Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2738/2024 C.C.
LA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Quinta Civile
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Valentina Paletto Presidente
Dott. Lucio Marcantonio Consigliere
Dott. Federico Botta Consigliere rel. ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il
04.10.2024 da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Laura Cella Bandirola e dall'avv. Antonio Santucci, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC
Email_1
- APPELLANTE
contro
(C.F. ,), nato a [...] il [...], residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Missaglia, presso il cui studio, sito in Milano,
Via Borgonuovo, n. 14, ha eletto domicilio
- APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
Con l'intervento
- del CURATORE SPECIALE dei minori e avv. Carla Monica Vaniglia Per_1 CP_2
(nominata dalla Corte d'Appello con ordinanza del 22.01.2025);
- del Procuratore Generale nella persona della dott.ssa Maria Vittoria Mazza
pagina 1 di 29
11.07.2024 e pubblicata il 04.09.2024 nell'ambito del procedimento di divorzio RG n. 10930/2021.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti dichiarano di avere trovato un accordo prevedendo: di poter definire congiuntamente il presente procedimento innanzi a Cod.ta Ill.ma Corte d'Appello, con la trasformazione del presente procedimento da rito contenzioso a rito congiunto, ai fini della emissione di pronuncia per la sistemazione delle condizioni accessorie alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, fattispecie, quest'ultima, già disposta con sentenza del Tribunale di Milano n.
7866/2024 sub R.G. n. 10930/2021, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1 Dare atto che i genitori acconsentono e concordano, senza possibilità di revoca dell'assenso prestato, per l'attivazione di un percorso terapeutico e di sostegno per loro e la FI , da intraprendere CP_2
entro il mese di marzo 2025, con possibilità del terapeuta incaricato di verificare l'opportunità che vi partecipi anche l'altro figlio . Il professionista dovrà essere individuato tra le seguenti strutture Per_1 ubicate in Milano: “Oltre i nodi” -Via Conservatorio, “Tracce di Luce” -Corso Sempione, o diverso centro solo in caso di accordo raggiunto fra i due genitori, con scelta da indicare entro e non oltre la data di udienza.
2 Dare atto che e sono affidati ad entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 CP_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale sugli stessi per le decisioni più importanti riguardanti – a titolo esemplificativo e non esaustivo – istruzione, salute, religione, educazione, cambio di residenza, in relazione all'inclinazione naturale e alle aspirazioni dei minori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza.
3 Dare atto che, per quanto concerne collocamento e diritti di visita, i figli frequenteranno entrambi i
genitori, salvo migliore accordo, secondo il seguente calendario.
a) starà: Per_1 settimana 1: lunedì e martedì presso la madre con pernottamento;
dall'uscita da scuola (o in caso di vacanze dalle ore 9.00) del mercoledì fino alla domenica sera presso il padre, senza pernottamento la domenica sera e con riaccompagnamento presso la casa materna, dopo cena, intorno alle ore 21:00; dal
1° luglio 2025 verrà introdotto il pernotto domenicale del figlio presso il padre, con riaccompagnamento
pagina 2 di 29 direttamente a scuola (o presso la casa materna alle ore 9.00 in caso di vacanze); si precisa che dal 1° luglio 2025 potrà recarsi presso la casa materna, di poco distante, per recuperare effetti Per_1
personali e/omateriale scolastico in caso di necessità per il successivo giorno di scuola, con preventivo assenso paterno;
Settimana 2: lunedì e martedì presso la madre con pernottamento;
dall'uscita da scuola (o in caso di vacanze, dalle ore 9.00) del mercoledì fino al venerdì mattina con il padre, con riaccompagnamento direttamente a scuola (o in caso di vacanze, presso la casa materna intorno alle ore 9.00); da venerdì a domenica con la madre, con pernotto.
b) starà: CP_2 settimana 1: da lunedì a mercoledì presso la madre con pernotto;
dall'uscita da scuola (o in caso di vacanze, dalle ore 9.00) del giovedì a domenica presso il padre, senza pernottamento la domenica sera, con riaccompagnamento presso la casa materna dopo cena intorno alle ore 21:00; settimana 2: da lunedì a mercoledì presso la madre con pernottamento;
dall'uscita da scuola (o in caso di vacanze, dalle ore 9.00) del giovedì con il padre fino al venerdì mattina, con riaccompagnamento direttamente a scuola (o in caso di vacanze, presso la casa materna intorno alle ore 9.00); da venerdì dopo la fine della scuola a domenica con la madre, con pernotto;
c) durante le vacanze natalizie, entrambi i minori trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il periodo dal 24 dicembre alle ore 9 fino al 31 dicembre alle ore 9 e dal 31 dicembre alle ore 9 fino al 7 gennaio alle ore 9;
d) durante le vacanze di Pasqua, e trascorreranno l'intero periodo con un genitore, ad Per_1 CP_2 anni alterni con l'altro: per il 2025 Pasqua spetta al SI secondo l'alternanza già in essere;
CP_1
e) durante il mese di agosto, i genitori staranno 15 giorni consecutivi con i minori, da concordarsi preventivamente tra loro entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
f) le rimanenti festività e ponti scolastici verranno suddivisi secondo il regime dell'alternanza con l'altro genitore accorpandoli, ove possibile, al fine settimana di propria spettanza;
g) rimane inteso che entrambi i genitori si impegnano a collaborare affinché le loro frequentazioni con i figli siano regolate in funzione delle esigenze e dei bisogni prevalenti di e . Per_1 CP_2
4) Dare atto che, in merito alle attività extrascolastiche, i genitori concordano quanto segue:
a) per il corso di danza della FI , nel 2025 con lezioni il martedì ed il giovedì, il giovedì sarà la CP_2
madre, o in via alternata il padre, in accordo fra loro, a prelevarla da scuola ed accompagnarla a danza
e, terminata la lezione, il padre la preleverà;
pagina 3 di 29 b) entro luglio 2025, i genitori dovranno decidere - sentiti i figli - le future attività extrascolastiche dei ragazzi (ad oggi, canottaggio per e danza per ), pur concordando sin da ora che Per_1 CP_2 CP_2
frequenterà il corso di nuoto, preferibilmente vicino casa di entrambi i genitori, presso la piscina Solari o presso l'Istituto Leone XIII, a seconda delle disponibilità della FI e dei corsi.
5)Dare atto che il padre provvederà a rifornire entrambi i figli del guardaroba da mantenere presso la sua abitazione, cosicché nel passaggio da un genitore all'altro non sia necessario trasportare gli indumenti per i giorni successivi.
6) Dare atto che le parti, in caso di spostamenti fuori Regione con contestuale affido dei minori, anche solo per un giorno, a terze persone, in assenza del genitore collocatario di turno, si impegnano a comunicare all'altro genitore - anche tramite e-mail e/o messaggistica istantanea - il luogo in cui si troveranno i ragazzi e la persona adulta di riferimento con cui staranno.
7) Dare atto che, per quanto attiene ai recuperi per i giorni non goduti (per motivi lavorativi e/o di salute, visite o impegno improvviso) coi figli, il SI e la TO concordano che ne sia CP_1 Pt_1
previsto il recupero entro i successivi 30 giorni, senza poterli accorpare a ponti e/o vacanze in misura maggiore di due giorni consecutivi, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori stessi.
8) Dare atto che il SI a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed , CP_1 CP_2 Per_1
verserà sul conto corrente intestato alla TO , entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici Pt_1 mensilità all'anno, un assegno mensile, pari ad Euro 682,50 (Euro 341,25 per ciascun figlio), importo rivalutabile di anno in anno, secondo gli indici ISTAT- costo della vita (prima rivalutazione febbraio
2025).
9) Dare atto che, i genitori sosteranno il 50% ciascuno delle spese straordinarie dei figli pagando e/o rimborsando all'altro genitore quelle eventualmente anticipate da quest'ultimo, secondo quanto previsto dalle Linee Guida del Tribunale di Milano in materia di spese straordinarie, che si riporta di seguito integralmente:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
pagina 4 di 29 • spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche
e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
10) Dare atto che, in merito alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo mail) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
11) Dare atto che, con la sottoscrizione del presente accordo, le ulteriori e diverse domande inserite in atti da entrambe le parti si intendono implicitamente rinunciate.
pagina 5 di 29 12) Dare atto che il SI e la TO sono entrambi economicamente indipendenti e CP_1 Pt_1
possono provvedere ciascuno al proprio mantenimento.
13) Dare atto che entrambi i genitori si danno sin da ora reciprocamente assenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio per i figli minori.
14) Dare atto che le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti, con rinunzia dei difensori al beneficio della solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
Il PG esprime parere favorevole al recepimento degli accordi.
Il curatore dei minori aderisce.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Grottaglie (TA) il 19.07.2008 in regime di separazione dei beni e dall'unione sono nati i figli , il 05.07.2010, e , il 29.03.2016. Per_1 CP_2
I coniugi si sono separati consensualmente con omologa del Tribunale di Milano in data 14.2.2019, che prevedeva quanto segue:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Il sig. di comune accordo con CP_1
la moglie, lascerà la casa coniugale di Milano – via Jacopo Palma n. 11 – entro e non oltre il 15 dicembre 2018.
2) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 CP_2
disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse attinenti ai figli – a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alle scelte di residenza abituale dei minori - nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi. I minori sono collocati presso la madre nell'abitazione sita in Milano – via
Jacopo Palma n. 11.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli salvo diversi e migliori accordi tra i genitori:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 19.00, quando i minori saranno ritirati dalla residenza della madre, al lunedì mattina (con riaccompagnamento a scuola). In considerazione della tenera età di , quest'ultima sino alla data del 29.03.2019 (giorno in cui la minore compirà tre CP_2
anni), pernotterà con la madre il sabato del fine settimana di spettanza paterna. Sino a tale data dunque il padre riporterà presso l'abitazione materna alle ore 19.00 del sabato sera e tornerà a riprenderla CP_2
alle ore 9.00 della domenica mattina successiva;
pagina 6 di 29 - un giorno infrasettimanale, ogni settimana, con pernotto (mercoledì, quando il fine settimana è di spettanza paterna;
giovedì quando il fine settimana è di spettanza materna) con ritiro dei minori presso la residenza materna alle ore 19.00 e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva;
- il padre potrà visitare i minori in qualsiasi momento presso la loro abitazione, previo preavviso e accordo con la madre e, su richiesta del padre, anche senza la presenza della madre;
- durante le vacanze estive i minori staranno con il padre 15 giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente tra i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni il periodo dal
24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze di Pasqua per l'intero periodo ad anni alterni con la madre;
- le rimanenti festività e ponti scolastici verranno suddivisi secondo il regime dell'alternanza con l'altro genitore accorpandoli, ove possibile, al weekend di propria spettanza.
4) La IG , ogniqualvolta i minori siano malati ed intrasportabili presso l'abitazione Pt_1
paterna, si impegna ad inviare e/o a mostrare al sig. certificato medico rilasciato dal pediatra che CP_1
ha in cura i figli, attestante le loro condizioni di salute.
5) I genitori si impegnano a comunicarsi previamente i luoghi nei quali trascorreranno i rispettivi periodi di vacanza con i figli.
6) Ciascun genitore potrà sentire telefonicamente i figli ogni sera nei giorni che trascorreranno con
l'altro genitore tra le 19.30 e le 20.30.
7) Il padre dichiara di essere a conoscenza che i figli sono abituati a cenare alle 19.00.
8) La IG si impegna a non sottoporre i minori a lunghi viaggi da/per la Puglia, ricercando Pt_1
soluzioni di viaggio che prevedano il minor numero di ore di viaggio possibili.
9) In considerazione della tenera età di , il sig. si farà parte diligente durante i tempi di CP_2 CP_1
permanenza della minore presso di sé valutando eventuali segnali di disagio e dunque difficoltà a trascorrere con lui l'intero tempo stabilito. Qualora ciò dovesse accadere, egli asseconderà i bisogni della minore e la riaccompagnerà dalla mamma.
10) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori versando alla madre la somma di Euro 682,50
(Euro 341,25 per figlio) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione Istat annuale e verserà il 50% delle spese straordinarie dei figli secondo quanto previsto dal protocollo della Corte
d'Appello di Milano. Inoltre il padre si farà carico, per il corrente anno scolastico 2018/2019, di versare integralmente la retta per l'asilo nido di e la retta per la mensa scolastica di . Inoltre, le CP_2 Per_1
pagina 7 di 29 parti espressamente pattuiscono che, a partire dall'anno scolastico 2019/2020, la mensa scolastica di entrambi i figli sarà a carico esclusivo del padre.
11) La casa coniugale di Milano – via Jacopo Palma n. 11 – di proprietà esclusiva della moglie, viene assegnata alla IG che la abiterà con i figli minori. Il sig. potrà asportare, Pt_1 CP_1
d'accordo con la moglie, tutti i suoi effetti personali tra cui alcune cornici contenenti fotografie dei figli e alcune foto del matrimonio.
12) I genitori si impegnano a rilasciare, a partire dalla data del deposito del presente ricorso, deleghe alla nonna paterna e alla zia materna per il ritiro di dall'asilo nido e per il ritiro di da CP_2 Per_1
scuola. La IG avvertirà, con congruo preavviso (salvo motivate emergenze ed esigenze), la Pt_1 nonna paterna qualora avesse bisogno che sia la stessa a riprendere all'asilo nido ed da CP_2 Per_1
scuola.
13) I coniugi danno atto di essere entrambi economicamente indipendenti e di poter provvedere ciascuno al proprio mantenimento.
14) Le parti danno atto che il Sig. nell'esclusivo interesse dei minori, ha trasferito alla moglie la CP_1
proprietà dell'auto Mercedes Classe A, tg EF565BF verso un corrispettivo di Euro 500,00; la IG
, in data 30.11.2018, ha provveduto al passaggio di proprietà e la consegna dell'auto da parte Pt_1
del SI alla moglie è avvenuta in data 12.12.2018. La IG si impegna a versare al CP_1 Pt_1
SI la somma di Euro 500,00 così come pattuito. CP_1
15) I coniugi, con l'adempimento di tali accordi, dichiarano di aver definito i reciproci rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo, causa o ragione, anche in relazione ai rapporti pregressi, ad eccezione del pagamento delle rate del mutuo relativo alla casa coniugale Sita in Milano, Via Jacopo Palma n. 11. A tal proposito, la IG si obbliga a tenere le stesse a proprio esclusivo carico, manlevando completamente il SI Pt_1
per il caso di eventuale inadempimento nei confronti dell'Istituto mutuante e rinunciando fin d'ora CP_1
al regresso nei confronti del marito. La IG , entro un anno dall'omologa della separazione Pt_1
consensuale, si impegna a richiedere all'Istituto mutuante la rinegoziazione del contratto di mutuo sull'immobile di via Jacopo Palma n. 11 accollandoselo e/o intestandolo esclusivamente a proprio nome.
16) Le parti si danno sin da ora reciprocamente assenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio per loro e per i figli minori.
17) Spese compensate”.
pagina 8 di 29 ➢ Con ricorso depositato il 26.02.2021, ha adito il Tribunale di Milano per conseguire Controparte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con lamentando altresì che Parte_1
la stessa si era resa gravemente inadempiente nei confronti degli accordi separativi, ostacolando, in particolare, il rapporto padre-figli e nonni-nipoti e assumendo unilateralmente ogni decisione relativa ai minori, nei confronti dei quali aveva posto in essere atteggiamenti manipolatori volti a dipingere la famiglia materna come luogo più idoneo per la loro crescita.
Sulla base di tali premesse, il ha chiesto al Tribunale: l'intervento ex art. 709 ter c.p.c., ordinando CP_1
alla la cessazione di condotte ostative e pregiudizievoli per i figli minori e condannando la stessa Pt_1
al risarcimento dei danni subiti dal e dai figli, nonché al pagamento di una somma in favore della CP_1
Cassa delle Ammende;
la pronuncia di divorzio;
l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento alternato degli stessi, o, in subordine, con collocamento prevalente presso la madre;
la determinazione del calendario delle visite genitori-figli prevedendo un ampliamento dei periodi di spettanza paterna con tempi di frequentazione paritari per ciascun genitore;
la previsione del mantenimento diretto di ciascun genitore nei confronti dei figli nei periodi di rispettiva spettanza, con suddivisione al 50% di tutte le spese straordinarie, o, in subordine, in caso di conferma dell'attuale regime di affido e collocamento dei minori, la riduzione del contributo mensile al mantenimento dei figli disposto in sede di separazione nell'importo di € 500,00 (Euro 250,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, o, in ulteriore subordine, la conferma dell'importo di € 682,50 (€ 341,25 a figlio) già previsto in sede di separazione a titolo di contributo paterno mensile al mantenimento dei figli, sempre oltre al 50% delle spese straordinarie;
la conferma della clausola n. 13 del verbale di separazione omologato secondo cui i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e in grado di provvedere ciascuno al proprio mantenimento.
➢ Con memoria del 06.09.2021 si è costituita , aderendo alla domanda di divorzio Parte_1 ma opponendosi all'accoglimento delle altre domande proposte dal ricorrente. La ha contestato Pt_1
fermamente quanto dedotto da controparte in riferimento alle presunte condotte ostative e pregiudizievoli poste in essere dalla resistente e ha chiesto al Tribunale di: disporre l'affidamento condiviso dei figli e , con collocamento prevalente dei minori presso la madre;
regolamentare il calendario Per_1 CP_2
delle visite tra i minori e il padre, confermando, sul punto, quanto già previsto in sede di accordi separativi;
confermare l'assegnazione della casa coniugale a favore della IG aumentare il Pt_1
contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli previsto in sede di separazione nella somma complessiva di € 3.000 mensili (€ 1.500 per ciascun figlio), oltre al pagamento del 75% delle spese pagina 9 di 29 straordinarie;
porre a carico del l'obbligo di corrispondere alla sig.ra la somma di € 1.000 CP_1 Pt_1
mensili a titolo di assegno di divorzio.
➢ All'udienza del 14.09.2021, ha dichiarato di rinunciare alla domanda relativa Parte_1 all'assegno divorzile e di non opporsi al ritiro dei figli all'uscita da scuola da parte del SI CP_1
affermando altresì di non ostacolare le frequentazioni padre/figli.
➢ Con ordinanza dell' 8.10.2021 il Presidente ff., rilevato che, allo stato, non emergessero elementi a sostegno della tesi del secondo cui la avrebbe tenuto condotte ostruzionistiche e CP_1 Pt_1
ostacolanti il diritto di visita paterno, ha confermato le condizioni di separazione con particolare riguardo al collocamento dei minori presso la madre, ha precisato, quanto al calendario di frequentazioni padre- FI, che la FI minore avrebbe seguito il medesimo calendario del fratello e ha ritenuto di non disporre l'ascolto dei figli minori, reputandolo superfluo e non compatibile con l'età dei due bambini. Quanto agli aspetti economici, il Giudicante ha reputato che non vi fossero ragioni per aumentare il contributo per il mantenimento dei figli concordato dalle parti in sede di separazione.
➢ Con sentenza n. 2117/2022 del 02.03.2022, il Tribunale di Milano ha pronunciato sentenza parziale di divorzio, rimettendo la causa sul ruolo in relazione agli aspetti relativi al regime di affidamento ed a quello economico, e concedendo i termini ex art. 183, VI c. c.p.c.
➢ Con ordinanza del 22.10.2022 emessa a scioglimento della riserva assunta, il Tribunale ha respinto le istanze istruttorie formulate dalle parti nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c., ed ha intimato alle parti di depositare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante la propria situazione patrimoniale, nonché le dichiarazioni fiscali per l'anno di imposta 2021.
➢ Con sentenza emessa l'11.07.2024, oggetto del presente appello, il Tribunale di Milano così ha disposto:
“1) Affida in via condivisa ad entrambi i genitori i minori e;
Per_1 CP_2
2) Dispone il collocamento alternato dei minori e presso entrambi i genitori con le Per_1 CP_2
seguenti modalità:
- starà con il padre a settimane alternate, dal lunedì all'uscita da scuola (o dalle ore 12.00 con Per_1
ritiro dalla casa materna o presso persona dalla stessa delegata nei giorni di sospensione delle lezioni scolastiche) sino alla domenica sera successiva, con riaccompagnamento presso l'abitazione dell'altro genitore a cura del padre entro le ore 21.00;
-Allegra starà con il padre a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera con riaccompagnamento presso l'abitazione della madre a cura del padre entro le ore 21.00, nonché dal
pagina 10 di 29 mercoledì sera dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina (sempre con pernottamento e riaccompagnamento a scuola al venerdì);
-Durante le vacanze estive i minori staranno con il padre 15 giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente tra i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
-Durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni il periodo dal
24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
-Durante le vacanze di Pasqua per l'intero periodo ad anni alterni con la madre;
-Le rimanenti festività e ponti scolastici verranno suddivisi secondo il regime dell'alternanza con l'altro genitore accorpandoli, ove possibile, al fine settimana di propria spettanza;
3) Nulla dispone con riguardo all'assegnazione della casa familiare;
4) Conferma l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento dei figli nella misura Controparte_1
di euro 682,50 mensili (euro 341,25 per ciascun figlio), somma da versarsi alla madre Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese
[...] straordinarie come di seguito indicate: (…);
5) Rigetta le ulteriori domande ex art. 709ter c.p.c. avanzate dal ricorrente;
6) Compensa le spese di lite”.
2. IL PROCEDIMENTO DI APPELLO.
Avverso la suddetta sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 11.07.2024, Parte_1
ha proposto appello con contestuale istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento, formulando le conclusioni sopra riportate e chiedendo, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
L'appellante ha dedotto i seguenti motivi di gravame:
A. Violazione dell'art. 337 ter c.c. – Errata valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la modifica del regime di collocamento dei figli di cui al punto 3) del verbale relativo alle condizioni di separazione consensuale omologato in data 14.2.2019;
Errata, contraddittoria e carente motivazione, in violazione dell'art. 112 c.p.c., sul punto anche in relazione all'omesso accertamento dell'interesse dei figli minori.
La difesa ha contestato le ragioni addotte a fondamento del disposto collocamento alternato di e Per_1
, evidenziando che il regime sostanzialmente paritario previsto dal Tribunale non sia quello più CP_2 adatto nell'interesse dei minori.
pagina 11 di 29 L'appellante ha evidenziato la lacunosità delle argomentazioni addotte dal Tribunale per giustificare la modifica del regime di collocamento dei minori – previsto, in sede di separazione, in via prevalente a favore della madre -, regime che si è mantenuto per cinque anni ed è stato oggetto di un precedente accordo tra le parti. In particolare, quanto all'avvenuta crescita dei minori, posta, dal giudicante di prime cure, tra le ragioni a sostegno della modifica del regime di collocamento, parte appellante ha lamentato che, anzitutto, il mero decorso del tempo non può giustificare la modifica in questione e, in secondo luogo, che la decisione impugnata non ha tenuto conto del provvedimento presidenziale dell'11.10.2021, il quale, facendo riferimento proprio all'età dei minori – che, all'epoca, avevano solo due anni e mezzo in meno rispetto a quando è intervenuta la sentenza definitiva di primo grado –, aveva ritenuto che non vi fossero ragioni valide per modificare il regime di affido nel senso di un collocamento alternato / paritario.
Quanto alla circostanza che, secondo il giudice di primo grado, il collocamento alternato consentirebbe alle parti di superare le loro “notevoli difficoltà organizzative”, parte appellante ha evidenziato, anzitutto,
l'assenza di qualsiasi specificazione sul punto da parte del Giudicante, e, in secondo luogo, che tale elemento non può essere preso in considerazione per valutare il miglior collocamento di e Per_1
, posto che, l'unico aspetto che il giudice avrebbe dovuto indagare a tal fine è quello relativo CP_2 all'interesse e al benessere dei minori.
Infine, parte appellante ha ritenuto del tutto indimostrata la circostanza, evidenziata dal giudice di prime cure, che, vista la vicinanza delle abitazioni delle parti e l'età adolescenziale di , il collocamento a Per_1 settimane alterne beneficerebbe quest'ultimo data la sua maggiore comunanza di interessi col padre: al contrario, parte appellante ha evidenziato che il si è sempre disinteressato delle attitudini e delle CP_1
esigenze di , specie in ambito sportivo, non avendo egli mai accompagnato il figlio alle lezioni Per_1
del corso di canottaggio – che il ragazzo frequenta da qualche anno con un amico – né assistito alle relative gare.
L'appellante ha poi lamentato che il diverso regime di collocamento per i due minori, previsto dal giudice di prime cure, ha determinato una sofferta separazione di vita tra e , in spregio al loro Per_1 CP_2
interesse di vivere e crescere insieme e a quanto aveva statuito, con provvedimento del 8.10.2021, il
Presidente f.f., il quale, conscio dell'esigenza dei ragazzi di rimanere insieme, aveva modificato il calendario delle visite paterne stabilendo che avrebbe seguito il medesimo calendario di visite del CP_2
fratello.
Ancora, parte appellante ha evidenziato che il Tribunale, disponendo l'affidamento alternato/paritetico dei minori, ha operato una radicale modifica delle abitudini di vita di e – con evidenti Per_1 CP_2
pagina 12 di 29 ricadute sul loro equilibrio psicofisico– posto che il regime di collocamento prevalente a favore della madre, disposto in precedenza in sede di separazione, si è mantenuto per circa cinque anni, avendo quindi dato ai minori una stabile routine.
L'appellante ha poi sottolineato che il regime di collocamento alternato disposto dal Primo giudice mal si concilia con le situazioni lavorative dei genitori, posto che la in quanto libera professionista Pt_1
cardiologa, avente orari flessibili e lavorando in ambulatori molto vicini alle scuole e al domicilio, può provvedere in ogni momento alla cura dei figli, mentre il svolgendo un'impegnativa attività da CP_1
ingegnere, rientra nel tardo pomeriggio e riesce molto poco a trascorrere effettivo tempo coi bambini nel giorno infrasettimanale, delegando a ciò, spesso, i nonni paterni.
Infine, a ulteriore sostegno delle proprie ragioni, l'appellante ha rappresentato che: entrambi i figli, e, specialmente, sono molto legati alla figura materna, essendo riusciti, negli ultimi cinque anni, a CP_2
trovare una stabilità personale attraverso la costante presenza quotidiana della madre, che è sempre stata l'unica ad occuparsi di tutte le questioni attinenti la quotidianità dei minori (compresi i rapporti con la scuola, gli insegnanti, gli altri genitori, le attività sportive), mentre il padre se n'è sempre disinteressato;
ha manifestato sofferenza e disagio per l'assenza di da casa nei giorni in cui fratello e CP_2 Per_1
sorella sono costretti a vivere separati;
sulla base del regime di collocamento disposto in primo grado, quando la settimana in cui sta con il padre coincide con la settimana in cui dovrà Per_1 CP_2 trascorrere con quest'ultimo il fine settimana, i ragazzi staranno contemporaneamente col padre per cinque giorni consecutivi, situazione temporale che non si verifica mai quando i ragazzi stanno con la madre.
Alla luce delle considerazioni su esposte, parte appellante ha chiesto ristabilirsi il precedente regime di collocamento dei figli minori e . Per_1 CP_2
B. Violazione dell'art. 337 sexies c.c. – Vizio di omessa pronuncia e/o errata, carente e/o inesistente motivazione anche in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato il capo della sentenza impugnata con il quale il Tribunale di Milano, a fronte del mutato regime di collocamento, ha ritenuto di nulla disporre in merito all'assegnazione della casa coniugale di via Palma n. 11 Milano – di esclusiva proprietà dell'appellante –, così di fatto revocando, a detta della l'assegnazione della casa familiare disposta in sede di Pt_1
separazione alla madre quale genitore collocatario dei figli minori.
A tal proposito, l'appellante ha evidenziato che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, per giurisprudenza costante (Cass. Civ. Ord. n. 5738/2023), la revoca dell'assegnazione della casa familiare non può costituire un effetto automatico del collocamento paritetico, dovendosi, nel caso di pagina 13 di 29 specie, disporre in ogni caso l'assegnazione della casa coniugale all'appellante - anche qualora questa
Corte non dovesse ripristinare il precedente regime di collocamento prevalente dei minori presso la madre
– posto che, almeno per , è stato previsto ancora un collocamento prevalente presso la sig.ra CP_2
e, dunque, tale assegnazione si porrebbe in coerenza con l'attuazione del preminente interesse Pt_1
della minore.
C. Violazione dell'art. 316 bis c.c. in tema di mantenimento dei figli minori – Vizio di omessa pronuncia e/o errata, carente, contraddittoria motivazione, violazione art. 112 c.p.c.
Con il terzo motivo di appello, parte appellante ha censurato la decisione impugnata per aver rigettato le istanze istruttorie formulate dalla stessa volte ad accertare gli effettivi redditi del sig. e, di CP_1
conseguenza, anche la domanda di aumento del contributo al mantenimento a favore dei figli minori.
Quanto al primo profilo, l'appellante ha censurato l'operato del Giudicante di primo grado che, pur avendo rilevato delle criticità e delle incoerenze in ordine alla situazione patrimoniale prospettata dal ha comunque deciso di non ammettere gli accertamenti tributari in capo ad egli richiesti dalla CP_1
ritenendo di poter fondare il proprio convincimento sulla base delle ricostruzioni delle Pt_1
complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti. Ciò, nonostante l'odierna appellante, già nella propria comparsa conclusionale, avesse evidenziato che il tenore di vita dell'ex coniuge era del tutto incompatibile con i redditi denunciati, desumendosi il tentativo dello stesso di occultare l'effettiva consistenza delle proprie sostanze.
A sostegno delle proprie ragioni, l'appellante ha riportato una recente sentenza della Corte di cassazione
(Cass. n. 918/2024), la quale ha precisato che, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minorenni, per accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale, il giudice di merito, se la parte ha offerto elementi concreti e specifici a sostegno della richiesta di indagini della polizia tributaria, non può rigettare tale richiesta e, nel contempo, rigettare anche le domande su di essa fondate.
Alla luce di tali elementi, l'appellante ha chiesto a questa Corte di disporre gli accertamenti tributari in capo al sig. al fine di accertarne l'effettivo reddito. CP_1
Quanto al secondo profilo, riguardante il lamentato rigetto della domanda di aumento del contributo al mantenimento a favore dei figli minori, l'appellante ha evidenziato, anzitutto, la mancata proporzione tra l'importo posto a carico del (€ 341,25= a figlio) e i redditi dello stesso, avuto anche riguardo al CP_1 tenore di vita ed alle esigenze, aumentate con l'età, dei propri figli;
in secondo luogo, a detta dell'appellante, il Tribunale, ai fini della decisione, ha omesso di considerare le ingenti spese gravanti pagina 14 di 29 sulla e gli effettivi importi necessari per il mantenimento dei due figli minori. A tale ultimo Pt_1 proposito, l'appellante ha rappresentato che ella: provvede in via esclusiva al rimborso del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale pari a circa euro 1.900,00 mensili e versa le relative spese condominiali (euro 7.800,00 annuali), le spese delle utenze domestiche (euro 2.000,00 annuali), la polizza assicurativa (euro 600,00 annuali), nonché le spese della TARI (ulteriori euro 600,00 annuali); sopporta costi per i generi alimentari e per ogni necessità casalinga, per un ammontare complessivo di circa euro
13.000,00 annuali (cfr. docc. 6-7-8 fasc. I grado;
sopporta i costi relativi all'attività scolastica Pt_1
(fondo cassa scuola e spese di cartoleria per oltre 600,00 annuali) ed extrascolastica dei figli (corso di canottaggio per , per circa € 850,00 annui;
corso di beach volley e di danza per € 480,00 Per_1 CP_2
+ € 350,00 annui).
Alla luce di tali considerazioni, parte appellante ha chiesto a questa Corte di rideterminare il contributo al mantenimento dei figli minori e in capo al sig. nell'importo di almeno € 600,00= Per_1 CP_2 CP_1
per figlio, ovvero in una diversa somma ritenuta di giustizia.
Quanto all'istanza di sospensiva, l'appellante ha chiesto a questa Corte di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata inaudita altera parte in relazione al capo in cui viene modificato il regime di collocamento dei minori, evidenziando che tale sospensione avrebbe l'importante effetto di consentire ai minori, soprattutto nei mesi di inizio della scuola, di tornare a trascorrere la propria vita così come da abitudini consolidate negli ultimi cinque anni.
***
Con provvedimento del 14.10.2024 il Presidente di Sezione ha rimesso l'esame della richiesta di sospensiva unitamente al merito, fissando udienza di trattazione al 22.01.2025, con modalità di trattazione scritta mediante deposito di note ex art 127 ter c.p.c.
***
Con atto di costituzione depositato il 20.12.2024 ha resistito al gravame avversario Controparte_1
e ha presentato, a sua volta, appello incidentale.
Quanto al primo motivo di gravame, l'appellato ha evidenziato che il Giudicante di primo grado, nel disporre il collocamento alternato dei minori, ha tenuto correttamente conto: dei numerosi comportamenti ostruzionistici tenuti dalla volti a marginalizzare la figura paterna (decisioni prese Pt_1
unilateralmente senza consultare il marito, rifiuto di assecondare le richieste dei figli di vedere più spesso il padre, o quelle del di recuperare i giorni di visita padre-figli o di partecipare ai compleanni dei CP_1 figli durante il periodo di spettanza dell'appellante), comportamenti che hanno costretto il ad agire CP_1
pagina 15 di 29 ex art. 709 u.c. c.p.c.; della crescita di e - divenuti rispettivamente di 14 e di 8 anni –, Per_1 CP_2 conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui con il crescere dell'età anagrafica dei figli è sempre opportuno prevedere più ampi diritti di visita del genitore non collocatario;
delle difficoltà organizzative dei genitori, con ciò facendo implicito riferimento ai continui ricorsi, da parte dell'appellante, al sistema delle deleghe scolastiche (Cfr. doc. 6 sub All. C), alla mancata evasione, da parte di controparte, alle richieste di di vedere più frequentemente il padre, al fatto che la Per_1
madre spesso forniva solo parzialmente il materiale scolastico ai figli quando questi dovevano recarsi dal padre, nonché alla circostanza che e risultavano stare maggior tempo insieme a terzi Per_1 CP_2
(mamme di compagni, baby-sitter e nonni materni) anziché con il padre;
dell'indubbia maggiore comunanza di interessi ed esigenze di con il padre rispetto alla madre, tenuto conto della Per_1
passione per il calcio che entrambi condividono e del fatto che, durante il previgente regime di frequentazione, il ragazzo chiamava il padre molte volte al giorno, manifestando l'esigenza di avere con lui ampi spazi di condivisione (sul punto, l'appellato, ha contestato l'assunto di controparte secondo cui egli si sarebbe sempre disinteressato delle attitudini sportive del figlio, evidenziando, al contrario, di aver pagato quanto di sua spettanza e di aver accompagnato il figlio agli allenamenti, alle lezioni e alle relative gare).
A tal proposito, l'appellato ha sottolineato che i riferimenti al provvedimento presidenziale del 11.10.2021 operati da controparte si rilevano inconferenti, posto che esso è stato emanato in via provvisoria all'esito dell'analisi dei soli atti introduttivi.
Alla circostanza addotta dalla secondo cui il diverso regime di collocamento per i due minori Pt_1 previsto dal Tribunale ha prodotto una “separazione di vita” tra e , l'appellato ha Per_1 CP_2
replicato, anzitutto, che gli stati di malessere dei minori rappresentati dall'appellante appaiono sforniti di prova, e, in secondo luogo, che già nel 2017, in sede di separazione, i genitori avevano concordato un'alternanza tra i figli in alcune giornate proprio per mettere in risalto le differenti situazioni di Per_1
e di , alternanza che si è protratta fino all'ottobre 2021 (con l'equiparazione dei diritti di visita ad CP_2 opera dell'ordinanza presidenziale divorzile) senza che i minori avessero mai presentato sofferenza o problematiche di sorta.
Quanto alle affermazioni di controparte volte ad evidenziare che, anche per gli impegni lavorativi, la madre sarebbe la figura genitoriale maggiormente presente nella vita dei figli, l'appellato ha replicato che: non è vero che i molteplici ambulatori ove esercita la controparte si trovano a breve distanza dal domicilio e dalle scuole dei bambini;
non è vero che il non ha orari flessibili, come dimostrerebbe la CP_1
pagina 16 di 29 circostanza che è sempre stata la a chiedere deleghe per il ritiro dei minori da scuola (Cfr. doc. 6 Pt_1
sub All. C) e a chiedere ai propri genitori di occuparsi di e al suo posto (cfr. Doc. 14 Sub Per_1 CP_2
All. C); non è vero che è la madre a occuparsi da sola di tutte le questioni attinenti alla quotidianità dei minori, posto che anche il partecipa attivamente alla vita scolastica dei figli;
l'appellato lavora CP_1
sempre in smart working nei pomeriggi di spettanza con i propri figli, apparendo egli, di conseguenza, la figura che ha la maggiore possibilità di seguire e gestire i minori durante la loro quotidianità.
In conclusione, l'appellato ha contestato l'assunto di controparte secondo cui il collocamento alternato dei minori disposto dal Tribunale sarebbe lesivo del benessere degli stessi, evidenziando che: i figli, durante i periodi di spettanza paterna, si trovano a loro agio nell'abitazione del padre, non risultando vero né dimostrato che la FI richieda, in tali frangenti, la presenza della mamma;
dopo la pronuncia CP_2
della sentenza impugnata vi è stata una positiva evoluzione della situazione familiare, avendo le parti, a novembre 2024, concordato tra loro un calendario di frequentazioni dei figli fino alla fine del prossimo gennaio 2025 (Doc. 1) - che prevede un calendario di visite per addirittura superiore a quello CP_2
previsto dal Giudice di prime cure –, e avendo i genitori assunto come abitudine consuetudinaria quella di pranzare o cenare la domenica tutti e quattro insieme.
Nonostante tali miglioramenti, l'appellato ha rappresentato che controparte, anche dopo la pronuncia della sentenza impugnata, ha continuato a tenere alcuni comportamenti oppositivi nei confronti del CP_1
contribuendo a mettere pressione sui figli affinché essi si sentissero estraniati rispetto al rinnovato assetto familiare. Alla luce di tali considerazioni, il ha chiesto la conferma del regime di affidamento CP_1
alternato disposto dal giudice di prime cure.
Quanto all'assegnazione della casa familiare, l'appellato ha evidenziato che il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto di non dover provvedere in ordine all'assegnazione della casa familiare visto che l'interesse prioritario dei minori risultava già salvaguardato dalla pacifica proprietà esclusiva della casa coniugale di Milano in capo alla e vista l'assenza di qualsiasi domanda sul punto formulata dal Pt_1
in primo grado. CP_1
Quanto alle istanze istruttorie formulate da controparte in primo grado volte a chiedere degli accertamenti tributari sulla situazione patrimoniale del l'appellato ha evidenziato che il Tribunale ha CP_1
correttamente ritenuto di rigettarle, avendo esso già a disposizione tutti dati economici e reddituali delle
Parti di cui necessitava e risultando, perciò, superfluo qualsiasi ulteriore accertamento sulla propria situazione economica.
pagina 17 di 29 Quanto alla domanda di aumento del contributo per il mantenimento della prole, l'appellato ha evidenziato che l'importo da egli attualmente pagato per i figli (circa € 700,00), contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, si rivela eccessivo tenuto conto della evidente disparità reddituale esistente tra le parti. A sostegno delle proprie ragioni, l'appellato ha poi sottolineato che, anzitutto, controparte non ha fornito alcuna prova circa il tenore di vita goduto dai figli in costanza di matrimonio e, in secondo luogo, che le spese da essa riferite in atti pari a circa € 3.000,00 mensili, sono le medesime già valutate dal
Tribunale in primo grado e speculari alle uscite che anche il SI deve sostenere. CP_1
Quanto all'istanza di sospensiva, l'appellato ne ha sottolineato l'infondatezza, sia in relazione al periculum in mora, posto che i genitori hanno trovato un accordo temporaneo sui diritti di visita paterni
(Doc 1), sia in relazione al fumus boni iuris, posta la mancata prova, da parte dell'appellante, che il cambio di regime di collocamento sia stato effettivamente negativo per e . Per_1 CP_2
Quanto all'appello incidentale, il ha formulato due motivi di gravame. CP_1
A. Violazione dell'art. 337-ter c.c. Richiesta di modifica del regime di collocamento dei figli. Il nuovo assetto familiare. In via subordinata, richiamo alle conclusioni di primo grado.
Con il primo motivo, l'appellante incidentale ha impugnato il capo della sentenza di primo grado nella parte in cui ha stabilito il regime di collocamento alternato “paritario” per – con il padre a Per_1 settimane alterne – e “misto” per – con il padre a fine settimana alternati nonché dal mercoledì CP_2 sera dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina –, chiedendo a questa Corte la riforma del provvedimento gravato in funzione della regolamentazione concordata a novembre 2024 con la (cfr. Doc. 1 cit.), Pt_1
che prevede un diritto di visita paterno strutturato su due giorni infrasettimanali fissi (il mercoledì e il giovedì) con pernotto per entrambi i figli, oltre all'alternanza dei weekend con la madre.
In via subordinata, qualora questa Corte dovesse decidere nel senso di un'equiparazione dei diritti di visita di e , l'appellante incidentale ha chiesto il collocamento alternato paritario per entrambi i Per_1 CP_2
minori.
B. violazione dell'art. 337-ter c.c. Erronea quantificazione del mantenimento dei figli a carico del signor Richiesta di azzeramento del contributo economico e mantenimento diretto. In via CP_1
subordinata, richiesta di diminuzione dell'assegno.
Con il secondo motivo, l'appellante incidentale ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha confermato l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento dei figli nella misura Controparte_1 di € 682,50 mensili, evidenziando l'errata valutazione, da parte del giudice di prime cure, del patrimonio mobiliare del SI e dei suoi rapporti con le società di suo zio, il SI . A tal proposito, CP_1 CP_3
pagina 18 di 29 il ha rappresentato che: egli è sempre stato trasparente e ha ottemperato a tutti gli ordini che sono CP_1
stati emessi in primo grado dal Tribunale;
quanto alle società di suo zio, egli detiene quote fiduciarie della
Taces S.r.l. proprio per conto dello zio (All. E del Doc. 10 cit sub All. C), società dalla quale non ha mai percepito utili, prestando invece per la stessa mera attività di consulenza regolarmente fatturata;
il bilancio di tale società è stato erroneamente ricostruito dal Tribunale, posto che, se si considerano anche i debiti societari e le altre voci passive, si registra una parità tra attivo e passivo del conto economico societario;
il contrariamente a quanto ritenuto dal Giudicante di primo grado, non ha mai avuto saldi di conto CP_1 corrente pari a € 300.000,00, come si evince dagli estratti conto depositati in giudizio (cfr. Docc. 35, 36 e
37 sub All. C) dai quali emerge un saldo che a malapena supera i € 150.000,00; diversamente da quanto affermato dal Tribunale, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni depositate dal in primo CP_1
grado attestano un peggioramento della condizione economica dello stesso;
il patrimonio mobiliare e immobiliare del si aggira approssimativamente intorno ai € 500.000,00. CP_1
Al contrario, a detta dell'appellante incidentale, la ha entrate doppie rispetto all' all'ex marito, Pt_1
come emerge dalle dichiarazioni dei redditi avversarie e dagli estratti conto depositati in primo grado;
ha un patrimonio immobiliare del valore di circa € 700.000,00; possiede delle liquidità su conti correnti non dichiarate in modo trasparente (deposito parziale e incomprensibile di qualche mese sparso del 2023 e del
2024 su Mediobanca e MPS).
Poste tali premesse, il ha chiesto di revocare il contributo per il mantenimento dei figli posto a suo CP_1
carico, disponendo il mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori nei periodi di rispettiva spettanza;
in subordine, ha chiesto di ridurre il suddetto contributo all'importo complessivo di € 500 mensili e, in ulteriore subordine, ha chiesto di confermare l'attuale importo di € 682,50.
***
Con memoria ex art. 473bis 32 c.p.c. depositata il 02.01.2025, l'appellante ha contestato le deduzioni avversarie e ha ribadito il contenuto del proprio atto introduttivo, evidenziando, in particolare, che ella, contrariamente a quanto dedotto da controparte, ha sempre mantenuto un atteggiamento disponibile e collaborativo nei confronti del anche dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, come CP_1
dimostrerebbe la mail ad egli inviata il 18.10.2024 (doc 17) con la quale la domandava di Pt_1
ristabilire le modalità di visita precedenti alla sentenza impugnata nell'interesse dei figli minori.
A tale riguardo, l'appellante ha precisato che, per quanto riguarda il presunto accordo relativo alle modalità di visita genitori-figli, che, a detta del sarebbe intervenuto a novembre 2024, in realtà, si è CP_1
trattato di una proposta formulata unilateralmente dal ed accettata dalla solo CP_1 Pt_1
pagina 19 di 29 temporaneamente e solo al fine di evitare l'applicazione del regime previsto dalla sentenza impugnata, evidenziando quindi che la suddivisione dei tempi di collocamento in essa formulata non risponda al miglior interesse dei minori.
Poste tali premesse, l'appellante ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso in appello.
Con memoria ex art. 473-bis.32 c.p.c. depositata il 10.01.2025, ha lamentato Controparte_1
l'inammissibilità della memoria depositata da controparte e ne ha chiesto l'espunzione dal fascicolo unitamente ai documenti allegati, evidenziando l'inapplicabilità, nel caso di specie, della riforma Cartabia
- che ha introdotto la possibilità di presentare una memoria interinale tra la comparsa di costituzione dell'appellato e l'udienza di comparizione delle parti -, posto che il procedimento di primo grado è stato instaurato prima dell'entrata in vigore della suddetta riforma.
In ogni caso, l'appellato ha ribadito il contenuto del proprio atto difensivo e ha contestato quanto ex adverso dedotto, rappresentando, in particolare, che il regime di collocamento disposto dall'impugnata sentenza, lungi dall'essere pregiudizievole per i minori, sta avendo effetti benefici sull'armonia familiare e che l'accordo del novembre 2024 intervenuto con controparte (doc 1) è stato prospettato proprio tenendo conto delle esigenze dei figli, in funzione di dare continuità alla frequentazione e alla quotidianità del rapporto genitoriale.
In data 17.01.2025, ha depositato note scritte in sostituzione dell'udienza. Con Parte_1 riguardo all'eccezione di rito formulata da controparte nella memoria del 10.01.2025 e attinente alla non applicabilità, al presente giudizio d'appello, della normativa di cui agli artt. 473 bis c.p.c., l'appellante ha domandato a questa Corte, in caso di accoglimento della suddetta eccezione, di: dichiarare irrituale e conseguentemente espungere tutto quanto esposto “in subordine” da parte appellata alla pag. da 2) a 11) della predetta memoria del 10.1.2025; dichiarare inammissibili i documenti n. 4) e n. 5) allegati alla stessa memoria;
concedere termine alla per poter depositare memoria autorizzata in replica all'appello Pt_1 incidentale formulato dall'appellato nella propria comparsa di costituzione in appello ovvero, in subordine, acquisire d'ufficio i documenti allegati alla memoria da lei depositata il 2.1.2025, da n. 17) a n.
24), in quanto trattasi di documentazione decisiva formatasi in momento successivo all'iscrizione a ruolo del gravame.
Nel merito, parte appellante ha insistito nelle conclusioni già formulate nel ricorso in appello.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate il 17.01.2025, il ha esposto che, in data CP_1
10.01.2025, controparte ha trasmesso all'odierno appellato una diffida in cui ha tentato di attribuire alla pagina 20 di 29 figura paterna comportamenti aggressivi nei confronti di in relazione a una vicenda occorsa il CP_2
2.01.2025. Il contestando fermamente la ricostruzione dei fatti operata dalla nella CP_1 Pt_1
suddetta diffida, ha fornito la propria versione della vicenda, spiegando che, il giorno 2.01.2025, in occasione di un pranzo in autogrill con i figli, il aveva chiesto ad di evitare di mangiare CP_1 CP_2
hamburger e patatine, stante la mail polemica inviata il giorno prima dalla che aveva richiamato Pt_1
il a far mangiare ai figli del cibo più sano;
di fronte ai capricci della bimba, egli aveva chiamato CP_1
telefonicamente la la quale aveva autorizzato a consumare hamburger e patatine, in Pt_1 CP_2
aperto contrasto con la mail precedentemente inviata e al solo scopo di far litigare la FI con il padre, costringendo quest'ultimo a riprendere la bambina per evitare che continuasse nei capricci e affinché mangiasse cibo più sano.
Nel merito, l'appellato e appellante incidentale ha insistito nelle conclusioni già formulate nel proprio atto introduttivo.
Con note integrative depositate il 20.01.2025, ha contestato il contenuto delle note Parte_1
avversarie depositate il 17.1.2025, evidenziando che controparte, lungi dal limitarsi, con le suddette note,
a indicare le sole istanze e conclusioni, ha dedotto nuove circostanze e prodotto nuovi documenti, omettendo peraltro di allegare la diffida a cui egli fa riferimento, avente ad oggetto maltrattamenti fisici e psichici contestati al padre in danno della minore inviata al sig. in data 9.1.2025 dalla difesa CP_2 CP_1
Alla luce di tali considerazioni, parte appellante ha chiesto di espungere dalle note scritte Pt_1
avversarie ex art. 127 ter c.p.c. tutto quanto esposto e dedotto a partire dal terzo capoverso di pag. 1) sino a pag. 3), prima della trascrizione delle conclusioni, oltre che i documenti con esse irritualmente prodotti.
Con note integrative depositate il 21.1.2025 ha contestato l'ammissibilità delle note Controparte_1
depositate il 20.1.2025 in quanto repliche non autorizzate e ha sostenuto di non avere a sua volta Pt_1
esorbitato dai limiti delle note 127 ter cpc avendo solo rappresentato fatti sopravvenuti.-
Con note depositate il 22.1.2025 il P.G. ha osservato che la situazione di grave conflittualità delle parti determina la necessità della nomina del curatore speciale per i minori in via preliminare e tenuto conto dell'età di ha segnalato la necessità della sua audizione, riservandosi il parere in ordine alle Per_1
questioni di merito.
***
All'udienza del 22.01.2025, tenutasi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., come da decreto presidenziale del
14.10.2024, il PG ha determinato la necessità di procedere alla nomina di un curatore speciale, vista la grave conflittualità delle parti e la Corte si è riservata per decisione.
pagina 21 di 29 All'esito della predetta udienza, con ordinanza, la Corte ha nominato l'Avv. Carla Monica Vaniglia curatore speciale dei minori e assegnandole termine per depositare l'atto di Persona_2 CP_2 costituzione entro il 22.02.2025; ha rinviato l'udienza al 5.3.2025, disponendo la comparizione personale delle parti con revoca della trattazione scritta.
In data 21.02.2025 si è costituita in giudizio il curatore, Avv. Carla Monica Vaniglia, nell'interesse dei minori e CP_2 Controparte_1
Nella memoria di costituzione il curatore ha rappresentato che dai vari colloqui avuti con i minori, era emerso uno stato di sofferenza degli stessi, causato dall'elevata conflittualità fra i due genitori, che rendeva opportuno un intervento terapeutico di sostegno.
Il curatore ha riportato ai genitori il malessere dei loro figli, sollecitandoli a raggiungere un accordo per il bene dei minori.
In data 20.02.2025, i genitori hanno raggiunto un'intesa complessiva. (cfr pag. 11 comparsa costituzione del curatore speciale).
Con note congiunte depositate in data 04.03.2025, le parti hanno chiesto di poter definire il procedimento innanzi la Corte d'Appello con la trasformazione di quest'ultimo da rito contezioso a rito congiunto, ai fini dell'emissione di pronuncia delle condizioni esposte nell'istanza di seguito riportate:
“1.Dare atto che i genitori acconsentono e concordano, senza possibilità di revoca dell'assenso prestato, per l'attivazione di un percorso terapeutico e di sostegno per loro e la FI , da intraprendere CP_2 entro il mese di marzo 2025, con possibilità del terapeuta incaricato di verificare l'opportunità che vi partecipi anche l'altro figlio . Il professionista dovrà essere individuato tra le seguenti strutture Per_1 ubicate in Milano: “Oltre i nodi” -Via Conservatorio, “Tracce di Luce” -Corso Sempione, o diverso centro solo in caso di accordo raggiunto fra i due genitori, con scelta da indicare entro e non oltre la data di udienza.
2. Dare atto che e sono affidati ad entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 CP_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale sugli stessi per le decisioni più importanti riguardanti – a titolo esemplificativo e non esaustivo – istruzione, salute, religione, educazione, cambio di residenza, in relazione all'inclinazione naturale e alle aspirazioni dei minori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza.
3. Dare atto che, per quanto concerne collocamento e diritti di visita, i figli frequenteranno entrambi i genitori, salvo migliore accordo, secondo il seguente calendario.
pagina 22 di 29 a) starà: Per_1
- settimana 1: lunedì e martedì presso la madre con pernottamento;
dall'uscita da scuola (o in caso di vacanze dalle ore 9.00) del mercoledì fino alla domenica sera presso il padre, senza pernottamento la domenica sera e con riaccompagnamento presso la casa materna, dopo cena, intorno alle ore 21:00; dal
1° luglio 2025 verrà introdotto il pernotto domenicale del figlio presso il padre, con riaccompagnamento direttamente a scuola (o presso la casa materna alle ore 9.00 in caso di vacanze); si precisa che dal 1° luglio 2025 potrà recarsi presso Per_1
materiale scolastico in caso di necessità per il successivo giorno di scuola, con preventivo assenso
paterno;
-settimana 2: lunedì e martedì presso la madre con pernottamento;
dall'uscita da scuola (o in caso di vacanze, dalle ore 9.00) del mercoledì fino al venerdì mattina con il padre, con riaccompagnamento direttamente a scuola (o in caso di vacanze, presso la casa materna intorno alle ore 9.00); da venerdì a domenica con la madre, con pernotto.
b) starà: CP_2
- settimana 1: da lunedì a mercoledì presso la madre con pernotto;
dall'uscita da scuola (o in caso di vacanze, dalle ore 9.00) del giovedì a domenica presso il padre, senza pernottamento la domenica sera, con riaccompagnamento presso la casa materna dopo cena intorno alle ore 21.00;
-settimana 2: da lunedì a mercoledì presso la madre con pernottamento;
dall'uscita da scuola (o in caso di vacanze, dalle ore 9.00) del giovedì con il padre fino al venerdì mattina, con riaccompagnamento direttamente a scuola (o in caso di vacanze, presso la casa materna intorno alle ore 9.00); da venerdì dopo la fine della scuola a domenica con la madre, con pernotto;
c) durante le vacanze natalizie, entrambi i minori trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il periodo dal 24 dicembre alle ore 9 fino al 31 dicembre alle ore 9 e dal 31 dicembre alle ore 9 fino al 7 gennaio alle ore 9;
d) durante le vacanze di Pasqua, e trascorreranno l'intero periodo con un genitore, ad Per_1 CP_2 anni alterni con l'altro: per il 2025 Pasqua spetta al SI secondo l'alternanza già in essere;
CP_1
e) durante il mese di agosto, i genitori staranno 15 giorni consecutivi con i minori, da concordarsi preventivamente tra loro entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
f) le rimanenti festività e ponti scolastici verranno suddivisi secondo il regime dell'alternanza con l'altro genitore accorpandoli, ove possibile, al fine settimana di propria spettanza;
pagina 23 di 29 g) rimane inteso che entrambi i genitori si impegnano a collaborare affinché le loro frequentazioni con i figli siano regolate in funzione delle esigenze e dei bisogni prevalenti di e . Per_1 CP_2
4) Dare atto che, in merito alle attività extrascolastiche, i genitori concordano quanto segue:
a) per il corso di danza della FI , nel 2025 con lezioni il martedì ed il giovedì, il giovedì sarà la CP_2
madre, o in via alternata il padre, in accordo fra loro, a prelevarla da scuola ed accompagnarla a danza
e, terminata la lezione, il padre la preleverà;
b) entro luglio 2025, i genitori dovranno decidere - sentiti i figli - le future attività extrascolastiche dei ragazzi (ad oggi, canottaggio per e danza per ), pur concordando sin da ora che Per_1 CP_2 CP_2
frequenterà il corso di nuoto, preferibilmente vicino casa di entrambi i genitori, presso la piscina Solari o presso l'Istituto Leone XIII, a seconda delle disponibilità della FI e dei corsi.
5) Dare atto che il padre provvederà a rifornire entrambi i figli del guardaroba da mantenere presso la sua abitazione, cosicché nel passaggio da un genitore all'altro non sia necessario trasportare gli indumenti per i giorni successivi.
6) Dare atto che le parti, in caso di spostamenti fuori Regione con contestuale affido dei minori, anche solo per un giorno, a terze persone, in assenza del genitore collocatario di turno, si impegnano a comunicare all'altro genitore - anche tramite e-mail e/o messaggistica istantanea - il luogo in cui si troveranno i ragazzi e la persona adulta di riferimento con cui staranno.
7)Dare atto che, per quanto attiene ai recuperi per i giorni non goduti (per motivi lavorativi e/o di salute, visite o impegno improvviso) coi figli, il SI e la TO concordano che ne sia CP_1 Pt_1
previsto il recupero entro i successivi 30 giorni, senza poterli accorpare a ponti e/o vacanze in misura maggiore di due giorni consecutivi, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori stessi.
9)Dare atto che il SI a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed , CP_1 CP_2 Per_1
verserà sul conto corrente intestato alla TO , entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici Pt_1 mensilità all'anno, un assegno mensile, pari ad Euro 682,50 (Euro 341,25 per ciascun figlio), importo rivalutabile di anno in anno, secondo gli indici ISTAT- costo della vita (prima rivalutazione febbraio
2025).
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci
pagina 24 di 29 prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
10) Dare atto che, in merito alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo mail) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
pagina 25 di 29 11) Dare atto che, con la sottoscrizione del presente accordo, le ulteriori e diverse domande inserite in atti da entrambe le parti si intendono implicitamente rinunciate.
12) Dare atto che il SI e la TO sono entrambi economicamente indipendenti e CP_1 Pt_1
possono provvedere ciascuno al proprio mantenimento.
13) Dare atto che entrambi i genitori si danno sin da ora reciprocamente assenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio per i figli minori.
14) Dare atto che le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti, con rinunzia dei difensori al beneficio della solidarietà professionale ex art. 13 L.P.”
All'udienza del 05.03.2025 le parti, presenti in udienza unitamente ai rispettivi difensori e alla presenza del curatore speciale del minore, hanno confermato il raggiungimento degli accordi, come depositati in data 04.03.2025. Il curatore dei minori, in relazione agli accordi raggiunti, ha chiarito che, quanto alla regolamentazione delle visite introdotta per il minore , è stato proprio il minore a chiedere una Per_1 regolamentazione più frammentata degli accessi presso l'abitazione di ciascun genitore perché quella precedente creava maggiori difficoltà. Il difensore di ha rappresentato che la Controparte_1
regolamentazione è già stata avviata dal mese di novembre positivamente.
3. MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'accordo raggiunto dalle parti appare suscettibile di positivo apprezzamento, essendo frutto della consapevole volontà da loro espressa assistiti dai rispettivi procuratori, rispondendo all'interesse dei minori e non emergendo dalla pattuizione alcun contrasto con norme imperative.
Le spese del giudizio devono essere interamente compensate tre le parti alla luce degli accordi raggiunti.
Le spese processuali del curatore speciale dei minori, considerata la solvibilità dei genitori dei due minori, devono essere poste a carico di e di in solido tra loro. Parte_1 Controparte_1
Data l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del curatore speciale dei minori le spese vengono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 7866/2024 pronunciata dal Tribunale
[...] Controparte_1
di Milano in data 11.07.2023 (pubblicata il 04.09.2024) e sull'appello incidentale proposto dalla parte appellata, assorbita ogni altra questione, così provvede:
pagina 26 di 29 in parziale riforma della sentenza n. 7866/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano
DISPONE CHE per quanto concerne il collocamento e i diritti di visita, i figli frequenteranno entrambi i genitori, salvo migliore accordo, secondo il seguente calendario:
a) starà: Per_1
- settimana 1: lunedì e martedì presso la madre con pernottamento;
dall'uscita da scuola (o in caso di vacanze dalle ore 9.00) del mercoledì fino alla domenica sera presso il padre, senza pernottamento la domenica sera e con riaccompagnamento presso la casa materna, dopo cena, intorno alle ore 21:00; dal 1° luglio 2025 verrà introdotto il pernotto domenicale del figlio presso il padre, con riaccompagnamento direttamente a scuola (o presso la casa materna alle ore 9.00 in caso di vacanze); si precisa che dal 1° luglio 2025 potrà recarsi presso Per_1
materiale scolastico in caso di necessità per il successivo giorno di scuola, con preventivo assenso paterno;
-settimana 2: lunedì e martedì presso la madre con pernottamento;
dall'uscita da scuola (o in caso di vacanze, dalle ore 9.00) del mercoledì fino al venerdì mattina con il padre, con riaccompagnamento direttamente a scuola (o in caso di vacanze, presso la casa materna intorno alle ore 9.00); da venerdì a domenica con la madre, con pernotto.
b) starà: CP_2
- settimana 1: da lunedì a mercoledì presso la madre con pernotto;
dall'uscita da scuola (o in caso di vacanze, dalle ore 9.00) del giovedì a domenica presso il padre, senza pernottamento la domenica sera, con riaccompagnamento presso la casa materna dopo cena intorno alle ore 21.00;
-settimana 2: da lunedì a mercoledì presso la madre con pernottamento;
dall'uscita da scuola (o in caso di vacanze, dalle ore 9.00) del giovedì con il padre fino al venerdì mattina, con riaccompagnamento direttamente a scuola (o in caso di vacanze, presso la casa materna intorno alle ore 9.00); da venerdì dopo la fine della scuola a domenica con la madre, con pernotto;
c) durante le vacanze natalizie, entrambi i minori trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il periodo dal 24 dicembre alle ore 9 fino al 31 dicembre alle ore 9 e dal 31 dicembre alle ore 9 fino al 7 gennaio alle ore 9;
d) durante le vacanze di Pasqua, e trascorreranno l'intero periodo con un genitore, ad Per_1 CP_2 anni alterni con l'altro: per il 2025 Pasqua spetta al SI secondo l'alternanza già in essere;
CP_1
pagina 27 di 29 e) durante il mese di agosto, i genitori staranno 15 giorni consecutivi con i minori, da concordarsi preventivamente tra loro entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
f) le rimanenti festività e ponti scolastici verranno suddivisi secondo il regime dell'alternanza con l'altro genitore accorpandoli, ove possibile, al fine settimana di propria spettanza;
g) rimane inteso che entrambi i genitori si impegnano a collaborare affinché le loro frequentazioni con i figli siano regolate in funzione delle esigenze e dei bisogni prevalenti di e . Per_1 CP_2
In merito alle attività extrascolastiche, dispone quanto segue:
a) per il corso di danza della FI , nel 2025 con lezioni il martedì ed il giovedì, il giovedì sarà la CP_2
madre, o in via alternata il padre, in accordo fra loro, a prelevarla da scuola ed accompagnarla a danza e, terminata la lezione, il padre la preleverà;
b) entro luglio 2025, i genitori dovranno decidere - sentiti i figli - le future attività extrascolastiche dei ragazzi (ad oggi, canottaggio per e danza per ), pur concordando sin da ora che Per_1 CP_2 CP_2
frequenterà il corso di nuoto, preferibilmente vicino casa di entrambi i genitori, presso la piscina Solari o presso l'Istituto Leone XIII, a seconda delle disponibilità della FI e dei corsi.
DA' ATTO CHE
- i genitori acconsentono e concordano, senza possibilità di revoca dell'assenso prestato, per l'attivazione di un percorso terapeutico e di sostegno per loro e la FI , da intraprendere entro il mese di CP_2
marzo 2025, con possibilità del terapeuta incaricato di verificare l'opportunità che vi partecipi anche l'altro figlio . Il professionista dovrà essere individuato tra le seguenti strutture ubicate in Milano: Per_1
“Oltre i nodi” -Via Conservatorio, “Tracce di Luce” -Corso Sempione, o diverso centro solo in caso di accordo raggiunto fra i due genitori, con scelta da indicare entro e non oltre la data di udienza;
- il padre provvederà a rifornire entrambi i figli del guardaroba da mantenere presso la sua abitazione, cosicché nel passaggio da un genitore all'altro non sia necessario trasportare gli indumenti per i giorni successivi;
- le parti, in caso di spostamenti fuori Regione con contestuale affido dei minori, anche solo per un giorno,
a terze persone, in assenza del genitore collocatario di turno, si impegnano a comunicare all'altro genitore
- anche tramite e-mail e/o messaggistica istantanea - il luogo in cui si troveranno i ragazzi e la persona adulta di riferimento con cui staranno;
- per quanto attiene ai recuperi per i giorni non goduti (per motivi lavorativi e/o di salute, visite o impegno improvviso) coi figli, che sia previsto il recupero entro i successivi 30 giorni, senza poterli accorpare a pagina 28 di 29 ponti e/o vacanze in misura maggiore di due giorni consecutivi, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori stessi.
- le parti, con la sottoscrizione del sopramenzionato accordo, rinunciano ad ulteriori e diverse domande inserite in atti da entrambe le parti;
- e sono entrambi economicamente indipendenti e possono Controparte_1 Parte_1
provvedere ciascuno al proprio mantenimento;
- entrambi i genitori si danno sin da ora reciprocamente assenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio per i figli minori.
CONFERMA nel resto l'appellata sentenza.
COMPENSA tra le parti le spese del giudizio.
CONDANNA e al pagamento in solido tra loro a favore dell'Erario Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite sostenute dal curatore speciale dei minori avv. Carla Monica Vaniglia nel presente grado che si liquidano in complessivi in Euro 3.966,00 oltre al rimborso spese forfettarie, CPA e IVA di legge.
Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al curatore speciale, al P.G., alle parti.
Così deciso in Milano, in data 05 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Federico Botta Valentina Paletto
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