TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/12/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1209 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1209 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. AUTUNNO PIERLUIGI ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2 n il patrocinio dell'Avv. AUTUNNO PIERLUIGI (C.F. C.F._3
) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 08/07/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 13.08.2011, a RC di NA (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 9.03.2011 e
19.08.2015, i figli e CP_1 CP_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 6.11.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso, apportandovi alcune modifiche e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
I coniugi continueranno a vivere separatamente, il signor nell'abitazione già coniugale Parte_2 di Via Venticinque Luglio n.119/B di RC di NA (RN), la signora nell'abitazione Parte_1 di Via ME OR n.41 di RC di NA (RN) ove già si è trasferita;
le parti si porteranno reciproco rispetto e si impegnano a svolgere nel modo più sereno il loro compito di genitori.
2) AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI E COLLOCAMENTO DEGLI STESSI
L'affidamento dei figli minori e sarà condiviso ad entrambi i genitori e CP_1 Persona_1 perfettamente alternato fra loro, come avviene con esito positivo da almeno sei mesi;
manterranno la formale residenza con la madre nell'abitazione di RC di NA (RN) alla Via Parte_1
ME OR n.41 e ciò anche per eventuali futuri cambi di residenza (purché in RC di
NA o in uno dei Comuni confinanti ed in caso contrario sarà necessario il consenso del padre).
3) REGOLAMENTAZIONE FRA GENITORI E FIGLI MINORI E RAPPORTI DEGLI STESSI
CON LE FAMIGLIE DI ORIGINE
Stante l'affidamento condiviso con collocazione alternata dei minori con entrambi i genitori in abitazioni peraltro distanti pochi metri l'una dall'altra, si conferma che nessuna regolamentazione è necessaria sul punto, fatta esclusione per periodi di vacanze esclusive di ciascuno dei genitori con i figli minori, per la qual cosa ogni decisione sarà concordata responsabilmente tra i genitori stessi tenendo sempre conto delle primarie esigenze dei figli.
Analogamente, saranno i genitori a decidere volta per volta con chi di loro staranno i figli minori il giorno di Natale e di Pasqua e di capodanno e di tutte le feste cd. “comandate”.
I genitori continueranno ad impegnarsi affinché i figli minori mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) ASSEGNO DI MANTENIMENTO E SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI
Nessun assegno di mantenimento per i motivi suddetti sarà dovuto da un coniuge nei confronti dell'altro per i figli minori, fatta esclusione delle loro spese straordinarie, intendendo per queste quelle imprevedibili miranti a soddisfare esigenze saltuarie e non continuative, per le quali convengono di suddividerle nella misura del 50% (cinquantapercento) cadauno secondo i criteri di cui al Protocollo del Tribunale di
Bologna, che espressamente e formalmente con la firma del presente ricorso accettano.
Per quanto concerne l'Assegno Unico e Universale per i figli e continuerà ad essere CP_1 CP_2 attribuito in via esclusiva alla madre , obbligandosi a sottoscrivere quanto Parte_1 Parte_2 necessario per consentirlo. 5) DEFINIZIONE ULTERIORI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
I coniugi concordemente dichiarano di aver quindi risolto ogni questione economica e che i conti correnti sono già personali. Nessun di essi sarà tenuto a corrispondere all'altro somme a qualsivoglia titolo, di mantenimento o meno, essendo entrambi autonomi ed indipendenti da un punto di vista economico.
6) ASSENSO PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO DEI FIGLI MINORI
I genitori con la firma del presente ricorso si concedono assenso reciproco per l'eventuale rilascio del passaporto per i figli minori e e anche per un documento di riconoscimento da parte del CP_1 CP_2
Comune in cui sono residenti.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e lle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RC di NA (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 7 Parte II Serie A Anno 2011 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1209 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. AUTUNNO PIERLUIGI ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2 n il patrocinio dell'Avv. AUTUNNO PIERLUIGI (C.F. C.F._3
) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 08/07/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 13.08.2011, a RC di NA (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 9.03.2011 e
19.08.2015, i figli e CP_1 CP_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 6.11.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso, apportandovi alcune modifiche e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
I coniugi continueranno a vivere separatamente, il signor nell'abitazione già coniugale Parte_2 di Via Venticinque Luglio n.119/B di RC di NA (RN), la signora nell'abitazione Parte_1 di Via ME OR n.41 di RC di NA (RN) ove già si è trasferita;
le parti si porteranno reciproco rispetto e si impegnano a svolgere nel modo più sereno il loro compito di genitori.
2) AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI E COLLOCAMENTO DEGLI STESSI
L'affidamento dei figli minori e sarà condiviso ad entrambi i genitori e CP_1 Persona_1 perfettamente alternato fra loro, come avviene con esito positivo da almeno sei mesi;
manterranno la formale residenza con la madre nell'abitazione di RC di NA (RN) alla Via Parte_1
ME OR n.41 e ciò anche per eventuali futuri cambi di residenza (purché in RC di
NA o in uno dei Comuni confinanti ed in caso contrario sarà necessario il consenso del padre).
3) REGOLAMENTAZIONE FRA GENITORI E FIGLI MINORI E RAPPORTI DEGLI STESSI
CON LE FAMIGLIE DI ORIGINE
Stante l'affidamento condiviso con collocazione alternata dei minori con entrambi i genitori in abitazioni peraltro distanti pochi metri l'una dall'altra, si conferma che nessuna regolamentazione è necessaria sul punto, fatta esclusione per periodi di vacanze esclusive di ciascuno dei genitori con i figli minori, per la qual cosa ogni decisione sarà concordata responsabilmente tra i genitori stessi tenendo sempre conto delle primarie esigenze dei figli.
Analogamente, saranno i genitori a decidere volta per volta con chi di loro staranno i figli minori il giorno di Natale e di Pasqua e di capodanno e di tutte le feste cd. “comandate”.
I genitori continueranno ad impegnarsi affinché i figli minori mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) ASSEGNO DI MANTENIMENTO E SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI
Nessun assegno di mantenimento per i motivi suddetti sarà dovuto da un coniuge nei confronti dell'altro per i figli minori, fatta esclusione delle loro spese straordinarie, intendendo per queste quelle imprevedibili miranti a soddisfare esigenze saltuarie e non continuative, per le quali convengono di suddividerle nella misura del 50% (cinquantapercento) cadauno secondo i criteri di cui al Protocollo del Tribunale di
Bologna, che espressamente e formalmente con la firma del presente ricorso accettano.
Per quanto concerne l'Assegno Unico e Universale per i figli e continuerà ad essere CP_1 CP_2 attribuito in via esclusiva alla madre , obbligandosi a sottoscrivere quanto Parte_1 Parte_2 necessario per consentirlo. 5) DEFINIZIONE ULTERIORI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
I coniugi concordemente dichiarano di aver quindi risolto ogni questione economica e che i conti correnti sono già personali. Nessun di essi sarà tenuto a corrispondere all'altro somme a qualsivoglia titolo, di mantenimento o meno, essendo entrambi autonomi ed indipendenti da un punto di vista economico.
6) ASSENSO PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO DEI FIGLI MINORI
I genitori con la firma del presente ricorso si concedono assenso reciproco per l'eventuale rilascio del passaporto per i figli minori e e anche per un documento di riconoscimento da parte del CP_1 CP_2
Comune in cui sono residenti.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e lle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RC di NA (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 7 Parte II Serie A Anno 2011 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi