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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/01/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 14622/2022
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 352 cpc nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g.
14622/2022 promossa da:
(cf. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MAURIZIO CURCI (cf. ), presso il cui studio in C.F._2
Prato via Ferrara n.67 ha eletto domicilio
APPELLANTE
contro
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. GEA Controparte_1 P.IVA_1
MOSTARDINI (c.f. ), presso il cui studio in Firenze C.F._3
Viale Milton 53 ha eletto domicilio
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: come da note scritte depositate.
Pertanto: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere: in riforma e/o annullamento totale e/o parziale della sentenza del
Giudice di Pace di Firenze - Giudice dott. Simone Bozzi Facchini C.F._4
resa, pubblicata e depositata il 11.07.2022, non notificata, nel giudizio promosso dalla contro ( accogliere i motivi CP_1 Parte_1 C.F._5
specifici di appello di cui in narrativa e così statuire:
“nel merito, in via principale, accogliere il presente appello dichiarandolo ammissibile e fondato, alla luce dei motivi di gravame esposti in narrativa, e quindi in riforma della sentenza impugnata rigettare la domanda principale di pagamento dell'appellata, in quanto infondata in fatto ed in diritto nell'an e nel quantum e comunque non provata, e dichiarare che la Sig.ra nulla Parte_1
deve alla per tutti i motivi esposti in narrativa. CP_1
In denegata ipotesi, in caso di accoglimento della domanda di pagamento, determinare il quantum debeatur soltanto nei limiti del congruamente dovuto e dimostrato.
In ogni caso, per entrambe le ipotesi, con condanna alle spese di primo, secondo grado e con condanna altresì alla restituzione di tutte le somme eventualmente incassate dall'appellato in esecuzione della sentenza di primo grado oltre rivalutazione ed interessi dal dì del pagamento.
In via istruttoria, si chiede siano ammesse le istanze istruttorie avanzate con la memoria ex art. 320 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado e contenuta nel relativo fascicolo cartaceo, che di seguito si richiamano integralmente [v. atto di citazione in appello]”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA: come da note scritte depositate.
Pertanto “Piaccia al Tribunale di Firenze, rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare pertanto la sentenza appellata e questo con vittoria di spese e compensi, rimb forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge .
In via istruttoria: ci si oppone a tutte le istanze istruttorie formulate da controparte in quanto
- superflue le eventuali risposte del teste, padre della (se mai fosse stato Pt_1
ritenuto capace di testimoniare, stante anche il suo - confessato - coinvolgimento
pag. 2/10 nella questione).
- inutili e superflue anche le risposte di chiamato in interrogatorio Testimone_1
formale, la testimonianza del perito di del perito di parte Controparte_2
stante il deposito documentale CP_3
Ugualmente per la richiesta CTU , peraltro ultronea ed antieconomica”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado, CP_1
(nel prosieguo ) si rivolgeva al Giudice di Pace Parte_2
di Firenze al fine di ottenere la condanna di al pagamento della Parte_1 somma di €.3.142,21, a titolo di corrispettivo per le riparazioni eseguite sull'autovettura di quest'ultima, oltre rifusione delle spese di lite.
In particolare, a sostegno delle proprie domande, l'attrice deduceva:
- che nel corso del 2019, la Signora la incaricava della riparazione della Pt_1
propria autovettura Fiat 500 targata EZ972RL, danneggiata a seguito di un tentativo di furto;
- di aver eseguito l'intervento richiesto ed emesso la fattura n. 114/2019 per un importo totale di €.11.350,00 a titolo di corrispettivo;
- che, per far fronte al pagamento, la Signora le cedeva il proprio credito a Pt_1
titolo di indennizzo nei confronti della (nel prosieguo Controparte_4
, con cui era assicurata;
CP_2
- che, in base alle dichiarazioni contenute nell'atto di cessione, la convenuta si obbligava “a corrispondere a la somma non pagata … dalla propria CP_1 compagnia assicurativa relativamente al medesimo sinistro”;
- che a seguito di istruttoria, provvedeva al pagamento a suo favore CP_2 della somma di €.6.734,00, inferiore rispetto a quella dovuta;
- di essersi pertanto rivolta direttamente alla Sig.ra per ottenere il Pt_1
pagamento della differenza, non corrisposto da quest'ultima.
pag. 3/10 Costituitasi ritualmente in giudizio con il deposito di comparsa di costituzione e risposta, sollevava in via preliminare l'eccezione di improcedibilità Parte_1
della domanda attorea per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, e nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti offerta dall'attrice, chiedendo il rigetto delle domande da questa avanzate, con condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite.
A sostegno delle proprie domande, la convenuta deduceva ed eccepiva:
Co
- che il proprio padre si era rivolto alla Linea per la riparazione dell'autovettura danneggiata, avendo con il titolare della carrozzeria un rapporto di conoscenza e fiducia;
- che l'attrice, prima dell'inizio dei lavori, garantiva che tutte le riparazioni sarebbero state indennizzabili dall'Assicurazione, ad eccezione di una parte pari al
10% delle opere, che comunque si impegnava ad eseguire, facendole “rientrare” nella somma versata dalla Compagnia, ovvero non chiedendo il pagamento di ulteriori importi alla cedente;
- che il perito dell'assicurazione riconosceva alla vettura il valore pari a
€.8.800,00 e stimava il costo delle riparazioni necessarie in €.6.734,00;
- che, incassato l'indennizzo versato da le chiedeva il CP_5 CP_1
pagamento dell'ulteriore somma pari alla differenza tra quanto liquidato dalla
Compagnia e quello che indicava come il costo effettivo dei lavori eseguiti;
- di aver ceduto all'attrice il credito derivante a suo favore dalla polizza “con tutti gli accessori, i limiti di copertura, degrado, di franchigia/scoperto”, di talchè nessun altro importo poteva esserle chiesto dalla;
Parte_2
- di aver appurato, a seguito di accertamenti tecnici eseguiti da professionista di propria fiducia, che talune delle riparazioni riportate dalla nella fattura Parte_2
azionata per il pagamento del credito residuo non erano in realtà state eseguite e che alcuni interventi non erano stati svolti a regola d'arte.
Esperito senza esito positivo il procedimento di negoziazione assistita, il giudizio pag. 4/10 di primo grado procedeva con il deposito delle memorie ex art. 320 c.p.c. a seguito delle quali il Giudice riteneva la causa matura per la decisione.
In particolare, nella memoria ex art. 320 c.p.c., provvedeva a correggere CP_1
l'importo inizialmente richiesto, erroneamente indicato in citazione per un errore di calcolo, modificandolo in €.4.616,00, ma dichiarava di essere disposta ad accettare la somma inferiore di €.4131,00 per definire la causa transattivamente.
Con Sentenza n.1718/2022, pubblicata e depositata in data 11.07.2022, il Giudice di Pace accoglieva le domande di e condannava al CP_1 Parte_1 pagamento della somma di €.4131,00 oltre interessi al tasso legale ex art.1284 co.1 c.c. dal 5.9.2019 al 3.12.2019 ed interessi moratori ex art. 1284 co.4 cc dal
4.12.2019 al saldo, nonché alla rifusione delle spese processuali, sul presupposto che la convenuta si fosse impegnata nei confronti dell'attrice al pagamento del corrispettivo eccedente l'indennizzo versato dalla Compagnia con cui era assicurata.
Con atto di citazione introduttivo del presente procedimento di appello, Pt_1
impugnava la sentenza di primo grado, chiedendone l'annullamento o la
[...]
riforma, nonchè, in via inibitoria, la sospensione della sua efficacia esecutiva e, in ogni caso, la condanna della controparte alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
A sostegno delle proprie domande, l'appellante proponeva i seguenti motivi di gravame, deducendo l'erroneità della sentenza:
- rispetto alla ricostruzione della cronologia dei fatti, in quanto la perizia della
Compagnia assicurativa era stata effettuata in data 01.07.2019, ossia in un momento antecedente alla cessione del credito, aspetto travisato dal Giudice di prime cure;
- nella parte in cui afferma che la cessione del credito prevedeva l'obbligo a suo carico quale cedente di corrispondere alla il corrispettivo non coperto Parte_2
dall'indennizzo versato dall'Assicurazione, non dovuto, non venendo in rilievo l'ipotesi, contemplata dal modulo utilizzato per la cessione, di sinistro stradale in pag. 5/10 cui l'esito sulla responsabilità fosse stato incerto;
- ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., per difetto di istruttoria, non essendo state assunte la CTU e la prova testimoniale dedotte nei propri scritti difensivi.
L'appellata si costituiva regolarmente nel presente giudizio di CP_1
secondo grado, rilevando l'illogicità e l'infondatezza dei motivi articolati dall'appellante, affermando che la sentenza impugnata era immune da vizi logico- giuridici e adeguatamente motivata, e concludendo per il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza, la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.
Con provvedimento del 2.01.2024, il Giudice rilevava l'insussistenza dei presupposti per provvedere sull'istanza dell'appellante di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata in difetto di contraddittorio e differiva la prima udienza al 7.06.2024, disponendo la sostituzione della stessa con il deposito di note di trattazione scritta.
Successivamente l'attrice non reiterava l'istanza di sospensione e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.10.2024, sostituita con trattazione scritta, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
1. L'appello è ammissibile e fondato e deve essere accolto, per i motivi in fatto ed in diritto che si vanno ad esporre.
Per ragioni di ordine logico, è necessario passare in rassegna, in primo luogo, il motivo di gravame inerente all'erronea valutazione ed interpretazione da parte del
Giudice di prime cure della clausola contenuta al punto 3) della scrittura privata di cessione del credito stipulata tra e la Sig.ra in data Controparte_1 Parte_1
12.07.2019, su cui si basa l'affermazione della prima in ordine all'esistenza del proprio credito residuo una volta ottenuto il versamento dell'indennizzo da parte dell'Assicurazione terza ceduta (pag.1 atto di citazione giudizio primo grado),
pag. 6/10 secondo l'interpretazione fatta propria dal Giudice di Pace, che su tale presupposto ha accolto le domande dell'attrice nel giudizio di primo grado
(sentenza di primo grado pag. 2 punto d).
Tanto premesso, la clausola in questione non si presta ad essere interpretata come fatto dal Giudice di prime cure, con motivazioni in diritto non condivisibili.
Invero, ha portata assorbente la riconduzione dell'accordo tra le parti, raggiunto con la scrittura del 3.6.2019 (doc. 4 del fascicolo di parte dell'attrice in primo grado), alla fattispecie della cessione del credito pro soluto, con cui, segnatamente, l'odierna appellante ha trasferito all'appellata in luogo dell'adempimento, a norma degli artt. 1197 e 1198 cc, il proprio credito a titolo di indennizzo nei confronti della Compagnia con la quale era assicurata, CP_2
secondo una prassi ampiamente diffusa, senza invece obbligarsi al pagamento del costo delle opere eseguite dalla , qualora superiore all'indennizzo. Parte_2
In particolare, premessa la pacifica riscossione dell'indennizzo assicurativo da parte dell'odierna appellata, si osserva che il modulo prestampato utilizzato dalle parti per la cessione (doc. 4 del fascicolo di parte dell'attrice in primo grado) era stato evidentemente predisposto in considerazione del diverso evento dannoso del sinistro stradale e adattato mediante espunzioni e l'inserimento del riferimento al furto occorso nel caso di specie, e reca – per quanto di rilievo ai fini della presente decisione - la seguente dicitura: “la Sig.ra dichiara che la Parte_1
responsabilità del sinistro è da attribuirsi esclusivamente alla controparte e che nel caso in cui venisse riconosciuta a suo carico una responsabilità totale o parziale, la stessa si obbliga a corrispondere alla la somma non CP_6
pagata dal responsabile civile, dai suoi coobbligati e garanti e/o dalla propria compagnia assicurativa relativamente al medesimo sinistro”.
Dato atto del tenore letterale dell'accordo tra le parti, occorre osservare che, in via generale, a norma dell'art. 1198 c.c., la cessione del credito in luogo dell'adempimento si presume pro solvendo, ovvero con estinzione del credito una volta avvenuta la riscossione, salvo diversa volontà delle parti di regolare pag. 7/10 diversamente il proprio rapporto.
Nel caso in esame è invece evidente dalla lettura della clausola sopra testualmente riportata che, al momento della stipula della scrittura privata, le parti abbiano inteso limitare l'obbligo in capo alla Sig.ra di provvedere al pagamento di Pt_1
quanto non corrisposto dalla compagnia assicurativa al solo caso in cui fosse stata riconosciuta una sua responsabilità, anche parziale, nella causazione del danno (a titolo di mero esempio: per aver solo simulato il tentativo di furto o lasciato colposamente l'automobile o le sue chiavi in luogo incustodito e non sicuro, o per aver consentito l'uso del mezzo a terzi di cui non aveva adeguata conoscenza).
Detta clausola – che le parti non hanno ritenuto di espungere né modificare - infatti, fa specificatamente riferimento al caso in cui fosse emersa una responsabilità totale o parziale per i danni subiti in capo alla cedente e stabiliva, solo per questa specifica ipotesi, in capo alla stessa l'obbligo di pagamento di importi ulteriori rispetto all'indennizzo assicurativo. Null'altro l'accordo tra le parti prevedeva in ordine al permanere di un obbligo di pagamento in capo alla cedente e, in particolare, non stabiliva che quest'ultima fosse tenuta al versamento di somme per l'eventualità in cui l'Assicurazione avesse attribuito ai lavori un costo inferiore rispetto alle richieste della . Parte_2
È quindi indubbio che, una volta ceduto il credito, l'appellante si sia liberata degli obblighi di pagamento a favore della , essendo pacifica nel presente Parte_2
giudizio - in quanto mai contestata, con le conseguenze di cui all'art. 115 cpc -
l'insussistenza a suo carico di responsabilità nella causazione del tentativo di furto della propria macchina ad opera di ignoti e dei danni da tale evento derivati.
Accertata la riconduzione dell'accordo tra le odierne parti in causa (doc. 4 cit.) alla cessione di credito pro soluto, si osserva quindi che la Parte_2
ha limitato le proprie pretese verso l'appellante all'ammontare dell'indennizzo liquidato dall'Assicurazione (nei cui confronti, quale titolare del credito ceduto, avrebbe potuto valutare la sussistenza dei presupposti per far valere le pretese di pagamento del corrispettivo di lavori di riparazione ritenuti non adeguatamente pag. 8/10 compensati) sulla base del valore commerciale del sinistro, salva la sola ipotesi sopra indicata, di responsabilità esclusiva o concorrente della stessa rispetto alla causazione dell'evento e delle sue conseguenze pregiudizievoli, non verificatasi nel caso di specie.
In conclusione, alla luce di quanto esposto e stante la portata assorbente del motivo inerente la natura dell'accordo tra le parti quale cessione pro soluto,
l'appello è fondato, e risultano superflua l'analisi degli ulteriori motivi di gravame e irrilevanti le istanze di prova in questa sede reiterate dall'appellante.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere revocata, con rigetto delle domande proposte dall'appellata in primo ed in secondo grado e condanna della stessa alla restituzione delle somme incassate in esecuzione della pronuncia riformata.
2. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c) e vengono, pertanto, poste a carico della parte appellata, con liquidazione come da dispositivo in applicazione del D.M. n.147/2022, avuto riguardo al valore della domanda e ai parametri medi, con esclusione delle rispettive fasi di trattazione e istruttoria dei due procedimenti, per le quali appare congrua la liquidazione in base ai minimi, attesa l'istruzione solo documentale della causa.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di
Pace di Firenze n.1718/2022, pubblicata e depositata in data 11.07.2022, respinge le domande di Controparte_1
2) condanna alla restituzione a di tutte Controparte_1 Parte_1
pag. 9/10 le somme incassate in esecuzione della sentenza di primo grado;
3) condanna alla rifusione a favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in €.
1.089,00 per compensi di Avvocato e per il giudizio di appello in €. 335,00 a titolo di esborsi non imponibili oltre €. 2127,00 per compensi di Avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi di cui sopra, i.v.a. e c.p.a. come per
Legge.
Firenze, 24.1.2025.
Il Giudice
dott. Silvia Orani
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Beatrice Barcali.
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 14622/2022
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 352 cpc nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g.
14622/2022 promossa da:
(cf. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MAURIZIO CURCI (cf. ), presso il cui studio in C.F._2
Prato via Ferrara n.67 ha eletto domicilio
APPELLANTE
contro
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. GEA Controparte_1 P.IVA_1
MOSTARDINI (c.f. ), presso il cui studio in Firenze C.F._3
Viale Milton 53 ha eletto domicilio
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: come da note scritte depositate.
Pertanto: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere: in riforma e/o annullamento totale e/o parziale della sentenza del
Giudice di Pace di Firenze - Giudice dott. Simone Bozzi Facchini C.F._4
resa, pubblicata e depositata il 11.07.2022, non notificata, nel giudizio promosso dalla contro ( accogliere i motivi CP_1 Parte_1 C.F._5
specifici di appello di cui in narrativa e così statuire:
“nel merito, in via principale, accogliere il presente appello dichiarandolo ammissibile e fondato, alla luce dei motivi di gravame esposti in narrativa, e quindi in riforma della sentenza impugnata rigettare la domanda principale di pagamento dell'appellata, in quanto infondata in fatto ed in diritto nell'an e nel quantum e comunque non provata, e dichiarare che la Sig.ra nulla Parte_1
deve alla per tutti i motivi esposti in narrativa. CP_1
In denegata ipotesi, in caso di accoglimento della domanda di pagamento, determinare il quantum debeatur soltanto nei limiti del congruamente dovuto e dimostrato.
In ogni caso, per entrambe le ipotesi, con condanna alle spese di primo, secondo grado e con condanna altresì alla restituzione di tutte le somme eventualmente incassate dall'appellato in esecuzione della sentenza di primo grado oltre rivalutazione ed interessi dal dì del pagamento.
In via istruttoria, si chiede siano ammesse le istanze istruttorie avanzate con la memoria ex art. 320 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado e contenuta nel relativo fascicolo cartaceo, che di seguito si richiamano integralmente [v. atto di citazione in appello]”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA: come da note scritte depositate.
Pertanto “Piaccia al Tribunale di Firenze, rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare pertanto la sentenza appellata e questo con vittoria di spese e compensi, rimb forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge .
In via istruttoria: ci si oppone a tutte le istanze istruttorie formulate da controparte in quanto
- superflue le eventuali risposte del teste, padre della (se mai fosse stato Pt_1
ritenuto capace di testimoniare, stante anche il suo - confessato - coinvolgimento
pag. 2/10 nella questione).
- inutili e superflue anche le risposte di chiamato in interrogatorio Testimone_1
formale, la testimonianza del perito di del perito di parte Controparte_2
stante il deposito documentale CP_3
Ugualmente per la richiesta CTU , peraltro ultronea ed antieconomica”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado, CP_1
(nel prosieguo ) si rivolgeva al Giudice di Pace Parte_2
di Firenze al fine di ottenere la condanna di al pagamento della Parte_1 somma di €.3.142,21, a titolo di corrispettivo per le riparazioni eseguite sull'autovettura di quest'ultima, oltre rifusione delle spese di lite.
In particolare, a sostegno delle proprie domande, l'attrice deduceva:
- che nel corso del 2019, la Signora la incaricava della riparazione della Pt_1
propria autovettura Fiat 500 targata EZ972RL, danneggiata a seguito di un tentativo di furto;
- di aver eseguito l'intervento richiesto ed emesso la fattura n. 114/2019 per un importo totale di €.11.350,00 a titolo di corrispettivo;
- che, per far fronte al pagamento, la Signora le cedeva il proprio credito a Pt_1
titolo di indennizzo nei confronti della (nel prosieguo Controparte_4
, con cui era assicurata;
CP_2
- che, in base alle dichiarazioni contenute nell'atto di cessione, la convenuta si obbligava “a corrispondere a la somma non pagata … dalla propria CP_1 compagnia assicurativa relativamente al medesimo sinistro”;
- che a seguito di istruttoria, provvedeva al pagamento a suo favore CP_2 della somma di €.6.734,00, inferiore rispetto a quella dovuta;
- di essersi pertanto rivolta direttamente alla Sig.ra per ottenere il Pt_1
pagamento della differenza, non corrisposto da quest'ultima.
pag. 3/10 Costituitasi ritualmente in giudizio con il deposito di comparsa di costituzione e risposta, sollevava in via preliminare l'eccezione di improcedibilità Parte_1
della domanda attorea per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, e nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti offerta dall'attrice, chiedendo il rigetto delle domande da questa avanzate, con condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite.
A sostegno delle proprie domande, la convenuta deduceva ed eccepiva:
Co
- che il proprio padre si era rivolto alla Linea per la riparazione dell'autovettura danneggiata, avendo con il titolare della carrozzeria un rapporto di conoscenza e fiducia;
- che l'attrice, prima dell'inizio dei lavori, garantiva che tutte le riparazioni sarebbero state indennizzabili dall'Assicurazione, ad eccezione di una parte pari al
10% delle opere, che comunque si impegnava ad eseguire, facendole “rientrare” nella somma versata dalla Compagnia, ovvero non chiedendo il pagamento di ulteriori importi alla cedente;
- che il perito dell'assicurazione riconosceva alla vettura il valore pari a
€.8.800,00 e stimava il costo delle riparazioni necessarie in €.6.734,00;
- che, incassato l'indennizzo versato da le chiedeva il CP_5 CP_1
pagamento dell'ulteriore somma pari alla differenza tra quanto liquidato dalla
Compagnia e quello che indicava come il costo effettivo dei lavori eseguiti;
- di aver ceduto all'attrice il credito derivante a suo favore dalla polizza “con tutti gli accessori, i limiti di copertura, degrado, di franchigia/scoperto”, di talchè nessun altro importo poteva esserle chiesto dalla;
Parte_2
- di aver appurato, a seguito di accertamenti tecnici eseguiti da professionista di propria fiducia, che talune delle riparazioni riportate dalla nella fattura Parte_2
azionata per il pagamento del credito residuo non erano in realtà state eseguite e che alcuni interventi non erano stati svolti a regola d'arte.
Esperito senza esito positivo il procedimento di negoziazione assistita, il giudizio pag. 4/10 di primo grado procedeva con il deposito delle memorie ex art. 320 c.p.c. a seguito delle quali il Giudice riteneva la causa matura per la decisione.
In particolare, nella memoria ex art. 320 c.p.c., provvedeva a correggere CP_1
l'importo inizialmente richiesto, erroneamente indicato in citazione per un errore di calcolo, modificandolo in €.4.616,00, ma dichiarava di essere disposta ad accettare la somma inferiore di €.4131,00 per definire la causa transattivamente.
Con Sentenza n.1718/2022, pubblicata e depositata in data 11.07.2022, il Giudice di Pace accoglieva le domande di e condannava al CP_1 Parte_1 pagamento della somma di €.4131,00 oltre interessi al tasso legale ex art.1284 co.1 c.c. dal 5.9.2019 al 3.12.2019 ed interessi moratori ex art. 1284 co.4 cc dal
4.12.2019 al saldo, nonché alla rifusione delle spese processuali, sul presupposto che la convenuta si fosse impegnata nei confronti dell'attrice al pagamento del corrispettivo eccedente l'indennizzo versato dalla Compagnia con cui era assicurata.
Con atto di citazione introduttivo del presente procedimento di appello, Pt_1
impugnava la sentenza di primo grado, chiedendone l'annullamento o la
[...]
riforma, nonchè, in via inibitoria, la sospensione della sua efficacia esecutiva e, in ogni caso, la condanna della controparte alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
A sostegno delle proprie domande, l'appellante proponeva i seguenti motivi di gravame, deducendo l'erroneità della sentenza:
- rispetto alla ricostruzione della cronologia dei fatti, in quanto la perizia della
Compagnia assicurativa era stata effettuata in data 01.07.2019, ossia in un momento antecedente alla cessione del credito, aspetto travisato dal Giudice di prime cure;
- nella parte in cui afferma che la cessione del credito prevedeva l'obbligo a suo carico quale cedente di corrispondere alla il corrispettivo non coperto Parte_2
dall'indennizzo versato dall'Assicurazione, non dovuto, non venendo in rilievo l'ipotesi, contemplata dal modulo utilizzato per la cessione, di sinistro stradale in pag. 5/10 cui l'esito sulla responsabilità fosse stato incerto;
- ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., per difetto di istruttoria, non essendo state assunte la CTU e la prova testimoniale dedotte nei propri scritti difensivi.
L'appellata si costituiva regolarmente nel presente giudizio di CP_1
secondo grado, rilevando l'illogicità e l'infondatezza dei motivi articolati dall'appellante, affermando che la sentenza impugnata era immune da vizi logico- giuridici e adeguatamente motivata, e concludendo per il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza, la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.
Con provvedimento del 2.01.2024, il Giudice rilevava l'insussistenza dei presupposti per provvedere sull'istanza dell'appellante di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata in difetto di contraddittorio e differiva la prima udienza al 7.06.2024, disponendo la sostituzione della stessa con il deposito di note di trattazione scritta.
Successivamente l'attrice non reiterava l'istanza di sospensione e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.10.2024, sostituita con trattazione scritta, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
1. L'appello è ammissibile e fondato e deve essere accolto, per i motivi in fatto ed in diritto che si vanno ad esporre.
Per ragioni di ordine logico, è necessario passare in rassegna, in primo luogo, il motivo di gravame inerente all'erronea valutazione ed interpretazione da parte del
Giudice di prime cure della clausola contenuta al punto 3) della scrittura privata di cessione del credito stipulata tra e la Sig.ra in data Controparte_1 Parte_1
12.07.2019, su cui si basa l'affermazione della prima in ordine all'esistenza del proprio credito residuo una volta ottenuto il versamento dell'indennizzo da parte dell'Assicurazione terza ceduta (pag.1 atto di citazione giudizio primo grado),
pag. 6/10 secondo l'interpretazione fatta propria dal Giudice di Pace, che su tale presupposto ha accolto le domande dell'attrice nel giudizio di primo grado
(sentenza di primo grado pag. 2 punto d).
Tanto premesso, la clausola in questione non si presta ad essere interpretata come fatto dal Giudice di prime cure, con motivazioni in diritto non condivisibili.
Invero, ha portata assorbente la riconduzione dell'accordo tra le parti, raggiunto con la scrittura del 3.6.2019 (doc. 4 del fascicolo di parte dell'attrice in primo grado), alla fattispecie della cessione del credito pro soluto, con cui, segnatamente, l'odierna appellante ha trasferito all'appellata in luogo dell'adempimento, a norma degli artt. 1197 e 1198 cc, il proprio credito a titolo di indennizzo nei confronti della Compagnia con la quale era assicurata, CP_2
secondo una prassi ampiamente diffusa, senza invece obbligarsi al pagamento del costo delle opere eseguite dalla , qualora superiore all'indennizzo. Parte_2
In particolare, premessa la pacifica riscossione dell'indennizzo assicurativo da parte dell'odierna appellata, si osserva che il modulo prestampato utilizzato dalle parti per la cessione (doc. 4 del fascicolo di parte dell'attrice in primo grado) era stato evidentemente predisposto in considerazione del diverso evento dannoso del sinistro stradale e adattato mediante espunzioni e l'inserimento del riferimento al furto occorso nel caso di specie, e reca – per quanto di rilievo ai fini della presente decisione - la seguente dicitura: “la Sig.ra dichiara che la Parte_1
responsabilità del sinistro è da attribuirsi esclusivamente alla controparte e che nel caso in cui venisse riconosciuta a suo carico una responsabilità totale o parziale, la stessa si obbliga a corrispondere alla la somma non CP_6
pagata dal responsabile civile, dai suoi coobbligati e garanti e/o dalla propria compagnia assicurativa relativamente al medesimo sinistro”.
Dato atto del tenore letterale dell'accordo tra le parti, occorre osservare che, in via generale, a norma dell'art. 1198 c.c., la cessione del credito in luogo dell'adempimento si presume pro solvendo, ovvero con estinzione del credito una volta avvenuta la riscossione, salvo diversa volontà delle parti di regolare pag. 7/10 diversamente il proprio rapporto.
Nel caso in esame è invece evidente dalla lettura della clausola sopra testualmente riportata che, al momento della stipula della scrittura privata, le parti abbiano inteso limitare l'obbligo in capo alla Sig.ra di provvedere al pagamento di Pt_1
quanto non corrisposto dalla compagnia assicurativa al solo caso in cui fosse stata riconosciuta una sua responsabilità, anche parziale, nella causazione del danno (a titolo di mero esempio: per aver solo simulato il tentativo di furto o lasciato colposamente l'automobile o le sue chiavi in luogo incustodito e non sicuro, o per aver consentito l'uso del mezzo a terzi di cui non aveva adeguata conoscenza).
Detta clausola – che le parti non hanno ritenuto di espungere né modificare - infatti, fa specificatamente riferimento al caso in cui fosse emersa una responsabilità totale o parziale per i danni subiti in capo alla cedente e stabiliva, solo per questa specifica ipotesi, in capo alla stessa l'obbligo di pagamento di importi ulteriori rispetto all'indennizzo assicurativo. Null'altro l'accordo tra le parti prevedeva in ordine al permanere di un obbligo di pagamento in capo alla cedente e, in particolare, non stabiliva che quest'ultima fosse tenuta al versamento di somme per l'eventualità in cui l'Assicurazione avesse attribuito ai lavori un costo inferiore rispetto alle richieste della . Parte_2
È quindi indubbio che, una volta ceduto il credito, l'appellante si sia liberata degli obblighi di pagamento a favore della , essendo pacifica nel presente Parte_2
giudizio - in quanto mai contestata, con le conseguenze di cui all'art. 115 cpc -
l'insussistenza a suo carico di responsabilità nella causazione del tentativo di furto della propria macchina ad opera di ignoti e dei danni da tale evento derivati.
Accertata la riconduzione dell'accordo tra le odierne parti in causa (doc. 4 cit.) alla cessione di credito pro soluto, si osserva quindi che la Parte_2
ha limitato le proprie pretese verso l'appellante all'ammontare dell'indennizzo liquidato dall'Assicurazione (nei cui confronti, quale titolare del credito ceduto, avrebbe potuto valutare la sussistenza dei presupposti per far valere le pretese di pagamento del corrispettivo di lavori di riparazione ritenuti non adeguatamente pag. 8/10 compensati) sulla base del valore commerciale del sinistro, salva la sola ipotesi sopra indicata, di responsabilità esclusiva o concorrente della stessa rispetto alla causazione dell'evento e delle sue conseguenze pregiudizievoli, non verificatasi nel caso di specie.
In conclusione, alla luce di quanto esposto e stante la portata assorbente del motivo inerente la natura dell'accordo tra le parti quale cessione pro soluto,
l'appello è fondato, e risultano superflua l'analisi degli ulteriori motivi di gravame e irrilevanti le istanze di prova in questa sede reiterate dall'appellante.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere revocata, con rigetto delle domande proposte dall'appellata in primo ed in secondo grado e condanna della stessa alla restituzione delle somme incassate in esecuzione della pronuncia riformata.
2. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c) e vengono, pertanto, poste a carico della parte appellata, con liquidazione come da dispositivo in applicazione del D.M. n.147/2022, avuto riguardo al valore della domanda e ai parametri medi, con esclusione delle rispettive fasi di trattazione e istruttoria dei due procedimenti, per le quali appare congrua la liquidazione in base ai minimi, attesa l'istruzione solo documentale della causa.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di
Pace di Firenze n.1718/2022, pubblicata e depositata in data 11.07.2022, respinge le domande di Controparte_1
2) condanna alla restituzione a di tutte Controparte_1 Parte_1
pag. 9/10 le somme incassate in esecuzione della sentenza di primo grado;
3) condanna alla rifusione a favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in €.
1.089,00 per compensi di Avvocato e per il giudizio di appello in €. 335,00 a titolo di esborsi non imponibili oltre €. 2127,00 per compensi di Avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi di cui sopra, i.v.a. e c.p.a. come per
Legge.
Firenze, 24.1.2025.
Il Giudice
dott. Silvia Orani
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Beatrice Barcali.
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