Articolo 14 della Legge 9 ottobre 2000, n. 285
Articolo 13Articolo 14 bis
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17 ottobre 2000
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30 marzo 2003
Art. 14. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per il 2000, a lire 130 miliardi per il 2001, a lire 120 miliardi per il 2002 e a lire 110 miliardi a decorrere dal 2003, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del ((Ministero dell'economia e delle finanze)) per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il ((Ministro dell'economia e delle finanze)) e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 30 marzo 2003