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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO MARCO, Presidente
FIORUCCI MASSIMO, Relatore
MANUALI VALENTINA, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 234/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Canali 12 06100 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019IT004669 000 REGISTRO 2019
- sul ricorso n. 237/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Canali 12 06100 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021 IT021202 000 IMP SOST MUTUO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 544/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Ricorrente_1: Accoglimento del ricorso e disporre l'annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato.
Resistente:
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Perugia: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente, questa Corte riunisce il fascicolo RGR n. 237 al fascicolo RGR n. 234/2025 per connessione oggettiva e soggettiva.
Trattasi di ricorsi proposti in data 03/05/2024 dal contribuente Ricorrente_1 contro l'Agenzia delle Entrate di Perugia ed avverso avvisi di liquidazione 2019 e 2021 riguardante l'imposta di registro.
Il Sig. Ricorrente_1 in data 04/09/2019 registrava contratto di acquisto di un edificio in costruzione sito in Indirizzo_1, Dati_catastali_1, completamente allo stato grezzo in data 2018.
Per l'acquisto dell'edificio il ricorrente chiedeva l'agevolazione prima casa prevista dalla nota II bis dell'art
1 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR n. 131/1986. Pertanto veniva applicata, ai fini dell'imposta di registro, un'aliquota ridotta del 2% in luogo di quella ordinaria del 9% prevista di norma per il trasferimento di immobili. Di conseguenza anche ai fini dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio/lungo termine finalizzate all'acquisto ristrutturazione/costruzione di immobili ad uso abitativo veniva applicata un'aliquota ridotta dello 0,25% ( in luogo dell'ordinario 2%) per il mutuo richiesto in data 09/09/2021 per l'acquisto del predetto immobile. Tuttavia i lavori di costruzione non terminavano entro i tre anni dalla data di registrazione dell'atto, dunque l'Ufficio, ritenendo violato il termine decadenziale di tre anni dalla registrazione del contratto di acquisto dell'immobile per effettuare l'accatastamento, emetteva gli avvisi di liquidazione n. 2019/IT/004669000 e n. 2021/IT/0121202000 con i quali recuperava € 7.499,76 di maggiore imposta e interessi oltre sanzioni, tassando al 9% (anziché al 2%) l'acquisto dell'immobile ed € 5.887,27 di maggiore imposta e interessi oltre sanzioni tassando al 2% (anziché dello 0,25%) il mutuo per l'acquisto, revocando pertanto le agevolazioni richieste dalla parte ricorrente.
Il sig. Ricorrente_1 impugnava in data 03/05/2025 i predetti avvisi di liquidazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1.Decadenza del termine triennale di accertamento dell'Ufficio, ai sensi dell'art 76 comma 2 del T.U.R.
Si contesta la decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio, essendo spirato il termine triennale decorrente dalla registrazione dell'atto ex art 76, comma 2, del DPR 131/1986 ( testo Unico Imposta di
Registro ).
2.Sulla sospensione dei termini derivante dalla applicazione dell'art 24 D.L. n. 23/2020 introdotto nel periodo di emergenza COVID 2019, il ricorrente impugna i predetti avvisi ritenendo errato il recupero dell'Ufficio, dichiarando, ancorchè vi fosse un termine da rispettare, che esso sarebbe sospeso dalla normativa di emergenza COVID 19, introdotto dal D.L. 23/2020 e slittato in avanti.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente costituitasi, ha chiesto la reiezione del ricorso, dichiarando che le considerazioni espresse dal ricorrente non meritano accoglimento. L'Ente impositore come già detto, che al fine di non incorrere nella decadenza dell'agevolazione prima casa in relazione all'acquisto degli immobili, in corso di costruzione lo stesso, avrebbe dovuto procedere (come non ha fatto) alla ultimazione dei lavori di costruzione e dell'accatastamento degli immobili in argomento entro il termine dei tre anni decorrenti dalla data di registrazione del rogito di acquisto.
Inoltre, in merito alla sospensione dei termini derivante nel periodo di emergenza COVID, l'Ufficio dichiara di non condividere l'assunto del contribuente, dichiarando che la circolare n.7/E/200 è intervenuta specificando che i vari decreti ministeriali entrati in vigore durante la pandemia sono stati emanati per introdurre sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese ma la stessa circolare non ha previsto la sospensione del termine entro cui effettuare l'accatastamento (ossia entro cui finire i lavori).
Alla udienza del 11/12/2025, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La Corte ritiene di uniformarsi alla recente sentenza della Corte di Cassazione che con l'Ordinanza n. 4110 del 17/02/2025, la quale, sul punto, evidenziando la genesi del termine triennale per l'ultimazione della costruzione, il quale è stato ritenuto coincidente con quello entro in cui l'amministrazione finanziaria deve procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto all'agevolazione ex art 76 comma 2,
TUR, ha stabilito che il termine definitivo per ultimare la costruzione e il termine dell'Amministrazione entro il quale deve provvedere all'attività accertativa devono collimare.
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che se il termine di decadenza per la verifica dei presupposti delle agevolazioni ovvero della loro revoca è sospeso durante il periodo emergenziale (COVID) ai sensi dell'art 67, comma 1, D.L: 1703/2020 n. 18, allo stesso modo il termine concesso al contribuente per ultimare l'unità abitativa non può essere più breve di quello accordato all'ente impositore.
Pertanto la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: l'art 24del D.L. 08/04/2020n. 23 conv. in l. 40/2020 che ha stabilito la sospensione durante il periodo emergenziale (COVID) dei termini previsti dalla nota II bis dell'articolo 1 della Tariffa parte prima allegata al DPR 26/04/1986, n. 131, nonché del termine previsto dall'articolo 7 della legge 23/12/1998 n. 448 , trova applicazione anche con riferimento al termine triennale per l'ultimazione degli immobili in costruzione, di applicazione giurisprudenziale, il quale, in quanto strettamente correlato al termine di decadenza per la verifica dei presupposti delle agevolazioni- sospeso anch'esso ex art 67, comma 1, D.L: 17/03/2020 n. 18- non può essere più breve di quello accordato all'ente impositore.
Ciò posto la suddetta disposizione (come ricordato correttamente dalla parte ricorrente) non contiene alcuna restrizione, nella norma sono inclusi tutti i termini stabiliti dalla nota II- bis , perché la ratio della disposizione
è evitare la decadenza del beneficio prima casa, in considerazione della situazione emergenziale connessa all'epidemia e alle limitazioni alla libertà di circolazione. Il legislatore, con questa norma ha inteso preservare la possibilità di usufruire delle agevolazioni e ha sospeso i termini per realizzare le condizioni necessarie.
Si tratta di una norma che permette al contribuente di rispettare i termini previsti per non incorrere nella decadenza dell'agevolazione prima casa.
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla gli atti impugnati, condanna la resistente al pagamento delle spese liquidate in € 1.736,00 .
Perugia, lì 11/012/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO MARCO, Presidente
FIORUCCI MASSIMO, Relatore
MANUALI VALENTINA, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 234/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Canali 12 06100 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019IT004669 000 REGISTRO 2019
- sul ricorso n. 237/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Canali 12 06100 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021 IT021202 000 IMP SOST MUTUO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 544/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Ricorrente_1: Accoglimento del ricorso e disporre l'annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato.
Resistente:
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Perugia: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente, questa Corte riunisce il fascicolo RGR n. 237 al fascicolo RGR n. 234/2025 per connessione oggettiva e soggettiva.
Trattasi di ricorsi proposti in data 03/05/2024 dal contribuente Ricorrente_1 contro l'Agenzia delle Entrate di Perugia ed avverso avvisi di liquidazione 2019 e 2021 riguardante l'imposta di registro.
Il Sig. Ricorrente_1 in data 04/09/2019 registrava contratto di acquisto di un edificio in costruzione sito in Indirizzo_1, Dati_catastali_1, completamente allo stato grezzo in data 2018.
Per l'acquisto dell'edificio il ricorrente chiedeva l'agevolazione prima casa prevista dalla nota II bis dell'art
1 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR n. 131/1986. Pertanto veniva applicata, ai fini dell'imposta di registro, un'aliquota ridotta del 2% in luogo di quella ordinaria del 9% prevista di norma per il trasferimento di immobili. Di conseguenza anche ai fini dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio/lungo termine finalizzate all'acquisto ristrutturazione/costruzione di immobili ad uso abitativo veniva applicata un'aliquota ridotta dello 0,25% ( in luogo dell'ordinario 2%) per il mutuo richiesto in data 09/09/2021 per l'acquisto del predetto immobile. Tuttavia i lavori di costruzione non terminavano entro i tre anni dalla data di registrazione dell'atto, dunque l'Ufficio, ritenendo violato il termine decadenziale di tre anni dalla registrazione del contratto di acquisto dell'immobile per effettuare l'accatastamento, emetteva gli avvisi di liquidazione n. 2019/IT/004669000 e n. 2021/IT/0121202000 con i quali recuperava € 7.499,76 di maggiore imposta e interessi oltre sanzioni, tassando al 9% (anziché al 2%) l'acquisto dell'immobile ed € 5.887,27 di maggiore imposta e interessi oltre sanzioni tassando al 2% (anziché dello 0,25%) il mutuo per l'acquisto, revocando pertanto le agevolazioni richieste dalla parte ricorrente.
Il sig. Ricorrente_1 impugnava in data 03/05/2025 i predetti avvisi di liquidazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1.Decadenza del termine triennale di accertamento dell'Ufficio, ai sensi dell'art 76 comma 2 del T.U.R.
Si contesta la decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio, essendo spirato il termine triennale decorrente dalla registrazione dell'atto ex art 76, comma 2, del DPR 131/1986 ( testo Unico Imposta di
Registro ).
2.Sulla sospensione dei termini derivante dalla applicazione dell'art 24 D.L. n. 23/2020 introdotto nel periodo di emergenza COVID 2019, il ricorrente impugna i predetti avvisi ritenendo errato il recupero dell'Ufficio, dichiarando, ancorchè vi fosse un termine da rispettare, che esso sarebbe sospeso dalla normativa di emergenza COVID 19, introdotto dal D.L. 23/2020 e slittato in avanti.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente costituitasi, ha chiesto la reiezione del ricorso, dichiarando che le considerazioni espresse dal ricorrente non meritano accoglimento. L'Ente impositore come già detto, che al fine di non incorrere nella decadenza dell'agevolazione prima casa in relazione all'acquisto degli immobili, in corso di costruzione lo stesso, avrebbe dovuto procedere (come non ha fatto) alla ultimazione dei lavori di costruzione e dell'accatastamento degli immobili in argomento entro il termine dei tre anni decorrenti dalla data di registrazione del rogito di acquisto.
Inoltre, in merito alla sospensione dei termini derivante nel periodo di emergenza COVID, l'Ufficio dichiara di non condividere l'assunto del contribuente, dichiarando che la circolare n.7/E/200 è intervenuta specificando che i vari decreti ministeriali entrati in vigore durante la pandemia sono stati emanati per introdurre sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese ma la stessa circolare non ha previsto la sospensione del termine entro cui effettuare l'accatastamento (ossia entro cui finire i lavori).
Alla udienza del 11/12/2025, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La Corte ritiene di uniformarsi alla recente sentenza della Corte di Cassazione che con l'Ordinanza n. 4110 del 17/02/2025, la quale, sul punto, evidenziando la genesi del termine triennale per l'ultimazione della costruzione, il quale è stato ritenuto coincidente con quello entro in cui l'amministrazione finanziaria deve procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto all'agevolazione ex art 76 comma 2,
TUR, ha stabilito che il termine definitivo per ultimare la costruzione e il termine dell'Amministrazione entro il quale deve provvedere all'attività accertativa devono collimare.
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che se il termine di decadenza per la verifica dei presupposti delle agevolazioni ovvero della loro revoca è sospeso durante il periodo emergenziale (COVID) ai sensi dell'art 67, comma 1, D.L: 1703/2020 n. 18, allo stesso modo il termine concesso al contribuente per ultimare l'unità abitativa non può essere più breve di quello accordato all'ente impositore.
Pertanto la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: l'art 24del D.L. 08/04/2020n. 23 conv. in l. 40/2020 che ha stabilito la sospensione durante il periodo emergenziale (COVID) dei termini previsti dalla nota II bis dell'articolo 1 della Tariffa parte prima allegata al DPR 26/04/1986, n. 131, nonché del termine previsto dall'articolo 7 della legge 23/12/1998 n. 448 , trova applicazione anche con riferimento al termine triennale per l'ultimazione degli immobili in costruzione, di applicazione giurisprudenziale, il quale, in quanto strettamente correlato al termine di decadenza per la verifica dei presupposti delle agevolazioni- sospeso anch'esso ex art 67, comma 1, D.L: 17/03/2020 n. 18- non può essere più breve di quello accordato all'ente impositore.
Ciò posto la suddetta disposizione (come ricordato correttamente dalla parte ricorrente) non contiene alcuna restrizione, nella norma sono inclusi tutti i termini stabiliti dalla nota II- bis , perché la ratio della disposizione
è evitare la decadenza del beneficio prima casa, in considerazione della situazione emergenziale connessa all'epidemia e alle limitazioni alla libertà di circolazione. Il legislatore, con questa norma ha inteso preservare la possibilità di usufruire delle agevolazioni e ha sospeso i termini per realizzare le condizioni necessarie.
Si tratta di una norma che permette al contribuente di rispettare i termini previsti per non incorrere nella decadenza dell'agevolazione prima casa.
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla gli atti impugnati, condanna la resistente al pagamento delle spese liquidate in € 1.736,00 .
Perugia, lì 11/012/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE