Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 29/12/2025, n. 23918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23918 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23918/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06965/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6965 del 2024, proposto da VI ON ed NA LI, rappresentate e difese dall’avvocato Marta Toti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ariccia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Dell’Unto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale n. 550 del 3/5/2024, a firma del direttore dell’Area II - Lavori pubblici e politiche territoriali, dott. Mauro Plebani, notificata in data 7/5/2024, con la quale il Comune di Ariccia ha determinato l’applicazione di “… una sanzione pari ad euro 20.000,00 € (euro ventimila/00), per la mancata ottemperanza all’Ordinanza n.60/2016, da corrispondersi, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta giorni) con decorrenza dalla notifica della presente… AVVERTE che il presente accertamento costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ariccia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2025 la dott.ssa NI GI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la determinazione dirigenziale indicata in epigrafe il Comune di Ariccia ha così provveduto:
- ha dichiarato, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l’avvenuta acquisizione al patrimonio comunale, nei confronti della sig.ra VI ON e della sig.ra NA LI, delle opere abusive così come riepilogate nell’ordinanza di demolizione n. 112 del 6 luglio 2010, del relativo sedime ed area di pertinenza, per un’estensione pari all’intero lotto distinto nel N.C.T. al foglio 10, particella 829, nonché del locale distinto nel N.C.E.U. al foglio 10, particella 829 sub 2;
- ha irrogato, ai sensi dell’art. 31, comma 4- bis , del d.P.R. n. 380 del 2001, nei confronti delle medesime sig.re ON e LI la sanzione pecuniaria di euro 20.000,00 per la mancata ottemperanza all’ordinanza n. 60 del 7 aprile 2016, con la quale era stata loro ingiunta la demolizione delle seguenti opere abusive: (i) un manufatto ad uso deposito di cui all’istanza di condono n. 3940/1985 – pos. 1095; (ii) un bagno di dimensioni pari a m. 1.60 x 3.40 x 2.85 h, realizzato su immobile ad uso residenziale già oggetto delle ordinanze n. 13 del 29 gennaio 2007 e n. 112 del 6 luglio 2010; (iii) una tettoia di dimensioni pari a m. 4.00 x 7.10 (+ 1.70 sporto) x 2.80 h.; (iv) un manufatto residenziale di circa mq. 85.00, un portico di m. 3.10 x 2.10 x 2.60 h. e un pergolato di m. 5.80 x 4.40 x 2.70 h., realizzati su immobile ad uso residenziale già oggetto delle ordinanze n. 217 del 23 agosto 2004, n. 226 del 28 ottobre 2005 e n. l5 del 29 gennaio 2007.
2. Avverso la determinazione in questione la sig.ra ON e la sig.ra LI sono insorte con l’odierno ricorso, notificato il 14 giugno 2024 e depositato il 26 giugno 2024.
Espongono in fatto che per “ la parte principale ” delle opere abusive sopra indicate era stata presentata dal loro dante causa una domanda di condono edilizio ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (prot. n. 394 del 29 marzo 1986). Precisano che su di essa è intervenuto il provvedimento di diniego n. 34248 del 23 dicembre 2015, avverso il quale le stesse odierne ricorrenti hanno proposto ricorso dinnanzi a questo Tribunale, deciso con la sentenza n. 7607 del 17 aprile 2024.
L’odierno gravame è affidato ad unico motivo di censura rubricato “ Violazione e falsa applicazione della legge Regione Lazio 11/8/2008 n. 15 e dell’art. 31 dpr 380/2001 – Insussistenza dei presupposti costitutivi della sanzione pecuniaria irrogata – Eccesso di potere nella figura sintomatica del travisamento dei fatti ”.
3. In data 28 novembre 2024 il Comune di Ariccia, già costituitosi in giudizio il 9 settembre 2024, ha depositato una memoria difensiva e alcuni documenti
4. All’udienza pubblica del 28 ottobre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. Il Collegio, pur in assenza della formulazione di una specifica censura al riguardo, ritiene innanzitutto opportuno precisare che non incide in alcun modo sulla legittimità del provvedimento impugnato la circostanza, evidenziata dalle ricorrenti nella parte in fatto, per cui lo stesso è stato adottato “ nonostante la pendenza dei termini per impugnare la ridetta sentenza [n. 7607 del 2024] e dunque l’inesistenza di un giudicato relativo al richiesto condono prot. 3940 ai sensi della L 47/85 ”.
Posto che la sentenza in questione ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso contro il diniego del condono n. 34248 del 2015 in ragione della mancata impugnazione dell’ordinanza di demolizione n. 60 del 2016 successivamente emanata, quest’ultima costituiva, in pendenza del termine per la proposizione dell’appello, un provvedimento perfettamente valido ed efficace sulla cui base legittimamente il Comune di Ariccia ha adottato la determinazione oggetto dell’odierna impugnativa.
3. Con l’unico motivo di ricorso le ricorrenti deducono, in primo luogo, l’illegittima applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4- bis , del d.P.R. n. 380 del 2001 e all’art. 15, comma 3, ultimo periodo, della l.r. Lazio 11 agosto 2008, n. 15, atteso che, con riferimento alle ordinanze di demolizione n. 217 del 2004, n. 226 del 2005 e n. 13 del 2007, l’accertamento dell’inottemperanza sarebbe avvenuto prima del decorso del termine di novanta giorni dall’entrata in vigore di tali disposizioni e, dunque, prima “ della reale ed effettiva consumazione dell’illecito sanzionato ”.
La censura è manifestamente fuori fuoco.
La sanzione pecuniaria di euro 20.000,00, infatti, è irrogata dal provvedimento impugnato esclusivamente in relazione alla mancata ottemperanza all’ingiunzione demolitoria impartita con ordinanza n. 60 del 7 aprile 2016, notificata alle ricorrenti il 28 aprile 2016, che è dunque successiva all’entrata in vigore tanto dell’art. 15, comma 3, della l.r. n. 15 del 2008 quanto dell’art. 31, comma 4- bis , del d.P.R. n. 380 del 2001 (introdotto dall’art. 17, comma 1, lett. q- bis ), del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).
L’accertamento dell’inottemperanza a detta ordinanza di demolizione, poi, è stato eseguito in data 2 dicembre 2016 (cfr. verbale depositato dal Comune di Ariccia il 28 novembre 2024, sub all. 5), di talché, a quel momento, il termine di novanta giorni dalla notifica era ampiamente decorso e l’illecito sanzionato si era dunque consumato.
4. Le ricorrenti deducono, in secondo luogo, che l’inottemperanza non sarebbe loro imputabile, atteso le stesse non erano “ nelle condizioni giuridiche e materiali di procedere alla demolizione disposta, stante l’immanenza dei sequestri penali disposti con provvedimenti del 22/12/2006 e del 20/08/2004 ”, sicché “ per ottemperare all’ordine di demolizione avrebbe dovuto commettere un reato ”. Ne deriverebbe l’illegittimità del provvedimento impugnato “ sia nella parte afferente alla sanzione pecuniaria, sia nella parte inerente alla trascrizione presso i Pubblici Registri della misura ablatoria dell’acquisizione dei manufatti al patrimonio del Comune di Ariccia ”.
La censura è infondata.
In punto di fatto, le ricorrenti non hanno invero fornito alcuna prova della perdurante pendenza della misura cautelare reale del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. al momento dell’adozione dell’ordinanza di demolizione n. 60 del 2016 e dell’accertamento della relativa inottemperanza, essendosi limitate a produrre i decreti di convalida del 21 agosto 2004 e del 22 dicembre 2006.
Sul piano giuridico, inoltre, il Giudice di appello ha affermato che “ In base alla giurisprudenza di questo Consiglio, la pendenza del sequestro è irrilevante ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione e della sua eseguibilità e, quindi, della validità dei conseguenti provvedimenti sanzionatori emanati secondo il procedimento stabilito dall’art. 31 D.P.R. 380/01 - ordine di demolizione, accertamento dell’inottemperanza, acquisizione gratuita del sedime e delle opere (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 27/07/2017, n. 3728; 28/11/2016, n. 5008; 14/07/2014, n. 3415). Invero, la misura cautelare reale penale non costituisce un impedimento assoluto (alla stregua del caso fortuito o della forza maggiore) all’attuazione dell’ingiunzione stante la possibilità, per il destinatario dell’ordine, di ottenere il dissequestro del bene, ai sensi dell’art. 85 disp. att. c.p.p., per cui, « quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, l’autorità giudiziaria, se l’interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso e imponendo una idonea cauzione a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito», disposizione costantemente interpretata dalla Cassazione penale come volta a consentire di superare il vincolo rappresentato dal sequestro e di procedere, nonostante la presenza dello stesso, alla demolizione (cfr. Cass. pen., sez. III, 21/03/2017, n. 13653) ” (così Cons. St., Sez. VI, 22 novembre 2023, n. 10033; in termini, Cons. St., Sez. VII, 12 agosto 2025, n. 7029).
Ebbene, nel caso di specie, non risulta che sia stata inoltrata alcuna richiesta di dissequestro al fine di ottemperare alle varie ordinanze di demolizione emanate nei confronti delle ricorrenti e, anzi, emerge il carattere pretestuoso della censura se si considera che i provvedimenti di sequestro preventivo del 2004 e del 2006, invocati quale ostacolo insuperabile per adempiere alle ingiunzioni demolitorie, non hanno impedito l’esecuzione di ulteriori lavori (cfr. le premesse del provvedimento impugnato, laddove si richiamano l’ordinanza n. 226 del 2005 nella parte in cui rilevava che “ su immobile sottoposto a sequestro ed oggetto di lavori abusivi come da comunicazione del 16/08/2004 a seguito di Verbale n. 78/04, sono stati eseguiti ulteriori lavori in violazione dei sigilli […]”, nonché l’ordinanza n. 112 del 2010 secondo cui “ a seguito di ispezione edilizia eseguita in data 04/05/2010, si è rilevato che sul manufatto sottoposto a sequestro di cui alla precedente pari oggetto del 22/12/2006 prot. 34156 sono proseguiti i lavori mediante ampliamento del manufatto di circa mq. 43, per un totale di circa mq. 125, e realizzazione di un portico aperto su due lati di circa mt. 4,40 x 4,10; il manufatto, che si presenta intonacato internamente ed esternamente, è stato tramezzato e suddiviso in n. 4 vani di cui una cucina-salone, un bagno e due camere da letto. Risulta completamente rifinito con pavimenti, impianto elettrico, idrico e termico, infissi interni ed esterni, arredato ed in uso quale abitazione ”).
5. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Comune di Ariccia nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna le ricorrenti, in solido tra loro e con successiva suddivisione interna in parti eguali, al pagamento in favore del Comune di Ariccia delle spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TO NG, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
NI GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI GI | TO NG |
IL SEGRETARIO