Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 3674
TAR
Sentenza 25 gennaio 2023
>
CS
Accoglimento
Sentenza 11 maggio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione art. 5 d.P.R. n.1199/1971 (difetto di motivazione); violazione artt. 1370 e 1398 d.lgs. n. 66/2010

    Il collegio ritiene che l'amministrazione abbia operato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1370 c.m., avendo contestato gli addebiti, acquisito e vagliato le giustificazioni, e garantito l'accesso agli atti. L'obbligo motivazionale è attenuato nei procedimenti disciplinari di corpo per condotte di particolare rilievo, e la motivazione è stata ritenuta adeguata.

  • Rigettato
    Violazione art. 725 comma 1 lettera b del D.P.R. 15.03.2010 n. 90

    Il richiamo all'art. 725, comma 1, lett. b) nel provvedimento sanzionatorio è stato considerato un mero errore materiale privo di incidenza sulla ratio decidendi, in quanto le norme del regolamento militare violate erano comunque comprensibili.

  • Rigettato
    Violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare

    Il collegio ritiene che l'avvio del procedimento disciplinare in data 10 maggio 2019, dopo la conoscenza delle dichiarazioni testimoniali del 1° aprile 2019, sia avvenuto senza ritardo ai sensi dell'art. 1398 c.m., considerando il lasso di tempo ragionevole e la discrezionalità dell'amministrazione.

  • Rigettato
    Violazione dei principi sulla determinatezza della contestazione disciplinare

    Il collegio ritiene che il militare abbia avuto piena contezza degli addebiti grazie all'accesso agli atti e alle osservazioni difensive prodotte, dimostrando la determinatezza della contestazione.

  • Rigettato
    Violazione dei principi sulla congruenza tra contestazione disciplinare e successiva sanzione e sulla corretta instaurazione del contraddittorio. Violazione art.3 Legge n.241/1990 (difetto di motivazione); violazione artt. 1370 e 1398 d.lgs. n. 66/2010

    Il collegio ritiene che ciò che è stato contestato e sanzionato sia coincidente, e che il procedimento sia stato condotto nel rispetto delle norme.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per insufficienza della istruttoria. Violazione artt. 1370 e 1398 d.lgs. n. 66/2010

    Il collegio non rileva insufficienza istruttoria, ritenendo che la contestazione fosse idonea e le giustificazioni del militare siano state valutate. L'audizione di alcuni testimoni è stata ritenuta irrilevante o già coperta da altre dichiarazioni.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per travisamento dei fatti

    Il collegio ritiene che la dichiarazione resa dalla collega sotto giuramento in sede penale, non smentita da indagini per false dichiarazioni, abbia valore dirimente e confermi i fatti contestati.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 3674
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3674
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo