Sentenza 25 gennaio 2023
Accoglimento
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 3674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3674 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03674/2026REG.PROV.COLL.
N. 06100/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6100 del 2023, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
MA CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Iaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (sezione prima), n. 78 del 25 gennaio 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor MA CI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il consigliere ND CH e udito per la parte resistente l’avvocato Domenico Iaria;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dal provvedimento prot. n. 142/3 in data 11 giugno 2019 con cui il comandante della compagnia carabinieri di Poggibonsi ha irrogato la sanzione disciplinare di corpo del “rimprovero”;
b) dalla determina del 28 settembre 2019 con la quale il comandante provinciale dei carabinieri di Siena ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso detta sanzione .
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) con atto prot. n. 142/1 del 10 maggio 2019 il comandante della compagnia carabinieri di Poggibonsi, maggiore GI IN, comunicava all’appuntato scelto MA CI l’avvio nei suoi confronti di un procedimento disciplinare, contestando il seguente addebito “ Graduato addetto a Stazione distaccata, al termine di una discussione, teneva atteggiamento violento e minaccioso nei confronti di militare inferiore di grado, alla presenza del comandante di Stazione ”, in violazione degli artt. 713 comma 3, 717, 725 comma 1, 732 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (di seguito r.m.);
b) in esito alle richieste di accesso agli atti presentate dal CI in data 13 maggio 2019 e 17 maggio 2019, il comando della compagnia carabinieri di Poggibonsi ostendeva uno stralcio del verbale - acquisito in data 20 aprile 2019 dal comando provinciale di Siena - di sommarie informazioni rese il 1° aprile 2019 dal carabiniere Sara LS nell’ambito del procedimento penale n. 86/2019 mod. 45 della Procura militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Roma;
c) valutate le osservazioni rese dal CI a sua difesa in data 21 maggio 2019, a conclusione del procedimento disciplinare il comandante della compagnia carabinieri di Poggibonsi, con nota prot. n. 142/3 in data 11 giugno 2019 irrogava la sanzione disciplinare di corpo del “rimprovero” con la seguente motivazione: “ Graduato addetto a stazione distaccata, al termine di una discussione, teneva atteggiamento ripetutamente irriguardoso nei confronti di militare inferiore di grado, alla presenza del comandante di Stazione. Il tutto in violazione degli art. 713 comma 3, art. 717, art. 725 comma 1 lett. b del D.P.R. 15.03.2010 n. 90 (TUROM) ”;
d) di seguito a una nuova richiesta di accesso agli atti formulata dal militare in data 12 giugno 2019, la compagnia carabinieri di Poggibonsi trasmetteva, con nota prot. n. 142/4-4/2019 del 28 giugno 2019, copia delle relazioni di servizio redatte, rispettivamente in data 6 giugno 2019 e 8 giugno 2019, dal maresciallo Federico Righetti e dal carabiniere Antonio Pugliese;
e) avverso la citata sanzione disciplinare il CI in data 5 luglio 2019 presentava ricorso gerarchico al comandante provinciale carabinieri di Siena che tuttavia lo respingeva con determina del 28 settembre 2019;
f) con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana l’interessato, odierno appellato, chiedeva l’annullamento dei provvedimenti sub 1., articolando i seguenti motivi di gravame (estesi da pagina 7 a pagina 15):
I. “ Violazione dell’art. 5 del d.P.R. n.1199/1971 sotto il profilo del difetto di motivazione Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1370 e 1398 d.lgs. n. 66/2010 ”.
II. “ Violazione e falsa applicazione art. 725 comma 1 lettera b del D.P.R. 15.03.2010 n. 90 ”.
III. “ Violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare ”.
IV. “ Violazione dei principi sulla determinatezza della contestazione disciplinare ”.
V. “ Violazione dei principi sulla congruenza tra contestazione disciplinare e successiva sanzione e sulla corretta instaurazione del contraddittorio. Violazione art.3 Legge n.241/1990 sotto il profilo del difetto di motivazione Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1370 e 1398 d.lgs. n. 66/2010 ”.
VI. “ Eccesso di potere per insufficienza della istruttoria. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1370 e 1398 d.lgs. n. 66/2010 ”.
VII. “ Eccesso di potere per travisamento dei fatti ”.
3. Il Ministero della difesa si costituiva nel giudizio di primo grado.
4. L’impugnata sentenza del T.a.r. per la Toscana ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati.
4.1. In particolare il Tribunale:
a) ha ritenuto fondato e assorbente il sesto motivo di ricorso relativo a una carenza di istruttoria determinata dalla mancata audizione di soggetti direttamente presenti all’evento che ha costituito oggetto della incolpazione;
b) ha compensato le spese di giudizio.
5. Avverso tale pronuncia il Ministero della difesa ha interposto l’appello in trattazione, notificato in data 13 luglio 2023 e depositato il 14 luglio 2023, articolando un unico complesso motivo di gravame (esteso da pagina 5 a pagina 8) e rubricato “ travisamento dei fatti e contraddittorietà ”.
6. Nel corso del procedimento:
a) con memoria depositata il 9 ottobre 2023 il CI si è costituito in giudizio per resistere chiedendo la reiezione dell’appello, anche previo accoglimento dei motivi ritenuti assorbiti dal T.a.r.;
b) in data 4 marzo 2026 parte appellata ha depositato un comunicato stampa datato 30 maggio 2024 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze relativa all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un ufficiale superiore dei carabinieri in servizio a Prato e una rassegna stampa relativa all’arresto di GI IN, comandante dei carabinieri di Prato;
c) con memoria depositata in data 13 marzo 2026, parte resistente, dopo avere affermato che la sanzione disciplinare a lui irrogata ha costituito “ una sorta di effetto collaterale della vera e propria persecuzione che il Comandante della NI di Poggibonsi Maggiore GI IN ha messo in atto nei confronti del Lgt. TI, già comandante della Stazione di Colle Val d’Elsa presso la quale prestava servizio l’Appuntato CI medesimo ”, ha ribadito le conclusioni formulate con la memoria di costituzione in giudizio.
7. All’udienza pubblica del 14 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare fondato e deve essere accolto.
9. Preliminarmente il collegio rileva che in appello è stato devoluto l’intero thema decidendum trattato in primo grado, pertanto, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva, secondo la logica affermata dalla decisione della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, il collegio esaminerà direttamente i motivi originari posti a sostegno dei ricorsi di primo grado i quali perimetrano obbligatoriamente il processo di appello ex art. 104 c.p.a. (sul principio e la sua applicazione pratica, fra le tante, cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1137 del 2020, n.1130 del 2016, sez. V, n. 5868 del 2015 e n. 5347 del 2015).
10. Appare ora necessario valutare partitamente i profili di censura avanzati dal ricorrente nel primo grado di giudizio.
10.1. Con il primo motivo si censura la violazione delle regole di partecipazione procedimentale e il difetto di motivazione del provvedimento sanzionatorio. La doglianza non coglie nel segno.
La piana lettura della documentazione in atti manifesta che, versandosi in tema di procedimento disciplinare di corpo, l’amministrazione ha operato nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1370 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “Codice dell’ordinamento militare” (di seguito c.m.), come dimostrato dall’avvenuta contestazione degli addebiti e acquisizione e vaglio delle giustificazioni addotte dall’incolpato, al quale peraltro, come del resto affermato nello stesso ricorso, è stato garantito un triplice accesso agli atti del procedimento.
Non migliore pregio assumono le considerazioni svolte in ordine all’asserito difetto di motivazione.
Premesso che le censure rivolte alla qualificazione del fatto e all’entità della sanzione irrogata sono inammissibili allorquando impingono direttamente nel merito delle valutazioni riservate all’autorità disciplinare (Cons. Stato, sez. I, pareri n. 851, n. 850 del 2024 e n. 1632 del 2023; sez. IV, n. 2428 del 2021, n. 3869 e n. 2053 del 2020), secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato che il collegio condivide e dal quale non vi è ragione per discostarsi, l’obbligo motivazionale è attenuato, e assolto attraverso il puntuale riferimento al fatto addebitato, in relazione a condotte di particolare rilievo che rendono insuscettibile di ridimensionamento la sanzione irrogata, in specie a fronte di comportamenti palesemente contrari ai principi di moralità e di rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato, a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenente all’Arma dei carabinieri (Cons. Stato, sez. I, pareri n. 851 del 2024 cit. e n. 1632 del 2023 cit.; sez. IV, n. 2107 del 2020). Nel caso di specie, l’Amministrazione, in conclusione di un articolato procedimento condotto nel rispetto della normativa di settore, nell’esercizio della ampia discrezionalità riconosciutale ha motivatamente ritenuto sussistenti gli addebiti contestati.
Nella fattispecie in esame non ricorre quindi alcun vizio motivazionale atteso che l’adeguatezza della motivazione, nello specifico, risulta dall’esistenza di una sufficiente connessione logico-giuridica tra le responsabilità effettivamente accertate e la sanzione disciplinare adottata. In ogni caso, ai fini della sufficienza della motivazione i fatti addebitati rilevano nella loro consistenza storica e per il giudizio di disvalore che ne è stato tratto.
Inoltre, assodata la piena legittimità della motivazione finanche quando richiama per relationem altri atti, nel caso di specie va rilevato che è sufficiente che emergano dal provvedimento i fatti da cui è scaturita la scelta di avviare il procedimento disciplinare e l’apprezzamento negativo degli stessi, tale da indurre l’amministrazione a considerarli incompatibili con gli obblighi assunti dal militare con il giuramento (Cons. Stato, sez. I, parere n. 851 del 2024 cit.; sez. II, n. 8463 del 2020; sez. IV, n. 2415 del 2009; n. 3887 del 2007, n. 339 del 2006, n. 5622 del 2005).
In quest’ottica nessun rilievo può essere riconosciuto all’affermazione “ Peccato che il Comandante della NI non avesse invece vagliato un bel niente! ”, traducendosi la stessa in un’asserzione apodittica e generica, fondata su una mera considerazione soggettiva del ricorrente.
10.2. Mediante il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 725, comma 1, b), r.m. di cui viene evidenziata l’inesistenza.
La doglianza è priva di pregio in quanto il richiamo operato a tale articolo nel provvedimento sanzionatorio è palesemente dovuto a un mero errore materiale, privo d’incidenza sulla ratio decidendi , in quanto tale inidoneo a determinare l’illegittimità del provvedimento gravato, essendo peraltro pacificamente comprensibili, alla luce della piana lettura della documentazione in atti, le norme del regolamento militare violate nel caso di specie dal CI con la condotta da lui posta in essere nei riguardi di una collega di grado inferiore.
10.3. Tramite il terzo motivo si lamenta la violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare, già genericamente enunciata nel primo motivo di appello, significando che l’episodio, poi sanzionato con il “rimprovero”, era risalente nel tempo, essendosi verificato il 18 dicembre 2018. La doglianza non è meritevole di favorevole apprezzamento.
10.3.1. In via preliminare, giova richiamare sinteticamente il quadro normativo e giurisprudenziale relativo al termine di avvio del procedimento disciplinare.
10.3.2. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1393, comma 1, 1398, comma1, lettera a) e lettera d), e comma 1 bis , c.m., il procedimento disciplinare di corpo deve essere avviato “ senza ritardo ” a decorrere:
a) dalla conoscenza dell’infrazione, anche nel caso in cui sia stato avviato e sia pendente, per gli stessi fatti, il procedimento penale (principio di autonomia tra procedimento disciplinare e procedimento penale);
b) dal rinvio degli atti al comandante di corpo all’esito della valutazione operata dall’autorità competente ai sensi dell’art. 1393 di non avviare il procedimento disciplinare di stato o al termine dell’inchiesta formale;
c) dalla conoscenza integrale della sentenza, del decreto penale irrevocabili o del decreto di archiviazione che definiscono il procedimento penale esclusivamente nei casi di cui all’art. 1393, comma 1, secondo e terzo periodo, ossia nei casi: i) di pregiudizialità penale facoltativa per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore o con le sanzioni disciplinari di stato, il cui accertamento sia particolarmente complesso e in relazione alle quali manchino elementi conoscitivi sufficienti per la valutazione disciplinare; ii) di pregiudizialità penale obbligatoria per atti e comportamenti commessi dal militare nello svolgimento delle proprie funzioni e in adempimento degli obblighi e doveri di servizio.
10.3.3. La giurisprudenza ha elaborato univoci e condivisibili principi, sia interpretativi che applicativi, con riguardo al significato da assegnare alla locuzione “ senza ritardo ” per l’avvio del procedimento disciplinare osservandosi che tale locuzione va intesa nel senso non di “immediatezza” della contestazione - ossia di quasi contestualità o stretta contiguità temporale tra conoscenza del fatto materiale e contestazione disciplinare - ma nel senso di “ragionevole prontezza”, da valutarsi in relazione alla gravità della violazione e alla complessità degli accertamenti preliminari e dell’intera procedura (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 9767 del 2025, n. 8948 del 2025, n. 5449 del 2025, n. 1652 del 2025, n. 9506 del 2024, n. 9257 del 2024; sez. I, parere n. 855 del 2024).
10.3.4. Alla luce di tali condivisi approdi ermeneutici, il collegio ritiene che la decisione del comando della compagnia carabinieri di Poggibonsi di avviare in data 10 maggio 2019 un procedimento disciplinare nei confronti del CI è quindi conforme all’art. 1398 c.m..
La documentazione in atti permette infatti di evincere che il citato comando ha deciso di avviare il procedimento, con contestuale contestazione degli addebiti, successivamente alla conoscenza - avvenuta il 20 aprile 2019, a seguito di una nota del comando provinciale di Siena - delle dichiarazioni compendiate nel verbale di sommarie informazioni rese, in data 1° aprile 2019, dal carabiniere LS nell’ambito del procedimento penale n. 86/2019 mod. 45 della Procura militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Roma.
Tale circostanza emerge del resto chiaramente dalla lettura della nota prot. n. 142/1 del 10 maggio 2019 di contestazione degli addebiti nella parte in cui, con l’espressione “ Le viene contestato il seguente comportamento, appreso dallo scrivente in data 27 u.s. durante la disamina degli atti relativi ad altro procedimento ” si fa espresso riferimento al momento di assunzione della piena conoscenza da parte del comando della compagnia di Poggibonsi dei termini di cui all’episodio, verificatosi il 18 dicembre 2018, all’interno della stazione carabinieri di Colle Val d’Elsa, e che aveva visto protagonisti l’appuntato CI e lo stesso carabiniere LS.
Il lasso di tempo intercorso prima dell’avvio dell’azione disciplinare si è quindi sostanziato in un termine ragionevole. Del resto, resta fermo che le ragioni addotte dall’amministrazione a giustificazione del momento in cui è stato deciso di instaurare il procedimento disciplinare costituiscono manifestazione tipica della discrezionalità di cui essa è titolare e sono suscettibili di sindacato giurisdizionale solo ove manifestamente illogiche, arbitrarie o irragionevoli, fattispecie queste da escludere nel caso di specie.
10.4. Neppure predicabile è la quarta censura diretta a evidenziare una indeterminatezza della contestazione disciplinare atteso che alla luce dell’accesso agli atti svolto dall’incolpato, egli ha avuto piena contezza degli addebiti a lui contestati come dimostrato dalle osservazioni e dagli scritti difensivi dallo stesso prodotti sia il 21 maggio 2019 in sede di procedimento disciplinare, sia il 5 luglio 2019, in occasione della proposizione del ricorso gerarchico. In tal senso lo stesso ricorrente evidenzia del resto a pagina 8 del ricorso di avere “ trasmesso al Comandante della NI di Poggibonsi, rituale e tempestiva memoria procedimentale con la quale ha preso in modo puntuale posizione respingendo ogni addebito ed ha puntualmente argomentato in merito alle circostanze che, nella specie, lo mandano invero esente dagli asseriti profili di responsabilità disciplinare con riferimento ai fatti contestati. ”.
10.5. Parimenti inaccoglibile è la quinta censura, diretta a evidenziare una incongruenza tra contestazione disciplinare e successiva sanzione in quanto ciò che si è contestato e successivamente sanzionato è del tutto coincidente, sostanziandosi nell’atteggiamento tenuto dall’appuntato scelto il 18 dicembre 2018 all’interno della stazione carabinieri in cui prestava servizio nei confronti di militare inferiore di grado, alla presenza del luogotenente TI, comandante della stazione.
10.6. Mediante il sesto motivo si lamenta una insufficienza dell’attività istruttoria condotta dall’amministrazione per non avere sentito il TI e il maresciallo ER. La doglianza non coglie nel segno.
Il collegio non rileva alcuna insufficienza istruttoria in quanto fino dalla contestazione degli addebiti - da ritenere “ idonea alla finalità per la quale è preordinata se, mediante precisi riferimenti a un’azione o omissione e con espressa dichiarazione che è effettuata a titolo disciplinare, consenta all’interessato l’esatta individuazione del fatto addebitatogli, al fine di garantire ogni possibile discolpa ” (Cons. Stato, sez. I pareri n. 737 del 2024 e n. 564 del 2024, che richiama sez. IV, 28 dicembre 2005, n. 7460) – che cita le norme violate, il militare è stato invitato a produrre - come dallo stesso puntualmente fatto - le relative argomentazioni difensive che hanno costituito oggetto di attenta e puntuale valutazione da parte del comando della compagnia carabinieri di Poggibonsi.
In disparte del fatto che in ordine alla vicenda di cui al caso di specie il TI ha formulato le proprie osservazioni nell’ambito di un diverso procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti, il rilevato vizio non emerge neanche dalla mancata audizione dello ER in sede di procedimento disciplinare, atteso che quest’ultimo era già stato sentito nell’ambito del procedimento penale n. 86/2019 mod. 45 pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale militare di Roma senza che nell’occasione facesse alcun riferimento all’episodio in esame, rendendo così irrilevante tale ulteriore passaggio procedimentale. Del resto, nella relazione di servizio redatta in data 6 febbraio 2023 in ordine alla vicenda di cui al caso di specie, il maresciallo ER ha riferito che “ per tutto l’arco temporale dello svolgimento del servizio, non ha assistito ad episodi e/o situazioni di criticità tra il personale presente presso la Stazione Carabinieri di Colle Val d’Elsa e tantomeno ha udito o ha avuto la percezione del verificarsi di alterchi di alcun genere all’interno degli uffici della predetta caserma ”.
L’amministrazione, nell'ambito dell'inchiesta formale, ha quindi ripercorso in modo analitico e puntuale i diversi profili fattuali e le risultanze istruttorie, obiettivamente e contestualmente considerate, e il complesso di tali elementi ha contribuito in modo preciso e concordante a delineare un quadro di riferimento comportamentale che, a conclusione di un articolato procedimento condotto nel pieno rispetto della normativa di settore, è stato ritenuto contrario alle norme di comportamento di un appartenente all’Arma dei carabinieri.
10.7. Con il settimo e ultimo motivo si evidenzia eccesso di potere per palese travisamento dei fatti, postulando l’inesistenza del comportamento irriguardoso tenuto dall’appuntato CI nei confronti del carabiniere LS. La contestazione non è meritevole di favorevole apprezzamento in quanto il fatto oggettivo che la LS - previamente ammonita ai sensi di legge - abbia reso sotto giuramento la dichiarazione, posta a fondamento della contestazione di addebiti, alla polizia giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale per altra vicenda, in sede di sommarie informazioni testimoniali, assume ex se un valore dirimente, peraltro corroborato dal fatto che, come correttamente indicato dall’amministrazione, la stessa non è successivamente stata sottoposta a indagine penale per il reato di false dichiarazioni alla p.g. ex art. 371- bis c.p., né risultano a suo carico azioni civili o querele presentate dall’interessato.
10.8. Il collegio, infine, rileva che il rigetto dei motivi di gravame avverso il provvedimento con il quale è stata irrogata la sanzione disciplinare di corpo del rimprovero comporta la improcedibilità del gravame avverso il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico (cfr. Cons. Stato, sez. I, pareri n. 854 del 2024 e 452 del 2024, sez. IV n. 5053 del 2017, sez. V, n. 2548 del 2012).
11. Alla stregua delle rassegnate conclusioni l’appello deve essere accolto.
12. Nella novità della questione in fatto e nel peculiare andamento del processo il collegio ravvisa eccezionali motivi, ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., per compensare integralmente fra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio. Rimane fermo l’onere del contributo unificato a carico del privato soccombente in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 6100/2023), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.
Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
ND CH, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| ND CH | Vito Poli |
IL SEGRETARIO