Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 56
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Accolto
    Decadenza del termine triennale di accertamento dell'Ufficio

    La Corte ritiene di uniformarsi alla recente sentenza della Corte di Cassazione che con l'Ordinanza n. 4110 del 17/02/2025, la quale, sul punto, evidenziando la genesi del termine triennale per l'ultimazione della costruzione, il quale è stato ritenuto coincidente con quello entro in cui l'amministrazione finanziaria deve procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto all'agevolazione ex art 76 comma 2, TUR, ha stabilito che il termine definitivo per ultimare la costruzione e il termine dell'Amministrazione entro il quale deve provvedere all'attività accertativa devono collimare. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che se il termine di decadenza per la verifica dei presupposti delle agevolazioni ovvero della loro revoca è sospeso durante il periodo emergenziale (COVID) ai sensi dell'art 67, comma 1, D.L: 1703/2020 n. 18, allo stesso modo il termine concesso al contribuente per ultimare l'unità abitativa non può essere più breve di quello accordato all'ente impositore.

  • Accolto
    Sospensione dei termini per emergenza COVID-19

    La Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: l'art 24del D.L. 08/04/2020n. 23 conv. in l. 40/2020 che ha stabilito la sospensione durante il periodo emergenziale (COVID) dei termini previsti dalla nota II bis dell'articolo 1 della Tariffa parte prima allegata al DPR 26/04/1986, n. 131, nonché del termine previsto dall'articolo 7 della legge 23/12/1998 n. 448 , trova applicazione anche con riferimento al termine triennale per l'ultimazione degli immobili in costruzione, di applicazione giurisprudenziale, il quale, in quanto strettamente correlato al termine di decadenza per la verifica dei presupposti delle agevolazioni- sospeso anch'esso ex art 67, comma 1, D.L: 17/03/2020 n. 18- non può essere più breve di quello accordato all'ente impositore. Ciò posto la suddetta disposizione (come ricordato correttamente dalla parte ricorrente) non contiene alcuna restrizione, nella norma sono inclusi tutti i termini stabiliti dalla nota II- bis , perché la ratio della disposizione è evitare la decadenza del beneficio prima casa, in considerazione della situazione emergenziale connessa all'epidemia e alle limitazioni alla libertà di circolazione. Il legislatore, con questa norma ha inteso preservare la possibilità di usufruire delle agevolazioni e ha sospeso i termini per realizzare le condizioni necessarie. Si tratta di una norma che permette al contribuente di rispettare i termini previsti per non incorrere nella decadenza dell'agevolazione prima casa.

  • Accolto
    Decadenza del termine triennale di accertamento dell'Ufficio

    La Corte ritiene di uniformarsi alla recente sentenza della Corte di Cassazione che con l'Ordinanza n. 4110 del 17/02/2025, la quale, sul punto, evidenziando la genesi del termine triennale per l'ultimazione della costruzione, il quale è stato ritenuto coincidente con quello entro in cui l'amministrazione finanziaria deve procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto all'agevolazione ex art 76 comma 2, TUR, ha stabilito che il termine definitivo per ultimare la costruzione e il termine dell'Amministrazione entro il quale deve provvedere all'attività accertativa devono collimare. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che se il termine di decadenza per la verifica dei presupposti delle agevolazioni ovvero della loro revoca è sospeso durante il periodo emergenziale (COVID) ai sensi dell'art 67, comma 1, D.L: 1703/2020 n. 18, allo stesso modo il termine concesso al contribuente per ultimare l'unità abitativa non può essere più breve di quello accordato all'ente impositore.

  • Accolto
    Sospensione dei termini per emergenza COVID-19

    La Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: l'art 24del D.L. 08/04/2020n. 23 conv. in l. 40/2020 che ha stabilito la sospensione durante il periodo emergenziale (COVID) dei termini previsti dalla nota II bis dell'articolo 1 della Tariffa parte prima allegata al DPR 26/04/1986, n. 131, nonché del termine previsto dall'articolo 7 della legge 23/12/1998 n. 448 , trova applicazione anche con riferimento al termine triennale per l'ultimazione degli immobili in costruzione, di applicazione giurisprudenziale, il quale, in quanto strettamente correlato al termine di decadenza per la verifica dei presupposti delle agevolazioni- sospeso anch'esso ex art 67, comma 1, D.L: 17/03/2020 n. 18- non può essere più breve di quello accordato all'ente impositore. Ciò posto la suddetta disposizione (come ricordato correttamente dalla parte ricorrente) non contiene alcuna restrizione, nella norma sono inclusi tutti i termini stabiliti dalla nota II- bis , perché la ratio della disposizione è evitare la decadenza del beneficio prima casa, in considerazione della situazione emergenziale connessa all'epidemia e alle limitazioni alla libertà di circolazione. Il legislatore, con questa norma ha inteso preservare la possibilità di usufruire delle agevolazioni e ha sospeso i termini per realizzare le condizioni necessarie. Si tratta di una norma che permette al contribuente di rispettare i termini previsti per non incorrere nella decadenza dell'agevolazione prima casa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 56
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia
    Numero : 56
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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