Sentenza 13 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/08/2001, n. 11065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11065 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2001 |
Testo completo
1 1 0 65 / 01 Reg. Gen. N. 137 /19. . 2 05.2000 REPUBBLICA ITALIANA CROM 23685 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rep 3768 CASSAZIONE LA CORTE SUPREMA DI SEZIONE 2a CIVILE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studioComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: dal Sig. IL SOLE 24 ORE Dott. Rafaele CORONA Presidente per Ldiritti 43 AGO 2001300 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere il IL CANCELLIERE Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere CANCELLERIA ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 13793/1999 del R.C. AA.CC. proposto Oggetto: Cave, inibitoria da distanze dal confine COOPERATIVA CAVATORI LAVAGNINA S.r.l., in persona del Presidente p.t. Pier Luigi De Angeli, elettivamente domici- liata in Roma, Via Cicerone n. 28, presso lo studio dell'Avv. A Giorgio Natoli che unitamente all'Avv. Giovanni Rimmaudo la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso. RICORRENTE contro 314/9 SOCIETA' ADOLFO CORSI SUCCESSORI s.n.c. e SOCIE- TA' ADOLFO CORSI S.p.A., nelle persone dei loro ammini- stratori Dr. Corsello Corsi e Dr. Gualtiero Corsi, elettivamente domiciliate in Roma, Largo Della Gangia n. 5, presso lo studio dell'Avv. Raniero Bernardini che unitamente all'Avv. Mario Ba- ratta le rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso. CONTRORICORRENTI per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Genova n. 105/99 del 25.11.1998 / 14.01.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.11.2000 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentiti gli Avv.ti Giorgio Natoli e Raniero Bernardini. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Rosario Russo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 06.10.1983, la soc. Adolfo Corsi Suc- cessori s.n.c. e la soc. Adolfo Corsi s.p.a., titolari della cava denominata Gioia, premesso che avevano adito il Pretore di Massa perché, ai sensi dell'art. 1171 c.c. o 700 c.p.c., dispo- nesse la sospensione di qualunque opera di scavo intrapresa dalla Cooperativa Cavatori Lavagnina, titolare della confinante cava denominata Lavagnina, sulla parete che a diverso livello divideva le due cave, per il grave pericolo di caduta di masse 2 marmoree;
che il Pretore aveva rigettato la richiesta monitoria, assegnando il termine di sessanta giorni per l'inizio del giudi- zio di merito;
convenivano, in riassunzione e in petitorio, da- vanti al Tribunale di Massa la Cooperativa Lavagnina al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: a) inibire alla conve- nuta la coltivazione della parete marmorea che a diverso livello divide le cave di Gioia e di Lavagnina, b) ordinare che la colti- vazione della cava Lavagnina avvenga a congrua distanza dalla parete divisoria suddetta o comunque a distanza tale dal con- fine fra le due cave da non mettere in pericolo o da non modi- ficare le situazione di sicurezza delle soprastanti masse mar- moree;
c) condannare la Cooperativa Lavagnina al risarci- mento dei danni da liquidarsi in separata sede. Costituitasi la Cooperativa Lavagnina deduceva la impropo- nibilità e l'inammissibilità della domanda difettando, da una parte, il requisito dell'inizio dell'anno di cui all'art. 1171 c.c. (per essere la lavorazione in confine avvenuta a partire dal 1981) e, dall' altra, il presupposto del ragionevole timore di danno escluso dall'ordinanza pretorile. Nel merito, previa chiamata in causa del Comune di Massa, proprietario della cava, di cui la Cooperativa Lavagnina era solo concessionaria, chiedeva il rigetto della domanda. Poiché questa era diretta a denunciare la pericolosità e a far eseguire la lavorazione a di- stanza dal confine, la Cooperativa Lavagnina in riconvenzio- 3 nale chiedeva che venisse accertato il confine, deducendo nel contempo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, es- sendo tale confine coincidente con quello tra il Comune di Massa e di Carrara. Istruita la causa, anche mediante c.t.u., il Tribunale acco- glieva la domanda delle attrici, dichiarando che la linea di confine tra le due cave di Gioia e di Lavagnina era da identifi- carsi con quella stabilita nella sentenza arbitrale 30.12.1928 resa esecutiva dal Pretore di Carrara il 5.1.1929. Faceva di- vieto alla Cooperativa Lavagnina di coltivare la parete marmo- rea sub-verticale che, a diverso livello, divideva le due cave;
imponeva alla Cooperativa Lavagnina di tenersi, nell'eseguire l'attività di coltivazione alle distanze minime stabilite dal c.t.u e disponeva che distanze minori potevano essere osservate in futuro, ma solo a determinate condizioni. A seguito di impugnazione di tale decisione, la Corte d'ap- pello di Genova, con sentenza n. 105/99 del 25.11.1998 / 14.01.1999, rigettava l'appello della Cooperativa Lavagnina e confermava la sentenza di primo grado, osservando, fra l'altro, che non sussisteva effettiva contestazione tra le parti in merito al confine tra le due cave essendo pacifico, come emergeva dalle loro stesse dichiarazioni, che tale confine corrispondeva a quello risultante dalla sentenza arbitrale 30.12.1928, resa esecutiva dal Pretore di Carrara il 5.1.1929, come ripristinato 4 con le operazioni dei verbali di determinazione confinaria in data 5.7.1960 e 16.6.1969. In ogni caso si trattava di questio- ne avente valenza meramente incidentale vertendo la causa esclusivamente sulle modalità di esecuzione dell'attività estrattiva da parte di due soggetti, titolari di autonome con- cessioni di sfruttamento di agri marmiferi, per cui corretta- mente non era stata disposta la chiamata in causa del Comu- ne di Massa e ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario non riguardando la controversia il regolamento di confini tra comuni. Parimenti sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario per le questioni relative alle modalità di esecuzione dell'attività estrattiva e alla denunciata situazione di danno e di pericolo, ex art. 1171 e 2043 c.c., perché tali azioni e quelle cautelari ex art. 700 c.p.c. sono esperibili nei confronti della P.A. (o di chi agisca per conto di essa) quando, come nel caso specifico, non si contesta l'atto amministrativo di concessione, ma esclusi- vamente l'attività materiale di estrazione e si chieda l'adozione di provvedimenti necessari ad ovviare il pericolo che si assume creato da tale attività svolta senza la normale prudenza e gli accorgimenti indispensabili ad evitare danni a terzi. Nel merito la Corte distrettuale riteneva, in base alla c.t.u., sussistente la situazione di pericolo atteso che le modalità di estrazione poste in essere dalla Cooperativa Lavagnina in rela- 5 zione alle distanze dal confine ponevano in pericolo sia la sta- bilità e l'integrità delle masse marmoree di pertinenza delle so- cietà attrici sia la stessa incolumità degli addetti all'estrazione nella cava Gioia. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Cooperativa Lavagnina in base a cinque motivi, gli ultimi due dei quali (quarto e quinto), relativi a questione di giurisdizione, sono stati rigettati dalle Sezioni Unite (con sentenza n. 39 del 2001) che hanno rimesso gli atti a questa sezione per l'esame dei primi tre motivi. La soc. Adolfo Corso Successori s.n.c. e la soc. Adolfo Corsi s.p.a. hanno resistito con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE A seguito della suddetta decisione delle Sezioni Unite, il ri- corso deve essere esaminato con riguardo ai primi tre motivi.
1. Col primo mezzo la ricorrente deduce violazione dell'art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c.; nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di improcedi- bilità e inammissibilità. La denuncia di nuova opera era stata proposta oltre il ter- mine di cui all'art. 1171 c.c., dal momento che era trascorso oltre un anno dall'inizio delle lavorazioni sul confine che le attrici assumevano fossero state intraprese dalla Cooperativa convenuta. Respinta dal Pretore tale denuncia per mancanza 6 del requisito del pericolo, la causa veniva successivamente ri- assunta davanti al Tribunale. Secondo la ricorrente l'omessa pronuncia sul punto rende- rebbe nulla la sentenza di appello.
1.1. Il motivo è infondato. Dall'esame degli atti (consentito essendo stato dedotto error in procedendo) risulta che la ricorrente in maniera del tutto generica aveva dedotto l'inammissibilità, per tardività, dell' azione proposta dalle società Corsi, che, invece, il Pretore ha ritenuto tempestiva, rigettando così implicitamente l'eccezione di inammissibilità, allorché, chiusa la fase interdittale, ha as- segnato il termine per la fase di merito. Invero le società Corsi, con il ricorso del 26.7.1983, dopo aver affermato che erano state già costrette a ricorrere al giu- dice nel 1981 per denunciare abusive e pericolose escavazioni su quella parete marmorea che a diverso livello divideva le due cave, denunciavano la violazione del possesso avvenuta il giorno prima, a seguito dell'inizio di una nuova attività estrat- tiva. Il Pretore, con provvedimento del 12.8.1983 respingeva il ri- corso delle società Corsi ed assegnava il termine di giorni ses- santa per l'inizio della fase di merito. Il ricorso del 26.7.1983 riguardava, quindi, una nuova e di- versa violazione del possesso delle società Corsi non ricollega- 7 : bile affatto con le precedenti violazioni di cui ai ricorsi posses- sori del 1981. 2. Col secondo mezzo la ricorrente deduce violazione dell' art. 102 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ed assume che il Comune di Massa, in quanto proprietario dell'agro marmifero dato in concessione alla Cooperativa, era un liti- sconsorte necessario, atteso che nella causa si poneva la que- stione della determinazione dei confini a cui tale Ente non poteva né doveva restare estraneo.
2.1. Il motivo è destituito di fondamento. Invero nessun litisconsorzio necessario è dato configurare nei confronti del Comune di Massa, ancorché proprietario dell' agro marmifero dato in concessione alla Cooperativa, atteso che, come affermato dalle Sezioni Unite, la pronuncia sull' ac- certamento del confine attiene all'ambito del rapporto inerente alle posizioni soggettive in una controversia tra privati, senza investire il diverso rapporto, di natura pubblicistica, di deli- mitazione dei territori di comuni finitimi.
3. Col terzo mezzo la ricorrente deduce violazione dell'art. की 360 n. 5 c.p.c. per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Al riguardo afferma la ricorrente che la sentenza della Corte d'appello, da un lato, sostiene che non vi è effettiva contestazione tra le parti in me- rito al confine delle due cave, essendo pacifico che tale confine 8 corrisponde a quello risultante dalla sentenza arbitrale 30.12. 1928; dall'altro lato soggiunge che la questione "ha tuttavia valenza meramente incidentale vertendo la causa sulle moda- lità di esecuzione dell'attività estrattiva da parte dei due sog- getti in causa". Contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impu- gnata l'oggetto della causa era la determinazione confinaria tra le due cave e la inibitoria della coltivazione della parete sub- verticale che, a diverso livello, divide le cave di Gioia e Lava- gnina. L'esatta individuazione del confine non poteva avere natura meramente incidentale, ma era l'essenza stessa della materia del contendere: diversamente opinando la Corte di merito non si è resa conto della contraddittorietà e della insufficienza della sua decisione.
3.1. Il motivo non può trovare consenso. Il denunciato vizio motivazionale non ricorre dal momento che l'impugnata sentenza, con argomentazione coerente ed esaustiva, ha rilevato che non sussisteva una effettiva conte- stazione fra le parti in merito al confine essendo pacifico ed incontestato, come emergeva dalle stesse dichiarazioni rese a verbale sul punto all'udienza del 22.12.1992 dal procuratore della Lavagnina, “che tale confine corrispondeva a quello ri- sultante dalla sentenza arbitrale 30.12.19 resa esecutiva dal 9 Pretore di Carrara il 5.1.1929 come ripristinato con le opera- zioni dei verbali di determinazione confinaria in data 5.7.1960 e 16.6.1969." Correttamente l'impugnata sentenza ha aggiunto che si trattava di questione incidentale, vertendo la causa esclusi- vamente sulle modalità estrattive e di condurre le coltivazioni 200.0001 marmoree in prossimità di quel confine da parte di due sog- 60000 getti privati, titolari di autonome concessioni. 310000 In base alle considerazioni svolte, il ricorso deve essere ri- 456T 40000 gettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese 350000 del presente giudizio di cassazione, liquidate come in disposi- tivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive £220 200 , oltre £.
6.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 25 maggio 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Antonino Elfisk IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Le lezio UFFICIO DELLE 20 NOV. 2001 94 Talazico (lire TRECENTOCINQUANTAMICA) DEPOSITATO IN CANCELLERIADEPOS Registrato in chat ain. 51266 350.900 13 AGO. 2001 Veis Roma IL CANCELLIERE C1 10 p. Dirigente Area Servi (Dott.ssa Maria Graz D PPO Il Responsabile Servizo Giudiziari (Dr. M. RACCHINE