Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/04/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Anna Maria Tracanna Presidente
- Massimo De Cesare Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'udienza dell'udienza del 3/4/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 46 dell'anno 2024 e vertente
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. BELLI GERMANO e dall' Avv. DI Parte_1
LAZZARO LUCA, giusta procura in atti;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. MARESCA ARTURO giusta procura in atti;
CP_1
rappresentato e difeso ex Controparte_2
lege dall'AVVOCATURA DELLO STATO – L'AQUILA
RESISTENTI IN RIASSNZIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
dell'ordinanza di ZI n. 29581/2023 del 25.10.2023, che ha cassato con rinvio la sentenza n. 21/2018 di questa Corte, la quale – nel respingere gli appelli di e del CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Pescara – ha confermato la Controparte_2
decisione che aveva dichiarato illegittimo il contratto di somministrazione a tempo determinato concluso il 16.2.2009 tra e la , Parte_1 Controparte_3
disponendo la conversione dello stesso in rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze di con diritto del lavoratore all'inquadramento da febbraio 2009 nell'Area Quadri, CP_1
profilo A1 Tecnico specializzato;
aveva annullato il licenziamento (recesso ante tempus dal contratto a tempo determinato) intimato al lavoratore il 27.9.2012 e condannato a CP_1
reintegrare il predetto e a risarcirgli il danno in misura pari alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra;
aveva dichiarato il diritto del lavoratore a transitare nei ruoli del dall'1.10.2012, ai sensi dell'art. 36, comma Controparte_2
5, decreto legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011.
La Suprema Corte aveva cassato con rinvio la sentenza di appello, poichè i giudici di appello avevano giudicato l'impugnativa proposta con lettera del 19.11.2012, in relazione al recesso comunicato il 27.9.2012 ed espressamente diretta anche a far valere la nullità del contratto di somministrazione, idonea ad evitare la decadenza rispetto a quest'ultimo contratto;
ciò nella convinzione che, in caso di reiterazione di contratti a termine o di somministrazione a termine senza soluzione di continuità oppure con intervalli inferiori a 60 giorni, l'impugnativa dell'ultimo contratto estendesse i suoi effetti a tutti i contratti stipulati in precedenza. Ciò in contrasto con i principi affermati dalla ZI secondo cui:
- “In tema di somministrazione di lavoro, la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, della l. n. 183 del 2010, e la conseguente proroga di cui al comma 1 bis del medesimo articolo, si applicano anche ai contratti a termine in somministrazione scaduti alla data di entrata in vigore della legge stessa (24 novembre 2010), senza la necessità di una specifica previsione di deroga all'art. 11 disp. prel. c.c., atteso che la nuova norma non ha modificato la disciplina del fatto generatore del diritto ma solo il suo contenuto di poteri e facoltà, suscettibili di nuova regolamentazione perché ontologicamente e funzionalmente distinti da esso e non ancora consumati, dovendosi pertanto escludere ogni profilo di retroattività” (v. Cass. n. 2420 del 2016; n. 2734 del 2016; n. 7788 del
2017; n. 23619 del 2018). - “Gli stessi principi sono stati affermati in tema di licenziamento, precisandosi che ai licenziamenti individuali intimati ed impugnati prima del 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2010) è applicabile il termine di decadenza sostanziale connesso al deposito del ricorso giudiziario, ma solo con decorrenza dal 1° gennaio 2012, risultando tale disciplina, come integrata dal d.l. n. 225 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 10 del 2011, conforme al principio di eguaglianza e di ragionevolezza, costituzionalmente tutelati (così Cass. n. 24258 del 2016; v. anche
Cass. n. 13598 del 2016; Cass. n. 24258 del 2016; Cass. n. 14406 del 2015; Cass. n.
9203 del 2014).
- “in tema di successione di contratti di lavoro a termine in somministrazione,
l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto della serie non si estende ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l'altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l'impugnativa, poiché l'inesistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro - il quale potrà determinarsi solo "ex post", a seguito dell'eventuale accertamento della illegittimità del termine apposto - comporta la necessaria conseguenza che a ciascuno dei predetti contratti si applichino le regole inerenti la loro impugnabilità” (Cass. n. 30134 del 2018).
- L'abusiva reiterazione può rilevare come dato fattuale, suscettibile di accertamento incidentale da parte del giudice, ma non è idonea a far slittare in avanti il decorso del termine di decadenza rispetto ai singoli contratti. Si è a tale proposito puntualizzato che “In tema di successione di contratti di lavoro in somministrazione a termine, ove l'impugnazione stragiudiziale venga rivolta solo nei confronti dell'ultimo contratto della serie, il giudicato sull'intervenuta decadenza dall'impugnativa dei contratti precedenti non preclude l'accertamento dell'abusiva reiterazione, atteso che la vicenda contrattuale, pur insuscettibile di poter costituire fonte di azione diretta nei confronti dell'utilizzatore per la intervenuta decadenza, può rilevare come antecedente storico che entra a far parte di una sequenza di rapporti, valutabile, in via incidentale, dal giudice, al fine di verificare se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della Direttiva 2008/104, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenze del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18 e del 17 marzo 2022 in causa C-232/20” (Cass. n.
22861 del 2022).
La ZI ha quindi rinviato al giudice di merito per il riesame della fattispecie alla luce dei suddetti principi, nonché per il riesame della questione legittimità del contratto a tempo determinato ritenuta assorbita dalla Corte d'Appello, nonch delle questioni oggetto dei motivi di ricorso in ZI dichiarati assorbiti.
Si sono costituiti e il riproponendo le CP_1 CP_2 Controparte_2
questioni sollevate in appello ed in ZI (tra cui il difetto di interesse del ricorrente), chiedendo l'applicazione dei principi enunciati dalla ZI e il rigetto della domanda del sig. Pt_1
All'udienza del 3.4.2025 le parti hanno dato atto dell'intervenuta sentenza di revocazione della ZI n. 3624/2025 tra le stesse parti che ha revocato l'ordinanza di rinvio, per non avere esaminato ed accolto la questione preliminare relativa all'improcedibilità del ricorso dell' in cassazione, determinando così il passaggio in giudicato della CP_1 sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 21/2018.
Alla luce della suddetta pronuncia di revocazione, dunque, deve essere dichiarata l'improseguibilità del ricorso in riassunzione proposto dal sig. essendo stata rimossa Pt_1
l'ordinanza dalla quale ha preso le mosse il presente giudizio.
Le spese di lite del grado sono da compensarsi, in considerazione del fatto che l'ordinanza di revocazione è intervenuta in corso di causa.
PQM
- Dichiara improseguibile il presente giudizio;
- Compensa le spese del grado.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 03/04/2025
La Consigliera est.
Emanuela Vitello
Il Presidente
Anna Maria Tracanna