Sentenza breve 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 05/02/2026, n. 2255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2255 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02255/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02657/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2657 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Condominio via Costanzo Casana n. 195 MA, in persona dell’amministratore sig. Leandro Melchiorri, rappresentato e difeso dagli avvocati AN Remedia, Antonio Barbera, con domicilio eletto in MA, piazza Anco Marzio, 25;
contro
MA LE, rappresentata e difesa dagli avvocati Manuela Scerpa, Giulia Margherita Castiglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della determinazione dirigenziale rep. QC/3075/2024, prot. QC/82634/2024 del 17.12.2024 del Comune di MA LE, avente ad oggetto l’approvazione dell’avviso pubblico per l’assegnazione in concessione d’uso dell’immobile confiscato di proprietà di MA LE, sito appunto in MA, alla via Costanzo Casana n. 195, da destinare ad unità abitativa per persone senza dimora affette da disagio mentale e/o dipendenza patologiche, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 27.4.2025: della determina dirigenziale del Dipartimento valorizzazione del patrimonio e politiche Abitative di MA LE rep. QC/223/2025 e prot. QC/8007/2025 del 30.1.2025, relativa alla proposta di aggiudicazione dell’immobile controverso all’Associazione Psyplus ETS, sottoposta all’approvazione della Giunta Capitolina con comunicazione del 4.2.2025; nonché del verbale prot. 6904 del 28.1.2025 con cui il predetto Dipartimento ha proceduto all’apertura delle buste contenenti le domande di partecipazione pervenute ai fini della conseguente valutazione.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 13.11.2025: della deliberazione della Giunta Capitolina n. 237 del 7.8.2025, con cui si è disposta la “ autorizzazione alla sottoscrizione della concessione d'uso dell'immobile di proprietà di MA LE sito in MA, in Via Costanzo Casana n. 195, da destinare ad unità abitativa per persone senza dimora affette da disagio mentale e/o dipendenza patologiche ”; nonché della determinazione Dirigenziale del Dipartimento valorizzazione patrimonio e politiche abitative di MA LE rep. QC/2628/2025 del 17.9.2025, avente ad oggetto “ approvazione dello schema di provvedimento di concessione a favore dell’Associazione PSYPLUS ETS (c.f. 97662640586) per l’uso dell’immobile di proprietà di MA LE sito in MA, in Via Costanzo Casana n. 195, da destinare ad unità abitativa per persone senza dimora affette da disagio mentale e/o dipendenza patologiche ”; nonché, ancora, dello schema di provvedimento di concessione, allegato alla suddetta determinazione dirigenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 3.1.2026: del provvedimento di concessione Rep. n. 115396 del 28.10.2025 rilasciato in favore dell’Associazione PsyPlus ETS per l’uso dell’immobile controverso; nonché del verbale di consegna prot.QC147244 del 9.12.2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di MA LE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. AN ZA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Condominio Via Costanzo Casana n. 195, in persona dell’amministratore sig. Leandro Melchiorri, ha impugnato e chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale rep. QC/3075/2024, prot. QC/82634/2024 del 17.12.2024 del Comune di MA LE, avente ad oggetto l’approvazione dell’avviso pubblico per l’assegnazione in concessione d’uso dell’immobile confiscato di proprietà di MA LE, sito appunto in MA, alla via Costanzo Casana n. 195, da destinare ad unità abitativa per persone senza dimora affette da disagio mentale e/o dipendenza patologiche; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Parte ricorrente, premettendo che l’impugnato avviso avrebbe inteso promuovere “ un’attività progettuale denominata “Progetto Housing Plus!” che da quanto emerge dal testo della determina avrebbe l’obiettivo di migliorare la stabilità abitativa, il benessere e l’inclusione sociale di persone senza dimora con disagio abitativo cronico e disagio psichico e/o dipendenze patologiche ” (cfr. pag. 2), ha dedotto i seguenti motivi:
1°) “ SULLA ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 COST.; VIOLAZIONE ARTT. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 21 OCTIES, 21 NONIES L. 241/1990 ”.
In prima battuta, il condominio ricorrente ha contestato che l’Amministrazione “ ha adottato la suindicata determinazione in assenza di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli art. 7 e 8 L. 241/1990; comunicazione che avrebbe dovuto essere trasmessa all’amministrazione condominiale e di riflesso a tutti i condòmini interessati. Tale omissione, oltre a rendere illegittimo ex se il provvedimento impugnato, ha impedito al condominio ricorrente – e per esso, a tutti i privati affetti dal provvedimento stesso – di partecipare al procedimento stesso, attraverso osservazioni e interlocuzioni procedimentali; di cui anche la violazione degli artt. 9 e 10 L. 241/1990 ” (cfr. pagg. 4 – 5).
2°) “ SULLA ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 COST.; VIOLAZIONE L. 241/1990; VIOLAZIONE DEL D.LGS. 159/2011; VIOLAZIONE DELLA DELIBERA DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA N. 104/2022 (RECANTE “REGOLAMENTO SULL’UTILIZZO DEGLI IMMOBILI DI ROMA CAPITALE PER FINALITÀ D’INTERESSE GENERALE”); ECCESSO DI POTERE NELLE FORME DEL DIFETTO E/O CARENZA DI MOTIVAZIONE E DIFETTO E/O CARENZA DI ISTRUTTORIA, IRRAGIONEVOLEZZA, SPROPORZIONALITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA ”.
Con tale motivo, il condominio ricorrente ha lamentato che “ il provvedimento gravato omette elementi essenziali – che neanche si possono desumere dai dati forniti dall’Amministrazione – quali la complessa istruttoria imposta, tanto dal d.lgs. 59/2011 quanto dal Regolamento Capitolino, al fine di pervenire alla concessione dei beni confiscati ” (cfr. pag. 6), stigmatizzando che non ci sarebbe “ nessun riferimento al provvedimento di confisca (art 45 d.lgs. 159/11); nessun riferimento al trasferimento del bene in capo a MA LE (art. 47-48); nessun riferimento all’elenco (obbligatorio) dei beni confiscati appartenenti al patrimonio capitolino, del quale l’appartamento in questione farebbe parte (art. 48) e, soprattutto, nessun riferimento alle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione Capitolina ad imprimere sullo stesso una destinazione piuttosto che un’altra ” (cfr. pag. 7).
Ha, quindi, contestato che l’Amministrazione avrebbe “ omesso di considerare qualsivoglia destinazione alternativa (tra quelle normativamente previste) per l’immobile di Via Casana 195, invocando a sostegno delle proprie determinazioni il Regolamento 104/2022 che, in realtà, non impone alcun impiego per il suddetto immobile. Laddove l’Amministrazione avesse esercitato tale discrezionalità in modo trasparente, ragionevole e coerente (tenendo conto degli interessi privati coinvolti) avrebbe raggiunto di certo soluzioni diverse e condivise ” (cfr. pag. 11).
Ha, perciò, frontalmente censurato la valutazione trasfusa nella decisione finale, rimarcando che “ allorquando si legge nella determina che “l’istanza pervenuta in relazione al suddetto immobile ha ad oggetto la seguente attività progettuale: “Progetto Housing Plus!” con l’obiettivo di migliorare la stabilità abitativa, il benessere e l’inclusione sociale di persone senza dimora con disagio abitativo cronico e disagio psichico e/o dipendenze patologiche” si rileva sin d’ora una contraddittorietà tra le finalità del progetto valutato positivamente dall’Amministrazione (e messo poi “a bando” per gli altri interlocutori potenziali) e l’elenco delle finalità che lo stesso Regolamento all’art. 33 impone all’amministrazione di perseguire. In quest’ultimo non figura, infatti, alcun riferimento a specifiche finalità legate al disagio psichico o dipendenza patologica (peraltro non meglio specificata da MA LE), bensì a fragilità sociali ed in generale di forme di assistenza legate ad assenza di alloggi temporanei ” (cfr. pag. 14).
3°) “ SULLA ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1117 E SS. DEL CODICE CIVILE; VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO CONDOMINIALE; ECCESSO DI POTERE ”.
Da ultimo, il condominio ricorrente ha dedotto che la destinazione impressa all’immobile confiscato contrasterebbe con la disciplina del regolamento condominiale, il cui scopo sarebbe espressamente “ quello di impedire che gli spazi di uno stabile essenzialmente residenziale possano essere adibiti ad attività rivolte al pubblico, nelle più disparate forme. Ciò, com’è evidente, e come già anticipato nei punti precedenti, non avrebbe comunque impedito a MA LE di individuare un’altra destinazione, sempre utile alla collettività, che non prevedesse però l’affluenza diretta di pubblico o comunque una sede o attività espressamente vietate ” (cfr. pag. 16).
Si è costituita in giudizio MA LE (26.2.2025).
Con (primi) motivi aggiunti, depositati il 27.4.2025, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento della determina dirigenziale del Dipartimento valorizzazione del patrimonio e politiche abitative di MA LE rep. QC/223/2025 e prot. QC/8007/2025 del 30.1.2025, relativa alla proposta di aggiudicazione dell’immobile controverso all’Associazione Psyplus ETS, sottoposta all’approvazione della Giunta Capitolina con comunicazione del 4.2.2025; nonché del verbale prot. 6904 del 28.1.2025 con cui il predetto Dipartimento ha proceduto all’apertura delle buste contenenti le domande di partecipazione pervenute ai fini della conseguente valutazione: atti che il condominio ricorrente ha dichiarato di aver acquisito a seguito di domanda di accesso presentata il 27.3.2025.
A fondamento di tale impugnazione ha dedotto, con unico e articolato motivo: “ VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 COST.; VIOLAZIONE ARTT. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 21 OCTIES, 21 NONIES L. 241/1990; VIOLAZIONE DEL D.LGS. 159/2011; VIOLAZIONE DELLA DELIBERA DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA N. 104/2022 (RECANTE “REGOLAMENTO SULL’UTILIZZO DEGLI IMMOBILI DI ROMA CAPITALE PER FINALITÀ D’INTERESSE GENERALE”); VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1117 E SS. DEL CODICE CIVILE; VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO CONDOMINIALE; ECCESSO DI POTERE NELLE FORME DEL DIFETTO E/O CARENZA DI MOTIVAZIONE E DIFETTO E/O CARENZA DI ISTRUTTORIA, IRRAGIONEVOLEZZA, SPROPORZIONALITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA ”.
Con tale motivo si è lamentato che nella determinazione impugnata “ non si esprime in alcun modo sul merito della proposta progettuale – il cui contenuto rimane alquanto oscuro – né sull’adeguatezza dello stesso rispetto agli obiettivi pubblicistici perseguiti; allo stesso modo, non risulta effettuata alcuna valutazione in relazione alla compatibilità dello stesso con l’immobile in questione (che, si rammenta, è collocato all’interno del Condominio ricorrente, adibito ed adibibile esclusivamente a scopi residenziali di privati cittadini) o ancora all’incidenza dello stesso sulle posizioni giuridiche dei privati ivi residenti ” (cfr. pag. 5); che “ in nessun passaggio del testo si rinviene il riferimento all’immobile oggetto della procedura, né tanto meno vengono specificate nel dettaglio le attività progettuali cui lo stesso potrebbe – il condizionale è d’obbligo, data la generalità della proposta – essere adibito ” (cfr. pag. 7); che, pertanto, “ la proposta dell’ETS aggiudicatario non contiene alcun riferimento puntuale alle modalità e agli strumenti (segnatamente l’immobile oggetto di gara) adoperati ai fini dell’intervento progettuale. Di conseguenza, naturalmente, non riporta alcun dato relativo all’idoneità urbanistico-edilizia dello stabile, né prende in considerazione (come invece richiesto) il tessuto sociale in cui l’iniziativa va ad inserirsi (come più volte chiarito in sede di ricorso introduttivo, i condòmini non sono mai stati coinvolti, né tantomeno informati, dell’operazione in corso) ” (cfr. pag. 9).
Ha, ancora, contestato che “ tanto dal materiale fotografico, quanto dalla planimetria, si evince chiaramente che l’appartamento è di modeste dimensioni (un ingresso/salotto, una cucina, un bagno e una camera da letto), e non è assolutamente in grado di ospitare il numero di persone dichiarate nella proposta progettuale (dieci), ove si consideri che le stesse abbiano contestuali e non turnarie necessità alloggiative ” (cfr. pag. 10).
Con (secondi) motivi aggiunti, depositati il 13.11.2025, il condominio ricorrente ha chiesto l’annullamento della deliberazione della Giunta Capitolina n. 237 del 7.8.2025, con cui si è disposta la “ autorizzazione alla sottoscrizione della concessione d'uso dell'immobile di proprietà di MA LE sito in MA, in Via Costanzo Casana n. 195, da destinare ad unità abitativa per persone senza dimora affette da disagio mentale e/o dipendenza patologiche ”; nonché della determinazione Dirigenziale del Dipartimento valorizzazione patrimonio e politiche abitative di MA LE rep. QC/2628/2025 del 17.9.2025, avente ad oggetto “ approvazione dello schema di provvedimento di concessione a favore dell’Associazione PSYPLUS ETS (c.f. 97662640586) per l’uso dell’immobile di proprietà di MA LE sito in MA, in Via Costanzo Casana n. 195, da destinare ad unità abitativa per persone senza dimora affette da disagio mentale e/o dipendenza patologiche ”; nonché, ancora, dello schema di provvedimento di concessione, allegato alla suddetta determinazione dirigenziale.
Parte ricorrente ha riproposto i primi tre motivi del ricorso principale, nonché, in aggiunta:
4°) “ VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 COST.; VIOLAZIONE ART. 71 D.GLS. 117/2017; VIOLAZIONE ART. 11 DELIBERA DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA N. 104/2022 (RECANTE “REGOLAMENTO SULL’UTILIZZO DEGLI IMMOBILI DI ROMA CAPITALE PER FINALITÀ D’INTERESSE GENERALE”); VIOLAZIONE DELL’ART. 95 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNARE (ORA ASSEMBLEA CAPITOLINA); ECCESSO DI POTERE NELLE FORME DEL DIFETTO E/O CARENZA DI MOTIVAZIONE E DIFETTO E/O CARENZA DI ISTRUTTORIA, IRRAGIONEVOLEZZA, SPROPORZIONALITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA ”.
Da ultimo, il condominio ha contestato che “ tra le condizioni stabilite dalla Giunta e dal Dipartimento (…) non figurano clausole atte a garantire la pacifica convivenza tra l’attività realizzanda e i residenti; non risulta essere stato adottato alcun accorgimento idoneo ad evitare che l’utilizzo dell’appartamento per i suddetti scopi (già di per sé incompatibili con il regolamento condominiale e con gli stessi indirizzi del Forum cittadino) arrechi pregiudizio alla quiete condominiale. Ma, cosa ancor più grave, non vi è alcun riferimento al Regolamento Condominiale che il concessionario (come tutti i possessori e detentori a vario titolo di immobili nello stabile) è tenuto a rispettare e che, come noto, è parte integrante di qualsivoglia atto di disposizione dell’immobile in questione ” (cfr. pag. 24).
Ha, pertanto, insistito “ sulla incompatibilità della destinazione dell’immobile de quo con l’attività di assistenza a persone affette da tossicodipendenze o disagi psichici. Come evidenziato (…) la destinazione dello appartamento al supporto di persone affette da tali patologie o problematiche, appare distonica non soltanto con il regolamento condominiale, ma anche con le stesse premesse che ne fondavano l’assegnazione: vale a dire la Delibera di Giunta n. 63/2024, e i prodromici Forum cittadini ” (cfr. pag. 25).
Sul punto, ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe “ negligentemente soprasseduto a tutte le verifiche (in punto di sicurezza, edilizia, salubrità, igiene…) che quella che in realtà è una struttura socio-assistenziale richiede ”; e che “ il richiamo operato dall’Amministrazione all’art. 71 d.lgs. 117/2017 non solo appare insufficiente, ma rivela l’elusione degli ulteriori controlli che MA LE, a monte della concessione dell’immobile per una simile attività, avrebbe dovuto compiere. La veste di “unità abitativa” e l’utilizzo della procedura di cui all’art. 11 del Regolamento Capitolino di certo non esimono l’Amministrazione procedente dalla rigida applicazione degli altri settori della normativa vigente ” (cfr. pag. 27).
In vista dell’udienza in Camera di Consiglio del 3 dicembre 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare, MA LE ha depositato in data 28.11.2025 una memoria nella quale ha eccepito che “ ogni aspetto procedurale sin dall’inizio della procedura di acquisizione degli immobili e destinazione degli stessi è stato reso pubblico e si è svolto in piena trasparenza: ogni documento inerente la procedura di assegnazione in oggetto è stato osteso a controparte e la stessa aggiudicataria/assegnataria si è resa disponibile a interloquire con i condomini al fine di dipanare ogni eventuale perplessità sull’utilizzo concreto dell’unità immobiliare in questione ” (cfr. pag. 13); ed ha opposto che sia l’istanza di assegnazione che le valutazioni istruttorie sarebbero conformi alla disciplina di cui al regolamento sull’utilizzo degli immobili di MA LE.
Con (terzi) motivi aggiunti, depositati il 3.1.2026, il condominio ricorrente ha, infine, chiesto l’annullamento del provvedimento di concessione Rep. n. 115396 del 28.10.2025 rilasciato in favore dell’Associazione PsyPlus ETS per l’uso dell’immobile controverso; nonché del verbale di consegna prot.QC147244 del 9.12.2025.
Ha fatto rinvio alle censure dedotte nei precedenti ricorsi.
Nessuna, sostanziale, novità è stata prospettata dalle parti nelle memorie e repliche.
All’udienza in Camera di Consiglio del 28 gennaio 2026 il Collegio ha avvisato le parti della possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
È incontestato che l’immobile controverso è stato oggetto di confisca disposta dal Tribunale Ordinario di MA e divenuta definitiva per effetto della sentenza della Corte di Cassazione del 2.11.2021 con riferimento alle seguenti unità immobiliari: “ I-RM-356032 Appartamento in condominio NCEU, Fg. 1079, Par. 1951, Sub. 29 Via Costanzo Casana 195 I MA”; “I-RM-356062 Box, garage, autorimessa, posto auto NCEU, Fg. 1079, Par. 1953, Sub. 517 Via Costanzo Casana, 173 I MA ”.
La piana disciplina di cui all’art. 48, comma 3, lettera c) del d.lgs. 159/2011 prevede che i beni confiscati in via definitiva possono essere “ trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile è sito ”.
La giurisprudenza ha statuito che, una volta confiscato, “ il bene deve essere considerato oramai acquisito in via definitiva al patrimonio indisponibile dello Stato (…). Al momento dell’acquisizione del carattere di definitività del provvedimento di confisca corrisponde per l’Agenzia il potere-dovere di ordinare alla parte ricorrente di lasciare libero il bene, avendo lo stesso acquisito, per effetto del provvedimento ablatorio, una impronta rigidamente pubblicistica che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche. Ne deriva l’assimilabilità del regime giuridico del bene confiscato a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 23 giugno 2014, n. 3169).
Rispetto a tale acquisizione alla mano pubblica, la giurisprudenza ha assunto una posizione di chiaro e forte rigore perfino nei confronti degli ex proprietari che persistentemente abitino negli immobili confiscati, considerato che “quello dell'Agenzia dei beni confiscati alla criminalità organizzata di ordinare lo sgombero di un immobile confiscato è un "potere-dovere" che non è in alcun modo condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione del bene stesso ma risponde ad un interesse concreto alla liberazione dei beni, che viene compiutamente soddisfatto con l'esercizio di un'azione esecutiva complementare ma distinta da quella discrezionale con cui, invece, l'amministrazione decide in ordine all'uso sociale dei medesimi beni mediante il procedimento di destinazione disciplinato dagli artt. 47 ss., d.lgs. n. 159 del 2011 ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 13 giugno 2022, n. 4813; id., sez. III, 12 luglio 2021, n. 5272).
Ne deriva che, in applicazione di quanto dispone l’art. 21 octies della legge 241/1990, la natura di atto dovuto del provvedimento di confisca rende irrilevante la censurata violazione delle garanzie partecipative, atteso che il contenuto e la forma del provvedimento conclusivo non avrebbero comunque potuto essere differenti da quelli in concreto assunti; il che, se – come detto – vale nei confronti degli ex proprietari, a fortiori deve trovare applicazione anche nei confronti di soggetti – come i condomini – che non possano vantare una pregressa prerogativa dominicale.
Va, perciò, respinto il primo motivo.
Occorre, poi, evidenziare che il “ Regolamento sull’utilizzo degli immobili di MA LE per finalità d’interesse generale ”, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 104 del 16.12.2022, non è stato impugnato dal ricorrente.
Tale regolamento prevede all’art. 39 che “ i beni confiscati sono assegnati a titolo gratuito ai soggetti di cui all’articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In caso di beni confiscati, per il reato di cui all’articolo 74 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, gli stessi possono essere amministrati direttamente da MA LE oppure, preferibilmente, essere assegnati in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all’articolo 129 del medesimo Testo Unico ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio dove è ubicato l’immobile ”.
Non è, di conseguenza, fondatamente censurabile l’assegnazione all’Associazione Psyplus ETS, la quale “ persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di toro familiari o di terze persone, famiglie, gruppi o comunità soggette a condizioni di svantaggio economico, psicologico e socioculturale. È altresì impegnata, in particolare, nella diffusione del benessere psicologico per ogni persona ” (art. 2.1 dello Statuto); ed opera anche nel settore della “ riqualificazione per uso sociale di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ” (cfr. 2.4.16 dello Statuto).
Tale associazione ha ottenuto l’assegnazione a seguito della procedura indetta con la delibera di Giunta Capitolina n. 63 dell’11.3.2024, avente ad oggetto la “ manifestazione di interesse all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per il trasferimento dei beni definitivamente confiscati nel territorio di MA LE ”; atto cui ha fatto seguito l’adozione dei decreti n. 28098 del 17.4.2024 e n. 56170 dell’1.8.2024 del Direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con cui i beni oggetto del contendere sono stati acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune di MA per finalità sociali.
Decreti che il condominio ricorrente non ha impugnato, limitandosi a generiche evocazioni impugnatorie nell’atto introduttivo del giudizio (ma è noto che “ l’espressione indeterminata racchiusa nella clausola di stile secondo cui l’impugnazione concerne altresì «ogni altro atto comunque presupposto, conseguente o connesso a quello odiernamente impugnato» è per sua natura priva di attitudine a manifestare quale debba, secondo l’interessato, essere l’oggetto del giudizio e dell’annullamento da parte del giudice, perché solo una inequivoca indicazione consente al giudice stesso di identificare l’oggetto della domanda e ai contraddittori di esercitare il loro diritto di difesa ”, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 gennaio 2011, n. 177).
Né, ancora, può essere condiviso il rilievo relativo all’incompatibilità dell’uso dell’immobile, formulato dal condominio ricorrente con il secondo motivo e, in modo più dettagliato, nella doglianza oggetto del secondo ricorso per motivi aggiunti.
La Corte Costituzionale “ ha da tempo riconosciuto che il bisogno abitativo esprime un’istanza primaria della persona umana radicata sul fondamento della dignità. Per questo ha ravvisato nel diritto all’abitazione i tratti di un diritto sociale inviolabile (fra le altre, sentenze n. 161 del 2013, n. 61 del 2011 e n. 404 del 1988, nonché ordinanza n. 76 del 2010), funzionale a che «la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana» (sentenza n. 217 del 1988; nello stesso senso sentenze n. 106 del 2018, n. 168 del 2014, n. 209 del 2009 e n. 404 del 1988) ”; ed ha specificato che “ vari sono i percorsi pubblici e privati tesi a garantire, tramite l’interazione con le categorie del contratto o della proprietà, il nesso funzionale fra l’istanza di natura personale e i beni destinati al bisogno abitativo ” (cfr. sentenza 22 aprile 2024, n. 67).
Tale orientamento è da ritenersi conforme alla disciplina amministrativa trasfusa nel “ regolamento sull’utilizzo degli immobili di MA LE per finalità d’interesse generale ”, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 104 del 16.12.2022, in cui è previsto, all’art. 33 (rubricato “ finalità della gestione dei beni confiscati ”) che “ in coerenza con il decreto di trasferimento, i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, trasferiti al patrimonio di MA LE, sono utilizzati per fini sociali o istituzionali in ambito culturale, educativo, sportivo e ambientale con una ricaduta diretta sul territorio, destinati alle sedi istituzionali dell’Ente o impiegati a uso abitativo. Con riferimento a quest’ultima finalità, i beni confiscati alla criminalità organizzata possono essere utilizzati: a) per progetti di assistenza temporanea alloggiativa; b) per far fronte all’emergenza abitativa attraverso progetti rivolti alle fragilità sociali; c) per progetti di co-housing sociale (…) ”.
È, pertanto, manifesto che l’avviso pubblico oggetto di impugnazione ha costituito puntuale attuazione del presupposto – ma neppure questo impugnato – regolamento comunale, che espressamente valorizza la destinazione abitativa volta al c.d. housing sociale, come quella, in concreto, impressa all’immobile oggetto del contendere, e ciò per una durata di tempo circoscritta, dunque non a titolo definitivo, essendosi previsto all’art. 7 del predetto avviso che “ la concessione (…) ha una durata di sei anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovata, per un ulteriore periodo di sei anni ”: pattuizione riportata anche nell’atto di concessione del 28.10.2025
Con riguardo al terzo motivo, poi, ad avviso del Collegio alcun effetto vincolante può discendere, quanto alla prevalenza della disciplina pubblicistica della confisca per la destinazione pubblica dei beni, dall’applicazione del regolamento condominiale.
Anzitutto, “ le restrizioni alle facoltà inerenti al godimento della proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio, volte a vietare lo svolgimento di determinate attività all'interno delle unità immobiliari esclusive, costituiscono servitù reciproche e devono perciò essere approvate o modificate mediante espressione di una volontà contrattuale, e quindi con il consenso di tutti i condomini che se ne avvantaggiano e allo stesso tempo ne sopportano il peso, mentre la loro opponibilità ai terzi acquirenti rimane subordinata all'adempimento dell'onere di trascrizione (Cass. n. 6769 del 2018; n. 3852 del 2020; n. 24526 del 2022) ” (cfr. Corte di Cassazione, 9 giugno 2025, n. 15341): il che non è stato provato in giudizio da parte ricorrente.
Non può, inoltre, affermarsi, puramente e semplicemente, la vincolatività indotta dalla natura del regolamento condominiale di via Casana n. 195.
In base all’art. 1138 del codice civile, il regolamento di condominio contiene le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione.
Accade, nondimeno, che i regolamenti condominiali, oltre a regolare l’uso delle parti comuni, contengano sovente apposite clausole limitative dei diritti di ciascun condomino sulla porzione di sua proprietà esclusiva; si tratta, per lo più, di divieti di fruizione economica o, come nel caso dell’immobile controverso, di definite destinazioni potenzialmente idonee ad arrecare disturbo alla primaria modalità di godimento abitativa.
Tali preclusioni dovrebbero risultare, secondo la tesi di parte ricorrente, dall’art. 10 del regolamento condominiale, in cui è previsto che “ gli appartamenti (…) debbono essere destinati esclusivamente ad uso abitazione civile. (…) E’ vietato, pertanto, destinare gli alloggi ad uso: (…) di sanatorio, clinica medica o chirurgica, dispensario, ambulatorio per malattie infettive o contagiose; (…) effettuare negli appartamenti e nelle parti comuni tutto ciò che possa turbare la tranquillità dei dintorni o che sia contrario alla sicurezza, alla stabilità, all’igiene, alla morale e al decoro dell’edificio ”.
Sul punto, la giurisprudenza ha statuito che “ i divieti ed i limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro ed esplicito, non suscettibile di dar luogo ad incertezze; pertanto, l’individuazione della regola dettata dal regolamento condominiale di origine contrattuale, nella parte in cui impone detti limiti e divieti, va svolta rifuggendo da interpretazioni di carattere estensivo, sia per quanto concerne l’ambito delle limitazioni imposte alla proprietà individuale, sia per quanto attiene ai beni alle stesse soggetti (cfr. n. 21307/16, la quale ha cassato la decisione impugnata che, dalla presenza di una clausola del regolamento di condominio espressamente limitativa della destinazione d’uso dei soli locali cantinati e terranei a specifiche attività non abitative, aveva tratto l’esistenza di un vincolo implicito di destinazione, a carattere esclusivamente abitativo, per gli appartamenti sovrastanti, uno dei quali era stato invece adibito a ristorante-pizzeria, mediante scala di collegamento interna ad un vano ubicato al piano terra; v. in senso conforme, nn. 19229/14 e 9564/97). Il relativo accertamento è rimesso al giudice di merito, implicando una caratteristica valutazione di fatto ” (cfr. Corte di Cassazione, 9 agosto 2022, n. 24526).
Nella specie, la proposta progettuale dell’Associazione Psyplus ETS, denominata “ Housing Plus!, coerentemente coi principi del modello evidence-based Housing First, vede nella casa la condizione di base per avviare un percorso di cambiamento. Si tratta di un percorso non standardizzato, ma rispondente ai bisogni e alla soggettività delle persone, la cui priorità è il miglioramento del benessere e la promozione dell'autodeterminazione individuale. Il progetto si realizzerà nell'arco di 36 mesi, durante i quali il supporto fornito dal progetto andrà riducendosi man mano che i beneficiari riusciranno a realizzare una vita sempre più autonoma e strutturata ”; essa, come si legge in tale documento, mira ad avviare “ un percorso condiviso e specifiche azioni da intraprendere tra le quali sono di particolare rilievo l'avvio di un percorso terapeutico e la connessione con i servizi sociali che si occupano di disagio psichico e dipendenze patologiche. A ciò si aggiungono il supporto per ottenere sussidi e servizi del territorio, il supporto psicosociale, la gestione dei conflitti e la mediazione familiare nonché la gestione di attività di socializzazione da parte di psicologi ed educatori di PsyPlus ”.
Tale finalizzazione non può dirsi sussumibile, né tantomeno sovrapponibile, con la destinazione a sanatorio o ad altra struttura specificamente individuata dal predetto art. 10 del regolamento condominiale come opzione preclusa; né può aprioristicamente affermarsi – come soltanto paventato dal difensore di parte ricorrente in occasione della discussione camerale – che tale progetto determini con certezza una situazione di disturbo interna al condominio o, peggio, una condizioni di invivibilità.
Senza contare che nell’atto di concessione è prescritto di “ utilizzare il bene compatibilmente alle disposizioni legislative in materia di igiene e sicurezza ” (cfr. punto 8.c) e di “ tenere indenne e manlevare MA LE da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni al bene in uso, nonché alle persone o comunque a terzi, derivanti dall'utilizzo dello stesso ” (cfr. punto 8.h); ed impregiudicato restando, comunque, che l’art. 7 dell’avviso impugnato stabilisce che “ l’Amministrazione concedente potrà procedere alla revoca della concessione, ai sensi dell’art 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento” : stabilendosi, inoltre, che MA LE “disporrà la decadenza del provvedimento concessorio nei seguenti casi: (…) gravi violazioni di legge che impediscano la prosecuzione del rapporto concessorio ”.
In conclusione, il ricorso ed i tre motivi aggiunti devono essere respinti.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui tre ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT LI, Presidente
AN ZA, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ZA | RT LI |
IL SEGRETARIO