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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/12/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1857 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno
2025, promossa da:
, nato a [...] il [...], codice fiscale , residente in CP_1 C.F._1
Cagliari, Via Enrico Besta n. 3, cittadinanza italiana;
e
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_2 C.F._2
residente in [...], cittadinanza italiana;
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CASTI STEFANINO che li rappresenta e difende per procura speciale in atti
RICORRENTI
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO PER LEGGE
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti:
“
CHIEDONO
All'Ecc.mo Tribunale adito, letto il presente ricorso ed esperite le formalità di rito, preso atto della
volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare, di volerne dichiarare la separazione consensuale
ed omologarla alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il domicilio già coniugale sito in Cagliari, Via Enrico Besta n. 3, è assegnato alla IGnora
[...]
, unitamente ai mobili che lo arredano e ad esclusione degli effetti personali del Controparte_2
IGnor che provvederà a ritirarli. CP_1
3) La figlia manterrà la propria residenza presso la madre, presso cui resterà domiciliata. Per_1
4) I ricorrenti danno reciprocamente atto del fatto che ciascuno di loro è in grado di provvedere
autonomamente al mantenimento, all'istruzione, alla cura e alla dignitosa collocazione della figlia
e, pertanto, stabiliscono che entrambi i genitori provvederanno direttamente al suo Per_1
mantenimento, educazione e crescita come per legge.
5) Le spese straordinarie, da sostenere nell'interesse della figlia, saranno a carico dei coniugi al
50%.
6) Dell'assegno unico per la figlia beneficerà esclusivamente la IG.ra . Controparte_2
7) I coniugi IGnori e convengono, inoltre, di addivenire alla CP_1 Controparte_2
seguente cessione a titolo gratuito in favore della figlia da parte della IGnora Per_1 CP_2
, che verrà formalizzata con apposito atto notarile successivo all'emissione dell'omologa da
[...]
parte dell'Ecc.mo Tribunale adito:
- costituzione dell'usufrutto vita natural durante in favore della figlia sull'immobile sito in Per_1
Cagliari, Via San Benedetto n. 47-49, piano T, distinto nel NCEU di Cagliari alla Sez. A, Foglio 19, Particella 2645, Sub. 4, Zona 1, Cat. C/1, Classe 07, 88 mq., rendita Euro: 2640,54.
Le parti precisano che tale trasferimento è necessario per la risoluzione della controversia coniugale
della quale costituiscono condizione indispensabile.
8) I coniugi si prestano fin d'ora il reciproco consenso per il rilascio del passaporto o di documenti
equipollenti per l'espatrio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.02.2025, premesso CP_1 Controparte_2
di essersi sposati in data 02.10.1999 in Cagliari, optando per il regime della separazione dei beni, che dall'unione è nata una figlia, in data 16.06.2006, ormai maggiorenne ma ancora non Persona_2
economicamente autosufficiente, che per incompatibilità di carattere ed a causa del venir meno dell'affectio coniugalis non è stato possibile superare la crisi, hanno chiesto che il Tribunale voglia pronunciare la loro separazione personale, con previsione di diversi trasferimenti immobiliari a titolo gratuito in favore della figlia da parte della madre Per_1 Controparte_2
Successivamente, con atto modificativo e integrativo congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. del
31.10.2025, “preso atto che i trasferimenti immobiliari originariamente concordati sono
particolarmente complessi anche per le ricerche documentali necessarie”, le parti hanno congiuntamente deciso di modificare le istanze formulate con il ricorso originario e hanno chiesto che il Tribunale voglia pronunciare la loro separazione personale alle condizioni trascritte in epigrafe.
La causa è stata trattenuta a riserva per la decisione.
***
La domanda di separazione personale è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi. La natura della causa e il comportamento processuale delle parti sono motivo di compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] CP_1
e nata a [...] il [...], mandando al competente Controparte_2
Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (Atto n. 567, Parte 2, Serie
A, Anno 1999 - Comune di Cagliari);
2. omologa le condizioni concordate dalle parti;
3. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 15/12/2025, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1857 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno
2025, promossa da:
, nato a [...] il [...], codice fiscale , residente in CP_1 C.F._1
Cagliari, Via Enrico Besta n. 3, cittadinanza italiana;
e
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_2 C.F._2
residente in [...], cittadinanza italiana;
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CASTI STEFANINO che li rappresenta e difende per procura speciale in atti
RICORRENTI
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO PER LEGGE
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti:
“
CHIEDONO
All'Ecc.mo Tribunale adito, letto il presente ricorso ed esperite le formalità di rito, preso atto della
volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare, di volerne dichiarare la separazione consensuale
ed omologarla alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il domicilio già coniugale sito in Cagliari, Via Enrico Besta n. 3, è assegnato alla IGnora
[...]
, unitamente ai mobili che lo arredano e ad esclusione degli effetti personali del Controparte_2
IGnor che provvederà a ritirarli. CP_1
3) La figlia manterrà la propria residenza presso la madre, presso cui resterà domiciliata. Per_1
4) I ricorrenti danno reciprocamente atto del fatto che ciascuno di loro è in grado di provvedere
autonomamente al mantenimento, all'istruzione, alla cura e alla dignitosa collocazione della figlia
e, pertanto, stabiliscono che entrambi i genitori provvederanno direttamente al suo Per_1
mantenimento, educazione e crescita come per legge.
5) Le spese straordinarie, da sostenere nell'interesse della figlia, saranno a carico dei coniugi al
50%.
6) Dell'assegno unico per la figlia beneficerà esclusivamente la IG.ra . Controparte_2
7) I coniugi IGnori e convengono, inoltre, di addivenire alla CP_1 Controparte_2
seguente cessione a titolo gratuito in favore della figlia da parte della IGnora Per_1 CP_2
, che verrà formalizzata con apposito atto notarile successivo all'emissione dell'omologa da
[...]
parte dell'Ecc.mo Tribunale adito:
- costituzione dell'usufrutto vita natural durante in favore della figlia sull'immobile sito in Per_1
Cagliari, Via San Benedetto n. 47-49, piano T, distinto nel NCEU di Cagliari alla Sez. A, Foglio 19, Particella 2645, Sub. 4, Zona 1, Cat. C/1, Classe 07, 88 mq., rendita Euro: 2640,54.
Le parti precisano che tale trasferimento è necessario per la risoluzione della controversia coniugale
della quale costituiscono condizione indispensabile.
8) I coniugi si prestano fin d'ora il reciproco consenso per il rilascio del passaporto o di documenti
equipollenti per l'espatrio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.02.2025, premesso CP_1 Controparte_2
di essersi sposati in data 02.10.1999 in Cagliari, optando per il regime della separazione dei beni, che dall'unione è nata una figlia, in data 16.06.2006, ormai maggiorenne ma ancora non Persona_2
economicamente autosufficiente, che per incompatibilità di carattere ed a causa del venir meno dell'affectio coniugalis non è stato possibile superare la crisi, hanno chiesto che il Tribunale voglia pronunciare la loro separazione personale, con previsione di diversi trasferimenti immobiliari a titolo gratuito in favore della figlia da parte della madre Per_1 Controparte_2
Successivamente, con atto modificativo e integrativo congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. del
31.10.2025, “preso atto che i trasferimenti immobiliari originariamente concordati sono
particolarmente complessi anche per le ricerche documentali necessarie”, le parti hanno congiuntamente deciso di modificare le istanze formulate con il ricorso originario e hanno chiesto che il Tribunale voglia pronunciare la loro separazione personale alle condizioni trascritte in epigrafe.
La causa è stata trattenuta a riserva per la decisione.
***
La domanda di separazione personale è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi. La natura della causa e il comportamento processuale delle parti sono motivo di compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] CP_1
e nata a [...] il [...], mandando al competente Controparte_2
Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (Atto n. 567, Parte 2, Serie
A, Anno 1999 - Comune di Cagliari);
2. omologa le condizioni concordate dalle parti;
3. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 15/12/2025, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti