TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/06/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4894/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in San Martino Valle Caudina Parte_1
(Av) alla Via Vecchia Pagliarone n. 1, presso lo studio dell'avv. SCHIPANI
RAFFAELE, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O elettivamente domiciliato in Controparte_1
Benevento alla Via Salvator Rosa n.4, presso lo Studio dell'Avv. Sergio
Marchitto, giusta delega in atti;
, elettivamente domiciliato in Benevento alla via Foschini 1, rappresentato e CP_2
difeso dall'Avv. Gabriele Morreale Agnello
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 13/06/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 26.11.24 parte opponente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01720249003061986000, per presunta omissione contributiva relativamente ai seguenti avvisi di addebito: n.
31720160000407587000-n. 31720160001488415000 -n.
31720170001003982000).
Parte ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto per mancata notifica degli atti presupposti, nonchè la prescrizione.
Ha chiesto di accertare dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento.
Si costituivano l' e l' , che chiedevano il CP_2 Controparte_1
rigetto del ricorso ed eccependo il difetto di legittimazione passiva .
2.
Quanto alla legittimazione passiva, è noto che l'art.4 punto 2 quater L.265\2002 ha soppresso al comma 5 dell'art.24 D.lgs.n.46\1999 le parole “ed al concessionario”, con la conseguenza che non vi è più litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e l'ente riscossore.
E tanto ove i motivi dell'opposizione attengano esclusivamente alla fondatezza della pretesa creditoria e non anche alla legittimità della procedura di riscossione.
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, avendo l'opponente sollevato anche eccezioni relative all'intimazione di pagamento, sussiste senza dubbio la legittimazione passiva anche della società di riscossione.
3.
Preliminarmente con riguardo alla mancata allegazione degli atti richiamati nell'intimazione di pagamento si richiama l'orientamento della Suprema Corte secondo cui non occorre tale allegazione trattandosi di atti precedentemente notificati e di cui la parte ha già avuto conoscenza essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, senza che occorra l'allegazione della cartella stessa (v. Cassazione, n. 21333 e 6209 del 2022,
2 39058 e 28772 del 2021, Cassazione Ordinanza n. 9537/2017, Corte di
Cassazione, sez. VI civile, con l'ordinanza del 9 marzo 2018, n. 5808).
4.
Ciò premesso, il ricorrente sostiene la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici.
Con riguardo alla notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento gli enti convenuti nel costituirsi in giudizio non hanno dato prova dell'avvenuta regolare notifica degli avvisi n. 31720160001488415000 -n.
31720170001003982000.
In particolare, l' ha prodotto la cartolina di invio al mittente per compiuta CP_3
Parte giacenza, ma non la .
Sul punto si evidenzia infatti che “in tema di notifica della cartella di pagamento non è sufficiente la compiuta giacenza per ritenere valida la notifica della cartella di pagamento al contribuente irreperibile. Infatti, è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 140 cpc, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale”.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2621 del 28/01/2022
(Nel caso di specie, la contribuente impugnava la sfavorevole sentenza di secondo grado deducendo la violazione e falsa applicazione dell'140 cpc e dichiarava che la raccomandata era stata restituita al mittente con la dicitura
“destinatario sconosciuto” sicché non ricorrevano i presupposti perché operasse la “compiuta giacenza” presso l'ufficio postale ove lo stesso era stato depositato.
La Suprema Corte rilevava che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata
3 informative, in quanto solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, esprimere un giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario).
L ha altresì depositato l'estratto del ruolo. Controparte_1
Secondo quanto riconosciuto dalla Suprema Corte (cfr. Cass., n. 6913 del
21.2.2017), l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per Identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso - munito della dichiarazione di conformità all'originale resa dal collettore delle imposte - costituisce idonea prova dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, sicché il concessionario non
è obbligato ad allegare la copia integrale della cartella di pagamento, ma resta, comunque, tenuto a fornire la prova della regolare notificazione della cartella di pagamento, mediante la produzione della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento della raccomandata a.r..
Va dunque ritenuta la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli avvisi di addebito n. 31720160001488415000 -n. 31720170001003982000.
Ed invero «In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. (v. CASS. SEZ. UNITE n. 10012/2021).
4 Mentre con riferimento all'avviso di addebito, precisamente il n.
31720160000407587000 l' ha dato prova della regolare notifica avvenuta il CP_2
10.5.16, tuttavia non risultano validi atti interruttivi.
6.
Da ciò consegue che l'opposizione dev'essere accolta e, per l'effetto va annullata l'intimazione impugnata.
7.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo previa riduzione stante la natura documentale della causa, l'assenza di attività istruttoria e di questioni particolari.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione impugnata;
2) condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 1887,90 oltre c.u., oltre rimb. Forf., iva e cpa come per legge con distrazione.
Così deciso in Benevento, 14/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
5
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4894/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in San Martino Valle Caudina Parte_1
(Av) alla Via Vecchia Pagliarone n. 1, presso lo studio dell'avv. SCHIPANI
RAFFAELE, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O elettivamente domiciliato in Controparte_1
Benevento alla Via Salvator Rosa n.4, presso lo Studio dell'Avv. Sergio
Marchitto, giusta delega in atti;
, elettivamente domiciliato in Benevento alla via Foschini 1, rappresentato e CP_2
difeso dall'Avv. Gabriele Morreale Agnello
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 13/06/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 26.11.24 parte opponente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01720249003061986000, per presunta omissione contributiva relativamente ai seguenti avvisi di addebito: n.
31720160000407587000-n. 31720160001488415000 -n.
31720170001003982000).
Parte ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto per mancata notifica degli atti presupposti, nonchè la prescrizione.
Ha chiesto di accertare dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento.
Si costituivano l' e l' , che chiedevano il CP_2 Controparte_1
rigetto del ricorso ed eccependo il difetto di legittimazione passiva .
2.
Quanto alla legittimazione passiva, è noto che l'art.4 punto 2 quater L.265\2002 ha soppresso al comma 5 dell'art.24 D.lgs.n.46\1999 le parole “ed al concessionario”, con la conseguenza che non vi è più litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e l'ente riscossore.
E tanto ove i motivi dell'opposizione attengano esclusivamente alla fondatezza della pretesa creditoria e non anche alla legittimità della procedura di riscossione.
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, avendo l'opponente sollevato anche eccezioni relative all'intimazione di pagamento, sussiste senza dubbio la legittimazione passiva anche della società di riscossione.
3.
Preliminarmente con riguardo alla mancata allegazione degli atti richiamati nell'intimazione di pagamento si richiama l'orientamento della Suprema Corte secondo cui non occorre tale allegazione trattandosi di atti precedentemente notificati e di cui la parte ha già avuto conoscenza essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, senza che occorra l'allegazione della cartella stessa (v. Cassazione, n. 21333 e 6209 del 2022,
2 39058 e 28772 del 2021, Cassazione Ordinanza n. 9537/2017, Corte di
Cassazione, sez. VI civile, con l'ordinanza del 9 marzo 2018, n. 5808).
4.
Ciò premesso, il ricorrente sostiene la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici.
Con riguardo alla notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento gli enti convenuti nel costituirsi in giudizio non hanno dato prova dell'avvenuta regolare notifica degli avvisi n. 31720160001488415000 -n.
31720170001003982000.
In particolare, l' ha prodotto la cartolina di invio al mittente per compiuta CP_3
Parte giacenza, ma non la .
Sul punto si evidenzia infatti che “in tema di notifica della cartella di pagamento non è sufficiente la compiuta giacenza per ritenere valida la notifica della cartella di pagamento al contribuente irreperibile. Infatti, è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 140 cpc, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale”.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2621 del 28/01/2022
(Nel caso di specie, la contribuente impugnava la sfavorevole sentenza di secondo grado deducendo la violazione e falsa applicazione dell'140 cpc e dichiarava che la raccomandata era stata restituita al mittente con la dicitura
“destinatario sconosciuto” sicché non ricorrevano i presupposti perché operasse la “compiuta giacenza” presso l'ufficio postale ove lo stesso era stato depositato.
La Suprema Corte rilevava che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata
3 informative, in quanto solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, esprimere un giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario).
L ha altresì depositato l'estratto del ruolo. Controparte_1
Secondo quanto riconosciuto dalla Suprema Corte (cfr. Cass., n. 6913 del
21.2.2017), l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per Identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso - munito della dichiarazione di conformità all'originale resa dal collettore delle imposte - costituisce idonea prova dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, sicché il concessionario non
è obbligato ad allegare la copia integrale della cartella di pagamento, ma resta, comunque, tenuto a fornire la prova della regolare notificazione della cartella di pagamento, mediante la produzione della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento della raccomandata a.r..
Va dunque ritenuta la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli avvisi di addebito n. 31720160001488415000 -n. 31720170001003982000.
Ed invero «In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. (v. CASS. SEZ. UNITE n. 10012/2021).
4 Mentre con riferimento all'avviso di addebito, precisamente il n.
31720160000407587000 l' ha dato prova della regolare notifica avvenuta il CP_2
10.5.16, tuttavia non risultano validi atti interruttivi.
6.
Da ciò consegue che l'opposizione dev'essere accolta e, per l'effetto va annullata l'intimazione impugnata.
7.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo previa riduzione stante la natura documentale della causa, l'assenza di attività istruttoria e di questioni particolari.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione impugnata;
2) condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 1887,90 oltre c.u., oltre rimb. Forf., iva e cpa come per legge con distrazione.
Così deciso in Benevento, 14/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
5