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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/03/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9112/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ciccone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9112 del registro affari contenziosi dell'anno
2022 vertente tra
(C.F. ), elettivamente AR C.F._1
domiciliato in Desio, via Tintoretto n. 7, presso lo studio dell'avv. Ester Iacobucci, che lo rappresenta e difende con l'avv. Massimo Gerardin, come da procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
e
(P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via S. Agostino n. 4, presso lo studio dell'avv. Bernardo Campo, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in AR giudizio al fine di farne accertare la responsabilità Controparte_1 ex art. 2051 c.c. in ordine ai danni subiti a seguito del sinistro avvenuto in data
24/01/2022 verso le ore 12:00 circa, mentre si trovava nel corsello delle autorimesse del Condominio “Residenza Parco Medici” di via Bagatti Valsecchi 16 -
Varedo (MB), e per l'effetto, chiederne la condanna alla corresponsione in proprio pagina 1 di 10 favore della complessiva somma di €18.479,64, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea biologica parziale, nonché a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante e per il rimborso delle spese sostenute per l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284, 1° e 4° comma, c.c..
A sostegno della propria tesi difensiva, ha dedotto che, in data 24/01/2022, ore 12,00 circa, percorreva a piedi il corsello di accesso alle autorimesse quando improvvisamente, in corrispondenza di un'apertura presente nella copertura, veniva investito al volto da un forte getto di liquido frammisto a detriti e materiali edilizi proveniente da un soprastante ponteggio installato sulla facciata condominiale ove operavano maestranze della società impegnate Controparte_1 nell'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al recupero e restauro della facciata esterna condominiale.
L'attore, a causa del persistente dolore agli occhi, in data 25/01/2022, si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giuseppe di Milano, ove veniva riscontrata la presenza di “corpi estranei a livello del margine palpebrale e corneali superficiali”, “diffusa sofferenza epiteliale corneale”, “iniziale sclerosi del cristallino”, lesione da cui sarebbe derivata una invalidità temporanea biologica parziale massima di 15 giorni, una invalidità temporanea biologica parziale minima di 15 giorni, una invalidità temporanea lavorativa al 100% di giorni 15 ed una invalidità temporanea lavorativa al 50% di giorni 15; adduceva che la responsabilità dell'accaduto andava ascritta quale società Controparte_1 incaricata dal Condominio per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al recupero e restauro della facciata esterna condominiale.
Nel costituirsi in giudizio ha contestato la Controparte_1 fondatezza della domanda risarcitoria proposta nei propri confronti, chiedendone il rigetto, non essendo stata provata alcuna responsabilità, né, tanto meno, il quantum debeatur.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con prova per testi, nonché con produzioni documentali e con CTU medico-legale.
All'udienza 04/12/2024, trattata ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta pagina 2 di 10 in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Nel caso in esame, l'oggetto della domanda risulta individuato nella richiesta di una condanna (c.d. petitum immediato) e di risarcimento del danno (c.d. petitum mediato) e, soprattutto, dal fatto che viene citato in Controparte_1 giudizio quale società incaricata dal Condominio “Residenza Parco Medici” di Via
Bagatti Valsecchi 16 - Varedo (MB) con contratto d'appalto del 9/7/2021 per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al recupero e restauro della facciata esterna condominiale ed in tale veste responsabile esclusivo della produzione del sinistro (ex art. 2051 c.c.).
Proprio perché il titolo di responsabilità additato dalla difesa di parte attrice a sostegno della pretesa risarcitoria, consiste (quasi) esclusivamente nella qualità di ente incaricato per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al recupero e restauro della facciata esterna del Controparte_2 di Via Bagatti Valsecchi 16 - Varedo (MB), e dunque nel rapporto di
[...] controllo e vigilanza tra il predetto soggetto e il bene che asseritamente cagionava il danno a , è evidente il richiamo ad un fatto tipicamente AR costitutivo, ex art. 2051 c.c., della responsabilità oggettiva del custode, la cui configurazione prescinde (normativamente) dall'analisi della condotta del soggetto investito del potere custodiale (irrilevanti essendo gli elementi soggettivi quali colpa o dolo, tipicamente propri della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.), bensì si fonda esclusivamente sulla relazione (giuridica o di fatto) con la res dannosa, ovverosia sul potere di controllo che spetta al dominus titolare del diritto di proprietà, sulla res costituente l'oggetto del predetto diritto e fonte di danno.
Posto che, dunque, risulta prospettata la responsabilità di
[...] ex art. 2051 c.c., va aggiunto che la sussistenza della dedotta Controparte_1 relazione custodiale non risulta, per vero, neppure specificamente contestata dalla società convenuta, che ha articolato le sue difese solo evidenziando di aver adottato tutte le misure di sicurezza previste per le lavorazioni eseguite e di aver realizzato le opere a regola d'arte. Osservava che, in ogni caso, durante la giornata del pagina 3 di 10 24/01/2022, non veniva segnalata alcuna anomalia in relazione alle lavorazioni eseguite.
Ebbene, nel caso di specie sussistono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità da cose in custodia in capo a che Controparte_1 durante l'esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto è diventata titolare di un potere di fatto sulla res e, quindi, responsabile dei danni da questa cagionata ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Invero, “bisogna distinguere tra i danni derivanti dall'attività dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa in oggetto dell'appalto; per i primi si applica l'art. 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'art. 2049 c.c. al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo;
per i secondi, risponde anche il committente ai sensi dell'art. 2051
c.c. …” (Cass. 28 settembre 2018, n. 23442).
Pertanto, nell'ottica dell'art. 2051 c.c. – che costituisce la norma di riferimento da applicare nel caso di specie – incombe al custode (per andare esente da responsabilità) di comprovare “il caso fortuito”, formulando delle contestazioni idonee ad escludere il nesso di causalità tra la res custodita e l'evento di danno.
***
Ciò posto, va ritenuto che, mentre l'attore ha comprovato il danno ed il nesso di causalità tra e la res custodita, non si è offerta Controparte_1 prova del fortuito, quale fattore imprevedibile ed inevitabile – anche consistente nella condotta colposa e negligente, imprudente, dello stesso danneggiato – idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra condizioni della res ed evento di danno, dimostrato da parte dell'attrice.
Nella tarda mattinata del 24/01/2022, alle ore 11:00 circa, un getto di liquido bianco frammisto a detriti che proveniva dal soprastante ponteggio di
[...] installato sulla facciata condominiale, “imbrattava i vestiti, il capo e Controparte_1 la moto del dottor , e gli causava dolore oculare, come univocamente AR
chiarito in istruttoria, come emerso dall'esame della documentazione allegata e della prova testimoniale espletata all'udienza del 04/07/2023.
pagina 4 di 10 La dinamica del sinistro nel quale riportò lesioni è stata AR asseverata da teste escussa all'udienza del 04/07/2023, che ha Testimone_1 affermato: “Ricordo che in data 24/01/2022, intorno alle ore 11:00 mi recavo presso
l'abitazione del dottor con cui dovevo incontrarmi per metterci d'accordo su AR quale genere di carne acquistare per suo conto. Sono solita, infatti, fare la spesa anche per il dottor Quel giorno in particolare, mi chiedeva di incontralo alle ore 11:00 AR fuori dal garage poiché lui doveva uscire con la moto. Ricordo che erano in corso dei lavori che interessavano la facciata del condominio del sig. In particolare, ricordo che AR
vi erano impalcature. Ci siamo incontrati sul corsello delle autorimesse del Il CP_2
dottore era uscito dal box con la sua moto e la stava appoggiando sul cavalletto quando veniva investito, in corrispondenza di un'apertura presente nel corsello, da un getto di liquido bianco frammisto a detriti. Il getto proveniva dal soprastante ponteggio installato sulla facciata condominiale ma non ho visto da dove veniva precisamente il getto, né la presenza di maestranze. Il getto imbrattava i vestiti, il capo e la moto del dottor
A quel punto il dottore mi ha detto che saliva a casa a lavarsi e io sono andata AR via visto che avevo delle commissioni da svolgere. Nel pomeriggio mi chiamava il dottore lamentando dolore agli occhi e chiedendomi di andare a comprargli un collirio. AR
Dopo di che mi recavo presso l'abitazione del dottore e constatavo che AR effettivamente aveva gli occhi che lacrimavano ed erano molto arrossati;
faceva fatica a tenerli aperti e a vedere. Dopo avergli consegnato il collirio sono tornata a casa. Non mi ha chiesto di accompagnarlo in ospedale. Il giorno dopo ho saputo che poi si era recato in ospedale”.
La causa del dolore oculare veniva individuata nella caduta di un getto di liquido bianco frammisto a detriti e materiali edilizi, proveniente dal soprastante ponteggio di installato sulla facciata del CP_1 Controparte_1
Condominio “Residenza Parco Medici” di Via Bagatti Valsecchi 16 - Varedo (MB), sul volto dell'attore.
Né, del resto, tale dinamica del sinistro risulta contestata dalla CP_3 convenuta, la quale si è limitata a dedurre, genericamente, di non aver ricevuto, durante la giornata del 24/01/2022, segnalazioni di anomalie in relazione alle lavorazioni eseguite.
pagina 5 di 10 Non permane dubbio alcuno, quindi, che le lesioni subite da AR
siano state determinate dalla caduta di un getto di liquido bianco
[...] frammisto a detriti e materiali edilizi, proveniente dal soprastante ponteggio di installato sulla facciata del Condominio “Residenza Controparte_1
Parco Medici” di Via Bagatti Valsecchi 16 - Varedo (MB), sul suo volto;
la dinamica del sinistro, asseverata dalla testimone escussa, impedisce inoltre di prefigurare, anche solo in termini di mera presunzione, una concorrente disattenzione del danneggiato (art. 1227 c.c.), e tale evidenza istruttoria, e – specularmente –
l'assenza di qualsiasi prova che il pericolo di caduta di un getto di liquido bianco frammisto a detriti dal ponteggio di installato sulla Controparte_1 facciata condominiale fosse prevedibile, e quindi evitabile dal danneggiato, esclude a fortiori che siasi raggiunta la prova del caso fortuito, incombente alla società convenuta “custode”.
Né – come già anticipato – si sono posti in discussione in concreto i fatti costitutivi della fattispecie descritta dall'art. 2051 c.c., ovverosia che
[...] non avesse la possibilità di esercitare adeguatamente il controllo Controparte_1 sulla res dannosa. Neppure v'è indizio probatorio di tale impossibilità, né
[...]
ha dimostrato – e per vero nemmeno specificamente Controparte_1 dedotto – la sussistenza di un evento tale da integrare il caso fortuito.
Dimostrato il nesso eziologico tra l'anomalia della res custodita ed il danno riportato dall'attore ed indimostrato sia il concorso di colpa del danneggiato
(difetto di attenzione) per l'invisibilità dell'insidia, sia – a maggior ragione – il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale, va affermata la responsabilità della società convenuta per tutti i danni riportati dall'attore a seguito dell'infortunio de quo agitur, come appresso liquidati.
***
Quanto ai danni non patrimoniali, premette il Tribunale che la relazione del consulente medico-legale si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della documentazione medica agli atti sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale, nessuna specifica censura tecnica peraltro essendo stata mossa dalle parti alla relazione finale del consulente. pagina 6 di 10 Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte attrice e descritta nella relazione del CTU (corpi estranei a livello del margine palpebrale e corneali superficiali, diffusa sofferenza epiteliale corneale, iniziale sclerosi del cristallino) dal sinistro di cui è causa, anche alla luce della documentazione medica in atti.
Si condivide altresì la valutazione tecnica del CTU che ha quantificato in 15 i giorni di inabilità temporanea parziale al 25% e che non ha riconosciuto postumi invalidanti permanenti in conseguenza delle lesioni occorse all'attore nel sinistro.
Osserva, poi, il Tribunale che, pur dovendosi escludere la possibilità di risarcire distinte voci di danno non patrimoniale trattandosi di categoria unica e non suscettibile di essere divisa, alle luce dell'orientamento inaugurato dalle note pronunce a Sezioni unite dell'11/11/2008 – rispetto al quale questo Tribunale non intende discostarsi – è possibile personalizzare il danno “… in presenza di circostanze
“specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del
07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014)”.
Quanto alla sofferenza morale patita, il danno morale è costituito invece dai
“… pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (Cass. 7513/2018). Il danno morale è quindi una categoria autonoma rispetto al danno biologico e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e che costituiscono come detto l'essenza del danno biologico (cfr. Cass.
15733/2022).
Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate.
pagina 7 di 10 Nel caso di specie, il danno biologico temporaneo è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale.
Manca invece una sufficiente specifica allegazione di sofferenze interiori, eziologicamente connesse all'evento di danno di cui è causa, e foriere di danno morale risarcibile, nulla allegando, infatti, parte attrice in ordine a propri turbamenti d'animo connessi alle lesioni patite.
Nessuna particolare sofferenza connessa alla guarigione è emersa nemmeno in sede di consulenza tecnica. Deve pertanto concludersi nel senso dell'ordinarietà delle conseguenze di sofferenza patite.
Nella liquidazione del danno, occorre prendere in considerazione i criteri di liquidazione di cui all'art. 139 comma 1 lett. a) Cod. Ass., posto che il danno non patrimoniale, qualora contenuto nei limiti delle c.d. micropermanenti, deve essere liquidato facendo riferimento ai criteri normativi fissati dall'art. 139 cod. ass. (cfr.
Cass. 13881/2020).
Le lesioni subite dall'attrice hanno determinato una incapacità temporanea di
15 giorni al 25%, per un totale di €207,15.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale da invalidità temporanea patito dall'attore, nella sola componente di danno biologico, debba essere equitativamente liquidato nella somma complessiva di €207,15.
Quanto al danno patrimoniale, il CTU ha dato atto che non sono state documentate spese mediche sostenute.
***
Quanto al c.d. danno da lucro cessante, ossia quello che si concreta nell'impossibilità temporanea di espletare la propria attività lavorativa di medico chirurgo specialista in odontoiatria e stomatologia, nessuna somma può essere riconosciuta a tale titolo, trattandosi di un danno che non è presunto, ma va provato.
Ad esempio, dimostrando di aver dovuto annullare e rinviare degli impegni lavorativi a seguito delle lesioni riportate nel sinistro.
Nel nostro ordinamento, infatti, non trovano ingresso i danni in re ipsa e grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il pregiudizio subito. In particolare, il pagina 8 di 10 danno non può desumersi dalla mera circostanza delle limitazioni alla vista riportate a causa del sinistro.
Inoltre, il CTU nella relazione tecnica d'ufficio ha asseverato che l'attore non ha riportato limitazioni della capacità lavorativa a seguito del sinistro occorso.
Nel caso di specie, pertanto, il semplice fatto che l'attore abbia riportato forti limitazioni alla vista, che (in tesi) gli hanno imposto di astenersi dall'esercizio della sua attività professionale e in seguito limitarla tanto negli orari quanto nella tipologia delle prestazioni evitando quelle che contemplavano maggior precisione o fatica visiva, non è circostanza sufficiente a dimostrare l'esistenza di un danno risarcibile.
Al contrario, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare le occasioni di guadagno andate perdute per non aver potuto espletare la propria attività lavorativa di medico chirurgo specialista in odontoiatria e stomatologia;
si tratta del c.d. “lucro cessante”.
Nulla di tutto questo è stato provato, né tantomeno allegato.
S'impone pertanto il rigetto di tale domanda.
***
Quanto alle spese di lite, tra l'attore e si Controparte_1 registra la soccombenza della società convenuta, che pertanto va condannata alla rifusione delle spese della lite.
La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base dei compensi medi previsti dal D.M. n. 147/2022 in relazione alla somma riconosciuta in concreto e non già in relazione a quanto richiesto e tenuto altresì conto dell'attività concretamente effettuata e del contenuto degli scritti difensivi.
Le spese di CTU, come già separatamente liquidate, vanno integralmente poste a carico di ferma la solidarietà delle parti Controparte_1 verso il consulente tecnico d'ufficio.
La società convenuta è altresì tenuta alla rifusione delle spese sostenute per il procedimento di negoziazione assistita, considerata l'obbligatorietà della fase stragiudiziale e le spese che la parte deve sostenere per fruire dell'assistenza di un difensore in tale fase (cfr. Cass. n. 12712 del 14/05/2019), tenuto conto anche del disposto dall'art. 20 del D.M. 55/2014). Nel caso qui in esame – integrante pagina 9 di 10 senz'altro controversia soggetta a negoziazione assistita obbligatoria, dove peraltro
è necessaria l'assistenza di un legale – l'odierno attore ha dovuto in effetti sostenere delle spese a causa dell'atteggiamento della controparte e, quindi, appare legittima la pretesa di rifusione delle spese legali di avvio del procedimento, in misura che si ritiene congruo quantificare in €380,64, come da fattura 31/001 del 04/11/2022 prodotta da parte attrice al documento 8.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie, per quanto do ragione, la domanda di parte attrice e dichiara, ex art. 2051 c.c., la responsabilità di Controparte_1
- condanna a risarcire a parte attrice, Controparte_1
, la somma di €207,15, oltre interessi nella misura legale AR eventualmente maturati a decorrere dalla data odierna sino a quella dell'effettivo soddisfo;
- condanna alla refusione delle spese di lite in Controparte_1 favore dell'attore, , che liquida in €237,00 per esborsi, €380,64 AR per spese di negoziazione assistita obbligatoria sostenute ante causam, ed €662,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa (se dovute) come per legge;
- ferma la solidarietà delle parti verso il consulente tecnico d'ufficio, pone le spese di c.t.u., come già separatamente liquidate, definitivamente a carico di
[...]
Controparte_1
Monza, 14 marzo 2025
Il giudice
Maddalena Ciccone
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ciccone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9112 del registro affari contenziosi dell'anno
2022 vertente tra
(C.F. ), elettivamente AR C.F._1
domiciliato in Desio, via Tintoretto n. 7, presso lo studio dell'avv. Ester Iacobucci, che lo rappresenta e difende con l'avv. Massimo Gerardin, come da procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
e
(P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via S. Agostino n. 4, presso lo studio dell'avv. Bernardo Campo, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in AR giudizio al fine di farne accertare la responsabilità Controparte_1 ex art. 2051 c.c. in ordine ai danni subiti a seguito del sinistro avvenuto in data
24/01/2022 verso le ore 12:00 circa, mentre si trovava nel corsello delle autorimesse del Condominio “Residenza Parco Medici” di via Bagatti Valsecchi 16 -
Varedo (MB), e per l'effetto, chiederne la condanna alla corresponsione in proprio pagina 1 di 10 favore della complessiva somma di €18.479,64, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea biologica parziale, nonché a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante e per il rimborso delle spese sostenute per l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284, 1° e 4° comma, c.c..
A sostegno della propria tesi difensiva, ha dedotto che, in data 24/01/2022, ore 12,00 circa, percorreva a piedi il corsello di accesso alle autorimesse quando improvvisamente, in corrispondenza di un'apertura presente nella copertura, veniva investito al volto da un forte getto di liquido frammisto a detriti e materiali edilizi proveniente da un soprastante ponteggio installato sulla facciata condominiale ove operavano maestranze della società impegnate Controparte_1 nell'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al recupero e restauro della facciata esterna condominiale.
L'attore, a causa del persistente dolore agli occhi, in data 25/01/2022, si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giuseppe di Milano, ove veniva riscontrata la presenza di “corpi estranei a livello del margine palpebrale e corneali superficiali”, “diffusa sofferenza epiteliale corneale”, “iniziale sclerosi del cristallino”, lesione da cui sarebbe derivata una invalidità temporanea biologica parziale massima di 15 giorni, una invalidità temporanea biologica parziale minima di 15 giorni, una invalidità temporanea lavorativa al 100% di giorni 15 ed una invalidità temporanea lavorativa al 50% di giorni 15; adduceva che la responsabilità dell'accaduto andava ascritta quale società Controparte_1 incaricata dal Condominio per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al recupero e restauro della facciata esterna condominiale.
Nel costituirsi in giudizio ha contestato la Controparte_1 fondatezza della domanda risarcitoria proposta nei propri confronti, chiedendone il rigetto, non essendo stata provata alcuna responsabilità, né, tanto meno, il quantum debeatur.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con prova per testi, nonché con produzioni documentali e con CTU medico-legale.
All'udienza 04/12/2024, trattata ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta pagina 2 di 10 in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Nel caso in esame, l'oggetto della domanda risulta individuato nella richiesta di una condanna (c.d. petitum immediato) e di risarcimento del danno (c.d. petitum mediato) e, soprattutto, dal fatto che viene citato in Controparte_1 giudizio quale società incaricata dal Condominio “Residenza Parco Medici” di Via
Bagatti Valsecchi 16 - Varedo (MB) con contratto d'appalto del 9/7/2021 per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al recupero e restauro della facciata esterna condominiale ed in tale veste responsabile esclusivo della produzione del sinistro (ex art. 2051 c.c.).
Proprio perché il titolo di responsabilità additato dalla difesa di parte attrice a sostegno della pretesa risarcitoria, consiste (quasi) esclusivamente nella qualità di ente incaricato per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al recupero e restauro della facciata esterna del Controparte_2 di Via Bagatti Valsecchi 16 - Varedo (MB), e dunque nel rapporto di
[...] controllo e vigilanza tra il predetto soggetto e il bene che asseritamente cagionava il danno a , è evidente il richiamo ad un fatto tipicamente AR costitutivo, ex art. 2051 c.c., della responsabilità oggettiva del custode, la cui configurazione prescinde (normativamente) dall'analisi della condotta del soggetto investito del potere custodiale (irrilevanti essendo gli elementi soggettivi quali colpa o dolo, tipicamente propri della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.), bensì si fonda esclusivamente sulla relazione (giuridica o di fatto) con la res dannosa, ovverosia sul potere di controllo che spetta al dominus titolare del diritto di proprietà, sulla res costituente l'oggetto del predetto diritto e fonte di danno.
Posto che, dunque, risulta prospettata la responsabilità di
[...] ex art. 2051 c.c., va aggiunto che la sussistenza della dedotta Controparte_1 relazione custodiale non risulta, per vero, neppure specificamente contestata dalla società convenuta, che ha articolato le sue difese solo evidenziando di aver adottato tutte le misure di sicurezza previste per le lavorazioni eseguite e di aver realizzato le opere a regola d'arte. Osservava che, in ogni caso, durante la giornata del pagina 3 di 10 24/01/2022, non veniva segnalata alcuna anomalia in relazione alle lavorazioni eseguite.
Ebbene, nel caso di specie sussistono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità da cose in custodia in capo a che Controparte_1 durante l'esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto è diventata titolare di un potere di fatto sulla res e, quindi, responsabile dei danni da questa cagionata ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Invero, “bisogna distinguere tra i danni derivanti dall'attività dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa in oggetto dell'appalto; per i primi si applica l'art. 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'art. 2049 c.c. al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo;
per i secondi, risponde anche il committente ai sensi dell'art. 2051
c.c. …” (Cass. 28 settembre 2018, n. 23442).
Pertanto, nell'ottica dell'art. 2051 c.c. – che costituisce la norma di riferimento da applicare nel caso di specie – incombe al custode (per andare esente da responsabilità) di comprovare “il caso fortuito”, formulando delle contestazioni idonee ad escludere il nesso di causalità tra la res custodita e l'evento di danno.
***
Ciò posto, va ritenuto che, mentre l'attore ha comprovato il danno ed il nesso di causalità tra e la res custodita, non si è offerta Controparte_1 prova del fortuito, quale fattore imprevedibile ed inevitabile – anche consistente nella condotta colposa e negligente, imprudente, dello stesso danneggiato – idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra condizioni della res ed evento di danno, dimostrato da parte dell'attrice.
Nella tarda mattinata del 24/01/2022, alle ore 11:00 circa, un getto di liquido bianco frammisto a detriti che proveniva dal soprastante ponteggio di
[...] installato sulla facciata condominiale, “imbrattava i vestiti, il capo e Controparte_1 la moto del dottor , e gli causava dolore oculare, come univocamente AR
chiarito in istruttoria, come emerso dall'esame della documentazione allegata e della prova testimoniale espletata all'udienza del 04/07/2023.
pagina 4 di 10 La dinamica del sinistro nel quale riportò lesioni è stata AR asseverata da teste escussa all'udienza del 04/07/2023, che ha Testimone_1 affermato: “Ricordo che in data 24/01/2022, intorno alle ore 11:00 mi recavo presso
l'abitazione del dottor con cui dovevo incontrarmi per metterci d'accordo su AR quale genere di carne acquistare per suo conto. Sono solita, infatti, fare la spesa anche per il dottor Quel giorno in particolare, mi chiedeva di incontralo alle ore 11:00 AR fuori dal garage poiché lui doveva uscire con la moto. Ricordo che erano in corso dei lavori che interessavano la facciata del condominio del sig. In particolare, ricordo che AR
vi erano impalcature. Ci siamo incontrati sul corsello delle autorimesse del Il CP_2
dottore era uscito dal box con la sua moto e la stava appoggiando sul cavalletto quando veniva investito, in corrispondenza di un'apertura presente nel corsello, da un getto di liquido bianco frammisto a detriti. Il getto proveniva dal soprastante ponteggio installato sulla facciata condominiale ma non ho visto da dove veniva precisamente il getto, né la presenza di maestranze. Il getto imbrattava i vestiti, il capo e la moto del dottor
A quel punto il dottore mi ha detto che saliva a casa a lavarsi e io sono andata AR via visto che avevo delle commissioni da svolgere. Nel pomeriggio mi chiamava il dottore lamentando dolore agli occhi e chiedendomi di andare a comprargli un collirio. AR
Dopo di che mi recavo presso l'abitazione del dottore e constatavo che AR effettivamente aveva gli occhi che lacrimavano ed erano molto arrossati;
faceva fatica a tenerli aperti e a vedere. Dopo avergli consegnato il collirio sono tornata a casa. Non mi ha chiesto di accompagnarlo in ospedale. Il giorno dopo ho saputo che poi si era recato in ospedale”.
La causa del dolore oculare veniva individuata nella caduta di un getto di liquido bianco frammisto a detriti e materiali edilizi, proveniente dal soprastante ponteggio di installato sulla facciata del CP_1 Controparte_1
Condominio “Residenza Parco Medici” di Via Bagatti Valsecchi 16 - Varedo (MB), sul volto dell'attore.
Né, del resto, tale dinamica del sinistro risulta contestata dalla CP_3 convenuta, la quale si è limitata a dedurre, genericamente, di non aver ricevuto, durante la giornata del 24/01/2022, segnalazioni di anomalie in relazione alle lavorazioni eseguite.
pagina 5 di 10 Non permane dubbio alcuno, quindi, che le lesioni subite da AR
siano state determinate dalla caduta di un getto di liquido bianco
[...] frammisto a detriti e materiali edilizi, proveniente dal soprastante ponteggio di installato sulla facciata del Condominio “Residenza Controparte_1
Parco Medici” di Via Bagatti Valsecchi 16 - Varedo (MB), sul suo volto;
la dinamica del sinistro, asseverata dalla testimone escussa, impedisce inoltre di prefigurare, anche solo in termini di mera presunzione, una concorrente disattenzione del danneggiato (art. 1227 c.c.), e tale evidenza istruttoria, e – specularmente –
l'assenza di qualsiasi prova che il pericolo di caduta di un getto di liquido bianco frammisto a detriti dal ponteggio di installato sulla Controparte_1 facciata condominiale fosse prevedibile, e quindi evitabile dal danneggiato, esclude a fortiori che siasi raggiunta la prova del caso fortuito, incombente alla società convenuta “custode”.
Né – come già anticipato – si sono posti in discussione in concreto i fatti costitutivi della fattispecie descritta dall'art. 2051 c.c., ovverosia che
[...] non avesse la possibilità di esercitare adeguatamente il controllo Controparte_1 sulla res dannosa. Neppure v'è indizio probatorio di tale impossibilità, né
[...]
ha dimostrato – e per vero nemmeno specificamente Controparte_1 dedotto – la sussistenza di un evento tale da integrare il caso fortuito.
Dimostrato il nesso eziologico tra l'anomalia della res custodita ed il danno riportato dall'attore ed indimostrato sia il concorso di colpa del danneggiato
(difetto di attenzione) per l'invisibilità dell'insidia, sia – a maggior ragione – il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale, va affermata la responsabilità della società convenuta per tutti i danni riportati dall'attore a seguito dell'infortunio de quo agitur, come appresso liquidati.
***
Quanto ai danni non patrimoniali, premette il Tribunale che la relazione del consulente medico-legale si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della documentazione medica agli atti sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale, nessuna specifica censura tecnica peraltro essendo stata mossa dalle parti alla relazione finale del consulente. pagina 6 di 10 Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte attrice e descritta nella relazione del CTU (corpi estranei a livello del margine palpebrale e corneali superficiali, diffusa sofferenza epiteliale corneale, iniziale sclerosi del cristallino) dal sinistro di cui è causa, anche alla luce della documentazione medica in atti.
Si condivide altresì la valutazione tecnica del CTU che ha quantificato in 15 i giorni di inabilità temporanea parziale al 25% e che non ha riconosciuto postumi invalidanti permanenti in conseguenza delle lesioni occorse all'attore nel sinistro.
Osserva, poi, il Tribunale che, pur dovendosi escludere la possibilità di risarcire distinte voci di danno non patrimoniale trattandosi di categoria unica e non suscettibile di essere divisa, alle luce dell'orientamento inaugurato dalle note pronunce a Sezioni unite dell'11/11/2008 – rispetto al quale questo Tribunale non intende discostarsi – è possibile personalizzare il danno “… in presenza di circostanze
“specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del
07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014)”.
Quanto alla sofferenza morale patita, il danno morale è costituito invece dai
“… pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (Cass. 7513/2018). Il danno morale è quindi una categoria autonoma rispetto al danno biologico e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e che costituiscono come detto l'essenza del danno biologico (cfr. Cass.
15733/2022).
Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate.
pagina 7 di 10 Nel caso di specie, il danno biologico temporaneo è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale.
Manca invece una sufficiente specifica allegazione di sofferenze interiori, eziologicamente connesse all'evento di danno di cui è causa, e foriere di danno morale risarcibile, nulla allegando, infatti, parte attrice in ordine a propri turbamenti d'animo connessi alle lesioni patite.
Nessuna particolare sofferenza connessa alla guarigione è emersa nemmeno in sede di consulenza tecnica. Deve pertanto concludersi nel senso dell'ordinarietà delle conseguenze di sofferenza patite.
Nella liquidazione del danno, occorre prendere in considerazione i criteri di liquidazione di cui all'art. 139 comma 1 lett. a) Cod. Ass., posto che il danno non patrimoniale, qualora contenuto nei limiti delle c.d. micropermanenti, deve essere liquidato facendo riferimento ai criteri normativi fissati dall'art. 139 cod. ass. (cfr.
Cass. 13881/2020).
Le lesioni subite dall'attrice hanno determinato una incapacità temporanea di
15 giorni al 25%, per un totale di €207,15.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale da invalidità temporanea patito dall'attore, nella sola componente di danno biologico, debba essere equitativamente liquidato nella somma complessiva di €207,15.
Quanto al danno patrimoniale, il CTU ha dato atto che non sono state documentate spese mediche sostenute.
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Quanto al c.d. danno da lucro cessante, ossia quello che si concreta nell'impossibilità temporanea di espletare la propria attività lavorativa di medico chirurgo specialista in odontoiatria e stomatologia, nessuna somma può essere riconosciuta a tale titolo, trattandosi di un danno che non è presunto, ma va provato.
Ad esempio, dimostrando di aver dovuto annullare e rinviare degli impegni lavorativi a seguito delle lesioni riportate nel sinistro.
Nel nostro ordinamento, infatti, non trovano ingresso i danni in re ipsa e grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il pregiudizio subito. In particolare, il pagina 8 di 10 danno non può desumersi dalla mera circostanza delle limitazioni alla vista riportate a causa del sinistro.
Inoltre, il CTU nella relazione tecnica d'ufficio ha asseverato che l'attore non ha riportato limitazioni della capacità lavorativa a seguito del sinistro occorso.
Nel caso di specie, pertanto, il semplice fatto che l'attore abbia riportato forti limitazioni alla vista, che (in tesi) gli hanno imposto di astenersi dall'esercizio della sua attività professionale e in seguito limitarla tanto negli orari quanto nella tipologia delle prestazioni evitando quelle che contemplavano maggior precisione o fatica visiva, non è circostanza sufficiente a dimostrare l'esistenza di un danno risarcibile.
Al contrario, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare le occasioni di guadagno andate perdute per non aver potuto espletare la propria attività lavorativa di medico chirurgo specialista in odontoiatria e stomatologia;
si tratta del c.d. “lucro cessante”.
Nulla di tutto questo è stato provato, né tantomeno allegato.
S'impone pertanto il rigetto di tale domanda.
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Quanto alle spese di lite, tra l'attore e si Controparte_1 registra la soccombenza della società convenuta, che pertanto va condannata alla rifusione delle spese della lite.
La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base dei compensi medi previsti dal D.M. n. 147/2022 in relazione alla somma riconosciuta in concreto e non già in relazione a quanto richiesto e tenuto altresì conto dell'attività concretamente effettuata e del contenuto degli scritti difensivi.
Le spese di CTU, come già separatamente liquidate, vanno integralmente poste a carico di ferma la solidarietà delle parti Controparte_1 verso il consulente tecnico d'ufficio.
La società convenuta è altresì tenuta alla rifusione delle spese sostenute per il procedimento di negoziazione assistita, considerata l'obbligatorietà della fase stragiudiziale e le spese che la parte deve sostenere per fruire dell'assistenza di un difensore in tale fase (cfr. Cass. n. 12712 del 14/05/2019), tenuto conto anche del disposto dall'art. 20 del D.M. 55/2014). Nel caso qui in esame – integrante pagina 9 di 10 senz'altro controversia soggetta a negoziazione assistita obbligatoria, dove peraltro
è necessaria l'assistenza di un legale – l'odierno attore ha dovuto in effetti sostenere delle spese a causa dell'atteggiamento della controparte e, quindi, appare legittima la pretesa di rifusione delle spese legali di avvio del procedimento, in misura che si ritiene congruo quantificare in €380,64, come da fattura 31/001 del 04/11/2022 prodotta da parte attrice al documento 8.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie, per quanto do ragione, la domanda di parte attrice e dichiara, ex art. 2051 c.c., la responsabilità di Controparte_1
- condanna a risarcire a parte attrice, Controparte_1
, la somma di €207,15, oltre interessi nella misura legale AR eventualmente maturati a decorrere dalla data odierna sino a quella dell'effettivo soddisfo;
- condanna alla refusione delle spese di lite in Controparte_1 favore dell'attore, , che liquida in €237,00 per esborsi, €380,64 AR per spese di negoziazione assistita obbligatoria sostenute ante causam, ed €662,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa (se dovute) come per legge;
- ferma la solidarietà delle parti verso il consulente tecnico d'ufficio, pone le spese di c.t.u., come già separatamente liquidate, definitivamente a carico di
[...]
Controparte_1
Monza, 14 marzo 2025
Il giudice
Maddalena Ciccone
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