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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere
dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 14/1/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 15/2023 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti P. Caponetti e L. Caponetti)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avvocatura Generale dello Stato)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6104 del 27/6/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
, volta alla condanna di quest'ultimo al pagamento della complessiva somma di € Controparte_1
905,42, a titolo di differenze retributive spettanti, come detenuto, riguardo alle prestazioni lavorative relative al periodo ottobre 2017 - settembre 2019, compensando le spese di lite.
L'Avolese interponeva gravame, cui resisteva il . CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello si articola in due motivi.
Con il primo, l'appellante si lamenta del fatto che il primo giudice abbia considerato il CP_1
“contumace”, laddove, invece, il resistente si era solo costituito tardivamente.
Il rilievo è fondato.
In effetti, a seguito dell'iniziale costituzione del a mezzo di propri funzionari ex art. 417-bis CP_1
c.p.c., il Tribunale aveva dato correttamente il termine, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., per sanare tale vizio dello ius postulandi; tale termine non è stato rispettato dal suddetto , che si è costituito tardivamente con CP_1 la memoria depositata il 29/3/2022, ma ciò non comporta che il resistente sia contumace, precludendo solo la sanatoria ex tunc, ai fini, ad esempio, della tempestività delle eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Stando così le cose, ha errato il primo giudice, sull'assunto della contumacia del resistente, a ritenere che, segnatamente riguardo ai conteggi prodotti ex adverso, non operasse il principio della mancata contestazione (“trovandosi il contumace in posizione neutra”); in altri termini, il , costituendosi CP_1 tardivamente, era decaduto, ad esempio, dal sollevare l'eccezione di prescrizione, ma doveva prendere specifica posizione in ordine ai conteggi de quibus.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la suddetta statuizione di rigetto, motivata dal primo giudice sul fondante assunto per cui il ricorrente sarebbe stato generico in ordine alle somme spettanti ed agli errori commessi dall'Amministrazione riguardo alle somme rivendicate a titolo di differenze retributive.
Anche tale censura coglie nel segno.
Invero, nelle note autorizzate in data 18/9/2021, 4/1/2022, 12/1/2022 e 17/6/2022, la difesa del ricorrente - oltre che eccepire l'irregolare costituzione di cui sopra - ha precisato che il petitum riguardava il mancato adeguamento di tutte le voci retributive, per il periodo successivo al mese di settembre 2017.
In particolare, risulta che il , dal suddetto mese, aveva provveduto ad aggiornare i livelli CP_1 retributivi, elaborando la tabella di cui all'allegato 11, per i vari CCNL, tuttavia, l'aggiornamento non vi è stato per quanto attiene alla liquidazione delle ferie maturate, come si evince dalle singole buste paga, ove risulta indicata sulla destra di chi guarda, in alto, la diaria giornaliera, adeguata.
Al suddetto adeguamento della diaria giornaliero, non è corrisposta una pari adeguata liquidazione della somma spettante, che invece, viene liquidata secondo i vecchi livelli retributivi, non adeguati, sicchè spetta al detenuto - che ha svolto le mansioni di “inserviente di cucina cat. C” presso il carcere di Augusta -
l'indennità correlata alle ferie maturate per “trascinamento” della maggiore retribuzione giornaliera dovuta.
L ha evidenziato, altresì, alcuni minimi scostamenti dovuti ad errori materiali di calcolo, quali Pt_1 emergono dal raffronto della puntuale retribuzione oraria applicata al ricorrente, che è quella indicata dalla stessa Amministrazione con la tabella 11, il tutto come risulta dagli allegati conteggi - e relativi casi esplicitativi - non contestati specificamente dal (per quanto sopra rilevato). CP_1 Per quanto fin qui esposto, in accoglimento dell'appello, l'impugnata sentenza va in toto riformata, con conseguente accoglimento dell'originaria domanda.
Le spese del doppio grado di giudizio - da distrarre - seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
a - accoglie l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il Controparte_1 al pagamento, in favore di , della somma di € 905,42, oltre interessi legali dalla Parte_1 maturazione dei crediti al saldo;
b - condanna il suddetto alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si CP_1 liquidano, a titolo di compensi, quanto al primo grado in € 550,00 e quanto al presente in € 700,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 14/1/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)