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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/04/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 548/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 548/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BELLITTI VINCENZO APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CASAMORATA CARLOTTA e dell'avv. VANDINI MARINA ( V. A. BACCARINI N. 52 48121 RAVENNA C.F._3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'intestata Corte d'Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e privo di qualsivoglia efficacia giuridica il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto: 1) In via principale previo accertamento e declaratoria della nullità e/o inesistenza del contratto di finanziamento oggetto di causa, ovvero dell'inadempimento all'obbligazione di consegna dell'autoveicolo Opel Astra e/o della dazione della somma di denaro ovvero della nullità del contratto di mutuo di scopo, ovvero ancora del difetto di legittimazione attiva, così come illustrato in narrativa, dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti all'ingiungente per le motivazioni illustrate in premessa
e da intendersi ivi riprodotte.
2) In via di subordine, limitatamente alla posizione , dichiarare comunque che Parte_1 nulla è dovuto dallo stesso all'opposta stante l'omessa notifica dell'atto di cessione del credito.
3) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Per l'appellata: “In via preliminare:
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. per tutti i motivi specificati in narrativa;
pagina 1 di 7 Nel merito, in via principale:
- Respingersi, per tutti i motivi indicati, l'odierno appello promosso avverso la Sentenza n. 593/2021, resa dal Tribunale di Ferrara, pubblicata il 17/9/2021, per tutti i motivi esposti in narrativa;
In via istruttoria:
Con ogni più ampia riserva istruttoria.
In ogni caso Condannare gli appellanti alle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
IN FATTO
1. e proponevano opposizione contro il decreto ingiuntivo Parte_2 Parte_1
emesso nei loro confronti per l'importo complessivo di euro € 42.781,94 a favore di in Controparte_2
forza di un contratto di finanziamento stipulato da con MPS Consum.It per l'acquisto di una Pt_2
Opel Astra, nell'ambito del quale figurava come coobbligato. Parte_1
Deducevano gli opponenti la mancanza di forma scritta del contratto, difettando l'accettazione della proposta da parte di Consum.It; l'assenza di prova della legittimazione di , affermatasi CP_1 cessionaria di;
l'omessa notifica dell'atto di cessione del credito al debitore;
la Controparte_3
mancata prova della consegna del bene al mutuatario e della dazione della somma al concessionario;
l'usurarietà del tasso di interessi.
Chiedevano pertanto, in via principale, previo accertamento e declaratoria della nullità e/o inesistenza del contratto di finanziamento oggetto di causa, ovvero dell'inadempimento all'obbligazione di consegna dell'autoveicolo Opel Astra e/o della dazione della somma di denaro ovvero della nullità del contratto di mutuo di scopo, ovvero ancora del difetto di legittimazione attiva, dichiararsi che nulla era dovuto;
in subordine, limitatamente alla posizione , dichiarare comunque che Parte_1
nulla era dovuto dallo stesso all'opposta stante l'omessa notifica dell'atto di cessione del credito;
in via di ulteriore subordine, accertare e il superamento del tasso usura nel contratto di finanziamento oggetto di causa e per l'effetto dichiarare non dovuta la somma di euro 18.221,81 a titolo di interessi e spese non dovute e ricalcolare il debito residuo.
2. Si costituiva quale cessionaria del credito di MPS Consum.it, chiedendo il rigetto CP_2 dell'opposizione.
3. Con sentenza n. 593/2021 il Tribunale di Ferrara rigettava l'opposizione, condannando gli opponenti alle spese.
4. Osservava il giudice, per quanto rileva, che era infondata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva di avendo quest'ultima prodotto copia del contratto di cessione del CP_1 credito da Banca Monte dei Paschi a copia dell'estratto del verbale di assemblea e CP_2 conferimento di ramo d'azienda da a e copia della notifica di cessione. CP_2 CP_1
pagina 2 di 7 A riprova dell'avvenuta cessione in blocco dei crediti, l'opposta aveva prodotto inoltre estratto del dettaglio dei crediti ceduti, ove la posizione debitoria intestata agli odierni opponenti era espressamente indicata.
Al riguardo precisava che il contratto di cessione non era stato sottoscritto da Consum.it, bensì da
Banca Monte dei Paschi di Siena, posto che Consum.it con atto del 19.3.2015 si era fusa per incorporazione in Controparte_4
aveva inoltre inviato la comunicazione relativa alla cessione del credito presso
[...]
l'indirizzo di residenza di indicato nel contratto di finanziamento e comunicato dalla cedente Parte_1
in sede di cessione del credito, e la ricevuta di ritorno recava una sottoscrizione riconducibile al predetto debitore.
Quanto alla prova del credito ingiunto, era stato prodotto il contratto di finanziamento, pacificamente sottoscritto dagli opponenti;
in proposito, in relazione al dedotto difetto di sottoscrizione da parte della mutuante, richiamava il principio giurisprudenziale secondo il quale la sottoscrizione della banca non è necessaria per la validità del contratto, essendo sufficiente la sola sottoscrizione del cliente.
Il contratto di finanziamento stipulato da e con Consum.it si era dunque Pt_2 Parte_1
perfezionato ed era stato eseguito, come emergeva dalla dichiarazione sottoscritta separatamente dagli opponenti di presa visione e accettazione delle condizioni contrattuali e di ricezione della copia del contratto medesimo.
Non era inoltre contestato specificamente che gli opponenti avessero fruito della somma di denaro richiesta ed ottenuta a titolo di finanziamento per la compravendita dell'automobile.
L'esecuzione del contratto emergeva comunque dai pagamenti eseguiti dai debitori, non contestati in modo specifico, che risultavano chiaramente dall'estratto conto prodotto;
il CTU sul punto aveva precisato che “Le verifiche compiute hanno consentito di riscontrare che parte opponente ha rimborsato alla banca, dal perfezionamento del finanziamento fino all'ultimo pagamento riscontrato, la somma complessiva di €. 6.153,22”).
La dazione del denaro per la compravendita dell'automobile era peraltro avvenuta a favore del “dealer” su mandato irrevocabile degli opponenti a .it. e avevano infatti dichiarato Pt_3 Pt_2 Parte_1
per iscritto, con relativa sottoscrizione, di conferire a mandato irrevocabile a versare Parte_4
l'importo da erogare al venditore convenzionato, Controparte_5
Tale circostanza era stata confermata dal c.t.u., il quale aveva osservato che: “Il finanziamento è stato infatti erogato direttamente alla concessionaria he ha provveduto, proprio in Controparte_5
tale ultima data, ad immatricolare l'autovettura oggetto di acquisto da parte del Signor Parte_2
, come si evince dal libretto di circolazione del veicolo -Allegato 16”.
[...]
pagina 3 di 7 Vi era prova, infine, della consegna del bene specificamente indicato in contratto, dove risultavano indicati marca, modello e cilindrata dell'autovettura, coincidenti con quanto specificato nel libretto di circolazione.
Sul punto, il c.t.u. aveva evidenziato: “l'autovettura oggetto del contratto di finanziamento è di nuova immatricolazione (si veda, in proposito, la presenza di una barratura nella casella NUOVO): se l'autovettura fosse stata già immatricolata sarebbe stato inserito il numero di telaio, oppure la targa, nell'apposito riquadro e risulterebbe barrata la casella US (è pertanto ragionevole ritenere che le indicazioni fornite nel riquadro “Mese” possano riferirsi ad altra informazione - ad es. mese di produzione o di consegna del veicolo). Risulta quindi plausibile (e assolutamente verosimile) che la data di erogazione del finanziamento, corrisposto direttamente alla concessionaria, corrisponda alla data di immatricolazione del veicolo e che l'ammortamento del contratto di finanziamento decorra quindi dal giorno successivo alla data di erogazione del finanziamento stesso”.
Dal libretto prodotto emergeva poi che l'automobile oggetto di finanziamento era quella acquistata e intestata a . Parte_2
4. e hanno appellato la suddetta sentenza;
ha resistito Parte_1 Pt_2 Controparte_6
già Controparte_1
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 10.5.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata laddove è stata ritenuta sussistente la legittimazione attiva dell'appellata, in quanto il primo giudice non avrebbe rilevato che l'allegato contrattuale che individua i crediti ceduti non presenta un timbro di congiunzione o altro che lo colleghi al contratto di cessione originario;
né ai fini della prova dell'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione potrebbe utilizzarsi la dichiarazione del direttore di CP_2
6. Con il secondo motivo si reitera l'eccezione di difetto di prova della sottoscrizione del contratto, essendo stata prodotta unicamente la richiesta di finanziamento priva della sottoscrizione della banca.
7. Con il terzo motivo si deduce l'erronea ritenuta prova della consegna del bene specificamente indicato in contratto, essendo stata prodotta solo una fotocopia di un libretto nella quale risulta l'intestazione in capo a di un autoveicolo del tipo di quello indicato nella proposta Parte_2
contrattuale, sebbene nella proposta contrattuale non risulti né la targa del veicolo e nemmeno un numero di telaio con il quale confrontare i documenti, e in ogni caso è stato dichiarato che il veicolo di cui alla proposta sarebbe stato immatricolato nel mese di aprile 2010, mentre il libretto di circolazione prodotto dalla controparte indica un'immatricolazione del 16.06.2010 e non risalente all'aprile dello stesso anno.
pagina 4 di 7 8. Con il quarto motivo si evidenzia l'omessa notifica della cessione del credito, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, che nulla avrebbe rilevato in merito al formale disconoscimento effettuato da in atto di citazione della firma apposta nella ricevuta della Parte_1
raccomandata.
9. Il primo motivo è infondato.
Come risulta dai documenti prodotti dall'odierna parte appellata, il credito controverso è stato ceduto da Banca Monte dei Paschi di Siena a con atto del 22.06.2015; successivamente, detto CP_2 credito è passato da a quale conferitaria del ramo d'azienda relativo all'acquisto e CP_2 CP_1
gestione di portafogli deteriorati di a come da contratto in atti con allegato l'elenco CP_2 CP_1
dei crediti ceduti, tra i quali figura quello in questione.
Ma, indipendentemente da tale elenco, è stata prodotta la dichiarazione del direttore di (doc. CP_2
n. 11) che il credito in esame rientra tra quelli oggetto di cessione;
in proposito la S.C. ha affermato che qualora l'appellante, come nel caso di specie, non abbia mai contestato l'esistenza del contratto di cessione in blocco (esistenza che è peraltro indubitabile, vista la produzione dello stesso), ma solo l'inclusione del credito nel perimetro della cessione, può costituire idonea prova al riguardo anche la dichiarazione di cessione rilasciata dalla banca cedente al fine di dimostrare l'avvenuta cessione (vedi
Cass., n. 10200/2021).
10. Pacificamente infondato è il secondo motivo in quanto, anche a prescindere dalle osservazioni svolte dal primo giudice circa la sufficienza della sottoscrizione dei clienti, risulta in atti che la richiesta a di un finanziamento di complessivi € 26.779,40 per l'acquisto di una Opel Parte_4
Astra, con mandato irrevocabile a Consum.it a versare l'importo da erogare al venditore convenzionato avanzata da con indicazione di quale coobbligato, è stata Controparte_5 Pt_2 Parte_1
accettata da Consum.it con lettera 10.6.2010.
11. Infondato è anche il terzo motivo, apparendo del tutto pretestuose le eccezioni di mancata prova dell'erogazione della somma e di acquisto dell'auto: tali circostanze sono state infatti accertate dal c.t.u. in base ai documenti prodotti.
In particolare, è risultato che gli odierni appellanti hanno provveduto al parziale rimborso del finanziamento per la somma complessiva di €. 6.153,22, il che presuppone ovviamente la previa erogazione;
la somma è stata peraltro versata direttamente al venditore convenzionato CP_5
come espressamente previsto dal contratto, e detta concessionaria ha provveduto a immatricolare
[...]
l'autovettura della marca, modello e cilindrata prescelti a favore di come risulta dal Parte_2
libretto di circolazione del veicolo.
pagina 5 di 7 In ogni caso, la parte oggi appellante non ha mai proposto domanda di risoluzione del contratto in conseguenza degli asseriti, e indimostrati, inadempimenti.
11. Infondato, infine, è il quarto motivo, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, senza che risulti prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio.
Pertanto, la notificazione della cessione può essere effettuata anche mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante citazione in giudizio - con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio” (Cass., n. 20143/2005; conforme
Cass., n. 12734/2021); invero, alla luce del richiamato principio, la notificazione della cessione a deve considerarsi avvenuta, al più tardi, al momento della notifica del decreto ingiuntivo Parte_1
opposto.
17. In conclusione, l'appello deve essere integralmente respinto e parte appellante condannata alle spese del grado.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna parte appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in € 7.600,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della reclamante.
Così deciso in Bologna, l'11.3.2025, nella camera di consiglio della terza sezione civile
Il Cons. rel. est. Il Presidente
dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 548/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BELLITTI VINCENZO APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CASAMORATA CARLOTTA e dell'avv. VANDINI MARINA ( V. A. BACCARINI N. 52 48121 RAVENNA C.F._3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'intestata Corte d'Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e privo di qualsivoglia efficacia giuridica il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto: 1) In via principale previo accertamento e declaratoria della nullità e/o inesistenza del contratto di finanziamento oggetto di causa, ovvero dell'inadempimento all'obbligazione di consegna dell'autoveicolo Opel Astra e/o della dazione della somma di denaro ovvero della nullità del contratto di mutuo di scopo, ovvero ancora del difetto di legittimazione attiva, così come illustrato in narrativa, dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti all'ingiungente per le motivazioni illustrate in premessa
e da intendersi ivi riprodotte.
2) In via di subordine, limitatamente alla posizione , dichiarare comunque che Parte_1 nulla è dovuto dallo stesso all'opposta stante l'omessa notifica dell'atto di cessione del credito.
3) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Per l'appellata: “In via preliminare:
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. per tutti i motivi specificati in narrativa;
pagina 1 di 7 Nel merito, in via principale:
- Respingersi, per tutti i motivi indicati, l'odierno appello promosso avverso la Sentenza n. 593/2021, resa dal Tribunale di Ferrara, pubblicata il 17/9/2021, per tutti i motivi esposti in narrativa;
In via istruttoria:
Con ogni più ampia riserva istruttoria.
In ogni caso Condannare gli appellanti alle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
IN FATTO
1. e proponevano opposizione contro il decreto ingiuntivo Parte_2 Parte_1
emesso nei loro confronti per l'importo complessivo di euro € 42.781,94 a favore di in Controparte_2
forza di un contratto di finanziamento stipulato da con MPS Consum.It per l'acquisto di una Pt_2
Opel Astra, nell'ambito del quale figurava come coobbligato. Parte_1
Deducevano gli opponenti la mancanza di forma scritta del contratto, difettando l'accettazione della proposta da parte di Consum.It; l'assenza di prova della legittimazione di , affermatasi CP_1 cessionaria di;
l'omessa notifica dell'atto di cessione del credito al debitore;
la Controparte_3
mancata prova della consegna del bene al mutuatario e della dazione della somma al concessionario;
l'usurarietà del tasso di interessi.
Chiedevano pertanto, in via principale, previo accertamento e declaratoria della nullità e/o inesistenza del contratto di finanziamento oggetto di causa, ovvero dell'inadempimento all'obbligazione di consegna dell'autoveicolo Opel Astra e/o della dazione della somma di denaro ovvero della nullità del contratto di mutuo di scopo, ovvero ancora del difetto di legittimazione attiva, dichiararsi che nulla era dovuto;
in subordine, limitatamente alla posizione , dichiarare comunque che Parte_1
nulla era dovuto dallo stesso all'opposta stante l'omessa notifica dell'atto di cessione del credito;
in via di ulteriore subordine, accertare e il superamento del tasso usura nel contratto di finanziamento oggetto di causa e per l'effetto dichiarare non dovuta la somma di euro 18.221,81 a titolo di interessi e spese non dovute e ricalcolare il debito residuo.
2. Si costituiva quale cessionaria del credito di MPS Consum.it, chiedendo il rigetto CP_2 dell'opposizione.
3. Con sentenza n. 593/2021 il Tribunale di Ferrara rigettava l'opposizione, condannando gli opponenti alle spese.
4. Osservava il giudice, per quanto rileva, che era infondata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva di avendo quest'ultima prodotto copia del contratto di cessione del CP_1 credito da Banca Monte dei Paschi a copia dell'estratto del verbale di assemblea e CP_2 conferimento di ramo d'azienda da a e copia della notifica di cessione. CP_2 CP_1
pagina 2 di 7 A riprova dell'avvenuta cessione in blocco dei crediti, l'opposta aveva prodotto inoltre estratto del dettaglio dei crediti ceduti, ove la posizione debitoria intestata agli odierni opponenti era espressamente indicata.
Al riguardo precisava che il contratto di cessione non era stato sottoscritto da Consum.it, bensì da
Banca Monte dei Paschi di Siena, posto che Consum.it con atto del 19.3.2015 si era fusa per incorporazione in Controparte_4
aveva inoltre inviato la comunicazione relativa alla cessione del credito presso
[...]
l'indirizzo di residenza di indicato nel contratto di finanziamento e comunicato dalla cedente Parte_1
in sede di cessione del credito, e la ricevuta di ritorno recava una sottoscrizione riconducibile al predetto debitore.
Quanto alla prova del credito ingiunto, era stato prodotto il contratto di finanziamento, pacificamente sottoscritto dagli opponenti;
in proposito, in relazione al dedotto difetto di sottoscrizione da parte della mutuante, richiamava il principio giurisprudenziale secondo il quale la sottoscrizione della banca non è necessaria per la validità del contratto, essendo sufficiente la sola sottoscrizione del cliente.
Il contratto di finanziamento stipulato da e con Consum.it si era dunque Pt_2 Parte_1
perfezionato ed era stato eseguito, come emergeva dalla dichiarazione sottoscritta separatamente dagli opponenti di presa visione e accettazione delle condizioni contrattuali e di ricezione della copia del contratto medesimo.
Non era inoltre contestato specificamente che gli opponenti avessero fruito della somma di denaro richiesta ed ottenuta a titolo di finanziamento per la compravendita dell'automobile.
L'esecuzione del contratto emergeva comunque dai pagamenti eseguiti dai debitori, non contestati in modo specifico, che risultavano chiaramente dall'estratto conto prodotto;
il CTU sul punto aveva precisato che “Le verifiche compiute hanno consentito di riscontrare che parte opponente ha rimborsato alla banca, dal perfezionamento del finanziamento fino all'ultimo pagamento riscontrato, la somma complessiva di €. 6.153,22”).
La dazione del denaro per la compravendita dell'automobile era peraltro avvenuta a favore del “dealer” su mandato irrevocabile degli opponenti a .it. e avevano infatti dichiarato Pt_3 Pt_2 Parte_1
per iscritto, con relativa sottoscrizione, di conferire a mandato irrevocabile a versare Parte_4
l'importo da erogare al venditore convenzionato, Controparte_5
Tale circostanza era stata confermata dal c.t.u., il quale aveva osservato che: “Il finanziamento è stato infatti erogato direttamente alla concessionaria he ha provveduto, proprio in Controparte_5
tale ultima data, ad immatricolare l'autovettura oggetto di acquisto da parte del Signor Parte_2
, come si evince dal libretto di circolazione del veicolo -Allegato 16”.
[...]
pagina 3 di 7 Vi era prova, infine, della consegna del bene specificamente indicato in contratto, dove risultavano indicati marca, modello e cilindrata dell'autovettura, coincidenti con quanto specificato nel libretto di circolazione.
Sul punto, il c.t.u. aveva evidenziato: “l'autovettura oggetto del contratto di finanziamento è di nuova immatricolazione (si veda, in proposito, la presenza di una barratura nella casella NUOVO): se l'autovettura fosse stata già immatricolata sarebbe stato inserito il numero di telaio, oppure la targa, nell'apposito riquadro e risulterebbe barrata la casella US (è pertanto ragionevole ritenere che le indicazioni fornite nel riquadro “Mese” possano riferirsi ad altra informazione - ad es. mese di produzione o di consegna del veicolo). Risulta quindi plausibile (e assolutamente verosimile) che la data di erogazione del finanziamento, corrisposto direttamente alla concessionaria, corrisponda alla data di immatricolazione del veicolo e che l'ammortamento del contratto di finanziamento decorra quindi dal giorno successivo alla data di erogazione del finanziamento stesso”.
Dal libretto prodotto emergeva poi che l'automobile oggetto di finanziamento era quella acquistata e intestata a . Parte_2
4. e hanno appellato la suddetta sentenza;
ha resistito Parte_1 Pt_2 Controparte_6
già Controparte_1
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 10.5.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata laddove è stata ritenuta sussistente la legittimazione attiva dell'appellata, in quanto il primo giudice non avrebbe rilevato che l'allegato contrattuale che individua i crediti ceduti non presenta un timbro di congiunzione o altro che lo colleghi al contratto di cessione originario;
né ai fini della prova dell'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione potrebbe utilizzarsi la dichiarazione del direttore di CP_2
6. Con il secondo motivo si reitera l'eccezione di difetto di prova della sottoscrizione del contratto, essendo stata prodotta unicamente la richiesta di finanziamento priva della sottoscrizione della banca.
7. Con il terzo motivo si deduce l'erronea ritenuta prova della consegna del bene specificamente indicato in contratto, essendo stata prodotta solo una fotocopia di un libretto nella quale risulta l'intestazione in capo a di un autoveicolo del tipo di quello indicato nella proposta Parte_2
contrattuale, sebbene nella proposta contrattuale non risulti né la targa del veicolo e nemmeno un numero di telaio con il quale confrontare i documenti, e in ogni caso è stato dichiarato che il veicolo di cui alla proposta sarebbe stato immatricolato nel mese di aprile 2010, mentre il libretto di circolazione prodotto dalla controparte indica un'immatricolazione del 16.06.2010 e non risalente all'aprile dello stesso anno.
pagina 4 di 7 8. Con il quarto motivo si evidenzia l'omessa notifica della cessione del credito, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, che nulla avrebbe rilevato in merito al formale disconoscimento effettuato da in atto di citazione della firma apposta nella ricevuta della Parte_1
raccomandata.
9. Il primo motivo è infondato.
Come risulta dai documenti prodotti dall'odierna parte appellata, il credito controverso è stato ceduto da Banca Monte dei Paschi di Siena a con atto del 22.06.2015; successivamente, detto CP_2 credito è passato da a quale conferitaria del ramo d'azienda relativo all'acquisto e CP_2 CP_1
gestione di portafogli deteriorati di a come da contratto in atti con allegato l'elenco CP_2 CP_1
dei crediti ceduti, tra i quali figura quello in questione.
Ma, indipendentemente da tale elenco, è stata prodotta la dichiarazione del direttore di (doc. CP_2
n. 11) che il credito in esame rientra tra quelli oggetto di cessione;
in proposito la S.C. ha affermato che qualora l'appellante, come nel caso di specie, non abbia mai contestato l'esistenza del contratto di cessione in blocco (esistenza che è peraltro indubitabile, vista la produzione dello stesso), ma solo l'inclusione del credito nel perimetro della cessione, può costituire idonea prova al riguardo anche la dichiarazione di cessione rilasciata dalla banca cedente al fine di dimostrare l'avvenuta cessione (vedi
Cass., n. 10200/2021).
10. Pacificamente infondato è il secondo motivo in quanto, anche a prescindere dalle osservazioni svolte dal primo giudice circa la sufficienza della sottoscrizione dei clienti, risulta in atti che la richiesta a di un finanziamento di complessivi € 26.779,40 per l'acquisto di una Opel Parte_4
Astra, con mandato irrevocabile a Consum.it a versare l'importo da erogare al venditore convenzionato avanzata da con indicazione di quale coobbligato, è stata Controparte_5 Pt_2 Parte_1
accettata da Consum.it con lettera 10.6.2010.
11. Infondato è anche il terzo motivo, apparendo del tutto pretestuose le eccezioni di mancata prova dell'erogazione della somma e di acquisto dell'auto: tali circostanze sono state infatti accertate dal c.t.u. in base ai documenti prodotti.
In particolare, è risultato che gli odierni appellanti hanno provveduto al parziale rimborso del finanziamento per la somma complessiva di €. 6.153,22, il che presuppone ovviamente la previa erogazione;
la somma è stata peraltro versata direttamente al venditore convenzionato CP_5
come espressamente previsto dal contratto, e detta concessionaria ha provveduto a immatricolare
[...]
l'autovettura della marca, modello e cilindrata prescelti a favore di come risulta dal Parte_2
libretto di circolazione del veicolo.
pagina 5 di 7 In ogni caso, la parte oggi appellante non ha mai proposto domanda di risoluzione del contratto in conseguenza degli asseriti, e indimostrati, inadempimenti.
11. Infondato, infine, è il quarto motivo, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, senza che risulti prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio.
Pertanto, la notificazione della cessione può essere effettuata anche mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante citazione in giudizio - con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio” (Cass., n. 20143/2005; conforme
Cass., n. 12734/2021); invero, alla luce del richiamato principio, la notificazione della cessione a deve considerarsi avvenuta, al più tardi, al momento della notifica del decreto ingiuntivo Parte_1
opposto.
17. In conclusione, l'appello deve essere integralmente respinto e parte appellante condannata alle spese del grado.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna parte appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in € 7.600,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della reclamante.
Così deciso in Bologna, l'11.3.2025, nella camera di consiglio della terza sezione civile
Il Cons. rel. est. Il Presidente
dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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