Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 516
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti presupposti

    Il giudice rileva che l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri, a meno che non si tratti di atti presupposti non notificati. In questo caso, le cartelle sottese erano state regolarmente notificate e non opposte nei termini, rendendo inammissibile l'eccezione relativa ai vizi delle cartelle.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa impositiva

    Il giudice rileva che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data successiva all'interruzione dei termini di prescrizione, avvenuta con la notifica di un atto precedente. Inoltre, anche prescindendo dalla sospensione dei termini dovuta all'emergenza sanitaria, non erano maturati i termini di prescrizione decennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 516
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 516
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo