Sentenza 4 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 04/01/2021, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/01/2021
N. 00004/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01831/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1831 del 2003, proposto da
La Maison AS di NI GO & C. (già La Maison di GO SI & C. AS), La Maison AS di GO DA & C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Pierpaolo Alegiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
La Maison AS di NI GO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierpaolo Alegiani, Fabio Lena, SI Mamprin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Dona' di Piave - (Ve), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Terzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 466/G;
per l'annullamento
della deliberazione n.91 del 10.04.2003, pubblicata il 30.05.2003, con la quale si riadottavano ai sensi dell'art. 42 comma 1 della L.R. 61/85, le osservazioni formulate alla delibera di approvazione della variante generale al P.R.G n. 140 del 19.07.02, nonché di ogni atto presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Dona' di Piave - (Ve);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 1 dicembre 2020, tenutasi ai sensi degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Si controverte sulla legittimità della delibera in epigrafe indicata con cui il Comune di San Dona' di Piave, in sede di adozione di una variante al P.R.G., ha accolto le osservazioni presentate dal Comitato Civico Passarella e previsto il mutamento della destinazione urbanistica dell’area di proprietà della società ricorrente, trasformandola da edificabile (C1 e area di degrado) a verde pubblico.
La ricorrente ha impugnato la predetta delibera, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Il Comune di San Dona' di Piave ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza pubblica straordinaria in epigrafe indicata la causa è stata trattenuta in decisione.
La circostanza che, con la delibera impugnata, il Comune abbia accolto un’osservazione tardivamente presentata dal Comitato Civico Passarella è priva di efficacia invalidante in quanto il Comune, prima di accogliere la suddetta osservazione tardiva del Comitato, ha riaperto il procedimento ed esaminato le controdeduzioni formulate dall’odierna ricorrente, la quale ha, pertanto, avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista in ordine alla destinazione dell’area nell’ambito del procedimento che ha condotto all’adozione della Variante.
Ciò posto, la scelta del Comune di destinare a verde pubblico l’area di proprietà della ricorrente è immune dalle censure dedotte.
Il Collegio non intende discostarsi dal consolidato e costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale le scelte effettuate dall'Amministrazione nell'adozione degli strumenti urbanistici costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità
In sede di pianificazione del territorio la discrezionalità di cui l’Amministrazione dispone per quanto riguarda le scelte in ordine alle destinazioni dei suoli è, infatti, talmente ampia da non richiedere una particolare motivazione, al di là di quella ricavabile dai criteri e principi generali che ispirano il piano regolatore generale, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di specifiche situazioni di affidamento qualificato del privato a una specifica destinazione del suolo.
Le evenienze generatrici di affidamento “qualificato” sono ravvisabili nell'esistenza di convenzioni di lottizzazione, di accordi di diritto privato intercorsi tra Comune e proprietari, di giudicato di annullamento di dinieghi di concessioni edilizie o di silenzio-rifiuto su domanda di concessione.
In mancanza di tali eventi (nella specie non ricorrenti) non è configurabile un'aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria non peggiorativa di quella pregressa, ma solo un'aspettativa generica analoga a quella di qualunque altro proprietario di aree che aspiri all'utilizzazione più proficua dell'immobile, posizione cedevole rispetto alle scelte urbanistiche dell'Amministrazione: sicché non può essere invocato il difetto di motivazione, in quanto si porrebbe in contrasto con la natura generale dell'atto e i criteri di ordine tecnico seguiti per la redazione dello stesso (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 30 giugno 2020, n. 4467; Cons. Stato, Sez. VI, 17 febbraio 2012, n. 854; Sez. IV, 4 aprile 2011, n. 2104; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 15 giugno 2020, n. 1167).
Alla luce delle suesposte considerazioni, ritenuto altresì che la scelta urbanistica compiuta dal Comune, di destinare a verde pubblico l’area di proprietà della ricorrente, non evidenzi aspetti di abnorme illogicità in quanto l’area de qua, situata in zona di degrado, è già stata utilizzata per ospitare giostre, feste di paese ed altre attività ricreative e sociali, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della problematicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2020, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Andrea Migliozzi |
IL SEGRETARIO