Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/04/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1103/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 04/03/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. MARI CAROLINA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … a) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di annotare la relativa sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
b) la casa coniugale, cointestata ai coniugi per la metà ciascuno, sita in RO (MN), Via Vittorio Veneto n. 9 (in Catasto via Piave) rimarrà nella disponibilità ed esclusiva titolarità del marito, come da impegno al trasferimento che segue titolato “SECONDO TRASFERIMENTO”, con quanto in essa contenuto, fatta eccezione per i beni e gli effetti personali ancora ivi contenuti della sig.ra la quale si è già trasferita in altro immobile e si riserva di Pt_2
c) i coniugi rinunciano a reciproche richieste di mantenimento dichiarandosi entrambi economicamente indipendenti;
d) fatta eccezione per il deposito titoli n. 505171 presso BCC Banca Cremasca e
Mantovana, filiale di RO (MN), il quale rimarrà nella titolarità esclusiva del sig. , il saldo attivo dei restanti rapporti bancari cointestati esistenti Pt_1 presso BCC Banca Cremasca e Mantovana, filiale di RO (MN), ossia conto corrente n. 2038006617 e deposito titoli n. 502888, verrà ripartito nella misura del 60% in favore del sig. e 40% in favore della sig.ra Pt_1 Pt_2 con la precisazione che per quanto concerne il deposito titoli le parti dovranno preventivamente procedere alla vendita dei titoli facendo confluire il relativo controvalore sul conto corrente cointestato per procedere poi alla ripartizione delle somme nella proporzione indicata.
e) Parimenti, il saldo attivo dei rapporti esistenti presso - filiale di Asola CP_1
(MN), attualmente intestati in via esclusiva al sig. ossia deposito Pt_1 amministrato n. 1302428 e conto corrente n. 2524456, verrà ripartito nella misura del 60% in favore del sig. e 40% in favore della sig.ra con la Pt_1 Pt_2 precisazione che per quanto concerne il deposito titoli il sig. dovrà Pt_1 preventivamente procedere alla vendita dei titoli facendo confluire il relativo controvalore sul conto corrente cointestato ai coniugi presso BCC Banca
Cremasca e Mantovana, filiale di RO (MN), per procedere poi alla ripartizione delle somme nella proporzione indicata oppure, in alternativa, potrà decidere di liquidare quanto spettante alla sig.ra con provvista Pt_2 proveniente da altri rapporti.
f) I coniugi si impegnano a non effettuare prelievi straordinari dai rapporti sopra elencati nel periodo intercorrente fra la sottoscrizione dei presenti accordi e la effettiva ripartizione delle somme. Una volta esaurite le operazioni di ripartizione, i rapporti bancari cointestati verranno estinti.
g) I coniugi, al fine di regolamentare i loro rapporti patrimoniali, stabiliscono:
PRIMO TRASFERIMENTO che il sig. si obbliga a trasferire alla Parte_1 sig.ra che accetta, la quota pari 500/1000 della piena proprietà Parte_2 dell'immobile sito in Gazzo Veronese (VR), via Porto n. 143, Piano T-1, Situazione Catastale Il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Gazzo Veronese
(VR) come segue: – Foglio 40, Particella 98, sub 1 e 3, particelle corrispondenti al Catasto Terreni di quel Comune al Foglio 40, Particella 98, via Porto n. 143,
Piano T -1, Categoria A/3, Classe 3, consistenza 9,5 vani, Rendita euro 328,72, giusta variazione modifica identificativo del 24.05.2007 Pratica n. VR0261775 in atti dal 24.05.2007 variazione per modifica identificativo - allineamento mappe
(n. 24615.1/2007), – Foglio 40, Particella 98, sub 2, particella corrispondente al
Catasto Terreni di quel Comune al Foglio 40, Particella 98, via Porto, Piano T,
Categoria C/6, Classe 3, consistenza 44 mq, Rendita euro 86,35, giusta variazione modifica identificativo del 24.05.2007 Pratica n. VR0261775 in atti dal
24.05.2007 variazione per modifica identificativo - allineamento mappe (n.
24615.1/2007); Provenienza Quanto in oggetto è pervenuto in virtù di atto di compravendita a rogito Notaio di Legnago in data Persona_1
2 26.01.1998, rep. n. 172257, raccolta n. 36057 registrato a Legnago il 13.02.1998 al n. 161, trascritto a Verona il 29.01.1998 al n. 2314 registro generale, 1499 registro particolare e successivo atto di ricongiungimento di usufrutto del 08.04.2016 Pubblico ufficiale sede RO (MN) – in morte di Pt_2
Voltura n. 12382.1/2016 – Pratica n. VR0147888 in atti dal Persona_2
02.09.2016. La cessione è fatta ed accettata a corpo e non a misura, nello stato di fatto in cui si trova con ogni accessorio e pertinenza, senza previsione di corrispettivo.
SECONDO TRASFERIMENTO che la sig.ra si obbliga a Parte_2 trasferire al sig. , che accetta, la quota pari ad 1/2 della piena Parte_1 proprietà dell'immobile sito a RO (MN), via Vittorio Veneto n. 9 (in
Catasto Via Piave, piano I-T) Situazione Catastale Il tutto censito al Catasto
Fabbricati del Comune di RO (MN) al Foglio 8, Particella 295, Partita 477, particelle corrispondenti al Catasto Terreni di quel Comune al Foglio 8,
Particella 295, via Piave Piano I – T, Categoria A/2, Classe 4, Consistenza 8,5 vani, Rendita Euro 614,58, Lire 1.190.00, giusta variazione del 14.12.1989 in atti dal 08.07.1994 ex L. 154/88 Istan. Prot. 1043/92 (n. 1446/1989); Provenienza
Quanto in oggetto è pervenuto in virtù di atto di compravendita a rogito Notaio di Gambara in data 03.04.1992, Rep. n. 3386, Raccolta n. 780, Persona_3 registrato a Verolanuova il 14.04.1992 al n. 471, trascritto a Castiglione delle
Stiviere il 15.04.1992 al n. 1364 registro generale, 901 registro particolare. La cessione è fatta ed accettata a corpo e non a misura, nello stato di fatto in cui si trova con ogni accessorio e pertinenza, senza previsione di corrispettivo. Le spese notarili del primo e del secondo trasferimento saranno suddivise al 50% tra le parti. Le parti si danno atto che i sopra riportati accordi economici, indispensabili per la soluzione della crisi familiare, trovano la loro esclusiva causa giuridica nella separazione e precisamente nella finalità di assicurare i presupposti anche patrimoniali per consentire la prosecuzione anche di vite separate tenuto conto di tutti gli apporti sin qui da ciascuno effettuati alla vita comune. Pertanto, i trasferimenti immobiliari di cui sopra sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali, nonché dalla tassa d'archivio, quali agevolazioni fiscali previste in caso di divorzio (art. 19 della Legge, 6 marzo 1987, n. 74), come confermato dall'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili con nota del 12 aprile 2006; richiamato in proposito quanto ribadito nella circolare dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
h) Gli immobili in intestazione esclusiva rimarranno di proprietà del coniuge che ne è intestatario.
i) Con l'esatto adempimento di quanto sopra stabilito, i coniugi dichiarano di aver compiutamente regolato ogni reciproca questione patrimoniale ed economica e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Pralboino (BS) in data 09/03/1992 (con atto iscritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al n. 1, Parte I, Anno 1992) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
3 Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pralboino di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 10/04/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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