolo, con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate sino all'immissione in ruolo, il ricorrente, dolendosi del fatto che l'Amministrazione scolastica non abbia dato regolare esecuzione alla precedente sentenza della Corte d'Appello, non emettendo il corretto decreto di ricostruzione della carriera e non erogando integralmente quanto dovutogli a titolo di differenze retributive, ha fatto valere il diritto alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera, con integrale riconoscimento dell'anzianità preruolo e con applicazione dei gradoni stipendiali previsti dalla contrattazione collettiva, alla stregua di quanto previsto per i lavoratori a tempo indeterminato di pari livello ed anzianità. Ha quindi domandato il pagamento delle differenze retributive relative al periodo pre ruolo (dedotto l'acconto ricevuto) e post ruolo. Ha anche chiesto il riconoscimento giuridico dell'anno 2013.
Si è costituito in giudizio il , non Controparte_1
contestando quanto richiesto dalla parte ricorrente in ordine all'anzianità pre ruolo e post ruolo ed in ordine al riconoscimento giuridico dell'anno 2013, però eccependo, quanto alle spettanze retributive, la maturazione del termine quinquennale di prescrizione e la circostanza che l'acconto pagato per il periodo pre ruolo vada considerato al lordo.
L'Amministrazione ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
1. Accogliere le eccezioni preliminari di cui in premessa;
2. Nel merito per gli effetti GIURIDICI accertare e dichiarare l'anzianità di servizio per il sig.
[...]
con decorrenza dal 13.11.2001, pari a 22 anni, 9 mesi e 17 giorni di Parte_1 cui preruolo 9 anni, 5 mesi e 17 giorni;
3. Nel merito per gli effetti ECONOMICI accertare che l'anno 2013 deve essere riconosciuto ai soli fini giuridici e non economici, in applicazione dell'art. 9, comma 23, del D.L. n. 78/2010, come stabilito dalla Cassazione n. 13618/2025 e per l'effetto accertare e dichiarare un'anzianità di servizio complessiva per il sig. con decorrenza dal 13.11.2001 Parte_1 pari a 21 anni, 9 mesi e 17 giorni 4. Rigettare la domanda attorea per il pagamento delle differenze retributive, così come formulata da controparte per il sig.
[...]
, dovendosi ritenere erroneamente quantificato l'importo indicato. Parte_1
Qualora l'Onorevole Giudice dovesse ritenere fondata, anche solo in parte, la domanda attrice, si chiede che la liquidazione sia contenuta nei limiti strettamente dovuti così come quantificati in narrativa pari ad € 1.193,24. 5. In ogni caso: Liquidare, con valutazione equitativa, le spese di lite a favore dell'Amministrazione resistente, ex art. 152 – bis delle disposizioni d'attuazione del c.p.c., che prevede il versamento degli oneri del giudizio anche a favore delle Amministrazioni che si difendano tramite propri dipendenti, ai sensi dell'art. 417 – bis c.p.c.. - In subordine: considerate tutte le eccezioni formulate nel presente atto e le incisive differenze nella quantificazione degli importi dovuti, si richiede quantomeno la compensazione delle spese di lite ex art 92 c.p.c..
2 La parte ricorrente si è parzialmente adeguata, sotto il profilo economico delle domande, a quanto dedotto dalla convenuta, così riformulando le proprie conclusioni all'esito della trattazione scritta dell'udienza ex art. 420 c.p.c.:
1. Previa disapplicazione del decreto di ricostruzione carriera n. 1737/2013 e dei decreti di progressione successivi, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento integrale di tutta l'anzianità di servizio preruolo dal 13.11.2001 al 31.8.2011 pari ad Anni 9 mesi 5 e giorni 17 e per l'effetto condannare parte convenuta alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera del ricorrente sino alla data del 31.12.2024 ed al pagamento a favore di , a titolo di Parte_1 risarcimento danno in applicazione della sentenza della Corte d'Appello, quali differenze stipendiali maturate per il periodo preruolo la somma di € 1018,40 (già detratta la somma percepita lorda per il preruolo di € 3065,88) e per il periodo post ruolo, nel rispetto della prescrizione quinquennale, la somma di € 1193,24 (comprensiva del rateo 13.ma), oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2. Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa o per quelle motivazioni che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità ai fini giuridici dell'anno 2013 (pari ad anni 1) disponendone l'utilità giuridica e, per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova ricostruzione e/o progressione di carriera che includa anche il riconoscimento ai fini giuridici dell'anzianità maturata nell'anno 2013 (pari ad anni 1), con conseguente anzianità ai fini giuridici al 31.12.2024 di Anni 22 mesi 9 e giorni 17 ed ai fini economici di Anni 21 mesi 9 e giorni 17 4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
2. La questione del divieto di discriminazione nella ricostruzione della carriera giuridica ed economica del personale ATA, che è già oggetto di giudicato tra le odierne parti in causa per effetto della sentenza della Corte d'Appello di Milano, è stata risolta, sulla scorta della giurisprudenza eurounitaria, dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 31150/2019 del 15.10.2019 pubblicata in data 28.11.2019 (confermata dalla successiva sent. Cass. n.
2924/2020 pubblicata il 7.2.2020), la quale ha definitivamente stabilito che “l'art. 569 del
D.Lgs. n. 297 del 1994, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo CES UNICE e CEEP allegato alla Direttiva N.1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici, solo limitatamente al primo triennio e per
3 la quota residua rilevi ai fini economici nei limiti dei due terzi. Il Giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la Direttiva, ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'Amministrazione, l'intero servizio prestato".
Infatti l'Amministrazione convenuta ha rassegnato sul punto conclusioni conformi alle domande attoree, che vanno pertanto accolte.
Pacifica è anche la necessità di riconoscere ai fini giuridici l'anno 2013, come stabilito di recente dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13619/2025 (che ne ha invece escluso la rilevanza economica anche per gli anni successivi).
3. Con l'odierna azione il ricorrente intende inoltre ottenere la liquidazione del saldo delle differenze retributive maturate prima dell'immissione in ruolo, in ragione del fatto che, fino alla data di proposizione del ricorso, il non aveva ancora dato corretta esecuzione al CP_1
giudicato relativo al pagamento delle differenze retributive per il periodo preruolo.
Va allora decisa in questa sede la domanda relativa al quantum delle differenze stipendiali, rispetto alle quali, per il periodo preruolo, è passata in giudicato la sentenza della Corte
d'Appello territoriale che ne ha stabilito la prescrizione decennale (doc. n. 2 attoreo), sicchè è irrilevante l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata in questa sede dalla parte datoriale.
Il principio affermato dalla Corte d'Appello (e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata) implica che nella ricostruzione, ai fini giuridici ed economici, della carriera del personale ATA l'anzianità maturata nei servizi non di ruolo vada computata come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato, con la medesima progressione professionale riconosciuta dalla contrattazione collettiva per il personale di ruolo.
Come già detto, non può pertanto trovare applicazione la normativa (artt. 569 e 570 del Lgs.vo n. 297/1994) che prevede il riconoscimento del servizio preruolo per intero unicamente per i primi tre anni (piuttosto che quattro), con la riduzione/penalizzazione di un terzo per gli anni successivi e va invece riconosciuto per intero il servizio prestato prima dell'immissione in ruolo.
4 Al fine di evitare discriminazioni tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, deve quindi ritenersi che il lavoratore precario abbia diritto alla valutazione dell'anzianità di servizio maturata ai fini dell'attribuzione delle fasce stipendiali anche nel corso del “precariato”.
Il principio vale anche dopo l'immissione in ruolo del lavoratore a tempo determinato.
Tale tesi risulta avallata dalla Corte di Cassazione che, nella citata sentenza n. 31150/2019, ha espressamente dichiarato l'irrilevanza dell'immissione in ruolo, rispetto alla questione della disparità di trattamento, così statuendo: “Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 RO
Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11,
Valenza ed altri, punto 36)”.
La progressione stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva va riconosciuta anche per il periodo successivo alla conclusione del contratto a tempo indeterminato, con conservazione dello scaglione retributivo acquisito in ragione del servizio preruolo sino al passaggio allo scaglione successivo.
Il , rispetto alle differenze retributive del periodo pre ruolo ha eccepito che la CP_1
somma azionata è errata perché la parte ricorrente ha dedotto da una somma lorda un importo netto. Ha anche dedotto che la controparte non avrebbe considerato i reali contratti di servizio stipulati da parte attrice con il e le eventuali riduzioni economiche maturate in CP_1
costanza di servizio. Della prima contestazione ha tenuto conto la stessa difesa attorea, che nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 26.11.2025, ha rideterminato al lordo l'acconto ricevuto. La seconda contestazione è invece generica, perché il MINISTERO avrebbe dovuto
5 specificarla nei termini concreti necessari per verificare l'erroneità dell'impostazione attorea, sicchè di essa non si può tenere conto. Le differenze retributive per il periodo pre ruolo vanno quindi riconosciute nella somma precisata dalla difesa attorea, pari a € 1.018,40.
Quanto alle differenze retributive per il periodo post ruolo, la parte ricorrente ha aderito (in conformità, del resto, alla sent. Cass. n. 10219/2020) alla quantificazione del minore credito indicato dalla controparte, in ragione della prescrizione quinquennale, che ha estinto i crediti più risalenti, sicchè la domanda va accolta per l'importo di € 1.193,24.
Le somme vanno riconosciute a titolo retributivo e non risarcitorio (come richiesto dalla difesa attorea), in quanto “la pretesa che il singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, partecipa della medesima natura della condizione alla quale l'azione si riferisce e, pertanto, qualora la denunciata discriminazione sia relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendica il trattamento ritenuto di miglior favore va qualificata di adempimento contrattuale (…)” (sent. Cass. n. 10219/2020 cit.).
Sui crediti riconosciuti vanno pagati gli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente, sulla base del valore delle domande accolte e dell'attività difensiva svolta, tenendo conto del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, accertato e dichiarato il diritto di all'immediato Parte_1
riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio effettivo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato stipulati prima dell'immissione in ruolo, nonché al riconoscimento giuridico dell'anno 2013; disapplicato il difforme decreto di ricostruzione della carriera;
6 il alla ricostruzione della carriera della Controparte_1
ricorrente, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio preruolo;
accerta ai fini della ricostruzione giuridica della carriera, il diritto del ricorrente al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio preruolo pari ad anni 9, mesi 5 e giorni 17 e dell'anzianità di servizio complessiva (incluso l'anno 2013, ai fini giuridici) pari, alla data del 31.12.2024, ad anni 22, mesi 9, giorni 17; condanna la parte resistente a corrispondere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della medesima progressione stipendiale prevista per gli omologhi dipendenti in servizio a tempo indeterminato e così quantificate: € 1.018,40 (sino all'immissione in ruolo) e € 1.193,24 (al lordo delle ritenute fiscali) a titolo di differenze maturate nel periodo successivo;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 1.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Lecco, 15 dicembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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