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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 516/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAMPAGNA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GENTILE MARIA TERESA, Giudice
SCORTECCI ANTONIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4081/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
INTIMAZIONE n. 09420249014726142000 IVA-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il 20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 16.06.2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.094 2025 9014726142000 notificatagli il 23.09.2024, relativa a quattro cartelle di pagamento per crediti di natura tributaria, eccependo in particolare la mancata notifica degli atti presupposti nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale deduceva l'infondatezza del ricorso, poiché tutte le cartelle sottese erano state ritualmente notificate e successivamente erano stati notificati atti interruttivi della prescrizione.
All'udienza di trattazione del 16.01.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni qui appresso specificate.
Va detto, innanzitutto, che in tema di contenzioso tributario, posto che ai sensi dell'art. 19 comma 3 d.lg. 31 dicembre 1992 n.546 ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti alle cartelle di pagamento ad essa sottese, e già regolarmente notificate e non opposte nei termini.
E' stato costantemente affermato che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass. n.16641/2011; Cass.
n.8704/2013; Cass. n.3005/2020; Cass. n.37259/2021; Cass. n.13260/2022; Cass. n.34902/2023); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19 comma 3 ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo, Cass. n.10736/2024; Cass.
n.22108/2024).
Orbene, è stato riscontrato, sulla scorta della copiosa produzione documentale versata in atti, che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha ritualmente notificato non soltanto tutte le cartelle sottese, bensì anche una serie di atti tributari precedenti l'atto qui impugnato, tra i quali in particolare l'intimazione di pagamento n.094 2023 9002016190/000 la cui notifica è avvenuta in data 25.05.2023 a mani di persona di famiglia, e che ha così determinato per i relativi crediti l'interruzione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
A tal proposito, va rammentato che in tema di notificazione di un atto tributario (cartella, avviso di accertamento, ecc.) a mezzo del servizio postale, la consegna del piego a persona di famiglia dichiaratosi convivente con il destinatario nel luogo indicato correttamente quale indirizzo dello stesso, fa presumere che in quel luogo si trovi la sua residenza effettiva, con la conseguenza che il destinatario, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza, ha l'onere di fornire idonea prova contraria, dimostrando, in particolare, che il familiare era ivi presente per ragioni occasionali e momentanee, senza che possano a tal fine rilevare le mere certificazioni anagrafiche, e, quindi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (tra le tante, Cass. n.32575/2024). Ed invero, la generale possibilità riconosciuta agli uffici finanziari, ivi compresi gli enti locali, dall'art. 14 della legge n.890/1982 di procedere alla notifica degli atti e degli avvisi tributari a mezzo del servizio postale in modo diretto, senza cioè l'intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori, non ha subito deroghe a opera dell'art.29 del decreto legge n.79/2010, risultando dunque pienamente legittimo l'utilizzo di tale strumento anche per la notificazione degli atti di accertamento, e ha ricevuto l'avallo della giurisprudenza della Suprema Corte (tra le tante, Cass. n.16183/2021; Cass. n.10109/2023; Cass. n.9832/2023).
Ed infatti, in tema di contenzioso tributario, a proposito di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari -disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla L. n.890 del 1982- la notifica diretta dell'atto tributario da parte del concessionario della riscossione (ora ADER) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, si si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso
è destinato e quella cui è consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale (Cass. n.1686/2023; Cass. n.946/2020).
Ciò significa che qualora la notifica dell'atto sia eseguita, ai sensi dell'art. 26 comma 1, seconda parte, del
D.P.R. n.602 del 1973 mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L.
n.890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n.175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass. n.28872/2018; Cass. n.12083/2016).
Ne discende che quando la notificazione dell'atto venga eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art.26 comma 1, seconda parte, del D.P.R. n.602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto (Cass. n.4160/2022).
Ciò posto, a proposito dell'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria sollevata dal ricorrente, osservato che per i crediti per i quali si procede la prescrizione è pacificamente decennale (tributi erariali), non può che pervenirsi alla reiezione della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 07.05.2025 non erano maturati i relativi termini utili ai fini prescrizionali, tenuto conto dell'avvenuta regolare notifica del summenzionato atto interruttivo e pur prescindendo dalla sospensione dei termini conseguente all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 dall' 08.03.2020 al 31.08.2021.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida in favore di parte resistente, in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti Reggio Calabria,
16.01.2026 || Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAMPAGNA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GENTILE MARIA TERESA, Giudice
SCORTECCI ANTONIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4081/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
INTIMAZIONE n. 09420249014726142000 IVA-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il 20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 16.06.2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.094 2025 9014726142000 notificatagli il 23.09.2024, relativa a quattro cartelle di pagamento per crediti di natura tributaria, eccependo in particolare la mancata notifica degli atti presupposti nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale deduceva l'infondatezza del ricorso, poiché tutte le cartelle sottese erano state ritualmente notificate e successivamente erano stati notificati atti interruttivi della prescrizione.
All'udienza di trattazione del 16.01.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni qui appresso specificate.
Va detto, innanzitutto, che in tema di contenzioso tributario, posto che ai sensi dell'art. 19 comma 3 d.lg. 31 dicembre 1992 n.546 ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti alle cartelle di pagamento ad essa sottese, e già regolarmente notificate e non opposte nei termini.
E' stato costantemente affermato che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass. n.16641/2011; Cass.
n.8704/2013; Cass. n.3005/2020; Cass. n.37259/2021; Cass. n.13260/2022; Cass. n.34902/2023); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19 comma 3 ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo, Cass. n.10736/2024; Cass.
n.22108/2024).
Orbene, è stato riscontrato, sulla scorta della copiosa produzione documentale versata in atti, che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha ritualmente notificato non soltanto tutte le cartelle sottese, bensì anche una serie di atti tributari precedenti l'atto qui impugnato, tra i quali in particolare l'intimazione di pagamento n.094 2023 9002016190/000 la cui notifica è avvenuta in data 25.05.2023 a mani di persona di famiglia, e che ha così determinato per i relativi crediti l'interruzione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
A tal proposito, va rammentato che in tema di notificazione di un atto tributario (cartella, avviso di accertamento, ecc.) a mezzo del servizio postale, la consegna del piego a persona di famiglia dichiaratosi convivente con il destinatario nel luogo indicato correttamente quale indirizzo dello stesso, fa presumere che in quel luogo si trovi la sua residenza effettiva, con la conseguenza che il destinatario, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza, ha l'onere di fornire idonea prova contraria, dimostrando, in particolare, che il familiare era ivi presente per ragioni occasionali e momentanee, senza che possano a tal fine rilevare le mere certificazioni anagrafiche, e, quindi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (tra le tante, Cass. n.32575/2024). Ed invero, la generale possibilità riconosciuta agli uffici finanziari, ivi compresi gli enti locali, dall'art. 14 della legge n.890/1982 di procedere alla notifica degli atti e degli avvisi tributari a mezzo del servizio postale in modo diretto, senza cioè l'intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori, non ha subito deroghe a opera dell'art.29 del decreto legge n.79/2010, risultando dunque pienamente legittimo l'utilizzo di tale strumento anche per la notificazione degli atti di accertamento, e ha ricevuto l'avallo della giurisprudenza della Suprema Corte (tra le tante, Cass. n.16183/2021; Cass. n.10109/2023; Cass. n.9832/2023).
Ed infatti, in tema di contenzioso tributario, a proposito di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari -disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla L. n.890 del 1982- la notifica diretta dell'atto tributario da parte del concessionario della riscossione (ora ADER) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, si si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso
è destinato e quella cui è consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale (Cass. n.1686/2023; Cass. n.946/2020).
Ciò significa che qualora la notifica dell'atto sia eseguita, ai sensi dell'art. 26 comma 1, seconda parte, del
D.P.R. n.602 del 1973 mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L.
n.890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n.175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass. n.28872/2018; Cass. n.12083/2016).
Ne discende che quando la notificazione dell'atto venga eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art.26 comma 1, seconda parte, del D.P.R. n.602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto (Cass. n.4160/2022).
Ciò posto, a proposito dell'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria sollevata dal ricorrente, osservato che per i crediti per i quali si procede la prescrizione è pacificamente decennale (tributi erariali), non può che pervenirsi alla reiezione della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 07.05.2025 non erano maturati i relativi termini utili ai fini prescrizionali, tenuto conto dell'avvenuta regolare notifica del summenzionato atto interruttivo e pur prescindendo dalla sospensione dei termini conseguente all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 dall' 08.03.2020 al 31.08.2021.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida in favore di parte resistente, in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti Reggio Calabria,
16.01.2026 || Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna