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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/03/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 5032/2017 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GR NA (C.F. ); C.F._2
OPPONENTE
(C.F. ), dell'Avv. Mazzeo Antonella (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
) e dell'Avv. Mazzeo Lorenza ( ); C.F._3 C.F._4
OPPOSTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Mazzeo Antonella (C.F. Controparte_2 P.IVA_2
) e dell'Avv. Mazzeo Lorenza ( ); C.F._3 C.F._4
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso monitorio depositato in data 22.05.2017, il ha chiesto Controparte_1
l'emissione di una ingiunzione di pagamento, per l'importo di € 90.289,90 oltre interessi, nei
1 confronti di e della . Parte_1 Controparte_3
A sostegno della propria domanda, ha dedotto che il credito vantato nei confronti della P_
è scaturito, per € 56.852,07, dallo scoperto sul contratto conto corrente n. 9501//935, e, per €
33.437,83, dal rapporto di anticipi su fatture, sino al 31.12.2016, data di chiusura, di cui al rapporto di sofferenza n. 9522/927. Ha evidenziato, inoltre, che per i crediti in questione, in data
23.05.2015, è stata rilasciata una fideiussione specifica da , entro il limite di Parte_1
€ 130.000,00.
In data 29.05.2017, pertanto, è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1369/2017, con cui è stata accolta la domanda formulata attraverso il ricorso monitorio;
il decreto è stato notificato in data
09.06.2017.
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 06.07.2017, e la Parte_1 P_
hanno formulato opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, deducendo
[...]
quanto segue:
• insufficienza della documentazione prodotta dell'istituto bancario, ai fini della prova del credito, atteso che non sono stati prodotti gli estratti conto e la certificazione ex art. 50 TUB è nulla;
• nullità dei contratti, perché non stipulati in forma scritta;
• illegittima applicazione di interessi anatocistici e usurari, illegittima applicazione della CMS, applicazione di spese non pattuite, illegittimità del regime delle valute;
• nullità della fideiussione per invalidità dell'obbligazione principale;
• nullità della fideiussione omnibus e vessatorietà delle clausole in essa contenute.
Parte opponente ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1.2 – Con comparsa depositata in data 02.05.2018, si è costituito in giudizio il Controparte_1
evidenziando di aver provato il proprio credito attraverso il deposito della certificazione
[...]
di cui all'art. 50 TUB e degli estratti conto integrali riguardanti i rapporti per cui è causa;
ha argomentato in merito alla genericità, inammissibilità e infondatezza dell'avversa opposizione, chiedendone il rigetto.
1.3 – All'esito della prima udienza, preso atto dell'intervenuto fallimento della P_
, è stata disposta la separazione dalla presente causa del rapporto intercorrente tra
[...]
l'opponente e l'opposto All'udienza successiva, rigettata l'istanza di Parte_2 Controparte_1
2 concessione della provvisoria esecuzione, il Giudice, su richiesta delle parti, ha assegnato i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.. Successivamente, è stata disposta una CTU contabile;
a seguito del deposito della relazione tecnica, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
1.4 – Con comparsa depositata in data 19.10.2023, si è costituita in giudizio la Controparte_2
ai sensi dell'art. 111 c.p.c., rappresentando di aver acquisito la titolarità del rapporto giuridico controverso, in virtù di un contratto di cessione di crediti concluso con il Controparte_1
si è associata, pertanto, alle difese formulate da parte opposta.
1.5 – In data 13.12.2024, il Giudice ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della ammissibilità dell'opposizione, dal momento che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata in data 06.07.2017, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data
09.06.2017.
Inoltre, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché la causa stata iscritta a ruolo in data 07.07.2017, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – La procedibilità della domanda è confermata dal regolare esperimento del procedimento di mediazione, imposto dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, che ha avuto esito negativo, come risulta dal verbale depositato da parte opponente in data 29.01.2019.
3 – Ancora in via preliminare, occorre verificare l'ammissibilità dell'intervento volontario formulato da Controparte_2
3.1 – Sul punto, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione;
se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio
(cfr. Cassazione civile sez. I, 25/07/2023, n. 22409; Cassazione civile sez. III, 06/02/2024, n.
3 3405).
3.2 – Nel caso di specie, la società interventrice ha depositato l'estratto della Gazzetta Ufficiale n.
145 del 12.12.2020, da cui si evince la cessione del credito per cui è causa. Atteso che la controparte non ha formulato alcuna contestazione sul punto, tale documento deve essere considerato sufficiente a dimostrare la successione a titolo particolare nel diritto controverso.
L'intervento, pertanto, è ammissibile.
3.3 – Cionondimeno, si osserva che, secondo la Corte di Cassazione, qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa;
tuttavia, non vi è un obbligo in tal senso da parte del giudice (ma solo una facoltà), proprio per la previsione di cui all'art. 111 c.p.c., comma 3, per il quale la sentenza pronunciata contro l'alienante del credito litigioso spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/04/2023, n. 10442).
Pertanto, nel caso di specie, non essendo presente agli atti l'adesione da parte del cedente alla condanna del debitore in favore del cessionario, la presente sentenza è pronunciata nei confronti del pur dispiegando i suoi effetti nei confronti del successore a titolo Controparte_1
particolare.
4 – Nel merito, l'opposizione deve essere accolta, non essendo stato provato il credito azionato in sede monitoria.
4.1 – Al riguardo, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale, occorre considerare che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un.,
4 30/10/2001, n. 13533; Cassazione civile sez. III, 20/01/2015, n. 826; Cassazione civile sez. VI,
10/06/2021, n.16324). Del resto, tale criterio di riparto non muta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (cfr. Cassazione civile. sez. III, 17/11/2003, n. 17371).
In materia bancaria, tali coordinate ermeneutiche sono state declinate nel senso che la banca, che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni. A tal fine, essa ha l'onere di produrre i contratti che legittimano la pretesa e gli estratti conto che documentino l'andamento del rapporto, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta in causa (cfr. Cassazione civile sez. I, 14/03/2022, n. 8131).
È stato precisato, inoltre, che l'estratto di saldaconto bancario di cui all'art. 50 TUB ha efficacia probatoria limitata al procedimento monitorio, esonerando la banca dalle formalità ordinarie per l'ottenimento dell'ingiunzione di pagamento. Tale efficacia non si estende al successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e ai giudizi ordinari di cognizione, nei quali l'estratto può essere valutato solo come elemento indiziario liberamente apprezzabile dal giudice (cfr.
Cassazione civile sez. I, 02/07/2024, n. 18117; Cassazione civile sez. I, 02/08/2013, n. 18541).
4.2 – Nel caso di specie, l'istituto di credito ha depositato i contratti da cui origina la propria pretesa;
ha prodotto, inoltre, la certificazione prevista dall'art. 50 TUB.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate al paragrafo precedente, siffatta documentazione non è sufficiente a provare il credito per cui è causa: a fronte delle contestazioni sollevate dall'opponente, infatti, la banca creditrice avrebbe dovuto documentare integralmente l'andamento dei rapporti di conto corrente, producendo la serie continua degli estratti conto, che
è necessaria per dimostrare la formazione del saldo finale.
Tale onere non è stato soddisfatto entro le preclusioni istruttorie previste dall'art. 183 comma 6
c.p.c.: in particolare, la seconda memoria istruttoria costituisce l'ultimo momento utile per le produzioni documentali;
dopo la scadenza del termine per il deposito delle stesse, le parti decadono dal potere di introdurre in giudizio nuovi documenti.
5 In effetti, occorre rilevare che l'opposta non ha allegato gli estratti conto alla propria comparsa di costituzione, non avendoli indicati neppure all'interno del foliario;
non ha depositato le memorie di cui all'art. 183 comma 6 nn. 1) e 2) c.p.c.; ha depositato (tardivamente) la memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 3), ma comunque non ha allegato alla stessa gli estratti conto in parola. I medesimi risultano depositati soltanto in data 10.11.2021, ben oltre la scadenza del termine di cui all'art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c., assegnato in data 30.04.2019; la produzione documentale, dunque, è evidentemente tardiva e, conseguentemente, essa è inammissibile.
D'altra parte, l'opposta non ha provato la sussistenza di una causa non imputabile, che consenta la rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153 c.p.c.. Difatti, la al momento Controparte_2
della sua costituzione in giudizio, si è limitata ad affermare che “l' ha depositato con la CP_4
seconda memoria tutti gli estratti e che solo per un disguido della cancelleria non sono stati acquisiti”; tuttavia, da un lato, l'esistenza di tale disguido della Cancelleria è del tutto indimostrata e, dall'altro lato, la seconda memoria di parte opposta non risulta affatto depositata.
4.3 – In definitiva, dunque, non è stato provato il credito per cui è causa, atteso che, come rilevato dal CTU nominato nel corso del presente giudizio, “è risultata impossibile la verifica della condizioni e competenze effettivamente applicate nel corso del rapporto”.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5 – Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste solidalmente a carico di parte opposta e della terza intervenuta, in favore del difensore antistatario dell'opponente; esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II, fascia V del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in considerazione dell'assenza di questioni di particolare complessità e del valore della lite, prossimo al minimo previsto per la fascia di riferimento;
oltre a € 406,50 per spese vive, includenti i costi di iscrizione al ruolo;
oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
5.1 – Alla luce della soccombenza, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell'opposta e della terza intervenuta, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
6 così dispone:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca nei confronti dell'opponente il decreto ingiuntivo n. 1369/2017 del 29.05.2017;
2. condanna parte opposta e la terza intervenuta, in solido, al pagamento, in favore del difensore antistatario di parte opponente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro
7.051,50 per compensi professionali ed € 406,50 per spese vive, oltre rimborso forfetario del
15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opposta e della terza intervenuta.
Nola, //2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 5032/2017 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GR NA (C.F. ); C.F._2
OPPONENTE
(C.F. ), dell'Avv. Mazzeo Antonella (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
) e dell'Avv. Mazzeo Lorenza ( ); C.F._3 C.F._4
OPPOSTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Mazzeo Antonella (C.F. Controparte_2 P.IVA_2
) e dell'Avv. Mazzeo Lorenza ( ); C.F._3 C.F._4
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso monitorio depositato in data 22.05.2017, il ha chiesto Controparte_1
l'emissione di una ingiunzione di pagamento, per l'importo di € 90.289,90 oltre interessi, nei
1 confronti di e della . Parte_1 Controparte_3
A sostegno della propria domanda, ha dedotto che il credito vantato nei confronti della P_
è scaturito, per € 56.852,07, dallo scoperto sul contratto conto corrente n. 9501//935, e, per €
33.437,83, dal rapporto di anticipi su fatture, sino al 31.12.2016, data di chiusura, di cui al rapporto di sofferenza n. 9522/927. Ha evidenziato, inoltre, che per i crediti in questione, in data
23.05.2015, è stata rilasciata una fideiussione specifica da , entro il limite di Parte_1
€ 130.000,00.
In data 29.05.2017, pertanto, è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1369/2017, con cui è stata accolta la domanda formulata attraverso il ricorso monitorio;
il decreto è stato notificato in data
09.06.2017.
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 06.07.2017, e la Parte_1 P_
hanno formulato opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, deducendo
[...]
quanto segue:
• insufficienza della documentazione prodotta dell'istituto bancario, ai fini della prova del credito, atteso che non sono stati prodotti gli estratti conto e la certificazione ex art. 50 TUB è nulla;
• nullità dei contratti, perché non stipulati in forma scritta;
• illegittima applicazione di interessi anatocistici e usurari, illegittima applicazione della CMS, applicazione di spese non pattuite, illegittimità del regime delle valute;
• nullità della fideiussione per invalidità dell'obbligazione principale;
• nullità della fideiussione omnibus e vessatorietà delle clausole in essa contenute.
Parte opponente ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1.2 – Con comparsa depositata in data 02.05.2018, si è costituito in giudizio il Controparte_1
evidenziando di aver provato il proprio credito attraverso il deposito della certificazione
[...]
di cui all'art. 50 TUB e degli estratti conto integrali riguardanti i rapporti per cui è causa;
ha argomentato in merito alla genericità, inammissibilità e infondatezza dell'avversa opposizione, chiedendone il rigetto.
1.3 – All'esito della prima udienza, preso atto dell'intervenuto fallimento della P_
, è stata disposta la separazione dalla presente causa del rapporto intercorrente tra
[...]
l'opponente e l'opposto All'udienza successiva, rigettata l'istanza di Parte_2 Controparte_1
2 concessione della provvisoria esecuzione, il Giudice, su richiesta delle parti, ha assegnato i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.. Successivamente, è stata disposta una CTU contabile;
a seguito del deposito della relazione tecnica, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
1.4 – Con comparsa depositata in data 19.10.2023, si è costituita in giudizio la Controparte_2
ai sensi dell'art. 111 c.p.c., rappresentando di aver acquisito la titolarità del rapporto giuridico controverso, in virtù di un contratto di cessione di crediti concluso con il Controparte_1
si è associata, pertanto, alle difese formulate da parte opposta.
1.5 – In data 13.12.2024, il Giudice ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della ammissibilità dell'opposizione, dal momento che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata in data 06.07.2017, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data
09.06.2017.
Inoltre, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché la causa stata iscritta a ruolo in data 07.07.2017, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – La procedibilità della domanda è confermata dal regolare esperimento del procedimento di mediazione, imposto dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, che ha avuto esito negativo, come risulta dal verbale depositato da parte opponente in data 29.01.2019.
3 – Ancora in via preliminare, occorre verificare l'ammissibilità dell'intervento volontario formulato da Controparte_2
3.1 – Sul punto, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione;
se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio
(cfr. Cassazione civile sez. I, 25/07/2023, n. 22409; Cassazione civile sez. III, 06/02/2024, n.
3 3405).
3.2 – Nel caso di specie, la società interventrice ha depositato l'estratto della Gazzetta Ufficiale n.
145 del 12.12.2020, da cui si evince la cessione del credito per cui è causa. Atteso che la controparte non ha formulato alcuna contestazione sul punto, tale documento deve essere considerato sufficiente a dimostrare la successione a titolo particolare nel diritto controverso.
L'intervento, pertanto, è ammissibile.
3.3 – Cionondimeno, si osserva che, secondo la Corte di Cassazione, qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa;
tuttavia, non vi è un obbligo in tal senso da parte del giudice (ma solo una facoltà), proprio per la previsione di cui all'art. 111 c.p.c., comma 3, per il quale la sentenza pronunciata contro l'alienante del credito litigioso spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/04/2023, n. 10442).
Pertanto, nel caso di specie, non essendo presente agli atti l'adesione da parte del cedente alla condanna del debitore in favore del cessionario, la presente sentenza è pronunciata nei confronti del pur dispiegando i suoi effetti nei confronti del successore a titolo Controparte_1
particolare.
4 – Nel merito, l'opposizione deve essere accolta, non essendo stato provato il credito azionato in sede monitoria.
4.1 – Al riguardo, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale, occorre considerare che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un.,
4 30/10/2001, n. 13533; Cassazione civile sez. III, 20/01/2015, n. 826; Cassazione civile sez. VI,
10/06/2021, n.16324). Del resto, tale criterio di riparto non muta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (cfr. Cassazione civile. sez. III, 17/11/2003, n. 17371).
In materia bancaria, tali coordinate ermeneutiche sono state declinate nel senso che la banca, che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni. A tal fine, essa ha l'onere di produrre i contratti che legittimano la pretesa e gli estratti conto che documentino l'andamento del rapporto, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta in causa (cfr. Cassazione civile sez. I, 14/03/2022, n. 8131).
È stato precisato, inoltre, che l'estratto di saldaconto bancario di cui all'art. 50 TUB ha efficacia probatoria limitata al procedimento monitorio, esonerando la banca dalle formalità ordinarie per l'ottenimento dell'ingiunzione di pagamento. Tale efficacia non si estende al successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e ai giudizi ordinari di cognizione, nei quali l'estratto può essere valutato solo come elemento indiziario liberamente apprezzabile dal giudice (cfr.
Cassazione civile sez. I, 02/07/2024, n. 18117; Cassazione civile sez. I, 02/08/2013, n. 18541).
4.2 – Nel caso di specie, l'istituto di credito ha depositato i contratti da cui origina la propria pretesa;
ha prodotto, inoltre, la certificazione prevista dall'art. 50 TUB.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate al paragrafo precedente, siffatta documentazione non è sufficiente a provare il credito per cui è causa: a fronte delle contestazioni sollevate dall'opponente, infatti, la banca creditrice avrebbe dovuto documentare integralmente l'andamento dei rapporti di conto corrente, producendo la serie continua degli estratti conto, che
è necessaria per dimostrare la formazione del saldo finale.
Tale onere non è stato soddisfatto entro le preclusioni istruttorie previste dall'art. 183 comma 6
c.p.c.: in particolare, la seconda memoria istruttoria costituisce l'ultimo momento utile per le produzioni documentali;
dopo la scadenza del termine per il deposito delle stesse, le parti decadono dal potere di introdurre in giudizio nuovi documenti.
5 In effetti, occorre rilevare che l'opposta non ha allegato gli estratti conto alla propria comparsa di costituzione, non avendoli indicati neppure all'interno del foliario;
non ha depositato le memorie di cui all'art. 183 comma 6 nn. 1) e 2) c.p.c.; ha depositato (tardivamente) la memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 3), ma comunque non ha allegato alla stessa gli estratti conto in parola. I medesimi risultano depositati soltanto in data 10.11.2021, ben oltre la scadenza del termine di cui all'art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c., assegnato in data 30.04.2019; la produzione documentale, dunque, è evidentemente tardiva e, conseguentemente, essa è inammissibile.
D'altra parte, l'opposta non ha provato la sussistenza di una causa non imputabile, che consenta la rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153 c.p.c.. Difatti, la al momento Controparte_2
della sua costituzione in giudizio, si è limitata ad affermare che “l' ha depositato con la CP_4
seconda memoria tutti gli estratti e che solo per un disguido della cancelleria non sono stati acquisiti”; tuttavia, da un lato, l'esistenza di tale disguido della Cancelleria è del tutto indimostrata e, dall'altro lato, la seconda memoria di parte opposta non risulta affatto depositata.
4.3 – In definitiva, dunque, non è stato provato il credito per cui è causa, atteso che, come rilevato dal CTU nominato nel corso del presente giudizio, “è risultata impossibile la verifica della condizioni e competenze effettivamente applicate nel corso del rapporto”.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5 – Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste solidalmente a carico di parte opposta e della terza intervenuta, in favore del difensore antistatario dell'opponente; esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II, fascia V del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in considerazione dell'assenza di questioni di particolare complessità e del valore della lite, prossimo al minimo previsto per la fascia di riferimento;
oltre a € 406,50 per spese vive, includenti i costi di iscrizione al ruolo;
oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
5.1 – Alla luce della soccombenza, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell'opposta e della terza intervenuta, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
6 così dispone:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca nei confronti dell'opponente il decreto ingiuntivo n. 1369/2017 del 29.05.2017;
2. condanna parte opposta e la terza intervenuta, in solido, al pagamento, in favore del difensore antistatario di parte opponente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro
7.051,50 per compensi professionali ed € 406,50 per spese vive, oltre rimborso forfetario del
15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opposta e della terza intervenuta.
Nola, //2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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