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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/10/2025, n. 10727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10727 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3381/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice,
letti gli atti della causa n. 3381 r.g. 2030, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, pendente tra in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore ( Avv. Bernardo Marasco) nei confronti di CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Paola Celletti);
[...]
rilevato che il ricorso appare infondato atteso che all'esito del giudizio risulta compiutamente dimostrato la fondatezza del credito oggetto del provvedimento monitorio opposto;
rilevato infatti che dall'esame delle fatture emesse da , versate in atti Persona_1 da parte resistente, emerge l'esistenza di un rapporto pluriennale e l'emissione per il terzo trimestre 2016 di fatture cadenzate per un importo complessivamente elevato, che alcune delle suddette fatture recavano la causale “acconto provvigionale” in un arco di tempo pluriennale sono state emesse sempre fatture consecutive a cadenza mensile, per il pagamento di un importo pressochè simile per ogni fattura, peraltro non esiguo (cfr. all. 3 del fascicolo di parte opposta); rilevato che anche dall'esame delle ricevute emesse da versate in atti Persona_2 dall'opposta, emerge che in un arco di tempo pluriennale sono state sempre ricevute e tutte consecutive a cadenza mensile , per il pagamento di un importo pressoché simile per ogni ricevuta, peraltro non esiguo (cfr. doc.5 del fascicolo di parte opposta): a ciò si aggiunga che nel contratto stipulato tra le parti (quale procacciatore d'affari) è prevista la vendita di bene oggetto dell'attività, l'emissione di fatture mensili, la previsione di un duplice compenso, uno in percentuale sui contratti di vendita conclusi e l'altro fisso di 600,00 euro mensili (cfr. doc, 4 del fascicolo di parte opposta); rilevato che all'esito dell'espletata istruttoria e del vaglio della documentazione versata in atti, nei termini dianzi descritti, emerge un rapporto non episodico tra la parte ricorrente e i terzi menzionati e con vincolo di continuità attesa la cadenza mensile pagina 1 di 2 consecutiva, in un ambito temporale non ristretto, e con il versamento di importi sostanzialmente uguali e non esigui;
rilevato che da tali elementi appare fondato l'accertamento contenuto nel provvedimento monitorio opposto, attesa l'avvenuta dimostrazione dei due rapporti di agenzia dianzi indicati;
rilevato per tutto quanto sopra precede che l'opposizione va rigettata, dovendo conseguentemente dichiararsi l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto:
rilevato che la peculiarità della vicenda impone la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra richiesta, eccezione e difesa rigettando;
rigetta il ricorso e dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
compensa le spese.
Roma, 2.7.2025 Il G.L. P. Farina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice,
letti gli atti della causa n. 3381 r.g. 2030, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, pendente tra in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore ( Avv. Bernardo Marasco) nei confronti di CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Paola Celletti);
[...]
rilevato che il ricorso appare infondato atteso che all'esito del giudizio risulta compiutamente dimostrato la fondatezza del credito oggetto del provvedimento monitorio opposto;
rilevato infatti che dall'esame delle fatture emesse da , versate in atti Persona_1 da parte resistente, emerge l'esistenza di un rapporto pluriennale e l'emissione per il terzo trimestre 2016 di fatture cadenzate per un importo complessivamente elevato, che alcune delle suddette fatture recavano la causale “acconto provvigionale” in un arco di tempo pluriennale sono state emesse sempre fatture consecutive a cadenza mensile, per il pagamento di un importo pressochè simile per ogni fattura, peraltro non esiguo (cfr. all. 3 del fascicolo di parte opposta); rilevato che anche dall'esame delle ricevute emesse da versate in atti Persona_2 dall'opposta, emerge che in un arco di tempo pluriennale sono state sempre ricevute e tutte consecutive a cadenza mensile , per il pagamento di un importo pressoché simile per ogni ricevuta, peraltro non esiguo (cfr. doc.5 del fascicolo di parte opposta): a ciò si aggiunga che nel contratto stipulato tra le parti (quale procacciatore d'affari) è prevista la vendita di bene oggetto dell'attività, l'emissione di fatture mensili, la previsione di un duplice compenso, uno in percentuale sui contratti di vendita conclusi e l'altro fisso di 600,00 euro mensili (cfr. doc, 4 del fascicolo di parte opposta); rilevato che all'esito dell'espletata istruttoria e del vaglio della documentazione versata in atti, nei termini dianzi descritti, emerge un rapporto non episodico tra la parte ricorrente e i terzi menzionati e con vincolo di continuità attesa la cadenza mensile pagina 1 di 2 consecutiva, in un ambito temporale non ristretto, e con il versamento di importi sostanzialmente uguali e non esigui;
rilevato che da tali elementi appare fondato l'accertamento contenuto nel provvedimento monitorio opposto, attesa l'avvenuta dimostrazione dei due rapporti di agenzia dianzi indicati;
rilevato per tutto quanto sopra precede che l'opposizione va rigettata, dovendo conseguentemente dichiararsi l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto:
rilevato che la peculiarità della vicenda impone la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra richiesta, eccezione e difesa rigettando;
rigetta il ricorso e dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
compensa le spese.
Roma, 2.7.2025 Il G.L. P. Farina
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